Eureka Previdenza

Circolare 157 dell'1 agosto 2001

Oggetto:
Fondo speciale per i dipendenti della Ferrovie dello Stato Spa. Prestazioni erogate dal Fondo speciale. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

SOMMARIO:

Vengono illustrate le prestazioni erogate dal Fondo speciale istituito dal 1° aprile 2000 a favore dei dipendenti della Ferrovie dello Stato Spa. Sono altresì impartite le istruzioni contabili relative al nuovo Fondo speciale.

PREMESSA

Con decorrenza dal 1° aprile 2000, ai sensi dell’articolo 43, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il Fondo Pensioni del personale della Ferrovie dello Stato Spa., istituito con la legge 9 luglio 1908, n. 418, è stato soppresso ed è stato istituito presso l’INPS l’apposito Fondo speciale al quale sono iscritti obbligatoriamente, con effetto dalla stessa data del 1° aprile 2000, i dipendenti dalla Ferrovie dello Stato Spa., nonché gli ex dipendenti della stessa Società, trasferiti in base a particolari norme di legge alle dipendenze di altre amministrazioni, enti o società, che si sono avvalsi della facoltà di opzione per il mantenimento, anche durante il nuovo rapporto di lavoro, dell’iscrizione al citato Fondo pensioni.

Ciò premesso, prima di trattare in dettaglio le prestazioni erogate dal predetto Fondo speciale, si ritiene opportuno illustrare i criteri di carattere generale tipici del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, le cui norme sono contenute nel T.U. approvato con il D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni ed integrazioni. Infatti, per espressa disposizione contenuta nel comma 3 del citato articolo 43 della legge 488/99 (allegato 1), per le prestazioni in essere e per quelle da liquidare a carico del Fondo speciale, si fa riferimento alle norme del Testo Unico il cui testo, contenente le norme attualmente in vigore, è riportato nell'allegato 2.

CAPITOLO I

PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE

1.1. Nozioni di "servizio" e di "anzianità".

Per "servizio effettivo", ai sensi dell’articolo 40 del citato T.U., si intende il complesso dei servizi e periodi comunque computabili a carico del Fondo. Sono pertanto utili ai fini del computo del servizio effettivo e, nella generalità dei casi, ai fini dell’acquisizione del diritto a pensione:

il periodo di servizio ferroviario reso con iscrizione al Fondo dalla decorrenza dell’assunzione fino all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro con esclusione, secondo quanto precisato dall’art. 212 del T.U., dei periodi di aspettativa per motivi di carattere privato e dei periodi di detenzione per condanna penale;
il servizio militare;
il servizio non di ruolo reso alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato o delle Amministrazioni dello Stato;
i servizi riunibili o ricongiungibili, d’ufficio o a domanda, in base a particolari disposizioni del T.U.;
tutti i periodi comunque computabili mediante riscatto e mediante ricongiunzione secondo le norme della legge n. 29/1979 e/o della legge n. 45/1990;
i periodi di contribuzione figurativa e volontaria.
Per "servizio utile" si intende la somma del servizio effettivo e degli eventuali "aumenti di valutazione", attribuiti in applicazione di specifiche disposizioni di legge. La durata di detto servizio, nella generalità dei casi, è influente ai soli fini della determinazione della misura della pensione.

I più comuni aumenti di valutazione sono:

gli aumenti di 1/10 o 1/12 del servizio ferroviario prestato con profili professionali per i quali il collocamento a riposo d’ufficio per raggiunti limiti di età e di servizio è previsto, rispettivamente, al compimento del 58° o del 60° anno di età (art. 217, comma 1, T.U.);
gli aumenti di valutazione di 1/3 o 2/5 del servizio prestato dai militari della Marina, sia in tempo di pace che in tempo di guerra, a bordo di navi in armamento o in riserva, con qualifiche, rispettivamente, del personale di coperta o di macchina (art. 217, comma 2, T.U.);
l’aumento di valutazione di 1/5 del servizio prestato, con percezione dell’indennità per servizio d’istituto, dal personale della P.S., dai militari dell’Arma dei Carabinieri, del Genio Ferrovieri, dei Corpi della Guardia di Finanza e dagli agenti di custodia;
l’aumento di valutazione di 1/3 del servizio militare prestato, con percezione delle relative indennità mensili, in volo o in qualità di paracadutista;
a richiesta degli interessati, l’aumento di 4 mesi per ogni anno effettivamente prestato dai lavoratori non vedenti; tale beneficio, peraltro, si concreta in un vero e proprio aumento di servizio, in quanto è utile non solo ai fini della determinazione della misura della pensione, ma anche ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione stessa.
E’ opportuno precisare che gli aumenti di valutazione, ove spettanti:

devono essere attribuiti, nei confronti degli iscritti aventi diritto alla pensione calcolata con il sistema misto, soltanto ai fini della liquidazione della quota di pensione retributiva e, quindi, limitatamente ai periodi compresi fino al 31 dicembre 1995 e non spettano, invece, per la liquidazione della quota di pensione contributiva;
dal 1° gennaio 1998, in base all’art. 59, comma 1, lettera a), della legge n. 449/1997, non possono superare complessivamente i 5 anni, fatti salvi gli aumenti eccedenti il quinquennio eventualmente già maturati al 31 dicembre 1997.
Peraltro, da quando, ad opera del Decreto Legislativo n. 503/1992, anche nell’ordinamento del Fondo sono state introdotte norme derivate dall’ordinamento dell’assicurazione generale obbligatoria, alla terminologia tradizionale si sono affiancate espressioni proprie dell’assicurazione stessa, quali i termini di "anzianità contributiva" e "anzianità assicurativa". Dato il carattere continuativo del rapporto di lavoro degli iscritti al Fondo, tali termini possono essere considerati concettualmente corrispondenti, anche se non equivalenti, a quelli, rispettivamente, di "servizio effettivo" e "servizio utile".

