Eureka Previdenza

Contributo in favore dei genitori disoccupati o monoreddito con figli a carico con disabilità

Aspetti fiscali

(circ.39/2022)

L’articolo 2, comma 2, del decreto interministeriale del 12 ottobre 2021 stabilisce che il contributo in parola non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il contributo è, inoltre, cumulabile con il Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Contributo in favore dei genitori disoccupati o monoreddito con figli a carico con disabilità

Copertura finanziaria, monitoraggio e rendicontazione

(circ.39/2022)

L’articolo 1, comma 365, della legge di Bilancio 2021, come confermato dall’articolo 6, comma 1, del decreto interministeriale del 12 ottobre 2021, stabilisce che il beneficio è riconosciuto nel limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Inoltre, il citato articolo 6, comma 2, attribuisce espressamente all’INPS la funzione di controllo e di monitoraggio delle erogazioni del contributo in oggetto.

L’INPS provvede, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto interministeriale, al monitoraggio dell’erogazione della prestazione, assicurando al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze la rendicontazione delle domande accolte e dei relativi oneri.

Contributo in favore dei genitori disoccupati o monoreddito con figli a carico con disabilità

Misura del beneficio e modalità di erogazione

(circ.39/2022)

In caso di accoglimento della domanda, il contributo in argomento sarà liquidato, con cadenza mensile, per un importo pari a 150 euro al mese e sarà riconosciuto dal mese di gennaio per l’intera annualità.

Nel caso in cui il genitore abbia due o più figli a carico con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, l’importo riconosciuto sarà pari, rispettivamente, a:

  • 300 euro mensili, nel caso di due figli;
  • 500 euro mensili, nel caso in cui i figli siano più di due.

L’INPS provvederà al pagamento del contributo nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, così come previsto dal comma 365 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2021 e confermato dall’articolo 4, comma 4, del citato decreto interministeriale.

In caso di risorse insufficienti, sarà data priorità alle domande presentate dai richiedenti con ISEE più basso. A parità di reddito ISEE sarà data priorità ai richiedenti appartenenti a nuclei con figli minori non autosufficienti. A seguire sarà data priorità ai richiedenti appartenenti a nuclei con figli con disabilità di grado grave e, infine, a seguire, ai richiedenti con figli con disabilità di grado medio (art. 4, comma 4, del decreto interministeriale). Tali criteri costituiscono titolo di preferenza nell’assegnazione del beneficio.

Il pagamento mensile del beneficio è effettuato dall’INPS, secondo le modalità indicate dal richiedente nella domanda: bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN. Il mezzo di pagamento prescelto deve essere intestato al richiedente. Per tutti i pagamenti diversi dal bonifico domiciliato presso un ufficio postale è richiesto il codice IBAN (cfr. il messaggio n. 471/2022).

Prima di ogni pagamento l’INPS provvederà alla verifica della correttezza dell’IBAN fornito e alla verifica della corrispondenza fra il beneficiario del pagamento e il titolare del conto corrente/libretto o carta prepagata. In caso di esito negativo della verifica, verrà tempestivamente inviata una notifica tramite SMS o e-mail al beneficiario che dovrà provvedere alla comunicazione delle nuove e corrette modalità di pagamento attraverso una funzione informatica disponibile sul portale dell’Istituto e di cui verranno fornite le specifiche tecniche mediante apposito messaggio.

Il genitore potrà comunicare eventuali variazioni al codice IBAN indicato nel modulo di richiesta iniziale, attraverso gli stessi canali descritti al precedente paragrafo 4 per la presentazione della domanda.

Il pagamento del beneficio decorre entro novanta giorni dal termine ultimo fissato per la presentazione delle domande, la cui istruttoria viene completata a livello centrale e che rientrano tra quelle ricomprese nei limiti di spesa previsti. Nel primo pagamento, disposto con riferimento all’anno di presentazione della domanda, saranno erogate anche le mensilità maturate fino a quel momento.

Solo ed esclusivamente per le domande presentate nell’anno 2022, il genitore richiedente può dichiarare espressamente di volere presentare domanda anche per l’anno 2021, attestando, per quest’ultimo, il possesso di tutti i requisiti previsti dall’articolo 4, comma 2, del decreto interministeriale sopra citato. L’istruttoria delle domande di competenza dell’anno 2021 verrà completata comunque entro l’anno 2022; entro il medesimo anno si provvederà al pagamento di tutte le mensilità maturate.

