Eureka Previdenza

Integrazione al trattamento minimo

Incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS per gli anni 2023 e 2024

(circ.35/2023)

Nel Supplemento Ordinario n. 43/L alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022 è stata pubblicata la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”.

L’articolo 1 della legge in esame, al comma 310, prevede che: “Al fine di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per gli anni 2022 e 2023, per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, in via eccezionale con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante, è riconosciuto in via transitoria un incremento, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, di 1,5 punti percentuali per l'anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni, e di 2,7 punti percentuali per l'anno 2024. L'incremento di cui al presente comma non rileva, per gli anni 2023 e 2024, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito. L'incremento di cui al presente comma è riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all'importo mensile del trattamento minimo INPS. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell'incremento disciplinato dal presente comma l'incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Resta fermo che, ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024, il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell'incremento transitorio di cui al presente comma, il quale non rileva a tali fini e i cui effetti cessano in ogni caso, rispettivamente, al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024”.

L’incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS è dunque riconosciuto, in via eccezionale, con decorrenza 1° gennaio 2023 fino a dicembre 2024, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità spettanti, ivi compresa la tredicesima mensilità.

Con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le istruzioni applicative in merito al riconoscimento del beneficio in parola.


2. Ambito di applicazione

L’incremento in argomento è riconosciuto con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento, di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS.

Il citato importo lordo afferisce ai trattamenti di natura previdenziale, assoggettabili a IRPEF, memorizzati nel Casellario Centrale delle Pensioni, erogati da Enti diversi dall’INPS per i quali è indicata l’assoggettabilità al regime della perequazione cumulata, o erogati dall’INPS.

Sono escluse dalla base di calcolo, per la determinazione dell’incremento, le prestazioni fiscalmente non imponibili (a titolo esemplificativo, le somme corrisposte a titolo di maggiorazione sociale, la somma aggiuntiva c.d. quattordicesima mensilità, l’importo aggiuntivo della pensione), le prestazioni di carattere assistenziale, le prestazioni a carattere facoltativo e le prestazioni di accompagnamento a pensione.

L’incremento spetta per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante.

Per le pensioni la cui decorrenza si colloca fra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2024, l’incremento spetta dalla data di decorrenza della pensione.


3. Misura dell’incremento

3.1 Criteri generali
L’incremento in esame è calcolato nella misura pari a 1,5 punti percentuali per l'anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni, e di 2,7 punti percentuali per l'anno 2024.

L’importo è riconosciuto, per i periodi sopra elencati, con riferimento all’importo mensile lordo dei trattamenti pensionistici complessivamente goduti dal beneficiario, determinato sulla base della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della legge n. 197 del 2022.

Detto trattamento pensionistico deve, pertanto, risultare pari o inferiore all’importo del trattamento minimo INPS tempo per tempo vigente.

Con riferimento alle pensioni liquidate con decorrenza dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, l’incremento sarà calcolato tenendo conto dell’importo del trattamento minimo INPS previsto per gli anni di riferimento.

Qualora il trattamento pensionistico complessivo in pagamento sia superiore all’importo mensile del trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite aumentato dell'incremento in argomento, l'incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

Con riferimento alle pensioni in convenzione internazionale, l’incremento è riconosciuto sull’importo lordo del pro rata italiano in pagamento.

Nel caso delle pensioni ai superstiti cointestate, anche con pagamento disgiunto, il diritto all’incremento è valutato sulla base del trattamento complessivamente spettante a tutti i contitolari e viene calcolato come indicato al precedente paragrafo 2. L’incremento così determinato viene ripartito tra i beneficiari in proporzione alla percentuale di pensione spettante.

3.2 Calcolo dell’incremento

Il calcolo dell’incremento viene effettuato prendendo a base l’importo mensile complessivo lordo delle pensioni di cui l’interessato risulta titolare, con i criteri riportati al paragrafo 2, in base alla normativa vigente prima dell’entrata in vigore della legge n. 197 del 2022.

L’incremento in esame viene, pertanto, attribuito sia alle pensioni integrate al trattamento minimo, anche in misura parziale o “cristallizzate”, sia alle pensioni non integrate il cui importo a calcolo sia pari o inferiore al trattamento minimo INPS.

IMPORTO DEL TRATTAMENTO MINIMO MENSILE ANNO 2023: 563,74 euro

Tabella A

CALCOLO DELL’INCREMENTO MASSIMO MENSILE DEL TRATTAMENTO MINIMO PER L’ANNO 2023

INFRA75ENNI = 1,50%

ULTRA75ENNI = 6,40%

563,74 + 8,46 = 572,20

563,74 + 36,08 = 599,82

Tali importi rappresentano il limite di accesso al beneficio per il 2023.

L’adeguamento sulla base dell’indice di rivalutazione definitivo sarà effettuato in sede di perequazione per l'anno 2024.

Gli importi dell’incremento per l’anno 2024 saranno determinati in sede di rinnovo delle pensioni per lo stesso anno.