1.2. Arrotondamento.

In base alla normativa vigente fino al 31 dicembre 1997, nei confronti di tutti gli iscritti che sono cessati entro la stessa data, sia la durata del servizio effettivo, ai fini della determinazione del diritto a pensione, che quella del servizio utile, ai fini della determinazione della misura della pensione, sono state e rimangono arrotondate ad anni interi, per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione di anno sia superiore o inferiore e uguale a 6 mesi.

Una volta effettuato l’arrotondamento del servizio effettivo ed accertata la sussistenza del diritto a pensione, alla durata complessiva del servizio effettivo, espressa in anni, mesi e giorni, si aggiungono gli aumenti di valutazione e si ottiene, in tal modo, la durata del servizio utile che si arrotonda secondo la stessa regola enunciata in precedenza.

Con effetto dal 1° gennaio1998, invece, ai sensi del comma 1 dell’art. 59 della legge n. 449/1997, le frazioni di anno non danno più luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto all’anno, ma all’arrotondamento, per eccesso o per difetto, della frazione di mese, a seconda che sia superiore o inferiore e uguale, a 15 giorni.
1.3. Percentuale di pensionabilità

Con 10 anni di anzianità di servizio la percentuale di pensionabilità è pari al 26%. Detta percentuale è aumentata del 2 per cento per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere, con 37 anni, la percentuale massima dell’80%.

Dal 1° gennaio 1995, in base all’articolo 17, comma 1, della legge n. 724/1994, per le anzianità contributive o di servizio decorrenti da tale data si applica l’aliquota - prevista per le pensioni dei lavoratori dipendenti dell’assicurazione generale obbligatoria - del 2% per ogni anno di servizio utile, a prescindere dal fatto che si tratti di anno rientrante tra i primi 10 o tra quelli successivi ai primi 10.

Le aliquote spettanti al 31 dicembre 1994 per gli iscritti che a tale data abbiano maturato meno di 10 anni di servizio utile sono le seguenti:

Anzianità utile al 31.12.1994

Aliquota acquisita al 31.12.1994

9 anni

23,40%

8 anni

20,80%

7 anni

18,20%

6 anni

15, 60%

5 anni

13,00%

4 anni

10,40%

3 anni

7,80%

2 anni

5,20%

1 anno

2,60%

Per ogni anno di maggiore anzianità utile, maturato dopo il 31 dicembre 1994, all’aliquota già acquisita a quella data, vanno aggiunti due punti percentuali fino al massimo dell’aliquota pari all’80%.

Peraltro, in base all’art. 2, comma 19, della legge n. 335/1995, l’applicazione, dal 1° gennaio 1995, delle disposizioni in materia di aliquota di rendimento previste dall’art. 17, comma 1, della legge n. 724/1994, non può comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all’applicazione delle aliquote di rendimento previste dalla normativa vigente al 31 dicembre 1994 per il Fondo.

CAPITOLO II

RETRIBUZIONE PENSIONABILE E CALCOLO DELLA PENSIONE

1. Normativa previgente al Decreto legislativo n. 503/1992.

Fino alla data del 31 dicembre 1992, la pensione normale diretta, in applicazione dell’art. 222 del T.U., si calcola applicando alla base pensionabile l’aliquota di rendimento spettante in base al complessivo servizio utile maturato alla data di cessazione dal servizio.

Ai sensi dell’art. 220, comma 1, del T.U. - come modificato dagli articoli 2 della legge n. 22/1974, 22 della legge n. 177/1976 e 14 e 15 della legge n. 42/1979 - la base pensionabile è costituita dallo stipendio annuo e da eventuali assegni personali pensionabili annui percepiti all’atto della cessazione dal servizio, dalle quote pensionabili mensili della successiva classe o successivo aumento periodico di stipendio in corso di maturazione alla stessa data e dalla maggiorazione del 18% su tali voci.

Non entrano a far parte della base pensionabile né la tredicesima mensilità né l’indennità integrativa speciale, le quali sono attribuite e corrisposte, come assegni accessori, al momento della liquidazione della prestazione e della messa in pagamento.

Peraltro, limitatamente alle pensioni dirette liquidate con decorrenza successiva al 1° luglio 1979, in applicazione dell’art. 2 della legge n. 885/1980:

la base pensionabile viene maggiorata di una quota dell’indennità integrativa speciale, pari ad annue lorde £. 1.117.584;
l’indennità integrativa speciale viene ridotta dell’importo di mensili lorde £. 72.122;
qualora la maggiorazione comporti un incremento della pensione inferiore all’importo annuo lordo di £. 865.464 (72.122 x 12), l’incremento stesso deve essere integrato della somma necessaria a raggiungere detto importo, secondo la seguente tabella:
Anni di servizio utile

Percentuale di pensionabilità

Importo integrazione

10

26%

522.585

11

28%

496.211

12

30%

469.836

13

32%

443.461

14

34%

417.086

15

36%

390.711

16

38%

364.336

17

40%

337.961

18

42%

311.586

19

44%

285.211

20

46%

258.836

21

48%

232.461

22

50%

206.086

23

52%

179.711

24

54%

153.336

25

56%

126.961

26

58%

100.586

27

60%

74.211

28

62%

47.836

29

64%

21.461

L’importo annuo lordo della pensione deve essere arrotondato alle lire 500 superiori fino al 31 dicembre 1986, e alle lire 100 superiori dal 1° gennaio 1987 in poi.

