Eureka Previdenza

Supplementi

Supplementi di pensione e pensione supplementare in caso di prestazioni liquidate a carico della gestione ex ENPALS ovvero della gestione autonoma CD/CM

(msg.4075/2018)

Prestazioni previdenziali liquidate in applicazione dell’articolo 4-ter del D.L. 15 gennaio 1993, n. 6, convertito dalla legge 17 marzo 1993, n. 63
L’articolo 4-ter del D.L. 15 gennaio 1993, n. 6, convertito dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, prevede l’ipotesi di cumulabilità della contribuzione versata o accreditata presso la gestione autonoma dei CD/CM con la contribuzione di altre forme previdenziali di assicurazione obbligatoria.
Tale norma consente, pertanto, la cumulabilità della contribuzione della gestione ex ENPALS con la contribuzione della gestione autonoma coltivatori diretti/mezzadri e coloni ai fini della liquidazione del trattamento previdenziale.


Supplemento di pensione e pensione supplementare in caso di prestazioni liquidate a carico della gestione ex ENPALS ovvero della gestione autonoma CD/CM, in applicazione dell’articolo 4-ter del D.L. 15 gennaio 1993, n. 6, convertito dalla legge 17 marzo 1993, n. 63.
Nelle ipotesi di riconoscimento di supplementi di pensione ovvero di pensione supplementare in presenza di prestazioni liquidate a carico della gestione ex ENPALS o della gestione autonoma CD/CM, ai sensi dell’articolo 4-ter del D.L. n. 6 del 15/01/1993, convertito dalla legge n. 63/1993, è necessario distinguere tra le seguenti casistiche:

  1. Pensione liquidata a carico della gestione ex ENPALS
    Nei casi di pensione liquidata a carico della gestione ex ENPALS, a seguito di ulteriore contribuzione ex ENPALS versata o accreditata successivamente al pensionamento, può essere riconosciuto il supplemento a carico della gestione medesima.
    Non è disciplinato, invece, il riconoscimento del supplemento nell’ipotesi in cui la contribuzione, dopo il pensionamento, sia versata o accreditata presso la gestione autonoma CD/CM.
    In tale circostanza, tuttavia, a domanda dell’interessato, può essere concessa una pensione supplementare a carico della gestione autonoma CD/CM secondo i requisiti fissati dall’articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni.
  2. Pensione liquidata a carico della gestione autonoma CD/CM
    Nei casi di pensione liquidata a carico della gestione autonoma CD/CM la contribuzione successiva al pensionamento versata o accreditata alla gestione ex ENPALS, a richiesta dell’interessato, può essere utilizzata per la liquidazione di una pensione supplementare dalla gestione ex ENPALS, a norma di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni.

Prestazioni previdenziali liquidate in via autonoma dalle gestioni senza l’applicazione dell’articolo 4-ter del D.L. 15 gennaio 1993, n. 6, convertito dalla legge 17 marzo 1993, n. 63
Può verificarsi che l’iscritto consegua il trattamento di pensione a carico della gestione CD/CM oppure a carico della gestione ex ENPALS con la sola contribuzione versata o accreditata in una delle due gestioni citate e che, successivamente al pensionamento, lo stesso abbia versato od accreditato contribuzione presso la gestione, tra le due, non destinataria del trattamento pensionistico.
Anche in tali ipotesi, l’assicurato ha facoltà di chiedere, alla gestione di ultima iscrizione, la liquidazione della pensione supplementare secondo i requisiti di cui all’articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni.   
SCHEMA ESEMPLIFICATIVO

Pensione a carico

Contribuzione utilizzabile

Supplemento a carico

Contributi utilizzabili

Pensione

del Fondo/Gestione

Fondo/Gestione

del Fondo/Gestione

per il supplemento

Supplementare

Ex ENPALS

Ex ENPALS

CD/CM

Ex ENPALS

Ex ENPALS

 

SI – CD/CM

Ex ENPALS

Ex ENPALS

 

Ex ENPALS

Ex ENPALS

 

SI – CD/CM

CD/CM

Ex ENPALS

CD/CM

CD/CM

CD/CM

 

SI – Ex ENPALS

CD/CM

CD/CM

 

CD/CM

CD/CM

 

SI – Ex ENPALS

Restano invariate le ulteriori fattispecie per le quali è prevista la concessione della pensione supplementare.

