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Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
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Condizioni per l'erogazione
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Decorrenza e durata dell'indennizzo
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Destinatari della norma e requisiti per la concessione
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Incompatibilità
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Indennizzo e trattamenti di famiglia
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Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Interessi legali e trattenuta sindacale
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Misura dell'indennizzo
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Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
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Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
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Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Termine per la presentazione della domanda
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Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
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Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Indennità di maternità/paternità
Lavoratori dipendenti
Le modalità di pagamento
L'indennità viene anticipata, generalmente, dal datore di lavoro per conto dell'Inps.
Ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato operai agricoli e ai florovivaisti a tempo indeterminato, agli addetti ai lavoro di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria a tempo indeterminato, ai dipendenti da cooperative e da consorzi agricoli, ai dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario a decorrere dalle dichiarazioni trimestrali (DMAG-Unico) di competenza del II trimestre 2007 (scadenza 31 luglio 2007) quindi dal 1.10.2007, il pagamento della maternità avverrà con il metodo del conguaglio. circ. 81/2007 - msg 14346/2007- circ. 118/2007
N.B.: Nel caso la Direzione Provinciale del Lavoro comunichi all'Inps la mancata anticipazione dell'indennità da parte del datore di lavoro, si procederà al pagamento diretto delle somme non percepite dalle lavoratrici qualora le stesse si rivolgano all'Inps per il pagamento diretto, una volta esperiti i controlli previsti (msg. 5486 del 21/02/2006).
Viene pagata, invece, direttamente dall'Inps:
- alle lavoratrici stagionali;
- alle lavoratrici disoccupate o sospese dal lavoro da non oltre 60 giorni che non fruiscono del trattamento di integrazione salariale;
- alle lavoratrici disoccupate o sospese dal lavoro da oltre 60 giorni che fruiscono, all’inizio della maternità, dell’indennità di disoccupazione, di mobilità o di integrazione salariale con pagamento diretto da parte dell’Inps;
- alle lavoratrici agricole dipendenti (facoltativamente se a tempo indeterminato - circ. 118/2007);
- piccoli coloni e compartecipanti familiari;
- alle colf e alle badanti;
- alle lavoratrici dello spettacolo con contratto a termine o a prestazione o a giornata, ecc. - circ 119/1980 punto 3 -
La dichiarazione dei dati salariali da parte dei datori di lavoro (su mod. ind. mal. 1 e mod. ind. mal. 2) ai fini del calcolo della indennità è stata abolita. Il pagamento diretto della indennità è effettuato utilizzando le informazioni integrate contenute nella denuncie retributive mensili (e-mens) circ. 94/2009