2. Decreto Legislativo n. 503/1992.

Dal 1° gennaio 1993, in base all’art. 13 del Decreto Legislativo n. 503/1992, l’importo della pensione è determinato dalla somma:

della quota di pensione relativa alle anzianità assicurative acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993 e calcolata con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente al 31 dicembre 1992;
della quota di pensione relativa alle anzianità assicurative acquisite dal 1° gennaio 1993 e calcolata secondo le norme dello stesso Decreto legislativo n. 503/1992.
Per effetto dell’art. 7 del ripetuto Decreto legislativo:

la base pensionabile per la quota a) della pensione è costituita dalle voci pensionabili - e dalla relativa maggiorazione del 18% - di cui al punto 1. in godimento all’atto della cessazione dal servizio;
la base pensionabile per la determinazione della quota b) della pensione è costituita dalla media delle retribuzioni annue pensionabili percepite in costanza di rapporto di lavoro nel periodo di riferimento.
Ai fini della media:

si considerano le retribuzioni percepite per intero nei singoli mesi del periodo di riferimento;
si procede alla loro rivalutazione sulla base della variazione dell’indice annuo ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie degli operai ed impiegati secondo le indicazioni del citato art. 7. Al riguardo, si precisa che, ai sensi degli artt.1 e 2 del D.Lg. n. 373/1993, nei confronti degli iscritti privi di anzianità assicurativa al 1° gennaio 1993 e di quelli che con riferimento alla stessa data vantano un’anzianità assicurativa inferiore a 15 anni, non sono prese in considerazione, nel limite massimo del 25% degli anni coperti di contribuzione, le retribuzioni rivalutate di importo inferiore del 20% rispetto alla media delle retribuzioni relative ai suddetti anni di contribuzione;
si sommano gli importi mensili così rivalutati e il totale si divide per il numero dei mesi considerati;
il quoziente moltiplicato per 12 fornisce la retribuzione media annua pensionabile su cui va calcolata la quota b) della pensione.
Le voci della retribuzione pensionabile sono quelle stesse considerate per la quota a) ed individuate nello stipendio, negli eventuali assegni pensionabili e nella maggiorazione del 18% su tali voci.

Quanto all’ammontare complessivo delle quote pensionabili di cui all’articolo 14 della legge n. 42/1979 ed all’importo dei benefici combattentistici di cui all’articolo 2, commi 1 o 2, della legge n. 336/1970, gli stessi, ove spettanti, vanno a incrementare, in ragione di un mese, esclusivamente l’ultima retribuzione mensile che spetta all’atto della cessazione dal servizio e che, unitamente alle altre retribuzioni effettivamente percepite dopo il 1° gennaio 1993, concorre a determinare la retribuzione media del periodo di riferimento.

Il periodo di riferimento per gli iscritti che al 31 dicembre 1992 vantino un’anzianità assicurativa inferiore a 15 anni, è rappresentato da tutto il periodo che va dal 1° gennaio 1993 al mese immediatamente precedente la decorrenza della pensione.

Diversamente, per gli iscritti che al 31 dicembre 1992 risultino in possesso di un’anzianità assicurativa pari o superiore a 15 anni, il periodo di riferimento è pari al 50% del numero di mesi intercorrenti tra il 1° gennaio 1993 e il mese precedente la data di decorrenza della pensione, per un massimo di 10 anni da computarsi a ritroso partendo dalla data stessa.

Ai fini dell’individuazione del periodo di riferimento, si devono considerare i periodi computabili ai sensi dell’articolo 212 del T.U. e delle altre disposizioni vigenti in materia e vanno, invece, esclusi i periodi non computabili ai fini di pensione. Il non prendere in considerazione tali ultimi periodi comporta che, procedendo a ritroso - ma non superando, in ogni caso, il limite invalicabile del 1°.1.1993 - il periodo temporale venga prolungato di tanti mesi interi quanti sono quelli non computabili.

Inoltre, sempre con decorrenza dal 1° gennaio 1993, l’articolo 12, commi 2 e 3, del D.Lg. n. 503/1992, estende alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive del regime generale, limitatamente alla quota di pensione di cui alla lettera b) dell’articolo 13 dello stesso D.Lg., la riduzione dell’aliquota pensionistica stabilita dalla tabella di cui all’articolo 21, comma 6, della legge n. 67/1988, come modificata dallo stesso art. 12, per l’assicurazione generale obbligatoria, in dipendenza del limite massimo di retribuzione pensionabile previsto per l’assicurazione predetta.

Il predetto comma 3 dell’articolo in esame prevede un graduale allineamento, con cadenza quinquennale, a partire dalle soglie di retribuzione più elevate, e con scaglionamento riferito alla metà delle percentuali di riduzione.

La quota di retribuzione media pensionabile alla quale deve essere applicata l’aliquota di rendimento ridotta è quella eccedente il tetto pensionabile, il cui importo è il risultato dell’incremento del 90% del massimo pensionabile valevole annualmente per l’assicurazione generale obbligatoria.

3. Legge n. 724/1994.

Dal 1° gennaio 1995, in base all’articolo 15 della legge n. 724/1994:

alle voci pensionabili che già costituiscono la base pensionabile per la determinazione della quota a) di pensione, si aggiunge l’indennità integrativa speciale spettante in attività di servizio, senza la maggiorazione del 18%;
analogamente, ai fini della media delle retribuzioni annue pensionabili, da tener presente per la base pensionabile sulla quale si calcola la quota b) di pensione, si considera anche l’indennità integrativa speciale spettante in attività di servizio;
conseguentemente, per le pensioni con la base pensionabile così determinata e decorrenti dal 2 gennaio 1995, non è più corrisposta l’indennità integrativa speciale prevista dall’art. 2 della legge n. 324/1959 per i pensionati; parimenti, non compete l’integrazione di cui al già citato art. 2 della legge n. 885/1980;
l’indennità integrativa speciale prevista per i pensionati continua ad essere corrisposta per le pensioni con decorrenza antecedente al 2.1.1995;
le disposizioni di cui all’art. 2 della legge n. 324/1959 continuano a trovare applicazione nei confronti dei pensionati che anteriormente al 1° gennaio 1995 avevano esercitato la facoltà di mantenimento in servizio, di quelli che a tale data avevano in corso procedimento di dispensa dal servizio per invalidità e, se le stesse disposizioni risultino più favorevoli rispetto a quelle della legge n. 724/1994, nei confronti dei pensionati che alla medesima data del 1° gennaio 1995 risultino aver maturato una anzianità di servizio di almeno 40 anni.
4. Legge n. 335/1995.

