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Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
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Condizioni per l'erogazione
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Decorrenza e durata dell'indennizzo
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Destinatari della norma e requisiti per la concessione
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Incompatibilità
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Indennizzo e trattamenti di famiglia
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Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Interessi legali e trattenuta sindacale
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Misura dell'indennizzo
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Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
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Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
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Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Termine per la presentazione della domanda
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Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
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Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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CIG ordinaria - Gestione speciale edilizia
Decadenza e prescrizione
Decadenza
Il lavoratore che, durante il periodo di fruizione dell’integrazione salariale, omette di comunicare preventivamente all’INPS di prestare attività lavorativa, decade dal diritto alla integrazione salariale per tutto il periodo autorizzato (art. 8, co. 5, L. 160/1988).
Prescrizione
In seguito ad alcune pronunce della Corte di Cassazione, l'Avvocatura centrale dell'Istituto ha chiarito che il credito dei lavoratori alle prestazioni integrative del salario è assoggettabile all’ordinaria prescrizione decennale ai sensi dell’art. 2946 C.C.
Il suddetto termine è operante anche quando l’autorizzazione a corrispondere le integrazioni salariali ordinarie viene notificata al datore di lavoro in data successiva al termine di durata della concessione (circ. n. 155 del 1/10/2002).