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Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
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Condizioni per l'erogazione
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Decorrenza e durata dell'indennizzo
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Destinatari della norma e requisiti per la concessione
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Incompatibilità
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Indennizzo e trattamenti di famiglia
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Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Interessi legali e trattenuta sindacale
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Misura dell'indennizzo
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Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
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Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
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Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Termine per la presentazione della domanda
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Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
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Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
Fondo di tesoreria
Lavoratori per i quali deve essere adempiuto l’obbligo di versamento
(circ.70/2007)
L’obbligo del versamento sussiste solo con riferimento ai lavoratori per i quali trova applicazione l’art. 2120 del codice civile ai fini del trattamento di fine rapporto salvo quanto precisato al precedente punto 2, lett. a).
Sono in ogni caso esclusi:
- lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 3 mesi; a tale proposito, si prende a riferimento, per i contratti in corso alla data di entrata in vigore della norma, il termine di durata del rapporto previsto dal contratto e, in caso di eventuale proroga, il termine complessivo di durata del rapporto. Al riguardo si precisa che l’obbligo del versamento al Fondo di tesoreria decorre dal periodo della proroga. Si fa presente altresì che l’esclusione dall’obbligo del versamento non riguarda i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche se il relativo rapporto si interrompa prima dei 3 mesi;
- lavoratori stagionali del settore agro-alimentare per i quali il termine non è prestabilito ma è legato al verificarsi di un evento, per es. il termine della campagna saccarifera);
- lavoratori a domicilio;
- impiegati, quadri e dirigenti del settore agricolo (assicurati per il TFR presso l’ENPAIA);
- lavoratori per i quali i CCNL prevedano, anche mediante rinvio alla contrattazione di secondo livello, al posto dell’accantonamento, la corresponsione periodica delle quote maturate di TFR (es. marittimi componenti gli equipaggi delle navi da pesca in regime di legge n. 413/1984; personale marittimo in continuità di rapporto di lavoro di cui alla circolare n. 162 del 1998; personale marittimo in turno particolare); pertanto non rilevano, al fine di escludere dall’obbligo del versamento, previsioni aventi tale contenuto in fonti diverse;
- lavoratori per i quali i CCNL prevedono, anche mediante rinvio alla contrattazione di secondo livello, l’accantonamento delle quote maturate di TFR presso soggetti terzi (es. lavoratori dell’edilizia con TFR accantonato presso le Casse Edili).
Sono altresì esclusi:
- i lavoratori assicurati presso il “Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi delle altre entrate dello Stato e degli Enti pubblici” e
- i lavoratori iscritti al “Fondo delle abolite imposte di consumo”, in quanto assoggettati a specifica disciplina in materia di trattamenti di fine rapporto (prestazioni in capitale).
In merito ai lavoratori coinvolti in operazioni societarie, si precisa che:
- nel caso in cui, a seguito di operazione societaria (es. acquisizione di ramo d’azienda, incorporazione, ecc.) o di cessione di contratto, effettuate da datore di lavoro obbligato al versamento del contributo in esame, si realizzi il passaggio di personale in precedenza alle dipendenze di datore di lavoro non assoggettato allo stesso obbligo, il nuovo datore di lavoro sarà tenuto al versamento del contributo anche per tale personale a partire dal periodo di paga in corso alla data dell’acquisizione del dipendente;
- nel caso in cui, sempre a seguito di operazione societaria o cessione di contratto, si realizzi il passaggio presso un datore di lavoro non tenuto al versamento del contributo in esame di personale in precedenza alle dipendenze di datore di lavoro assoggettato allo stesso obbligo, il nuovo datore di lavoro sarà tenuto ad effettuare il versamento del contributo limitatamente a tale personale.
I datori di lavoro, relativamente ai lavoratori occupati all’estero (indipendentemente dalla esistenza di convenzione di sicurezza sociale e del conseguente regime previdenziale applicato) nei confronti dei quali, anche a seguito di applicazione di clausole contrattuali di miglior favore, viene comunque accantonato presso il datore di lavoro il trattamento di fine rapporto ex art. 2120 del codice civile, sono assoggettati all’obbligo contributivo in questione.