Dal 1° gennaio 1996:

il sistema del calcolo retributivo continua ad applicarsi soltanto nei confronti degli iscritti con un’anzianità assicurativa al 31 dicembre 1995 pari o superiore a 18 anni interi;
per gli iscritti che al 31 dicembre 1992 risultino in possesso di un’anzianità assicurativa pari o superiore a 15 anni, il periodo di riferimento è costituito dal 50% dei mesi intercorrenti tra il 1° gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1995 e dal 66, 6% dei mesi intercorrenti tra il 1° gennaio 1996 e la data di decorrenza della pensione, fino ad un massimo di 10 anni;
resta ferma la disciplina, come sopra descritta, relativamente alla base pensionabile per le anzianità assicurative maturate fino alla data del 31 dicembre 1992;
ai fini della media delle retribuzioni annue pensionabili da determinare per il calcolo della quota b) di pensione, limitatamente alle anzianità successive al 31 dicembre 1995, si applica l’art. 12 della legge n. 153/1969 e successive modificazioni, secondo le disposizioni dell’art. 2, commi 9, 10 e 11, della legge n. 335/1995.
Detto articolo 12 stabilisce che è utile ai fini del calcolo della pensione "tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro".

Conseguentemente, entrano a far parte della retribuzione pensionabile le stesse voci che compongono la base imponibile da considerare ai fini del calcolo della contribuzione, con l’applicazione, quindi, della medesima normativa e dei medesimi criteri in materia di:

esclusione di taluni emolumenti tassativamente indicati dal ripetuto art. 12, come integrato dai commi 15, 16 e 18 dell’art. 2 della legge n. 335/1995;
applicazione del principio di competenza per quanto riguarda l’individuazione dell’anno e del mese al quale le competenze percepite devono essere imputate.
Va, peraltro, aggiunto che l’art. 12 della legge n. 153/1969 opera non per l’intero importo delle voci che costituiscono la retribuzione accessoria, ma per la parte eccedente l’incremento della base pensionabile scaturente dalla maggiorazione del 18% di cui all’art. 22 della legge n. 177/1976.

4.1. Sistema contributivo.

In base all’art. 1, comma 6, della legge n. 335/1995, la pensione si calcola applicando al montante individuale dei contributi il coefficiente di trasformazione relativo all’età dell’iscritto al momento del pensionamento e rilevabile dalla tabella A allegata alla stessa legge.

I valori fissati nella tabella A sono i seguenti:

TABELLA A

Divisori

Età

Valori

21,1869

57

4,720%

20,5769

58

4,860%

19,9769

59

5,006%

19,3669

60

5,163%

18,7469

61

5,334%

18,1369

62

5,514%

17,5269

63

5,706%

16,9169

64

5,911%

16,2969

65

6,136%

Se, alla data del pensionamento, siano trascorsi uno o più mesi dalla data di compimento dell’ultimo anno intero di età, al coefficiente previsto per l’età espressa in anni interi si devono aggiungere tanti dodicesimi della differenza calcolata tra il coefficiente di valore immediatamente superiore e detto coefficiente, quanti sono i mesi trascorsi fino a quel momento.

L’importo della pensione scaturito dall’operazione anzidetta è già rapportata ad anno, in quanto calcolato su contribuzione confluita nel montante in termini di contribuzione annua ed è comprensiva della tredicesima mensilità.

Per la determinazione del montante contributivo occorre:

individuare, per ciascun anno solare, la retribuzione imponibile - determinata con l’applicazione dell’art. 12 della legge n. 153/1969 e successive modificazioni e, dal 1° gennaio 1998, con l’applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 314/1997 - che ha formato oggetto di contribuzione (ivi compresa, pertanto, la 13^ mensilità). Peraltro, nell’ambito del sistema contributivo, ai sensi dell’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, è previsto un massimale annuo oltre il quale la retribuzione non è considerata utile ai fini della contribuzione e quindi, della pensione che sulla base della prima viene determinata;
calcolare l’ammontare dei contributi di ciascun anno moltiplicando la base imponibile annua per l’aliquota di computo del 33%;
determinare il montante individuale dei contributi sommando l’ammontare degli stessi relativi a ciascun anno, rivalutato annualmente sulla base del tasso annuo di capitalizzazione risultante dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL), appositamente calcolato dall’ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare.
A tale proposito, si riportano nella seguente tabella i tassi di rivalutazione del montante:

Anno da rivalutare

Tasso annuo di capitalizzazione

1991

1,101013

1992

1,097075

1993

1,088611

1994

1,072990

1995

1,065726

1996

1,062054

1997

1,055871

1998

1,053597

1999

1,056503

2000

1,051781

Si rammenta che in base all’art. 1, comma 8, della legge n. 335/1995, il montante contributivo si rivaluta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della retribuzione dello stesso anno.

4.2. Sistema misto.

In base al comma 12 dell’art. 1 della legge n. 335/1995, " per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni, la pensione è determinata dalla somma:

della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;
della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo".
Per quanto concerne la quota di pensione retributiva, la stessa deve essere calcolata secondo i criteri già descritti e, pertanto, ripartita, a sua volta, in due quote, delle quali:

la quota a), liquidata applicando alla base pensionabile determinata in base ai criteri dell’art. 22 della legge n. 177/1976, la percentuale di pensionabilità spettante per il servizio utile maturato alla data del 31 dicembre 1992;
la quota b), liquidata applicando alla base pensionabile derivante dalla retribuzione media pensionabile fruita nel periodo di riferimento, come sopra determinato, la percentuale di pensionabilità spettante per tutto il servizio utile maturato dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995.
Per quanto concerne la quota di pensione contributiva, dal 1° gennaio 1996 si costituisce, nei confronti degli iscritti in parola, il montante contributivo - determinato secondo i criteri già descritti al punto precedente - sul cui importo, all’atto del pensionamento, deve essere applicato il coefficiente di trasformazione spettante in base alla Tabella A annessa alla legge n. 335/1995.

