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Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
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Condizioni per l'erogazione
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Decorrenza e durata dell'indennizzo
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Destinatari della norma e requisiti per la concessione
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Incompatibilità
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Indennizzo e trattamenti di famiglia
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Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Interessi legali e trattenuta sindacale
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Misura dell'indennizzo
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Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
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Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
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Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Termine per la presentazione della domanda
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Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
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Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
DIS-COLL
Trasformazione delle domande di disoccupazione Aspi/NASpI in DIS-COLL e viceversa
(msg.2884/2016) (msg.3242/2017) (msg.4804/2017)
Vedi stesso argomento su NASpI
DIS-COLL
Periodi di contribuzione figurativa per la tutela della maternità
(circ.74/2016)
Per quanto attiene alla ricerca del requisito contributivo ai fini del diritto alla DIS-COLL, si richiama quanto già precisato con il messaggio INPS n.16961 del 2013 con riferimento alla prestazione “una tantum” di cui all’art. 2, commi 51-56 della legge n. 92 del 2012. In particolare, con il predetto messaggio è stato chiarito che “ … i contributi figurativi per i periodi di tutela della maternità, relativamente al rapporto di collaborazione, essendo equiparati alla contribuzione effettiva da lavoro, sono considerati utili ai fini del raggiungimento del requisito contributivo”.
DIS-COLL
Istruzioni operative per gli eventi di disoccupazione dell’anno 2013
(circ.83/2015)
Restano salvi i diritti maturati in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi nell’anno 2013.
Ai collaboratori che hanno presentato in tempo utile (entro il termine del 31.12.2014 o, solo per coloro che hanno maturato il requisito dell’accredito di una mensilità presso la gestione separata nel mese di dicembre 2014, entro il termine massimo del 31 gennaio 2015) la domanda di indennità una tantum ai sensi dell’art. 2, commi 51-56 della legge n. 92 del 2012 per i periodi di disoccupazione riferiti all’anno 2013 e che possono fare valere nel medesimo anno 2013 almeno tre mesi di contribuzione nella Gestione separata presso l’INPS e nell’anno 2014 almeno un mese di contribuzione nella predetta Gestione, sarà erogata la predetta indennità una tantum applicando la disciplina prevista dalla legge n.92 del 2012.
DIS-COLL
Istruzioni procedurali
(circ.83/2015) (circ.89/2017)
L’applicazione di presentazione telematica delle domande DisColl, permette l’invio di queste istanze anche per gli eventi di cessazione dell’attività lavorativa nel 2017.
Analogamente l’applicazione DsWeb è stata aggiornata per consentire l’istruttoria delle domande di DisColl (Tipo domanda Q) con data cessazione attività nell’anno 2017, secondo quanto previsto nella presente circolare. Per questo tipo di domande è prevista apposita sezione DIS-COLL DISOCCUPAZIONE PER I COLLABORATORI in variazione e consultazione domande. A differenza di quanto previsto per l’anno 2015, l’operatore di sede non dovrà acquisire il dato: “Può far valere un mese di contribuzione o rapporto di collaborazione”, e l’istruttoria non verificherà questo requisito per le domande con data cessazione successiva al 31/12/2015.
La procedura DsWeb è stata integrata con i servizi per la gestione della nuova tipologia di domanda (tipo Q - DIS-COLL). E’ pertanto consentita l’acquisizione e variazione di domande DIS-COLL, nonché l’istruttoria delle stesse.
In fase di consultazione e variazione domanda è prevista la nuova Sezione Disoccupazione per i Collaboratori in cui dovranno essere riportati i dati relativi a:
- Numero mesi durata del rapporto di collaborazione ultimo periodo
- Indicatore “Può far valere un mese di contribuzione o di rapporto di collaborazione come da art.15 co. 2 c)”
- Totale Retribuzione imponibile o reddito ultimo periodo
- Periodi di lavoro già utilizzati espressi in giornate
A seguito dell’acquisizione dei dati suindicati verrà calcolato l’importo giornaliero iniziale della prestazione al lordo del massimale.
Le altre Sezioni da acquisire per questa tipologia di domanda sono analoghe a quanto già previsto per le altre prestazioni di disoccupazione: Sezione Anagrafica, Domanda, Sindacati , Contributi, Recuperi, Pensioni, Attività compatibili, Sospensioni, Documenti mancanti.
Nella Sezione Domanda occorrerà indicare come qualifica C-Collaboratore e come Motivi cessazione “Cessazione involontaria del rapporto di collaborazione” o “Dimissioni”.
Nella sezione Contributi i periodi di contribuzione da considerare sono quelli relativi a Rapporti di collaborazione (codice 90) e sono espressi in mesi al netto dei minimali retributivi previsti per la gestione separata.
Completata questa fase di lavorazione della pratica si potrà procedere all’istruttoria e all’eventuale pagamento della stessa.
L’istruttoria verificherà i requisiti per il diritto alla prestazione secondo quanto indicato nella presente circolare.
Come previsto al paragrafo 2.5.b., riguardo ai collaboratori rientranti nel campo di applicazione della legge n. 92 del 2012 che accedono fino al 31 dicembre 2015 esclusivamente alla indennità DIS-COLL in presenza di tutti i requisiti richiesti per detta indennità dal d.lgs. n. 22 del 2015, si precisa quanto segue. Le eventuali domande di detti soggetti - intese ad ottenere l’indennità Una Tantum CoCoPro 2014 - presentate tra il 1° gennaio 2015 e la data di pubblicazione della presente circolare per le quali la cessazione del lavoro si sia verificata nel 2015 saranno gestite come domande di DIS COLL. E' possibile provvedere all’acquisizione delle stesse in DsWeb. Tali domande sono consultabili con l’apposita applicazione intranet, accedendo alla pagina Prestazioni a sostegno del reddito e selezionando il link Indennità Co.Co.Pro.
Inoltre sono stati rilasciati i servizi per la presentazione telematica, mediante acquisizione online, delle domande DIS-COLL per gli utenti Patronati e Cittadini.
Le domande presentate telematicamente possono essere acquisite in DsWeb accedendo al link Domande Internet - Domande provenienti da Sportello virtuale - Domande ASpI, MiniASpI, DIS-COLL da Sportello virtuale, con le consuete modalità.
DIS-COLL
Ricorsi
(circ.83/2015)
Competente a decidere i ricorsi amministrativi presentati avverso i provvedimenti adottati in materia di indennità di DIS-COLL è il Comitato Amministratore per la Gestione speciale di cui all’art. 2, comma 26 della legge n. 335 del 1995.
Il ricorso va presentato entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo:
- online (tramite codice PIN rilasciato dall’istituto), utilizzando la procedura disponibile tra i “Servizi Online” del sito www.inps.it, seguendo il percorso: servizi online – per tipologia di utente – cittadino – ricorsi online;
- tramite i patronati e gli intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti agli stessi.