Eureka Previdenza

Congedo straordinario

Concetto di convivenza

Con circolare n. 41 del 16/03/2009 è stata recepita la sentenza della Corte Costituzionale n. 19 del 26/01/2009, con la quale è stata estesa al figlio convivente la possibilità di fruire del congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D. Lgs. 151/2001.
In riferimento all’esatta portata del termine “convivenza”, citato nella suindicata sentenza, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, su espressa richiesta di questa Direzione, ha evidenziato quanto enunciato dalla stessa Corte Costituzionale circa la necessità primaria “di assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e nell’assistenza del disabile che si realizzano in ambito familiare, al fine di evitare lacune nella tutela della salute psico-fisica dello stesso”. Ne consegue, pertanto, a parere dello stesso Ministero, che, alla luce della necessità di una assistenza continuativa, per convivenza si deve fare riferimento, in via esclusiva, alla residenza, luogo in cui la persona ha la dimora abituale, ai sensi dell’art. 43 cod. civ., non potendo ritenersi conciliabile con la predetta necessità la condizione di domicilio né la mera elezione di domicilio speciale previsto per determinati atti o affari dall’art. 47 c. c. (msg. 19583/2009).

Congedo straordinario

Concetto di convivenza

Con circolare n. 41 del 16/03/2009 è stata recepita la sentenza della Corte Costituzionale n. 19 del 26/01/2009, con la quale è stata estesa al figlio convivente la possibilità di fruire del congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D. Lgs. 151/2001.
In riferimento all’esatta portata del termine “convivenza”, citato nella suindicata sentenza, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, su espressa richiesta di questa Direzione, ha evidenziato quanto enunciato dalla stessa Corte Costituzionale circa la necessità primaria “di assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e nell’assistenza del disabile che si realizzano in ambito familiare, al fine di evitare lacune nella tutela della salute psico-fisica dello stesso”. Ne consegue, pertanto, a parere dello stesso Ministero, che, alla luce della necessità di una assistenza continuativa, per convivenza si deve fare riferimento, in via esclusiva, alla residenza, luogo in cui la persona ha la dimora abituale, ai sensi dell’art. 43 cod. civ., non potendo ritenersi conciliabile con la predetta necessità la condizione di domicilio né la mera elezione di domicilio speciale previsto per determinati atti o affari dall’art. 47 c. c. (msg. 19583/2009).

Residenza

Nessuna rilevanza viene attribuita alla cosiddetta "residenza anagrafica" (circ. 48 del 2.02.1993 lett. B nota 1)

In occasione dell’estensione al figlio convivente del beneficio in oggetto, così come disposto dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 19 del 26 gennaio 2009, con messaggio n. 19583 del 2 settembre 2009 sono state fornite alcune indicazioni in ordine alla verifica del requisito della convivenza, ritenendo, sulla scorta di un parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all’uopo interpellato, che si dovesse far riferimento, in via esclusiva, alla residenza ex art. 43 c.c. (1) e non al domicilio.
A seguito di segnalazioni pervenute al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di reiezione di domande per la mancanza del requisito della coabitazione, nello stesso appartamento, pur avendo il richiedente la residenza nello stesso Comune, stesso indirizzo (identità di stabile e numero civico) del disabile da assistere, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ritenuto di chiarire come debba essere interpretato il concetto di convivenza.

Infatti, con Lett.Circ. 18 febbraio 2010, n. 3884, il Ministero, in riferimento alla sentenza n. 19/09 del 26 gennaio 2009, precisa che, in virtù del fine perseguito dalla normativa, cioè la tutela psico-fisica del disabile, la residenza nel medesimo stabile, ma in interni diversi, non pregiudica l’effettività e continuità dell’assistenza al genitore disabile (msg. 6512/2010).
Pertanto, alla luce delle sopravvenute indicazioni ministeriali, l’accertamento del requisito della “convivenza”, nei casi di specie, dovrà essere effettuato attenendosi a tali indicazioni, ritenendosi condizione sufficiente solo la residenza nel medesimo stabile, stesso numero civico, ma non anche nello stesso interno (appartamento).

(1) L'articolo 43 del Codice civile recita: "Art. 43. Domicilio e residenza. Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale."

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