4.3. Integrazione al trattamento minimo.

Dal 1° gennaio 1995, in base all’art. 2, comma 13, della legge n. 335/1995, alle pensioni di cui all’art. 15, comma 3, della legge n. 724/1994, spettanti per i casi di cessazione per vecchiaia, invalidità, nonché alle pensioni indirette o di riversibilità, si applica la disciplina prevista per il trattamento minimo pensionistico a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.

Conseguentemente, tali pensioni, a decorrere dal 1° gennaio 1995, qualora di importo inferiore al trattamento minimo vigente presso l’assicurazione generale obbligatoria, devono essere integrate fino a raggiungere tale limite, sussistendo le condizioni di legge .

. Normativa vigente dal 1° gennaio 1998.

Con effetto dal 1° gennaio 1998, ai fini della determinazione della base pensionabile, si applicano le disposizioni del D.Lg. n. 314/1997, il cui art.6 ha sostituito il testo dell’art. 12 della legge n. 153/1969.

Comunque, anche per i periodi contributivi successivi al 31.12.1997, trova applicazione il comma 10 dell’art. 2 della legge n. 335/1995, a termine del quale l’incremento della base di calcolo della pensione va attribuito soltanto se più elevato dell’importo dell’aumento del 18% degli elementi fissi della retribuzione di cui all’art. 22 della legge n. 177/1976.

Dalla stessa decorrenza del 1° gennaio 1998, l’art. 59, comma 1, della legge n. 449/1997 ha stabilito che "con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 1998, a tutti i lavoratori iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie sostitutive, esclusive ed esonerative, qualora non già previsto, si applica la tabella di cui all’art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503; a decorrere dalla medesima data è abrogato il comma 3 dell’art. 12 del citato decreto legislativo n. 503 del 1992."

In dipendenza di quanto precede, l’applicazione della citata disposizione comporta che, per le cessazioni con diritto a pensione con decorrenza successiva al 31 dicembre 1997:

la normativa transitoria descritta al punto 2. ai fini della determinazione della quota b) di pensione, continua ad operare esclusivamente con riferimento all’aliquota di pensionabilità spettante per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1997;
all’aliquota di pensionabilità spettante per i periodi di anzianità contributiva successivi al 31 dicembre 1997, si applicano per intero, con riferimento alle corrispondenti fasce di retribuzione, le riduzioni di cui all’art. 12, comma 1, del citato D.Lg. n. 503/1992.
CAPITOLO III

LA PENSIONE DI VECCHIAIA

1. Normativa previgente al Decreto Legislativo n. 503/1992.

Il diritto alla liquidazione della pensione di vecchiaia si acquisisce all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro per compimento dei limiti di età e di servizio effettivo, come da sottostante tabella:

Limiti di età

limiti di servizio

58 anni

25 anni

60 anni

25 anni

62 anni

30 anni

64 anni

30 anni

66 anni

30 anni

Gli iscritti che, alla data di compimento del limite di età non abbiano raggiunto anche il limite di servizio, vengono mantenuti in servizio fino al compimento di tale limite e comunque non oltre il 65° anno di età; se neanche a tale data hanno raggiunto il limite di servizio, la pensione viene comunque calcolata come se il limite stesso fosse stato raggiunto e viene assoggettata alla quota di contribuzione a carico del lavoratore per un arco di tempo di durata pari all’aumento di servizio necessario al raggiungimento del limite di servizio.

Nei confronti degli iscritti che siano già titolari di pensione ordinaria diretta a carico dello Stato o del Fondo, il limite di servizio è pari a 15 anni.

Per le seguenti categorie di dipendenti assunti in base a norme o concorsi speciali e riservati, il limite di servizio è pari a 10 anni di servizio effettivo:

personale assunto in base

all’articolo 194 legge 425/58
all’articolo 213 legge 425/58
alla legge 304/63
alla legge 1443/63
all’articolo 9 legge 39/74
alla legge 747/69
alla legge 880/71
alla legge 5/74
agli articoli 1, 2 e 3 della legge 39/74
alla legge 736/77
alla legge 220/82

Anche per tale personale, qualora al compimento del limite di età non sia stato raggiunto anche il limite di servizio, vale quanto sopra specificato.

2. Decreto Legislativo n. 503/1992.

La nuova normativa di carattere generale contenuta nell’art. 5 del D.Lg. n. 503/1992, entrato in vigore il 1° gennaio 1993, ha disposto che:

con effetto dal 1° gennaio 1994, i limiti di età utili per il pensionamento di vecchiaia siano gradualmente innalzati, secondo la sottostante tabella A, fino a raggiungere, a regime, il limite unico di 65 anni:
TABELLA A

Attuali limiti di età distinti per profili professionali

58

60

62

dall’1.1.1994 al 30.6.1995

59

61

62

dall’1.7.1995 al 31.12.1996

60

62

62

dall’1.1.1997 al 30.6.1998

61

63

63

dall’1.7.1998 al 31.12.1999

62

64

64

dall’1.1.2000 al 30.6.2001

63

65

65

dall’1.7.2001 al 31.12.2002

64

65

65

dall’1.1.2003

65

65

65

con effetto dall’1.1.1993, i limiti di servizio inferiori al limite unico di 20 anni, fermo restando quelli più elevati, siano gradualmente elevati, secondo la sottostante tabella B, allegata al D.Lg. n. 503/1992, fino a tale ultimo limite:
TABELLA B

dall’1.1.1993 al 31.12.1994

16 anni

dall’1.1.1995 al 31.12.1996

17 anni

dall’1.1.1997 al 31.12.1998

18 anni

dall’1.1.1999 al 31.12.2000

19 anni

dall’1.1.2001

20 anni

i precedenti limiti di età siano conservati per i profili professionali del "personale viaggiante", intendendosi per tali tutti i profili caratterizzati dallo svolgimento di mansioni consistenti nella condotta di convogli e navi o dalla effettuazione delle prestazioni lavorative su tali mezzi;
i precedenti limiti di età e di servizio siano conservati per i lavoratori non vedenti.
Nei confronti degli iscritti che siano già titolari di pensione ordinaria diretta a carico dello Stato o del Fondo, il limite di servizio di anni 15 viene gradualmente innalzato, secondo la suddetta tabella B; tale innalzamento, peraltro, non si applica se l’iscritto ha maturato il limite di 15 anni entro il 31.12.1992.