Supplementi

Supplementi di pensione liquidata in regime di convenzione INPS/ENPALS

(msg.4075/2018)

La contribuzione ex ENPALS e/o la contribuzione FPLD versata o accreditata dall’iscritto in epoca successiva al pensionamento, conseguito in regime di convenzione a carico della gestione, tra le due sopra citate, che sia risultata competente alla concessione della prestazione, dà diritto, a richiesta dell’interessato, al supplemento di pensione che è posto a carico della gestione che ha concesso il trattamento principale.


Supplemento in caso di pensione a carico della gestione ex ENPALS ovvero a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell’Istituto liquidata senza l’applicazione della convenzione
La contribuzione ex ENPALS e/o la contribuzione FPLD versata o accreditata in epoca successiva alle prestazioni pensionistiche liquidate sia a carico della gestione ex ENPALS sia a carico del FPLD, senza l’applicazione degli accordi in convenzione, ossia con il solo utilizzo della contribuzione versata o accreditata presso una sola gestione, può dare origine al riconoscimento di supplementi di pensione a carico della gestione che ha concesso la prestazione principale.
La stessa regola trova applicazione nel caso in cui i contributi risultino versati dopo il pensionamento, a seguito di successiva iscrizione del lavoratore presso una delle gestioni, tra le due sopra citate, non destinataria del trattamento pensionistico (art. 13 della Convenzione del 3 dicembre 1973). Sulla questione è stato, peraltro, argomentato al punto 8.1 della citata circolare n. 83/2016, al quale si rimanda.
SCHEMA ESEMPLIFICATIVO

Pensione a carico

Contribuzione utilizzabile

Supplemento a carico

Contributi utilizzabili

Pensione

del Fondo/Gestione

Fondo/Gestione

del Fondo/Gestione

per il supplemento

Supplementare

Ex ENPALS

Ex ENPALS

FPLD

Ex ENPALS

Ex ENPALS

FPLD

NO

Ex ENPALS

Ex ENPALS

 

Ex ENPALS

FPLD

 

NO

FPLD

Ex ENPALS

FPLD

FPLD

Ex ENPALS

FPLD

NO

FPLD

FPLD

 

FPLD

Ex ENPALS

 

NO

 


Contribuzione ex ENPALS versata successivamente a prestazioni liquidate in regime di convenzione a carico delle gestioni autonome artigiani/commercianti dell’Istituto
Nelle ipotesi di prestazioni liquidate a carico delle gestioni autonome Artigiani e Commercianti, in applicazione degli accordi vigenti in materia e sulla scorta delle istruzioni impartite dall’Istituto con il messaggio n. 36579/1994, riepilogate e precisate con il messaggio n. 14371/2007 (paragrafi 2 – casi B e C), la contribuzione ex ENPALS versata in epoca successiva al pensionamento a carico della gestione autonoma può dare diritto, previa richiesta del lavoratore alla gestione spettacolo e sport professionistico, alla concessione di una pensione supplementare secondo i requisiti statuiti dall’articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni.
SCHEMA ESEMPLIFICATIVO

Pensione a carico

Contribuzione utilizzabile

Supplemento a carico

Contributi utilizzabili

Pensione

del Fondo/Gestione

Fondo/Gestione

del Fondo/Gestione

per il supplemento

Supplementare

GEST. AUTONOMA*

GEST.AUT.

FPLD

GEST. AUTONOMA

GEST.AUT.

FPLD

SI – Ex ENPALS

GEST. AUTONOMA**

GEST.AUT.

FPLD

Ex ENPALS

GEST. AUTONOMA

GEST.AUT.

FPLD

SI – Ex ENPALS

                 


      *Punto 2 Caso B – Msg. n. 14371/2007.
    **Punto 2 Caso C – Msg. n. 14371/2007.