Per gli anni 2021 e 2022 sarà possibile presentare la domanda, secondo le modalità specificate al precedente paragrafo 4, a partire dal 1° febbraio 2022 fino al 31 marzo 2022. Se espressamente richiesto dal genitore, le domande presentate avranno valenza per entrambi gli anni di competenza 2021 e 2022 e la verifica del diritto alla prestazione per gli anni 2021 e 2022 sarà effettuata sulla base dei requisiti posseduti al momento della domanda.

Trascorso il termine assegnato per la presentazione delle domande, tutte quelle pervenute entro il termine del 31 marzo 2022 verranno istruite e saranno valutate, distintamente, per ciascun anno di riferimento 2021 e 2022, nei limiti di spesa previsti, secondo i criteri di priorità indicati nel citato decreto interministeriale.

Contributo in favore dei genitori disoccupati o monoreddito con figli a carico con disabilità

Decadenza e sospensione del beneficio

(circ.39/2022)

L’erogazione del contributo si interrompe in caso di decadenza per la perdita di uno dei requisiti previsti dall’articolo 4, comma 2, del decreto interministeriale e indicati al precedente paragrafo 3.

La decadenza dal beneficio interviene, in particolare, al verificarsi dei seguenti eventi:

  • decesso del figlio;
  • decesso del richiedente;
  • decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
  • affidamento del figlio a terzi.

Le cause di decadenza dovranno obbligatoriamente essere comunicate all’INPS entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi dell’evento.

L’INPS interrompe l’erogazione dell’assegno a decorrere dal mese successivo a quello in cui si è verificata la perdita di uno solo dei citati requisiti o è avvenuto uno degli eventi sopra descritti. Accertata la perdita del requisito, l’INPS provvederà alla revoca immediata del contributo, fermo restando l’obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite e le sanzioni previste a legislazione vigente.

Inoltre, nel caso di ricovero temporaneo del figlio con disabilità presso istituti di cura di lunga degenza o presso altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra Amministrazione pubblica, il genitore beneficiario ha l’obbligo di informare tempestivamente l’INPS che provvederà a sospendere l’erogazione del contributo per tutto il periodo di ricovero.

Con successivo messaggio saranno indicate le modalità di comunicazione dei descritti eventi che sono causa di decadenza o di sospensione del contributo.

Contributo in favore dei genitori disoccupati o monoreddito con figli a carico con disabilità

Gestione delle domande e verifica dei requisiti

(circ.39/2022)

Acquisita la domanda, l'INPS verifica il possesso dei requisiti per l'accesso al contributo economico in oggetto sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e di quelle reperibili attraverso il collegamento alle banche dati di altre Amministrazioni pubbliche.

L’INPS provvede direttamente alla verifica dei requisiti di natura economico-patrimoniale. Gli altri requisiti, autocertificati nella domanda, si considerano posseduti sino a quando non intervenga comunicazione contraria da parte delle Amministrazioni competenti alla verifica degli stessi, anche in sede di controllo successivo ai sensi dell’articolo 71 del citato D.P.R. n. 445/2000, attivato su iniziativa dell’Istituto.

In particolare, i requisiti economici di accesso al contributo, previsti all’articolo 4, comma 2, lettere b), c) e d), del decreto interministeriale del 12 ottobre 2021, si considerano posseduti per tutta la durata dell’attestazione ISEE in vigore al momento di presentazione della domanda e sono verificati nuovamente solo in caso di presentazione di una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).

In presenza di un valore ISEE superiore alla soglia (3.000 euro) prevista dall’articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto interministeriale, la domanda è respinta in automatico.

Nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda del contributo in oggetto, l’abbinamento a un ISEE non sia possibile perché non risulti sussistente un ISEE valido, la domanda verrà respinta. Diversamente l’ISEE, che al momento della presentazione della domanda presenti omissioni e/o difformità dei dati del patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati, verrà equiparato a un ISEE valido ai fini della verifica del diritto e della formazione della graduatoria, ma comporterà la sospensione dei pagamenti del contributo fino alla regolarizzazione delle difformità riscontrate.

Qualora in sede di verifica dei requisiti emerga la necessità di un supplemento di istruttoria e/o di una integrazione documentale, la gestione e la definizione delle domande potrebbe essere rimessa alle Strutture territorialmente competenti.

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