Parimenti, per le già citate categorie di iscritti assunti in base a norme o concorsi speciali e riservati, il limite di servizio di 10 anni segue, dal 1°.1.1993, l’innalzamento di cui alla ripetuta tabella B; anche in tal caso l’innalzamento in questione non si applica se l’iscritto ha maturato il limite di 10 anni entro il 31.12.1992.

3. Legge n. 335/1995.

L’acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia non ha subito mutamenti da parte della normativa introdotta con la legge n. 335/1995, né per gli iscritti la cui pensione deve essere liquidata con il sistema retributivo, né per quelli la cui liquidazione deve essere effettuata con il sistema misto.

Infatti, in base all’art. 1, comma 23, della legge n. 335/1995, gli iscritti che alla data del 31 dicembre 1995 non possano far valere un’anzianità contributiva superiore a 18 anni, conseguono la pensione "a condizione della sussistenza dei requisiti di anzianità contributiva e anagrafica previsti dalla normativa previgente, che a tal fine resta confermata in via transitoria come integrata dalla presente legge".

Per quanto riguarda, invece, gli iscritti la cui pensione è liquidata interamente secondo il sistema contributivo, secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 19, della legge n. 335/1995, "le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata, di anzianità sono sostituite da un’unica prestazione denominata <<pensione di vecchiaia>>, che, in base al successivo comma 20, si consegue al compimento del 57° anno di età, a condizione che:

risultino versati e accreditati in favore dell’iscritto almeno 5 anni di contribuzione effettiva;
l’importo della pensione sia pari o superiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale di cui all’art. 3, commi 6 e 7, della stessa legge n. 335/1995;
oppure, ai sensi del medesimo comma 20, ferme restando tutte le altre condizioni, purché:
a prescindere dal requisito dei 57 anni di età, l’iscritto possa vantare un’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, computata senza il concorso delle anzianità derivanti dal riscatto di periodi di studio o dalla prosecuzione volontaria;
a prescindere dal rispetto del limite dell’importo minimo della pensione, l’iscritto abbia compiuto 65 anni di età.

3.1. Lavoratrici.

In base all’art. 2, comma 21, della legge n. 335/1995, a partire dalla data del 1° gennaio 1996, le lavoratrici iscritte al Fondo, la cui pensione è liquidata secondo i sistemi retributivo e misto e nei confronti delle quali la normativa previgente non ha mai previsto alcuna differenziazione dei limiti di età rispetto a quelli dei lavoratori, possono, a domanda e purché abbiano raggiunto il limite di servizio previsto per il proprio profilo professionale, conseguire la pensione di vecchiaia dal compimento del 60° anno di età in poi.

Le iscritte la cui pensione è determinata esclusivamente secondo il sistema contributivo, a prescindere dall’assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell’evento maternità, ai sensi dell’art. 1, comma 40, della ripetuta legge n. 335/1995:

possono chiedere il riconoscimento di un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia in ragione di quattro mesi per ogni figlio fino ad un massimo di 12 mesi;
in alternativa, possono chiedere l’applicazione del coefficiente di trasformazione della tabella A relativo all’età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e di due anni in caso di tre o più figli.

4. Lavoratori addetti ad attività particolarmente usuranti connotate da maggiore gravità dell’usura.

L’articolo 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 8 ha disposto che "In attesa della definizione, tra le parti sociali, dei criteri di attuazione della normativa di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, recante benefici per le attività usuranti, e successive modificazioni, è riconosciuto, entro i limiti delle disponibilità di cui al comma 13, il beneficio della riduzione dei requisiti di età anagrafica e contributiva previsti dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e successive modificazioni, e dall’articolo 1, commi 36 e 37, della legge 8 agosto 1995, n. 335, agli assicurati che nel periodo intercorrente tra l’8 ottobre 1993 (data di entrata in vigore del citato decreto legislativo) e il 31 dicembre 2001 risultino avere svolto prevalentemente mansioni particolarmente usuranti.

Il limite dell’età pensionabile è anticipato di due mesi per ogni anno di occupazione nelle attività particolarmente usuranti fino ad un massimo di sessanta mesi. Tale anticipazione opera rispetto al limite di età fissato per il collocamento a riposo per limiti di età e di servizio, e che nei casi in cui i singoli ordinamenti previdenziali prevedano anticipazioni dei limiti di età, o aumenti di valutazione, in dipendenza delle particolari mansioni svolte, si applica il trattamento più favorevole.

Con la circolare n. 115 del 25 maggio 2001 sono state fornite le istruzioni di carattere generale cui attenersi nell’applicazione della normativa in oggetto. Per quanto riguarda l’applicazione nel Fondo speciale pensioni per i dipendenti della Ferrovie dello Stato Spa si fa riserva di successive comunicazioni.

5. Liquidazione della pensione di vecchiaia.

Per quanto riguarda la liquidazione della pensione di vecchiaia, si rinvia a quanto già esposto, in generale, sull’argomento, nel capitolo II.

6. Decorrenza della pensione di vecchiaia.

In base agli artt. 250 e 191 del T.U., la pensione di vecchiaia spetta dal giorno successivo a quello della risoluzione del rapporto di lavoro per compimento dei limiti di età e di servizio.

