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DIS-COLL
Istruzioni operative per gli eventi di disoccupazione dell’anno 2013
(circ.83/2015)
Restano salvi i diritti maturati in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi nell’anno 2013.
Ai collaboratori che hanno presentato in tempo utile (entro il termine del 31.12.2014 o, solo per coloro che hanno maturato il requisito dell’accredito di una mensilità presso la gestione separata nel mese di dicembre 2014, entro il termine massimo del 31 gennaio 2015) la domanda di indennità una tantum ai sensi dell’art. 2, commi 51-56 della legge n. 92 del 2012 per i periodi di disoccupazione riferiti all’anno 2013 e che possono fare valere nel medesimo anno 2013 almeno tre mesi di contribuzione nella Gestione separata presso l’INPS e nell’anno 2014 almeno un mese di contribuzione nella predetta Gestione, sarà erogata la predetta indennità una tantum applicando la disciplina prevista dalla legge n.92 del 2012.