Qualora l’importo mensile complessivo in pagamento sia inferiore al trattamento minimo, l’incremento è riconosciuto utilizzando come base di calcolo l’importo in pagamento medesimo, entro il limite massimo indicato nella precedente Tabella A.

ESEMPIO

IMPORTO DEL TRATTAMENTO MENSILE ANNO 2023: 300,00 euro

Tabella B

CALCOLO DELL’INCREMENTO MENSILE DEL TRATTAMENTO PER L’ANNO 2023

INFRA75ENNI = 1,50%

ULTRA75ENNI = 6,40%

300,00 + 4,50 = 304,50

300,00 + 19,20 = 319,20

Qualora nel corso dell’anno 2023 il beneficiario compia 75 anni, l’incremento sarà adeguato dal mese successivo al compimento dell’età.


4. Modalità di pagamento

L’importo spettante a titolo di incremento di cui al comma 310 dell’articolo 1 della legge n. 197 del 2022 sarà corrisposto con la stessa cadenza di pagamento della pensione (mensile, semestrale o annuale).

Tale importo sarà evidenziato sul cedolino di dettaglio del pagamento con apposita voce.

Con il primo pagamento vengono corrisposti anche gli arretrati spettanti dal 1° gennaio 2023 o dalla decorrenza della pensione, se successiva.

Si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni operative, con apposito messaggio, in merito all’applicazione della misura.


5. Trattamento fiscale

Le somme corrisposte a titolo di incremento di cui al comma 310 dell’articolo 1 della legge n. 197 del 2022 sono fiscalmente imponibili e, conseguentemente, assoggettate a tassazione. Il relativo importo sarà riportato nella certificazione fiscale relativa agli anni di erogazione.


6. Rilevanza ai fini delle prestazioni collegate al reddito

L'incremento di cui all’articolo 1, comma 310, della legge n. 197 del 2022, non rileva, per gli anni 2023 e 2024, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nei medesimi anni per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito.

Gli importi percepiti a tale titolo sono, pertanto, ininfluenti per l’erogazione, tra le altre, delle somme corrisposte a titolo di integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, ecc.


7. Rilevanza ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024

Ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024, il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell'incremento transitorio, in base alla disposizione in esame, che non rileva a tali fini e i cui effetti cessano in ogni caso, rispettivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.


8. Istruzioni contabili

Le rilevazioni contabili riguardanti gli oneri relativi all’incremento del trattamento pensionistico lordo complessivo in argomento, dovuto per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante, come disciplinato dall’articolo 1, comma 310, della legge n. 197 del 2022, interesseranno i conti di nuova istituzione nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – contabilità separata – Gestione oneri pensionistici (GAS), di seguito indicati:

- GAS30167 – Onere per l’incremento dei trattamenti pensionistici minimi per le mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi inclusa la tredicesima, a favore dei titolari di pensioni della gestione privata – Articolo 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

- GAS30168 – Onere per l’incremento dei trattamenti pensionistici minimi per le mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi inclusa la tredicesima, a favore dei titolari di pensioni della gestione pubblica. – Articolo 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Gli oneri in questione, comprensivi anche delle mensilità arretrate, verranno posti in pagamento direttamente ai beneficiari tramite la procedura di pagamento automatizzata delle pensioni.

I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.

Integrazione al trattamento minimo

Importo

Vedi importo del trattamento minimo

Integrazione al trattamento minimo

Inesportabilità dell'integrazione al trattamento minimo

(circolare 15/1993) (chiarimenti sul msg.3770/2014)

Il Regolamento n. 1247/92 estende il campo di applicazione "ratione materiae" della normativa comunitaria di sicurezza sociale alle cosiddette "prestazioni speciali a carattere non contributivo". 
Si tratta, in sostanza, di quelle prestazioni che hanno una natura mista, a metà strada fra l' assistenza e la previdenza, essendo ricollegabili sia alla prima in quanto fondate sullo stato di bisogno e indipendenti dalla durata dei periodi assicurativi sia alla seconda in quanto attribuite senza alcuna discrezionalità ma, viceversa, con il conferimento di un vero e proprio diritto soggettivo.

Le pensioni i cui requisiti risultano perfezionati successivamente al 31/05/92 non mantengono l'integrazione al trattamento minimo nel caso di trasferimento di residenza del pensionato in uno dei paesi CEE diverso dall'Italia.

L'inesportabilità non opera in caso di pensioni i cui requisiti risultino perfezionati entro il 31 maggio 1992 ed aventi decorrenza massima 1° giugno 1992 purché richieste entro il 1° giugno 1997.

Il divieto di esportazione vale solo per il periodo di permanenza in uno dei paesi membri della CEE e si applica ai cittadini della CEE, agli apolidi ed ai profughi. I cittadini di stati extra-CEE possono rientrare nella sfera di applicazione di tale normativa se risultano familiari o superstiti di apolidi o di profughi o di cittadini di uno degli stati membri della CEE.

