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CIG ordinaria - Gestione speciale edilizia
Adempimenti del datore di lavoro successivi all'autorizzazione
Richiesta di rimborso
A seguito del rilascio dell’autorizzazione, il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2 della L. 427/1975, è tenuto a registrare sul libro paga o su documenti equivalenti le integrazioni salariali erogate a ciascun lavoratore.
L’elenco dei lavoratori destinatari del trattamento, dovrà essere conservato tra la documentazione aziendale al fine di acquisire la firma per quietanza dei lavoratori beneficiari.
Termine per la richiesta di rimborso
La richiesta di rimborso delle somme anticipate dal datore di lavoro a titolo di integrazione salariale è soggetta al termine di decadenza di sei mesi a partire dal periodo di paga in corso alla scadenza del periodo autorizzato, quando la notifica dell’autorizzazione avviene prima della suddetta scadenza.
Se la notifica del provvedimento di autorizzazione avviene in seguito a un periodo già esaurito, il termine di decadenza è di dieci anni dal termine del periodo di paga in corso alla predetta data di notifica (msg. n. 49 del 15/1/2003).