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ASDI (ASsegno di DIsoccupazione)
Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa
(circ.47/2016)
Il decreto interministeriale citato, all’articolo 4, prevede che la percezione dell’ASDI sia compatibile con lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato o con l’avvio di una attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, nei limiti di compatibilità e con gli obblighi di comunicazione previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 22 del 2015.
A tal proposito, si richiamano brevemente le indicazioni già fornite sul punto in materia di NASpI nella Circolare INPS n. 94 del 2015, punti 2.10 e 2.11, cui si rinvia per completezza.