Si precisa, da ultimo, che non costituiscono trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art. 2120 del codice civile :
- le indennità di fine mandato previste per gli amministratori locali dal D.Lgs. n. 267/2000 e
- le eventuali indennità di fine carica, comunque denominate, attribuite ai lavoratori dipendenti in aspettativa ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 300/1970.
Diversamente, rientrano nel campo di applicazione dell'art. 2120 del codice civile le quote di accantonamento per il TFR alle quali i lavoratori abbiano comunque diritto durante i periodi di aspettativa fruiti ai sensi delle stesse norme.
Fondo di tesoreria
Datori di lavoro obbligati al versamento
(circ.70/2007)
La specifica disciplina contenuta nella norma in esame trova applicazione solo nei confronti dei lavoratori dipendenti del settore privato. Pertanto, sono obbligati al versamento del contributo tutti i datori di lavoro del settore privato, con esclusione dei datori di lavoro domestico.
Ai fini della loro individuazione la norma pone due specifici requisiti di seguito illustrati:
Appartenenza al settore privato del datore di lavoro.
Il requisito, prioritariamente, attiene alla natura privatistica del datore di lavoro. Si intendono inclusi nel settore privato anche gli organismi pubblici che sono stati interessati da processi di privatizzazione, indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata del capitale e con riferimento ai dipendenti per i quali è prevista l’applicazione dell’articolo 2120 del codice civile, nonché gli Enti cui sia stata conferita la natura giuridica di “ente pubblico economico” e con riferimento agli stessi dipendenti.
Non sono ricompresi nel “settore privato” e, quindi, sono esclusi dall’applicazione della norma, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni.
Tuttavia, la natura pubblica del datore di lavoro non esclude che si debba accertare in concreto che dai rapporti di lavoro instaurati derivi per tutti i lavoratori la qualificazione di “dipendenti pubblici”.
Solo in tale ipotesi, per gli stessi rapporti, ricorre la condizione di esclusione sopra enunciata. Diversamente, qualora, in deroga a quanto disposto dal D.lgs. n.165/2001, i rapporti di lavoro siano tutti costituiti e regolamentati (es. Autorità Portuali) secondo la normativa di diritto comune dalla quale, per quanto in trattazione, deriva l’applicazione ai lavoratori della normativa di cui all’articolo 2120 del codice civile, i medesimi saranno inclusi nel campo di applicazione della presente disciplina.
Per l’individuazione e la codifica degli organismi pubblici diversi dalle Pubbliche Amministrazioni si rinvia alla “Parte Seconda” della presente circolare, punto 1.
Limite dimensionale del datore di lavoro
Il datore di lavoro deve avere alle proprie dipendenze almeno 50 addetti. A tale proposito il DM 30 gennaio 2007, recante le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi 755 e 756 della legge finanziaria 2007, precisa che nel predetto limite devono essere computati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall’orario di lavoro.
Pertanto ogni lavoratore, qualunque siano le particolarità che caratterizzano il suo contratto di lavoro subordinato (tempo determinato, stagionale, apprendistato, inserimento o reinserimento, intermittente, formazione e lavoro, somministrazione, domicilio, ecc.) vale come una unità ai fini del calcolo del predetto limite dimensionale.
Fanno eccezione i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale, che sono computati in base alle previsioni dell’articolo 6 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61.
Anche il lavoratore assente (qualunque sia la causa, compresa l’aspettativa per cariche elettive o sindacali, aspettativa motivi famiglia e altre) è computato nel limite, a meno che in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore, nel qual caso sarà computato quest’ultimo.
I lavoratori “somministrati” sono computati in capo all’impresa di somministrazione e, pertanto non devono essere computati dall’impresa utilizzatrice.
I lavoratori “distaccati” all’estero o in Italia sono computati nella forza aziendale del distaccante, in quanto titolare unico del rapporto di lavoro.
