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Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
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Condizioni per l'erogazione
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Decorrenza e durata dell'indennizzo
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Destinatari della norma e requisiti per la concessione
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Incompatibilità
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Indennizzo e trattamenti di famiglia
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Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Interessi legali e trattenuta sindacale
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Misura dell'indennizzo
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Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
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Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
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Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Termine per la presentazione della domanda
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Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
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Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
- Dettagli
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DIS-COLL
Ricorsi
(circ.83/2015)
Competente a decidere i ricorsi amministrativi presentati avverso i provvedimenti adottati in materia di indennità di DIS-COLL è il Comitato Amministratore per la Gestione speciale di cui all’art. 2, comma 26 della legge n. 335 del 1995.
Il ricorso va presentato entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo:
- online (tramite codice PIN rilasciato dall’istituto), utilizzando la procedura disponibile tra i “Servizi Online” del sito www.inps.it, seguendo il percorso: servizi online – per tipologia di utente – cittadino – ricorsi online;
- tramite i patronati e gli intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti agli stessi.