Home Pensioni Da contributi Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale Prestazioni a sostegno del reddito Cessazione del rapporto di lavoro ASDI Ricorsi amministrativi e giudiziari
-
Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
-
Condizioni per l'erogazione
-
Decorrenza e durata dell'indennizzo
-
Destinatari della norma e requisiti per la concessione
-
Incompatibilità
-
Indennizzo e trattamenti di famiglia
-
Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
-
Interessi legali e trattenuta sindacale
-
Misura dell'indennizzo
-
Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
-
Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
-
Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
-
Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
-
Termine per la presentazione della domanda
-
Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
-
Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
- Dettagli
- Visite: 3842
ASDI (ASsegno di DIsoccupazione)
Ricorsi amministrativi e giudiziari
(circ.47/2016)
La competenza a decidere i ricorsi amministrativi presentati avverso i provvedimenti adottati in materia di ASDI è in capo al Comitato Provinciale della struttura che ha emesso il provvedimento.
Il ricorso amministrativo va presentato entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo, esclusivamente online (tramite codice PIN rilasciato dall’Istituto), a pena di irricevibilità dello stesso, utilizzando per il cittadino la procedura disponibile tra i “Servizi Online” del sito www.inps.it, seguendo il percorso: servizi online – per tipologia di utente – cittadino – ricorsi online; i patronati e gli intermediari dell’Istituto potranno presentare ricorso amministrativo con le medesime modalità, utilizzando i servizi telematici offerti agli stessi.
Per i soli provvedimenti adottati a seguito di sanzioni comminate dai centri per l’impiego, ai sensi dell’articolo 21, comma 10, del decreto legislativo n. 150 del 2015, gli eventuali ricorsi amministrativi dovranno essere presentati all’ANPAL, ai sensi dell'articolo 21, comma 12, del decreto legislativo n. 150 del 2015.
L’eventuale presentazione del ricorso giudiziario deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine di un anno a decorrere dal trecentesimo giorno dalla data di presentazione della domanda.