L’art. 48 del d.lgs. n.81 del 2015 al comma 1 stabilisce che per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative di cui trattasi possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, anche essi rivalutati annualmente.
Il successivo comma 2 del sopra richiamato art.48 prevede che prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, anche essi rivalutati, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
Successivamente, il Decreto legge 17 marzo 2017, n. 25, ha disposto, al primo comma dell'articolo 1, l'abrogazione degli articoli 48, 49 e 50 del Decreto legislativo n. 81/2015 relativi alla disciplina del lavoro accessorio. Al comma 2 la norma prevede che possano essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017 i buoni per prestazioni di lavoro accessorio acquistati alla data di entrata in vigore dello stesso decreto.
A tale proposito, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, nel periodo transitorio sopra ricordato, dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del decreto.
Alla luce della disciplina sopra esposta e delle disposizioni di cui all’art. 15, comma 12 del D.lgs. n. 22 del 20145, come modificato dal comma 3 dell’art. 34 del d.lgs. n. 150 del 2015, che prevede la cumulabilità della prestazione DIS-COLL con i redditi derivanti da attività lavorativa autonoma, si precisa che l’indennità DIS-COLL è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di 3.000 euro per anno civile (lordo € 4.000) annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT.
Qualora i compensi non superino detto limite il beneficiario dell’indennità DIS-COLL non è tenuto a comunicare all’Inps il compenso derivante dalla predetta attività.
Per i compensi che superano detto limite e fino a 7.000 euro per anno civile la prestazione DIS-COLL sarà ridotta di un importo pari all’80 per cento del compenso rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.
Qualora i compensi derivanti dal lavoro accessorio superino il predetto limite di 3.000 euro per anno Civile (lordo € 4.000), il beneficiario dell’indennità DIS-COLL è tenuto a comunicare all’INPS entro un mese rispettivamente dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, il compenso derivante dalla predetta attività (analogamente a quanto avviene per l’indennità NASpI, nei termini e secondo le modalità di cui al messaggio n. 494 del 4/2/2016).
L’art. 70, comma 1 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 - come modificato dall’art. 8, comma 2-ter del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15 - ha previsto che “Per gli anni 2013, 2014 e 2015 (dlgs 81/2015 art.48 comma 2), prestazioni di lavoro accessorio possono essere ..… rese… nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito”.
Pertanto, in attesa del completamento della riforma legislativa in materia di riordino della disciplina delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, per il beneficiario della indennità DIS-COLL che svolga anche attività di lavoro occasionale di tipo accessorio, la prestazione - analogamente a quanto previsto al precedente paragrafo 2.7.b in caso di svolgimento di lavoro autonomo - sarà ridotta di un importo pari all’80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.
Il beneficiario della indennità DIS-COLL è tenuto a comunicare all’INPS entro trenta giorni rispettivamente dall’inizio dell’attività lavorativa occasionale di tipo accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, il reddito derivante dalla predetta attività.