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Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
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Condizioni per l'erogazione
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Decorrenza e durata dell'indennizzo
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Destinatari della norma e requisiti per la concessione
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Incompatibilità
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Indennizzo e trattamenti di famiglia
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Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Interessi legali e trattenuta sindacale
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Misura dell'indennizzo
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Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
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Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
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Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Termine per la presentazione della domanda
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Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
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Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
- Dettagli
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ASDI (ASsegno di DIsoccupazione)
Decorrenza e durata
(circ.47/2016)
Ai sensi dell’articolo 18 decreto legislativo 147/2017, a far data dal 1° gennaio 2018, l'ASDI non è più riconosciuto
Ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015, e dell’articolo 7, comma 1, del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015, l’ASDI decorre dal primo giorno successivo al termine del periodo di completa fruizione della NASpI.
E’ erogato mensilmente per la durata massima di 6 mesi.
La durata dell’ASDI è però soggetta ad un limite temporale definito nell’articolo 2, comma 1, lettera e) del richiamato decreto interministeriale del 29 ottobre 2015 . I mesi di ASDI di cui il beneficiario avesse già usufruito nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI vanno sottratti ai sei di durata massima al fine di stabilire la durata effettiva dell’ASDI. In ogni caso il periodo di fruizione non può essere superiore alla differenza tra 24 e i mesi già fruiti nei cinque anni precedenti il termine di fruizione della NASPI.