Le pensioni in pagamento al 31/05/1992 rimangono comunque integrate al trattamento minimo anche nel caso in cui il titolare trasferisca la propria residenza in altro stato membro della CEE diverso dall'Italia.

A seguito dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE) la normativa CEE sulla sicurezza sociale, quindi anche sull'inesportabilità del trattamento minimo, si estende a: Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia dal 1° gennaio 1994 (vedi circolare 47 del 12.02.94).

Residenti all'estero

La disciplina prevista dall'art. 6 della legge 638/83 non trovava applicazione nei confronti dei pensionati residenti all'estero (vedi circolare 60 del 13/03/84)

Questa agevolazione è stata successivamente abolita con effetto dal 1° febbraio 1991 dall'art. 7 comma 2 della legge 407 del 1990 (vedi circolare 142/91).

Le pensioni con decorrenza successiva al 31/01/91, attribuite ai residenti all'estero, in presenza di redditi superiori al limite stabilito dalla legge, non devono essere integrate al trattamento minimo.

Le pensioni con decorrenza anteriore al 1° febbraio 1991, attribuite ai residenti all'estero, in presenza di redditi influenti devono essere cristallizzate nell'importo in pagamento al 31/01/1991, finché l'importo sarà superato, per effetto delle perequazioni, dall'importo della pensione a calcolo.

Vedi anche circolare 271/1995

Integrazione al trattamento minimo

Pensioni in regime internazionale

(Art. 8 l. 153/69 - Art. 7 della legge 407/90 - art. 3 del decreto n. 384/92, legge 438/92 - Art.17 L. 724/94 - Circ. n. 142 del 5/6/1991 - circ. 27/1991 - n. 136 del 14/06/1993 - Msg. n. 16045 del 26/01/95 - Circ. n. 119 del 4/10/2012)

Il pensionato, titolare di un pro-rata integrato al trattamento minimo (prestazione provvisoria) che diventa titolare di una pensione a carico di un'Istituzione estera, ha diritto ad una quota di integrazione al trattamento minimo solo se la somma delle due pensioni non raggiunge tale importo.
NB: al compimento dell'età pensionabile il titolare di una pensione in regime di convenzione internazionale che alla decorrenza originaria poteva far valere un numero di contributi italiani tali da perfezionare il diritto a pensione di vecchiaia autonoma, manterrà l'integrazione al trattamento minimo anche in caso di concessione di pro-rata estero, sempre che i suoi redditi lo consentano ( Delibera n. 126 del 1° luglio 1988).
L’articolo 3, commi 15 e 16, della legge n. 335/95 ha previsto che:

  • l’importo mensile in pagamento delle pensioni in regime internazionale non possa essere inferiore, per ogni anno di contribuzione, ad un quarantesimo del trattamento minimo vigente in Italia. Il minimale spetta unicamente a coloro che perfezionano il requisito contributivo in base alla totalizzazione dei periodi assicurativi italiani ed esteri, escludendo dal beneficio coloro che perfezionano i requisiti assicurativi in base ai soli periodi italiani (circ. n. 271 del 7/11/1995 e msg. n. 11223 del 15/05/2009). Tali disposizioni trovano applicazione anche nei confronti di soggetti assicurati unicamente dopo il 1995, ai quali spetta una pensione calcolata secondo il sistema contributivo.

Le pensioni, il cui diritto è stato raggiunto con il cumulo dei contributi esteri hanno diritto all’integrazione al trattamento minimo, fermi restando tutti gli altri requisiti, a condizione che risultino versati in favore dell’assicurato, un numero di contributi italiani in costanza di rapporto di lavoro non inferiore:

  1. a 52 per le pensioni con decorrenza a partire da febbraio 91
  2. a 260 per le pensioni con decorrenza da ottobre 92
  3. a 520 per le pensioni con decorrenza da febbraio 95

A questo scopo si considera valida anche la contribuzione figurativa accreditata in costanza di rapporto di lavoro (periodi di malattia, maternità o di cassa integrazione guadagni che si collocano nell'ambito di un rapporto di lavoro) e la contribuzione da riscatto per lavoro svolto all'estero o per omissione contributiva.
Tale requisito contributivo non è richiesto per i pensionati residenti in Italia nei seguenti casi:

  1. quando la pensione è liquidata in regime UE
  2. quando la pensione è liquidata in convenzione con Argentina, Brasile, Capoverde, Jugoslavia, Principato di Monaco, San Marino, Stati Uniti d'America, Tunisia e Uruguay
  3. a partire dal 10/2000 quando la pensione è liquidata in convenzione con l’Australia

Le pensioni con decorrenza precedente a febbraio 91, con meno di 52 contributi in costanza di rapporto di lavoro ed in pagamento all’estero, sono state cristallizzate all’importo di gennaio 91. Al rientro in Italia si ha di nuovo diritto all' integrazione al trattamento minimo.

Modalità di accertamento del diritto alle prestazioni legate al reddito

Vedi Prestazioni legate al reddito - Modalità di accertamento del diritto alle prestazioni legate al reddito

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