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Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
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Condizioni per l'erogazione
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Decorrenza e durata dell'indennizzo
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Destinatari della norma e requisiti per la concessione
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Incompatibilità
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Indennizzo e trattamenti di famiglia
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Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Interessi legali e trattenuta sindacale
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Misura dell'indennizzo
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Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
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Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
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Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Termine per la presentazione della domanda
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Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
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Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
- Dettagli
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Prestazioni sociali dei comuni
Maternità
La domanda
(circ. 179/1999)
Deve essere presentata al Comune di residenza entro 6 mesi dalla data del parto.
Nel caso di madre minorenne alla domanda al Comune e, in caso di accoglimento, alla riscossione dell’assegno è abilitato il padre maggiorenne che diventa il beneficiario della prestazione a condizione che:
- la madre risulti regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato al momento del parto;
- il figlio:
- sia stato riconosciuto dal padre stesso;
- si trovi nella sua famiglia anagrafica;
- sia soggetto alla sua potestà.
Qualora anche il padre sia minorenne, o non risultino verificate le condizioni di cui sopra, la domanda può essere presentata in nome e per conto della madre dal genitore della stessa esercente la potestà o, in mancanza, da altro legale rappresentante.
L’assegno deve essere comunque intestato alla madre (Msg. n. 1183 del 23.12.2003).