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Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
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Condizioni per l'erogazione
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Decorrenza e durata dell'indennizzo
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Destinatari della norma e requisiti per la concessione
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Incompatibilità
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Indennizzo e trattamenti di famiglia
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Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Interessi legali e trattenuta sindacale
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Misura dell'indennizzo
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Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
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Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
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Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Termine per la presentazione della domanda
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Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
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Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
- Dettagli
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Indennità di maternità/paternità
Lavoratori dipendenti
Incumulabilità
Sono incumulabili:
- Malattie insorte dopo il congedo di maternità o parentale : per le malattie, debitamente notificate e documentate, insorte dopo il congedo parentale o di maternità, senza la ripresa dell’attività lavorativa, il periodo di protezione assicurativa (60 giorni o 2 mesi) decorre dal giorno successivo alla fine del congedo parentale o di maternità configurabile come sospensione del rapporto di lavoro (circ. 136/2003, punto7 e circ. 8/2003, punto 5). (conservazione del diritto)
- Maternità e Mobilità : per i periodi di astensione obbligatoria successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro, l'indennità di mobilità già concessa dovrà essere sospesa ed eventualmente ripristinata al termine della astensione. I periodi di astensione obbligatoria per maternità non modificano i limiti di durata della indennità di mobilità ma soltanto quelli di iscrizione nelle relative liste. La lavoratrice che si trovi in astensione obbligatoria per maternità, qualora rifiuti un'offerta di lavoro o di impiego ovvero l'avviamento a corsi di formazione, non deve essere cancellata dalle liste di mobilità contrariamente a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 223.