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Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
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Condizioni per l'erogazione
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Decorrenza e durata dell'indennizzo
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Destinatari della norma e requisiti per la concessione
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Incompatibilità
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Indennizzo e trattamenti di famiglia
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Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Interessi legali e trattenuta sindacale
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Misura dell'indennizzo
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Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
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Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
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Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Termine per la presentazione della domanda
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Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
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Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
- Dettagli
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Contributo in favore dei genitori disoccupati o monoreddito con figli a carico con disabilità
Presentazione della domanda
(circ.39/2022)
La domanda per il contributo in oggetto ha valenza annuale e deve essere presentata dal genitore all’INPS dal 1° febbraio al 31 marzo per ciascuno degli anni 2022 e 2023, esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità:
- portale web, utilizzando l’appositoservizioon lineraggiungibile sul sito dell’Istituto www.inps.it direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore oppure tramite Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o tramite Carta Nazionale dei servizi (CNS);
- Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
Il genitore dovrà dichiarare nella domanda il possesso dei requisiti previsti dal decreto per l’accesso alla misura sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Si precisa, inoltre, che i requisiti di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a), b), c) e d), del decreto interministeriale del 12 ottobre 2021 devono essere autocertificati dal genitore nel modulo telematico di presentazione della domanda e costituiranno oggetto di verifiche, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000. La non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta la revoca dal beneficio, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste dalla legislazione vigente.
Le domande prive della dichiarazione sul possesso dei requisiti e dei requisiti autocertificati, nonché le domande presentate fuori dai termini sopra indicati, saranno considerate inammissibili.
Le domande presentate e acquisite nei sistemi gestionali dell’INPS verranno sottoposte a istruttoria automatizzata centralizzata.