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Indennità di maternità/paternità
Lavoratori dipendenti
Regime fiscale della prestazione
(circ.69/2016)
L’indennità di maternità corrisposta dall’Istituto direttamente alle lavoratrici (lavoratrici iscritte alla gestione separata, operaie agricole, lavoratrici dello spettacolo saltuarie o con contratto a termine o a prestazione, lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari, lavoratrici disoccupate e sospese dal lavoro che non usufruiscono del trattamento cassa integrazione guadagni), sotto il profilo fiscale si configura, ai sensi dell’art. 6, secondo comma del TUIR, quale reddito appartenente alla stessa categoria di quello sostituito o perduto.
Pertanto, se l’indennità di maternità è percepita in sostituzione del reddito di lavoro dipendente o assimilato al lavoro dipendente, viene assoggetta al regime della tassazione ordinaria previsto dagli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, con le aliquote previste all’art.11 del Tuir e con il riconoscimento delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del Tuir. Se l’indennità di maternità è percepita in sostituzione di un reddito di lavoro autonomo o di un reddito diverso, viene assoggetta alla ritenuta d’acconto prevista dal primo comma dell’art. 25 del DPR n. 600/73.
Costituisce eccezione a quanto sopra esposto, il trattamento fiscale dell’indennità di maternità corrisposta alle imprenditrici agricole ed alle familiari coadiuvanti dell'imprenditore agricolo, per la quale l’Agenzia delle Entrate, in risposta alla consulenza giuridica proposta dall’Istituto il 3 agosto 2011, ha disposto che l'INPS non deve applicare le ritenute a titolo di acconto.
L’Inps, in qualità di sostituto d'imposta, è tenuto ad effettuare il conguaglio fiscale tra le ritenute operate e l’imposta dovuta sul reddito complessivo e in tutti i casi, compresa la suindicata eccezione, a rilasciare la corrispondente certificazione fiscale ai sensi dell’art. 4, commi 6-ter e 6 quater del DPR n. 322/1998.