Supplementi

Supplementi su pensioni liquidate nelle gestioni dei lavoratori autonomi

I contributi versati o accreditati dopo il pensionamento sia nelle gestioni dei lavoratori autonomi sia nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti danno diritto a liquidare, a domanda, un supplemento di pensione, purché siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento. (art.7, commi quarto e sesto, della legge n.155).

Tuttavia e' data facoltà all'interessato di richiedere, per una sola volta, la liquidazione di un supplemento quando siano trascorsi anche solo due anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento. Ciò alle seguenti condizioni:

  • che sia stata compiuta l'età pensionabile prevista nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, qualora i contributi in relazione ai quali viene richiesto il supplemento siano stati versati in tale assicurazione (art.7, quinto comma, della legge n.155);
  • che sia stata compiuta l'età pensionabile vigente nelle gestioni dei lavoratori autonomi, qualora i contributi per i quali viene richiesto il supplemento siano stati versati in una di tali gestioni (art.7, quinto e sesto comma, della legge n.155).

La liquidazione del supplemento "biennale" può essere richiesta, come già detto, per una sola volta. Pertanto qualora il supplemento "biennale" sia stato già liquidato, o per contributi a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, o per contributi a carico di una delle gestioni dei lavoratori autonomi, non può più essere richiesto neanche per contributi a carico di una diversa gestione.

In caso di contribuzione versata o accreditata in più gestioni (nell'assicurazione generale obbligatoria e in una o più gestioni dei lavoratori autonomi, ovvero in più gestioni dei lavoratori autonomi), e' possibile utilizzare a supplemento con la stessa decorrenza l'intera contribuzione utile, sempreché sussistano le condizioni richieste ai fini del diritto a supplemento per i vari tipi di contribuzione da utilizzare.

Supplementi

Supplementi su pensioni liquidate nel FPLD

Occorre distinguere in quale gestione o fondo sono stati versati i contributi da liquidare a supplemento.

Contributi versati o accreditati nell'AGO

I contributi versati o accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti successivamente alla decorrenza della pensione danno diritto, a domanda, alla liquidazione di un supplemento, a condizione che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento (art.7, quarto comma, della legge 23 aprile 1981, n.155).

E' data peraltro facoltà all'interessato di richiedere, per una sola volta, la liquidazione di un supplemento dopo che siano trascorsi anche solo due anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento, a condizione che sia stata compiuta l'età pensionabile richiesta nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (art.7, quinto comma, della legge n.155).

In relazione alla nuova disciplina in materia di età pensionabile introdotta dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, il supplemento dopo che siano trascorsi due anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento può essere liquidato in favore dei pensionati che compiano l'età pensionabile in uno degli anni che vanno dal 1994 al 1999 secondo i requisiti in vigore nell'anno considerato, indipendentemente dalla circostanza che nell'anno di decorrenza del supplemento sia richiesto, a seguito dell'elevazione graduale dell'età pensionabile, un limite di età più elevato. Il criterio della "cristallizzazione" dell'età pensionabile di cui alla circolare n. 258 del 16 novembre 1993 trova infatti applicazione anche nell'ipotesi in cui il requisito dell'età sia richiesto ai fini della liquidazione del supplemento. Ne discende che coloro che, ad esempio, abbiano compiuto entro il 1993 l'età di 60 anni, se uomini, o di 55 anni, se donne, possono ottenere nel 1994 il supplemento "biennale" anche se non hanno ancora compiuto il sessantunesimo o il cinquantaseiesimo anno.
Contributi versati o accreditati nelle gestioni dei lavoratori autonomi

I contributi versati o accreditati nelle gestioni dei lavoratori autonomi per periodi anteriori o successivi alla decorrenza della pensione nell'assicurazione generale obbligatoria danno diritto, a domanda, alla liquidazione di un supplemento a condizione che sia stata compiuta l'età richiesta per il pensionamento di vecchiaia nelle gestioni dei lavoratori autonomi (art.7, settimo comma, della legge n.155) e che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento (art.7, commi quarto e sesto, della legge n.155).

