-
Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
-
Condizioni per l'erogazione
-
Decorrenza e durata dell'indennizzo
-
Destinatari della norma e requisiti per la concessione
-
Incompatibilità
-
Indennizzo e trattamenti di famiglia
-
Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
-
Interessi legali e trattenuta sindacale
-
Misura dell'indennizzo
-
Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
-
Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
-
Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
-
Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
-
Termine per la presentazione della domanda
-
Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
-
Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
ASDI (ASsegno di DIsoccupazione)
Contribuzione figurativa e Assegno al Nucleo Familiare
(circ.47/2016)
L’erogazione dell’ASDI non prevede le prestazioni accessorie della contribuzione figurativa e dell’assegno al nucleo familiare.
ASDI (ASsegno di DIsoccupazione)
Ricorsi amministrativi e giudiziari
(circ.47/2016)
La competenza a decidere i ricorsi amministrativi presentati avverso i provvedimenti adottati in materia di ASDI è in capo al Comitato Provinciale della struttura che ha emesso il provvedimento.
Il ricorso amministrativo va presentato entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo, esclusivamente online (tramite codice PIN rilasciato dall’Istituto), a pena di irricevibilità dello stesso, utilizzando per il cittadino la procedura disponibile tra i “Servizi Online” del sito www.inps.it, seguendo il percorso: servizi online – per tipologia di utente – cittadino – ricorsi online; i patronati e gli intermediari dell’Istituto potranno presentare ricorso amministrativo con le medesime modalità, utilizzando i servizi telematici offerti agli stessi.
Per i soli provvedimenti adottati a seguito di sanzioni comminate dai centri per l’impiego, ai sensi dell’articolo 21, comma 10, del decreto legislativo n. 150 del 2015, gli eventuali ricorsi amministrativi dovranno essere presentati all’ANPAL, ai sensi dell'articolo 21, comma 12, del decreto legislativo n. 150 del 2015.
L’eventuale presentazione del ricorso giudiziario deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine di un anno a decorrere dal trecentesimo giorno dalla data di presentazione della domanda.
ASDI (ASsegno di DIsoccupazione)
Finanziamento
(circ.47/2016)
Dal combinato disposto dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015, dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015 al finanziamento dell’ASDI si provvede mediante le risorse di uno specifico Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con una dotazione pari a 200 milioni di euro per il 2015, 380 milioni per il 2016, 270 milioni per il 2017, 170 milioni per il 2018 e 200 milioni a partire dal 2019. Inoltre, l’articolo 1, comma 387 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 ha stanziato ulteriori 220 milioni di euro per l’anno 2016.
L’Istituto riconosce il beneficio in base all’ordine cronologico di presentazione del domande e, nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata della prestazione, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il sito internet.
ASDI (ASsegno di DIsoccupazione)
Regime fiscale
(circ.47/2016)
La prestazione ASDI, prevista dall’articolo 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015, ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori già beneficiari della Naspi che siano privi di un’occupazione e si trovino in condizione economica di bisogno.
Tenuto conto che l’articolo 3, comma 2, del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015 statuisce che “l’importo dell’ASDI è pari al 75 per cento dell’ultima indennità Naspi percepita e, comunque, in misura non superiore all’ammontare dell’assegno sociale, di cui all’articolo 3, comma 6 della legge 8 agosto 1995, n.335” si ritiene che detta prestazione abbia natura assistenziale e sia, pertanto, esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell’art. 34, comma 3 del DPR del 29 settembre 1973, n. 601.
ASDI (ASsegno di DIsoccupazione)
Decadenza
(circ.47/2016)
Il beneficiario dell’ASDI decade dalla fruizione dell’assegno nei medesimi casi di decadenza previste per la NASpI.
Infatti, l’articolo 6, comma 1, del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015 nel prevedere le ipotesi di decadenza dall’ASDI, rinvia all’articolo 11 del decreto legislativo n. 22 del 2015; pertanto, di seguito si riepilogano i casi di decadenza previsti dal richiamato articolo 11:
- perdita dello stato di disoccupazione;
- raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia, anticipato o assegno sociale;
- inizio di una attività lavorativa subordinata, o in forma autonoma o di impresa individuale, senza provvedere entro trenta giorni alle comunicazioni rispettivamente previste dagli articoli 9, commi 2, 3 ed articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 2015, salvo che la durata del rapporto di lavoro subordinato sia inferiore a sei mesi;
- acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità o alla pensione di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per il mantenimento dell’ASDI.
Ulteriori cause di decadenza dalla fruizione dell’ASDI sono le seguenti:
- perdita dello stato di disoccupazione per instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, di durata superiore a sei mesi, il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale (articolo 4, comma 1, decreto interministeriale del 29 ottobre 2015 e articolo 9, comma 1, decreto legislativo n. 22/2015);
- superamento del valore massimo della soglia ISEE a seguito dell’aggiornamento entro il 31 gennaio della DSU scaduta (articolo 2, comma 1, lettera d del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015);
- superamento valore massimo della soglia ISEE a seguito del ricalcolo ISEE per rioccupazione (articolo 4, comma 3, del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015);
- mancata presentazione di una nuova DSU, entro i 30 giorni dalla richiesta, a seguito della scadenza di validità dell’ISEE corrente (art. 9, comma 7, D.P.C.M. n. 159/2013);
- spirare del termine del 31 gennaio e, dopo la sospensione, mancata presentazione di una nuova DSU, entro i 30 giorni dalla richiesta;
- mancata comunicazione dei redditi da lavoro autonomo e da impresa individuale entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, da parte dei beneficiari esentati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. In questo caso, il beneficiario è tenuto a restituire l’ASDI percepito dalla data di inizio dell'attività lavorativa in argomento (articolo 4, comma 1, del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015 e articoli 9,e 10, del decreto legislativo n. 22 del 2015);
- violazione delle regole di condizionalità di cui agli articoli 21, commi 8 e seguenti del decreto legislativo n. 150 del 2015 e all’articolo 6, commi 2 e 3, ultimo capoverso e comma 4, del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015,ovvero in caso di:
- mancata presentazione per la terza volta alla convocazione del servizio per l’impiego per l’appuntamento previsto nel progetto personalizzato;
- mancata partecipazione per la seconda volta, senza giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui al progetto personalizzato;
- mancata partecipazione alle iniziative di politica attiva o di attivazione, formazione o riqualificazione professionale;
- mancata accettazione di una offerta di lavoro congrua, ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo numero 150 del 2015.
La predetta fattispecie si realizza dal momento in cui si verifica l’evento che le ha determinate, con conseguente obbligo di restituire l’indennità che eventualmente è stata percepita successivamente all’evento stesso.