Eureka Previdenza

Congedo parentale

Lavoratori dipendenti

Frazionabilità

Ai fini della frazionabilità, tra un periodo e l’altro di fruizione è necessaria -perché non vengano computati nel periodo di congedo parentale i giorni festivi, i sabati e le domeniche- l’effettiva ripresa del lavoro, requisito non rinvenibile né nel caso di domanda di fruizione del congedo in parola dal lunedì al venerdì (settimana corta) senza ripresa del lavoro il lunedì della settimana successiva a quella di fruizione del congedo, né nella fruizione di ferie.

Ciò non significa comunque che immediatamente dopo un periodo di congedo al titolo in argomento non possano essere ammessi periodi di ferie (o di fruizione di altri congedi o permessi), cosicché sia necessario continuare nella fruizione di congedo parentale.

Significa invece che due differenti frazioni di congedo parentale intervallate da un periodo feriale o altro tipo di congedo, debbono comprendere ai fini del calcolo del numero di giorni riconoscibili come congedo parentale anche i giorni festivi e i sabati (settimana corta) cadenti subito prima o subito dopo le ferie (o altri congedi o permessi). - Le giornate di ferie, la malattia,le festività e i sabati cadenti tra il periodo di congedo parentale e la ripresa lavoro non vanno computate in conto congedo parentale msg n. 28379 del 25.10.2006 - Vedi ulteriori chiarimenti ed esempi del msg. 19772/2011

La retribuzione da prendere a base per il calcolo dell’indennità, nel caso di fruizione frazionata è quella del mese precedente, nonostante le frazioni siano intervallate da giorni di ripresa dell’attività. (Circ. 8/2003 punto 11).

Quanto precede vale anche in caso di part time orizzontale. In caso di variazioni successive nell’orario di lavoro previsto nel corso del periodo di congedo richiesto, (passaggio da un periodo part time orizzontale ad uno di lavoro a tempo pieno o viceversa) la retribuzione va ridimensionata per adeguarla a quella che effettivamente verrebbe meno per effetto della fruizione del congedo parentale.

Il beneficio invece non è riconoscibile, per i periodi in cui non è prevista attività lavorativa, come ad es. in caso di part-time verticale per i periodi non retribuiti.

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