Home Pensioni Da contributi Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale Aggiornamento della pensione Supplementi Supplementi nella gestione separata
-
Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
-
Condizioni per l'erogazione
-
Decorrenza e durata dell'indennizzo
-
Destinatari della norma e requisiti per la concessione
-
Incompatibilità
-
Indennizzo e trattamenti di famiglia
-
Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
-
Interessi legali e trattenuta sindacale
-
Misura dell'indennizzo
-
Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
-
Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
-
Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
-
Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
-
Termine per la presentazione della domanda
-
Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
-
Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
- Dettagli
- Visite: 12305
Supplementi
Supplementi nella gestione separata
(msg.219/2013)
Come è noto l’articolo 1, comma 3, del D.M.2 maggio 1996, n. 282, stabilisce che i contributi versati nella gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione a carico della gestione stessa danno titolo ad un supplemento di pensione (circolare n. 112 del 1996, parte seconda: disposizioni in materia di prestazioni pensionistiche, di prosecuzione volontaria e di organizzazione della gestione).
Ai sensi della predetta disposizione la liquidazione del supplemento può essere richiesta, per la prima volta, quando siano trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza della pensione e, successivamente, dopo cinque anni dalla decorrenza del precedente supplemento.
Non essendo richiesto, per la liquidazione dei supplementi a carico della Gestione separata il compimento dell’età pensionabile, nessuna rilevanza assume, ai predetti fini, l’elevazione dell’età pensionabile introdotta dalle leggi.