Eureka Previdenza

Pensione ai superstiti

Casi particolari

Condannato per omicidio preterintenzionale del dante causa 

(circ.53576 A.G.O./193)

In occasione dell' esame di un ricorso avverso il diniego della pensione di reversibilità presentato da persona condannata, con sentenza passata in giudicato, per omicidio preterintenzionale del coniuge dante causa, il Comitato adìto - in mancanza di una specifica normativa in materia - ha ritenuto opportuno sospenderne la decisione e rimettere al Consiglio di amministrazione la questione, resa ancora più complessa dalla circostanza che nella condanna l' interessato aveva beneficiato della diminuente della semi-infermità mentale.

In effetti, poichè in colui che preterintenzionalmente determina la morte di una persona può con certezza escludersi almeno la presenza del dolo, il problema era anzitutto quello di stabilire se in generale la colpevolezza non dolosa dell' omicida preterintenzionale possa comunque integrare, come causa di esclusione del diritto al trattamento di riversibilità, la fattispecie della "colpa grave" di cui al combinato disposto degli artt. 1886 e 1990 del codice civile, secondo il quale, appunto, l' Istituto "non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o colpa grave del contraente, dell' assicurato o del beneficiario".
Esaminata dunque la questione sotto questo profilo, il Consiglio stesso ha riconosciuto che la "colpa grave" indubbiamente esiste in relazione al risultato (morte dell' offeso) che si verifica per un rapporto di causalità materiale con l' azione volutamente posta in essere dall' autore del reato allo scopo di procurare le percosse o le lesioni personali.
Nel ritenere altresì che l' eventuale diminuente della semi-infermità mentale di cui all' art. 89 del codice penale non esclude la capacità di intendere o di volere, il predetto Organo ha concluso - con deliberazione n.167 del 25 luglio 1980 - per l' impossibilità del riconoscimento del diritto a pensione nei confronti del superstite omicida preterintenzionale del dante causa, ancorchè lo stesso sia stato condannato con il beneficio, appunto, della diminuente del "vizio parziale di mente".

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