7. Mantenimento in servizio.

L’iscritto, almeno 6 mesi prima del compimento dei limiti di età e di servizio, può presentare domanda di mantenimento in servizio:

ai sensi dell’art. 6 della legge n. 54/1982, se intende rimanere in servizio fino al compimento del servizio utile (36 anni, 6 mesi e 1 giorno) necessario per ottenere la percentuale massima di pensionabilità, e comunque non oltre il 65° anno di età;
ai sensi dell’art. 6 della legge n. 407/1990, come modificato dall’art. 1 del D.Lg. 503/1992, se intende rimanere in servizio, a prescindere dall’anzianità maturata, fino al 65° anno di età.
Ovviamente, con l’elevazione a 65 anni del limite di età richiesto per il diritto alla pensione di vecchiaia, le disposizioni sul mantenimento in servizio a domanda potranno continuare a trovare applicazione nei confronti del "personale viaggiante" di cui all’art. 5 dello stesso Decreto Legislativo e delle donne.

CAPITOLO IV

LA PENSIONE DI ANZIANITA’

1. Normativa previgente al Decreto Legislativo n. 503/1992.

Fino al 31 dicembre 1992, in base all’art. 219, comma 3 del T.U., il diritto alla pensione per decadenza e dimissioni dal servizio si consegue con almeno 20 anni di servizio effettivo e senza alcun limite di età anagrafica.

Ai sensi del successivo comma 4 dello stesso art. 219, alla dipendente dimissionaria coniugata spetta, ai fini del raggiungimento del predetto limite, un aumento del servizio effettivo fino ad un massimo di cinque anni. Peraltro, in tale ipotesi, l’art. 10 del D.L. n. 17/1983, convertito nella legge n. 79/1983, ha stabilito che l’inizio del pagamento della pensione venga differito di un periodo di tempo corrispondente alla durata dell’aumento di servizio attribuito.

Nel caso di licenziamento per motivi disciplinari, il diritto alla pensione si consegue con 10 anni di servizio effettivo.

1.1. Liquidazione.

Per quanto riguarda la liquidazione della pensione di anzianità, si rinvia a quanto già esposto, in generale, sull’argomento, nel capitolo II.

1.2. Decorrenza.

In base agli artt. 250 e 191 del T.U., la pensione di anzianità spetta dal giorno successivo a quello della risoluzione del rapporto di lavoro.

2. Decreto Legislativo n. 503/1992

Con effetto dal 1° gennaio 1993, ai sensi del D.Lg. n. 503/1992, anche nell’ordinamento del Fondo viene introdotto il termine di "pensione di anzianità" con il quale si definisce la pensione che compete all’iscritto in tutti i casi di risoluzione del rapporto di lavoro per causa diversa dal collocamento a riposo d’ufficio per limiti di età e di servizio, dal licenziamento per inidoneità fisica o per invalidità assoluta e permanente e dal decesso. E’ pertanto pensione di anzianità non solo la pensione che spetta al dimissionario, ma anche la pensione che spetta nel caso di licenziamento per motivi disciplinari.

Con l’art. 8 del D.Lg. n. 503/1992 è stato stabilito che gli iscritti che alla data del 31 dicembre 1992 non avevano maturato il limite di 20 anni di servizio effettivo, possono accedere alla pensione di anzianità quando, tenendo conto dell’anzianità già maturata alla stessa data del 31 dicembre 1992, conseguono i limiti di servizio riportati nella seguente tabella:

Anni di servizio effettivo maturato al 31.12.92

Nuovo limite

19

21

18

22

17

24

16

25

15

26

14

27

13

29

12

30

11

31

10

32

9

34

inferiore a 9

35

Per quanto riguarda le donne coniugate dimissionarie si precisa quanto segue.

Per le dipendenti che alla data del 31 dicembre 1992 possono far valere almeno 15 anni di servizio effettivo, rimane invariato il previgente limite di 20 anni, purché si avvalgano del beneficio dell’aumento di servizio fino ad un massimo di 5 anni, entro il periodo temporale occorrente al raggiungimento del predetto limite.

Le stesse dipendenti, se compiono in servizio il limite di 20 anni, conservano il diritto all’aumento di servizio, ma per acquisire il diritto a pensione devono maturare complessivamente, tenendo conto anche dell’aumento stesso, il limite di servizio caso per caso occorrente.

Le dipendenti che alla data del 31 dicembre 1992 possano far valere un periodo di servizio inferiore a 15 anni, hanno titolo all’aumento di servizio fino ad un massimo di 5 anni, da computare per il raggiungimento del limite di servizio caso per caso occorrente per l’acquisizione del diritto alla pensione di anzianità.

Peraltro, all’importo delle pensioni di anzianità decorrenti dal 1° gennaio 1994 in poi, in base alla legge n. 537/1993 si applicano i coefficienti di riduzione di cui alla sottostante tabella, di valore crescente in misura direttamente proporzionale al numero degli anni mancanti al raggiungimento del limite di 35 anni:

Anni mancanti al raggiungimento di 35 anni

Coefficiente di riduzione

1

1%

2

3%

3

5%

4

7%

5

9%

6

11%

7

13%

8

15%

9

17%

10

20%

11

23%

12

26%

13

29%

14

32%

15

35%

3. Legge n. 335/1995.

3.1. Acquisizione del diritto alla pensione di anzianità.

Con effetto dal 1° gennaio 1996, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 335/1995, a regime il diritto alla pensione di anzianità, ai sensi dell’art. 1, comma 25, si acquisisce:

al raggiungimento di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni, in concorrenza con almeno 57 anni di età anagrafica;
al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, a prescindere dall'età anagrafica.
Nella fase transitoria, il diritto alla pensione di anzianità si consegue:

in base al successivo comma 26, 1^ parte, fermo restando il requisito dell'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni, al raggiungimento del requisito anagrafico di cui alla sottostante tabella B, colonna 1, allegata alla legge n. 335/1995;
in base alla 2^ parte dello stesso comma 26, a prescindere dall'età anagrafica, al conseguimento dell'anzianità contributiva di cui alla sottostante tabella B, colonna 2:

