Eureka Previdenza

ASDI (ASsegno di DIsoccupazione)

Decorrenza e durata

(circ.47/2016)

Ai sensi dell’articolo 18 decreto legislativo 147/2017, a far data dal 1° gennaio 2018, l'ASDI non è più riconosciuto

Ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015, e dell’articolo 7, comma 1, del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015, l’ASDI decorre dal primo giorno successivo al termine del periodo di completa fruizione della NASpI.

E’ erogato mensilmente per la durata massima di 6 mesi.

La durata dell’ASDI è però soggetta ad un limite temporale definito nell’articolo 2, comma 1, lettera e) del richiamato decreto interministeriale del 29 ottobre 2015 . I mesi di ASDI di cui il beneficiario avesse già usufruito nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI vanno sottratti ai sei di durata massima al fine di stabilire la durata effettiva dell’ASDI. In ogni caso il periodo di fruizione non può essere superiore alla differenza tra 24 e i mesi già fruiti nei cinque anni precedenti il termine di fruizione della NASPI.

ASDI (ASsegno di DIsoccupazione)

Decorrenza e durata

(circ.47/2016)

Ai sensi dell’articolo 18 decreto legislativo 147/2017, a far data dal 1° gennaio 2018, l'ASDI non è più riconosciuto

Ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015, e dell’articolo 7, comma 1, del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015, l’ASDI decorre dal primo giorno successivo al termine del periodo di completa fruizione della NASpI.

E’ erogato mensilmente per la durata massima di 6 mesi.

La durata dell’ASDI è però soggetta ad un limite temporale definito nell’articolo 2, comma 1, lettera e) del richiamato decreto interministeriale del 29 ottobre 2015 . I mesi di ASDI di cui il beneficiario avesse già usufruito nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI vanno sottratti ai sei di durata massima al fine di stabilire la durata effettiva dell’ASDI. In ogni caso il periodo di fruizione non può essere superiore alla differenza tra 24 e i mesi già fruiti nei cinque anni precedenti il termine di fruizione della NASPI.

Esempio

Esempio

Si riporta di seguito un esempio per chiarire il meccanismo di calcolo della durata:

  • un lavoratore ha presentato domanda di NASpI che è stata accolta. Quindi:
    • ha fruito della Naspi per l’intera sua durata dall’01/05/2015 al 20/06/2015;
    • ha diritto all’ASDI dal 21/06/2015 al 21/12/2015;
    • si è rioccupato, a tempo determinato, dal 12/08/2015 al 12/11/2015, decadendo dall’ASDI, dopo un periodo di fruizione di 52 giorni;
    • ha diritto ad una nuova NASpI per un periodo teorico dal 13/11/2015 al 29/12/2015;
    • ha diritto, quindi, ad una nuova ASDI dal 30/12/2015 al 30/06/2016;

avendo tuttavia già fruito di ASDI, nel corso dei dodici mesi precedenti il termine di cessazione della NASpI (dal 29/12/2014 al 29/12/2015), per la durata di 52 giorni, e che in tale periodo ha usufruito di due mesi di ASDI, la durata effettiva della seconda ASDI sarà di 4 mesi e 8 giorni, dal 30/12/2015 all’ 8/05/2016.

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