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ASDI (ASsegno di DIsoccupazione)
Riduzione dell’importo
(circ.47/2016)
L’importo dell’assegno di disoccupazione ASDI viene decurtato nei seguenti casi:
- mancata presentazione per la prima volta del percettore ASDI, in assenza di giustificato motivo, alla convocazione da parte del Centro per l’impiego competente (articolo 21, comma 8, lettera a) 1, decreto legislativo n. 150 del 2015 e articolo 6, comma 2, del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015).
Tale fattispecie comporta una parziale decurtazione dell’ASDI, pari ad un quarto di una mensilità, fermi restando gli eventuali incrementi per carichi di famiglia; - mancata presentazione per la seconda volta del percettore ASDI, in assenza di giustificato motivo, alla convocazione da parte del Centro per l’impiego competente (articolo 21, comma 8, lettera a) 2, decreto legislativo n. 150 del 2015 e articolo 6, comma 2, del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015).
Tale fattispecie comporta la decurtazione di una mensilità dell’ASDI, fermi restando gli eventuali incrementi per carichi di famiglia; - mancata partecipazione, per la prima volta, alle iniziative di orientamento (articolo 21, comma 8, lettera b) 1, decreto legislativo n. 150 del 2015 e articolo 6, comma 3, del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015). Tale fattispecie comporta la decurtazione di una mensilità dell’ASDI, fermi restando gli eventuali incrementi per carichi di famiglia;
- nuova occupazione, con contratto di lavoro subordinato, dalla quale derivi un reddito inferiore al minimo annuo escluso da imposizione fiscale, indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro (articolo 4, comma 1 del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015).
In tal caso, l’indennità ASDI è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. Tale riduzione non si applica agli eventuali incrementi per carichi di famiglia. L’evento è comunicato con ASDI-com entro 30 giorni dall’inizio della attività; - avvio di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale, dalla quale si ricavi un reddito che corrisponda a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (articolo 4, comma 1 del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015). In tal caso l’ASDI è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. Tale riduzione non si applica agli eventuali incrementi per carichi di famiglia. L’evento è comunicato con ASDI-com entro un mese dall’inizio della attività.
La predetta fattispecie si realizza dal momento in cui si verifica l’evento che le ha determinate, con conseguente obbligo di restituire l’indennità che eventualmente è stata percepita successivamente all’evento stesso.