Eureka Previdenza

L'assegno ordinario di invalidità

Trasformazione dell'AOI in pensione di anzianità

(circ.91/2002) (circ.134/2004)

 

L'assegno ordinario di invalidità

Trasformazione dell'AOI in pensione di anzianità

(circ.91/2002) (circ.134/2004)

 

Normativa

Normativa

Con messaggio n. 23276 del 20 luglio 2004 è stato indicato di sospendere la definizione delle domande pendenti di trasformazione delle pensioni di invalidità e degli assegni ordinari di invalidità in pensione di anzianità. A scioglimento della riserva di cui al predetto messaggio si forniscono le seguenti istruzioni. Con circolare n. 91 del 15 maggio 2002 è stata ammessa la trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di anzianità nonchè la trasformazione della pensione di invalidità in pensione di anzianità o di vecchiaia aderendo all’orientamento assunto dalla Sezione lavoro della Corte di Cassazione.

Secondo la Suprema Corte l'articolo 1, comma 10, della legge 12 giugno 1984, n.222, di revisione dell'invalidità pensionabile, consentendo la trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia, si ricollega ad un concetto, più generale ed immanente nel sistema, di posizione assicurativa, caratterizzata dalla sua unicità quale base fattuale che legittima tutti gli interventi di tutela economica possibili in favore del suo titolare e che è di continuo finalizzata a soddisfare quelle esigenze sociali che il legislatore ha tipizzato nelle diverse fattispecie pensionistiche. La medesima Corte aveva precisato che “una volta ammessa ‑ in linea di principio ‑ la mutabilità del titolo della pensione, è allora evidente che il legislatore del 1984 ha inteso regolamentare espressamente (ma non esclusivamente) la vecchiaia, che è la più comune e tipica delle situazioni astrattamente generatrici di bisogno, tant'è che la disciplina della pensione di vecchiaia rappresenta il cuore del sistema previdenziale e, in qualche modo, lo caratterizza nel suo complesso. Da ciò, tuttavia, non consegue che lo stesso legislatore abbia escluso l’ipotizzabilità di una conversione dell'assegno di invalidità in pensione di anzianità”. Sulla questione della trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia e in pensione di anzianità si sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione rispettivamente con sentenze n. 8433 del 4.5.2004 e n. 9492 del 19.5.2004, in quanto si trattava di problematica che aveva dato luogo a contrasto di giurisprudenza.

Domande presentate fino al 28 settembre 2004

Domande presentate fino al 28 settembre 2004 (circ.91/2002)

Con sentenze n.1821 del 1998 e n. 4829 del 2001 la Corte di Cassazione ha affermato che il titolare di assegno di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n.222, può essere ammesso a fruire della pensione di anzianità. Le disposizioni debbono ritenersi estensibili agli assegni ed alle pensioni di invalidità liquidati in regime di convenzione internazionale (circ.7/2004).

In applicazione dei principi enunciati dalla Cassazione possono essere accolte, sussistendo i relativi requisiti:

  1. le domande di pensione di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti presentate da titolare di pensione o di assegno di invalidità a carico di tale assicurazione;
  2. le domande di pensione di anzianità a carico delle gestioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali presentate da titolare di pensione o di assegno di invalidità a carico di una di tali gestioni;
  3. le domande di pensione di anzianità a carico delle gestioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani o degli esercenti attività commerciali presentate da titolare di pensione o di assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti o delle gestioni dei lavoratori autonomi. Si tratta, in tali situazioni, di pensione da liquidare con il cumulo della contribuzione accreditata presso le gestioni dei lavoratori autonomi e presso l’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.

 Con messaggio n. 45 del 12 febbraio 2003 è stato comunicato che le domande mirate alla trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di anzianità e della pensione di invalidità in pensione di anzianità e di vecchiaia, devono contenere nel campo 36 della procedura EAD75, il codice "TRA". La procedura di liquidazione delle pensioni riporta automaticamente nel terzo byte del campo del codice natura il codice H (messaggio 102/2003).

