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Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
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Condizioni per l'erogazione
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Decorrenza e durata dell'indennizzo
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Destinatari della norma e requisiti per la concessione
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Incompatibilità
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Indennizzo e trattamenti di famiglia
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Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Interessi legali e trattenuta sindacale
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Misura dell'indennizzo
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Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
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Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
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Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Termine per la presentazione della domanda
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Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
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Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
- Dettagli
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Contributo per l'acquisto di servizi di baby-sitting
Monitoraggio della spesa
(circ.169/2014) (circ.216/2016)
L’Istituto nei limiti della copertura finanziaria indicata nel decreto ministeriale del 28 ottobre 2014 provvederà a tenere aperta la procedura di presentazione delle domande fino al 31 dicembre 2015.
In conformità con quanto disposto dall’art. 3 del decreto ministeriale del 28 ottobre 2014, in relazione all’andamento delle domande e alle disponibilità residue, il Ministero del Lavoro, delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con successivo decreto direttoriale, potrà indicare un valore massimo dell’indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza (ISEE) dell’anno di riferimento per accedere al beneficio, ovvero, anche in via concomitante, potrà rideterminare la misura del beneficio.
Al raggiungimento del limite di spesa di cui all’art. 7 del decreto ministeriale del 28 ottobre 2014, l’Istituto non prenderà in considerazione ulteriori domande.