Home Pensioni Da contributi Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale Prestazioni legate al reddito Trattamento minimo Cristallizzazione - Bititolarità
-
Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
-
Condizioni per l'erogazione
-
Decorrenza e durata dell'indennizzo
-
Destinatari della norma e requisiti per la concessione
-
Incompatibilità
-
Indennizzo e trattamenti di famiglia
-
Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
-
Interessi legali e trattenuta sindacale
-
Misura dell'indennizzo
-
Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
-
Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
-
Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
-
Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
-
Termine per la presentazione della domanda
-
Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
-
Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
- Dettagli
- Visite: 23606
Integrazione al trattamento minimo
Cristallizzazione - Bititolarità
(circolare 244/83)
Se il reddito che esclude o limita l'integrazione al TM sopraggiunge successivamente alla data di decorrenza della pensione integrata al trattamento minimo, in base all'art. 6 comma 7 della legge 638/83 l'integrazione resta attribuita nella misura spettante alla data di cessazione del diritto della stessa integrazione. La pensione continuerà ad essere corrisposta nello importo in pagamento alla data di cessazione dal diritto al l'integrazione al TM finché l'importo stesso non sarà superato , per effetto della perequazione delle pensioni, dall'importo della pensione a calcolo.
Poiché i redditi devono essere valutati con riferimento all'intero anno solare, la pensione sarà cristallizzata all'importo in pagamento alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si è verificato il superamento del limite di reddito.
Per le pensioni in essere alla data del 1° ottobre 1983, la presenza di redditi influenti in tale anno determina la cristallizzazione nell'importo in pagamento al 30 settembre 1983.