Per effetto dei principi affermati dalla Corte di Cassazione con le sentenze in parola i titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità sono ammessi a fruire della pensione di anzianità, ove più favorevole (per il concetto di più favorevole vedi msg. 272/2002), dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, in presenza dei prescritti requisiti di assicurazione e di contribuzione, di cessazione del rapporto di lavoro dipendente, nonché di accesso (c.d. finestre). Dalla predetta data il richiedente la prestazione dovrà essere considerato titolare di pensione di anzianità a tutti gli effetti. Ai fini del perfezionamento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione sono valutati anche i contributi - utili per il diritto a pensione di anzianità - già computati nella prestazione di invalidità, che dovrà essere eliminata dalla data di decorrenza della pensione di anzianità. Detta pensione deve essere calcolata, trattandosi di nuova liquidazione, con i criteri in vigore alla predetta data, utilizzando ovviamente anche la contribuzione già computata nella prestazione di invalidità.
Le domande di pensione di anzianità presentate da titolari di assegno di invalidità o di pensione di invalidità, devono essere definite sulla base dei criteri innanzi esposti. Del pari devono essere definite secondo i predetti criteri le controversie giudiziarie in corso, per le quali sarà chiesta la cessazione della materia del contendere. I ricorsi amministrativi presentati prima del compimento del termine di decadenza (circ.123 del 29 maggio 1997) possono essere esaminati e definiti sulla base dei criteri innanzi esposti. I ricorsi amministrativi presentati dopo il compimento del termine di decadenza saranno considerati nuova domanda di pensione, da definire secondo i criteri di cui alla presente circolare.
Nel caso di titolari di pensione di invalidità deceduti senza aver presentato la domanda di pensione di anzianità ovvero di vecchiaia, tale domanda non potrà essere utilmente inoltrata dagli eredi, considerato che il diritto a pensione rientra tra i diritti della personalità che, come tali, non sono trasmissibili.
Sono superate le disposizioni della circolare 289/91 e del msg 3089/99.

Relativamente alle domande di trasformazione già presentate (fino al 28 settembre 2004) continuano a trovare applicazione le istruzioni fornite con circolare n. 91 del 15 maggio 2002 se alla data della presente circolare ricorrono i prescritti requisiti di assicurazione e di contribuzione nonchè di cessazione del rapporto di lavoro dipendente (circ.134/2004).

Domande presentate dal 29 settembre 2004

Domande presentate dal 29 settembre 2004 (circ.134/2004)

La Corte di Cassazione, esaminando a Sezioni Unite la situazione concernente la conversione della pensione di invalidità in pensione di anzianità, con sentenza n. 9492 del 19 maggio 2004 ha fissato il seguente principio di diritto “il sistema non consente una conversione o trasformazione della pensione di invalidità in pensione di anzianità, per conseguire il vantaggio di questo secondo trattamento ... sulla base dell’anzianità contributiva e assicurativa raggiunta con la prosecuzione dell’attività lavorativa, in relazione alla quale è possibile solo la liquidazione di supplementi di pensione”, disciplina peraltro richiamata per l’assegno ordinario di invalidità dall’articolo 1, comma 9, della legge 12 giugno 1984, n. 222. Secondo la Corte la garanzia costituzionale opera per le pensioni che trovano la loro causa nella cessazione dell’attività lavorativa per ragioni di età.
La medesima garanzia costituzionale non è riferibile anche alle pensioni il cui presupposto consiste nell’avvenuto svolgimento dell’attività lavorativa per un tempo predeterminato, così come nel caso dei trattamenti pensionistici di anzianità, che corrispondono ad una forma previdenziale diversa.
Pertanto la Corte di Cassazione osserva che “non esiste alcuna previsione di collegamento tra la tutela per l’invalidità e la pensione di anzianità”.
In relazione ai principi fissati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza in esame sono modificati i principi sinora seguiti per la trasformazione delle pensioni di invalidità e degli assegni ordinari di invalidità in pensione di anzianità.
Le domande tendenti a trasformare la pensione di invalidità e l’assegno di invalidità in pensione di anzianità devono essere respinte.
I trattamenti di invalidità suddetti conservano il loro titolo e continuano ad essere assoggettati alla relativa disciplina vigente.

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