Sono altresì computati nel limite dimensionale i soci di cooperative con rapporto di lavoro subordinato.
Il limite dimensionale si calcola, per le aziende in attività al 31 dicembre 2006, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno 2006. Pertanto, eventuali modifiche che dovessero successivamente intervenire in relazione al numero degli addetti risultano irrilevanti al fine di individuare la sussistenza dell’obbligo al versamento, sia in caso di riduzione del numero degli addetti a meno di 50, sia in caso di raggiungimento in data successiva al 31 dicembre 2006 di un numero di addetti pari o superiore a 50.
Per le aziende che iniziano l’attività dopo il 31 dicembre 2006, si prenderà a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare di inizio attività.
Nel computo del limite dimensionale sono inclusi sia i lavoratori destinatari delle disposizioni di cui all’articolo 2120 del codice civile, che i lavoratori non destinatari di quest’ultima norma. Al fine del computo di cui al presente comma, i datori di lavoro rilasciano all’Istituto apposita dichiarazione.
Per i criteri di calcolo della dimensione aziendale vedi “Parte Seconda” della presente circolare, punto 2.
Fondo di tesoreria
(circ.70/2007)
L’articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (in S.O. alla G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006 – Serie Generale) – ALL. 1 - ha istituito il “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”, le cui modalità di finanziamento rispondono al criterio della ripartizione, che viene gestito dall’Istituto per conto dello Stato su apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria dello Stato.
Il Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti allo stesso effettuati ai sensi dell’articolo 1, commi 756.
I Decreti del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze del 30 gennaio 2007 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2007 - Serie Generale) emanati, rispettivamente, ex art. 1, co. 757 e ex art. 1, co. 765 della predetta legge n. 296 (decreto 1 e decreto 2), disciplinano le modalità di attuazione delle nuove previsioni normative e approvano i moduli (TFR1 e TFR2) per l’espressione della volontà da parte dei lavoratori in relazione al conferimento o meno del TFR alla previdenza complementare (art. 8, co. 7 D.Lgs 252/2005).
Fondo di tesoreria
Finanziamento del Fondo di Tesoreria INPS
(circ.70/2007)
Il “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” (Fondo di Tesoreria INPS) è finanziato da un contributo pari alla quota di cui all’articolo 2120 del codice civile maturata da ciascun lavoratore del settore privato a decorrere dal 1° gennaio 2007, e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Obbligati al versamento del contributo sono i datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti.
Si precisa che, per effetto delle previsioni della norma in esame, l’accantonamento datoriale ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile a titolo di trattamento di fine rapporto, da versare all’Istituto, viene ad assumere la natura di contribuzione previdenziale, equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro.
In ordine all’obbligo contributivo in questione, il decreto ministeriale ex art. 1, co. 757 della legge n. 296/2006 prevede:
- nessun versamento è dovuto al Fondo di Tesoreria INPS in relazione ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006 che conferiscono a decorrere da una data compresa tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007, secondo modalità tacite o esplicite, l’intero TFR maturando a forme pensionistiche complementari, o che lo abbiano in precedenza integralmente conferito;
- diversamente, in caso di manifestazione della volontà di mantenere in tutto o in parte il TFR di cui all’articolo 2120 del codice civile, il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze almeno 50 addetti è obbligato al versamento del contributo al Fondo di Tesoreria INPS, dal 1° gennaio 2007 ovvero dalla data di assunzione se successiva, secondo le istruzioni di seguito fornite;
- in relazione ai lavoratori il cui rapporto è iniziato in data successiva al 31 dicembre 2006 (che non abbiano già espresso la propria volontà in ordine al conferimento del TFR relativamente a precedenti rapporti di lavoro) che conferiscono, secondo modalità tacite o esplicite, il TFR a forme pensionistiche complementari entro sei mesi dall’assunzione, il contributo al Fondo di Tesoreria è comunque dovuto fino al momento del conferimento del TFR.