Ferma restando la condizione del compimento dell'età richiesta per il pensionamento di vecchiaia nelle gestioni dei lavoratori autonomi, e' data facoltà all'interessato di richiedere, per una sola volta, la liquidazione di un supplemento, sia esso il primo che uno dei successivi, dopo che siano trascorsi anche solo due anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento (art.7, commi quinto e sesto, della legge n.155). Qualora l'interessato si sia già avvalso della facoltà di conseguire un supplemento dopo due anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento per contributi a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, non potrà più avvalersi della stessa facoltà per contributi delle gestioni dei lavoratori autonomi e, quindi, dovrà attendere il decorso del normale periodo di cinque anni. Parimenti, qualora l'interessato si sia già avvalso della facoltà di conseguire un supplemento dopo due anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento per contributi a carico di una delle gestioni dei lavoratori autonomi, non potrà più avvalersi della stessa facoltà per contributi a carico di un'altra gestione dei lavoratori autonomi e, quindi, dovrà attendere il decorso del normale periodo di cinque anni.

Contributi versati in più gestioni (nell'AGO e in una o più gestioni dei lavoratori autonomi)

In caso di contribuzione versata o accreditata in più gestioni (nell'assicurazione generale obbligatoria e in una o più gestioni dei lavoratori autonomi, ovvero in più gestioni dei lavoratori autonomi), e' possibile utilizzare a supplemento con la stessa decorrenza l'intera contribuzione utile, sempreché sussistano le condizioni richieste ai fini del diritto a supplemento per i vari tipi di contribuzione da utilizzare.

Supplementi

Decorrenza dei supplementi

I supplementi decorrono dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, sempreché siano soddisfatti i requisiti richiesti.
La liquidazione del supplemento di pensione non può essere richiesta prima che siano trascorsi almeno 5 anni dalla data di decorrenza della pensione o dalla data di decorrenza del precedente supplemento.
In deroga a quanto previsto sopra il supplemento può essere richiesto, per una sola volta, quando siano trascorsi anche solo due anni a condizione che sia stata superata l'età pensionabile.
Per quanto riguarda la decorrenza supplemento su pensione ago per contribuzione versata nella gestione dei lavoratori autonomi vedi msg.10857/2004.
Per i supplementi da concedere sulle pensioni liquidate nel FPLD per contribuzione versata nel FPLD vedi sotto.
In relazione alla nuova disciplina in materia di età pensionabile introdotta dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, il supplemento dopo che siano trascorsi due anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento può essere liquidato in favore dei pensionati che compiano l'età pensionabile in uno degli anni che vanno dal 1994 al 1999 secondo i requisiti in vigore nell'anno considerato, indipendentemente dalla circostanza che nell'anno di decorrenza del supplemento sia richiesto, a seguito dell'elevazione graduale dell'età pensionabile, un limite di età più elevato. Il criterio della "cristallizzazione" dell'età pensionabile di cui alla circolare n. 258 del 16 novembre 1993 trova infatti applicazione anche nell'ipotesi in cui il requisito dell'età sia richiesto ai fini della liquidazione del supplemento. Ne discende che coloro che, ad esempio, abbiano compiuto entro il 1993 l'età di 60 anni, se uomini, o di 55 anni, se donne, possono ottenere nel 1994 il supplemento "biennale" anche se non hanno ancora compiuto il sessantunesimo o il cinquantaseiesimo anno.

A partire dal 1° gennaio 2012

In tema di liquidazione dei supplementi di pensione, in relazione ai nuovi requisiti anagrafici per il diritto alla pensione di vecchiaia introdotti dall’articolo 24 della legge n. 214 del 2011 (cfr. punti 1.1 e 1.2., circolare n. 35 del 1992), sia per quanto riguarda il sistema misto che contributivo, preliminarmente si osserva quanto segue.

Il calcolo della quota di supplemento relativa alle anzianità' contributive acquisite dal 1° gennaio 2012 in poi deve essere effettuato con il sistema di calcolo contributivo.

Nulla è variato per quanto riguarda la quota di supplemento relativo alle anzianità maturate entro il 31 dicembre 2011 (v. in proposito circolare n. 180 del 1996, punto 5).

Si rammenta che i supplementi decorrono dal 1° giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la relativa domanda.

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