Eureka Previdenza

DIS-COLL

Destinatari della norma

(circ.83/2015) (circ.74/2016) (circ.115/2017)

Sono destinatari della indennità DIS-COLL i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, nonché - esclusivamente in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a fare data dal 1° luglio 2017 - gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’INPS, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

Rientrano nell’ambito della tutela in argomento anche i collaboratori delle Pubbliche Amministrazioni.

Sono destinatari della indennità DIS-COLL i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto - con esclusione degli amministratori e dei sindaci - iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’INPS, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

DIS-COLL

Destinatari della norma

(circ.83/2015) (circ.74/2016) (circ.115/2017)

Sono destinatari della indennità DIS-COLL i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, nonché - esclusivamente in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a fare data dal 1° luglio 2017 - gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’INPS, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

Rientrano nell’ambito della tutela in argomento anche i collaboratori delle Pubbliche Amministrazioni.

Sono destinatari della indennità DIS-COLL i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto - con esclusione degli amministratori e dei sindaci - iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’INPS, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

Collaboratori delle Pubbliche Amministrazioni

Collaboratori delle Pubbliche Amministrazioni

Pertanto, l’ambito di applicazione della tutela in argomento è esteso anche ai collaboratori delle Pubbliche Amministrazioni, non facendo il richiamato art. 15 esclusivo riferimento ai collaboratori di cui all’art. 61, comma 1 del D.Lgs. n. 276 del 2003 (collaboratori coordinati e continuativi a progetto).

Titolari di partita IVA

Titolari di partita IVA

I lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, gli assegnisti e i dottorandi con borsa di studio ai fini dell’accesso alla prestazione, in presenza dei requisiti legislativamente previsti, devono essere privi di partita IVA al momento della presentazione della domanda.

Si evidenzia, pertanto, la necessità di ribadire, in sede di eventuale consulenza durante la compilazione della domanda che l’interessato, titolare di eventuale partita IVA attiva ma non produttrice di reddito (c.d. silente), ai fini della presentazione della domanda di DIS-COLL, dovrà provvedere preliminarmente alla chiusura della suddetta partita IVA.

Iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata

Iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata

La norma di cui al citato art. 15, comma 1, nell’individuare i destinatari della prestazione DIS-COLL, richiede quale presupposto che gli stessi siano iscritti in via esclusiva alla Gestione separata.

Al riguardo, si osserva che per l’accertamento di tale requisito è necessario verificare l’aliquota applicata per il calcolo della contribuzione alla gestione separata che a fare data dal 1° luglio 2017 è pari al:

  • 32,72%, cui deve aggiungersi l’aliquota aggiuntiva dello 0,51% per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata;
  • 24% per i soggetti iscritti alla Gestione separata e titolari di pensione o assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.

Fermo restando quanto sopra, il requisito dell’iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata è soddisfatto nel caso in cui non vi sia sovrapposizione tra il rapporto da collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio ed altra attività lavorativa, quale il rapporto di lavoro subordinato.

Laddove invece  – nel periodo di osservazione ai fini della ricerca del diritto, della determinazione della durata e della misura della prestazione DIS-COLL - l’assicurato, per un dato arco temporale, abbia in essere contemporaneamente un rapporto di collaborazione/ assegno di ricerca/ dottorato di ricerca con borsa di studio ed un rapporto di lavoro subordinato, può considerarsi soddisfatto il requisito della iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata limitatamente al periodo in cui non vi sia sovrapposizione tra il rapporto di collaborazione ed il rapporto di lavoro subordinato.

Esempio: nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 30 settembre 2017 l’assicurato ha un contratto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio e per il solo periodo che va dal 1° gennaio 2016 al 30 aprile 2016 lo stesso lavoratore ha contemporaneamente in essere un contratto di lavoro subordinato; in tale ipotesi, il requisito della iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata può ritenersi soddisfatto per il solo periodo che va dal 1° maggio 2016 al 30 settembre 2017, in quanto non sussiste sovrapposizione tra i due rapporti di lavoro.

In tale caso, pertanto, ai fini della ricerca del requisito per il diritto, della determinazione della durata e della misura della prestazione DIS-COLL, sarà utile il solo periodo che va dal 1° maggio 2016 al 30 settembre 2017.

Soggetti esclusi

Soggetti esclusi

Sono esclusi  dal novero dei destinatari dell’art. 15 del D.Lgs. n. 22 del 2015, e quindi dalla tutela di cui al comma 310 dell’art. 1 della Legge n. 208 del 2015,

  • gli amministratori,
  • i sindaci o revisori di società,
  • associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.

Esclusioni fino al 30 giugno 2017

Erano esclusi fino al 30.06.2017 dalla tutela dell’indennità DIS-COLL:

  • gli assegnisti di ricerca,
  • i dottorandi e
  • i titolari di borsa di studio.

Al riguardo, si richiama quanto chiarito dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con interpello n. 31 del 2015 in ordine alla corretta interpretazione del richiamato art. 15.

In particolare, il Ministero nel richiamato Interpello ha precisato che non è possibile estendere agli assegnisti di ricerca ed ai dottorandi la tutela della DIS-COLL di cui al citato art. 15 in ragione esclusivamente dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della Legge n. 335 del 1995, che riguarda, come è noto, anche le prestazioni di lavoro autonomo. Osserva, inoltre, il Ministero del lavoro che il richiamo espresso, per gli assegnisti e i dottorandi, al regime previdenziale di cui all’art. 2, comma 26 della legge n.335 del 1995, unitamente al regime di esenzione fiscale dei relativi emolumenti, conferma la natura speciale dei rapporti di ricerca.

Analoghe considerazioni vengono effettuate dal Ministero con riferimento ai titolari di borse di studio i quali, per di più, sono sottratti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata.

In ragione delle considerazioni sopra riportate gli assegnisti di ricerca, i dottorandi e i titolari di borse di studio non sono destinatari della disposizione di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 22 del 2015 e quindi della previsione di cui al comma 310 dell’art. 1 della Legge n. 208 del 2015. e dell’art. 3, comma 3octies del decreto mille proroghe

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