Eureka Previdenza

ALAS - Disoccupazione Lavoratori Autonomi dello Spettacolo

Base di calcolo, misura e durata della prestazione

(circ.8/2022)

L’indennità ALAS, ai sensi dell’articolo 66, comma 11, del decreto Sostegni bis è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, relativo all'anno in cui si è concluso l'ultimo rapporto di lavoro autonomo e all'anno civile precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazioni di essi, presenti nel medesimo periodo di osservazione.

Nell’ipotesi in cui la/il lavoratrice/lavoratore, nel predetto periodo di osservazione, abbia beneficiato - per i periodi di tutela della maternità/paternità e del congedo parentale - della relativa prestazione, quest’ultima concorre alla determinazione della base di calcolo per la definizione della misura dell’indennità ALAS.

ALAS - Disoccupazione Lavoratori Autonomi dello Spettacolo

Base di calcolo, misura e durata della prestazione

(circ.8/2022)

L’indennità ALAS, ai sensi dell’articolo 66, comma 11, del decreto Sostegni bis è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, relativo all'anno in cui si è concluso l'ultimo rapporto di lavoro autonomo e all'anno civile precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazioni di essi, presenti nel medesimo periodo di osservazione.

Nell’ipotesi in cui la/il lavoratrice/lavoratore, nel predetto periodo di osservazione, abbia beneficiato - per i periodi di tutela della maternità/paternità e del congedo parentale - della relativa prestazione, quest’ultima concorre alla determinazione della base di calcolo per la definizione della misura dell’indennità ALAS.

Calcolo dell'importo

L’indennità, rapportata al reddito medio mensile come sopra determinato, è pari al 75 per cento del suddetto reddito medio mensile nel caso in cui tale reddito sia pari o inferiore, per l’anno 2021, all'importo di 1.227,55 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intercorsa nell'anno precedente.

Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo, la misura dell’ALAS è pari al 75 per cento del predetto importo di 1.227,55 euro, incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo di 1.227,55 euro.

L’indennità ALAS non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.335,40 euro nel 2021, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intercorsa nell'anno precedente.

Durata

L’indennità ALAS è corrisposta mensilmente per un numero di giornate pari alla metà delle giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di conclusione del rapporto di lavoro medesimo.

I periodi di maternità/paternità coperti da contribuzione, anche figurativa, nonché i periodi di congedo parentale indennizzati coperti da contribuzione figurativa presenti nel periodo di osservazione come sopra determinato, sono da considerare utili ai fini della determinazione della durata dell’indennità ALAS.

Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi – presenti nel periodo di osservazione come sopra determinato - che hanno già dato luogo a erogazione di precedente/i prestazione/i ALAS.

Modalità operative

Al riguardo si precisano le seguenti modalità operative:

  • ai fini del calcolo della durata della prestazione ALAS sono prese in considerazione le giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo lavoratori dello spettacolo nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente alla cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo fino alla data di conclusione del rapporto di lavoro medesimo;
  • ai fini del non computo delle giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che hanno già dato luogo ad erogazione di precedenti prestazioni ALAS, sono prese in considerazione, per esserne escluse, le giornate di contribuzione versata o accreditata – presenti nel medesimo periodo di osservazione di cui al punto 1 - precedenti le prestazioni delle quali hanno costituito base di calcolo;
  • le giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo relative ai rapporti di lavoro successivi all’ultima prestazione ALAS sono sempre utili ai fini della determinazione della durata di una nuova ALAS poiché non hanno già dato luogo ad erogazione di precedenti prestazioni.

La durata massima di ciascuna prestazione ALAS non può superare sei mesi, corrispondenti – per i lavoratori autonomi dello spettacolo – a 156 giorni di contributi giornalieri.

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