TABELLA B


colonna 1

colonna 2

Anno

Età anagrafica

Anzianità contributiva

1996

52

36

1997

52

36

1998

53

36

1999

53

37

2000

54

37

2001

54

37

2002

55

37

2003

55

37

2004

56

38

2005

56

38

2006

57

39

2007

57

39

Dal 2008

57

40

ai sensi del comma 27, lettera a), fermo restando l'età anagrafica prevista dalla citata tabella B, al raggiungimento dei requisiti di anzianità di cui alla previgente normativa, con l’applicazione dei coefficienti di riduzione di cui alla legge n. 537/1993;
ai sensi dello stesso comma 27, lettera b), a prescindere dall'età anagrafica, al raggiungimento dei requisiti di anzianità contributiva indicati nella sottostante tabella C, allegata alla legge n. 335/1995:

TABELLA C

anzianità al 31.12.1995

Anzianità necessaria al pensionamento

Da19 a 21 anni

32

Da 22 a 25 anni

31

Da 26 a 29 anni

30

Gli iscritti in possesso del requisito contributivo di cui a detta tabella C, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di maturazione del requisito stesso, e all’importo della pensione si applicano i coefficienti di riduzione di cui alla sottostante tabella D, allegata alla legge n. 335/1995, di valore crescente in misura direttamente proporzionale al numero degli anni mancanti al raggiungimento del limite di 37 anni.

TABELLA D

Anni mancanti al raggiungimento di 37 anni

Coefficiente di riduzione

1

1%

2

3%

3

5%

4

7%

5

9%

6

11%

7

13%

Peraltro, in base all’art. 1, comma 32, della legge n. 335/1995, "le previgenti disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza di trattamenti pensionistici di anzianità continuano a trovare applicazione: nei casi di cessazione dal servizio per invalidità derivante o meno da cause di servizio; nei casi di trattamenti di mobilità previsti dall’art. 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223; nei casi di pensionamenti anticipati previsti da norme specifiche alla data del 30 aprile 1995, in connessione a esuberi strutturali di manodopera; per i lavoratori privi della vista".

3.2. Donne coniugate dimissionarie.

La legge n. 335/1995, nel dettare la nuova disciplina in materia di pensioni di anzianità, non ha riprodotto o richiamato l’art. 219, comma 4, del T.U. come modificato dal D.Lg. n. 503/1992 ed ha, pertanto, implicitamente abrogato con effetto dal 17.8.1995 la previgente normativa in materia di pensionamento di anzianità delle dipendenti dimissionarie coniugate con diritto all’aumento del servizio effettivo utile a pensione fino ad un massimo di 5 anni.

3.3. Decorrenza delle pensioni di anzianità.

In fase di prima applicazione, la decorrenza delle pensioni è fissata con riferimento ai requisiti di cui alla sottostante Tabella E, allegata alla legge n. 335/1995:

TABELLA E

Data entro la quale si matura il requisito contributivo

Data di decorrenza del trattamento

31 dicembre 1994

1° gennaio 1996 per i soggetti che hanno un’età pari o superiore a 57 anni.

1° aprile 1996 per i rimanenti soggetti.

31 dicembre 1995

1° luglio 1996 per i soggetti che hanno un’età pari o superiore a 57 anni.

1° ottobre 1996 per i rimanenti soggetti.

30 giugno 1996

1° ottobre 1996 per i soggetti che hanno un’età pari o superiore a 57 anni.

31 dicembre 1996

1° gennaio 1997 per i rimanenti soggetti.

30 giugno 1997

1° luglio 1997 per i soggetti che hanno un’età pari o superiore a 57 anni.

31 dicembre 1997

1° gennaio 1998 per i rimanenti soggetti.

Dal 1° gennaio 1998, nella fase a regime, gli iscritti che risultano essere in possesso dei requisiti di cui ai commi 25, 26 e 27, lettera a), possono accedere al pensionamento di anzianità:
al 1° luglio dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni, e se i requisiti sono stati maturati entro il 1° trimestre;
al 1° ottobre dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni, e se i requisiti sono stati maturati entro il 2° trimestre;
al 1° gennaio dell’anno successivo, se di età inferiore a 57 anni e se i requisiti sono stati maturati entro il 1°, 2° o 3° trimestre;
al 1° aprile dell’anno successivo, se di età inferiore a 57 anni e se i requisiti sono stati maturati entro il 4° trimestre.
Gli iscritti che risultano, invece, in possesso del requisito di cui al comma 27, lettera b), dell’art. 1 della legge n. 335/1995, possono accedere al pensionamento di anzianità a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Tanto le decorrenze stabilite nel comma 29 tanto quelle fissate nella Tabella E non sono decorrenze "fisse", ma decorrenze "iniziali" a cominciare dalle quali gli interessati possono conseguire il pensionamento di anzianità con qualsiasi data e con l’immediata acquisizione del diritto a pensione.
Inoltre, il raggiungimento dell’età anagrafica di 57 anni è preso in considerazione soltanto ai fini della determinazione della decorrenza della pensione; pertanto, quando ai fini dell’acquisizione del diritto a pensione è richiesta un’età anagrafica meno elevata, l’eventuale mancato raggiungimento del 57° anno di età, fermo restando l’avvenuto acquisto del diritto a pensione, può comportare soltanto il differimento della relativa decorrenza.


4. La legge n. 449/1997.
4.1. Acquisizione del diritto alla pensione di anzianità.
A decorrere dal 1° gennaio 1998, in base all’art 59 della legge n. 449/1997, gli iscritti, per conseguire il diritto alla pensione di anzianità, devono aver maturato, congiuntamente, i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva indicati nelle due colonne centrali della tabella D allegata alla stessa legge n. 449/1997 che di seguito si riporta, o, in alternativa, del solo requisito contributivo indicato nell’ultima colonna della medesima tabella:

TABELLA D
Anno
Età e anzianità
Anzianità
1998
53 e 35
36
1999
53 e 35
37
2000
54 e 35
37
2001
55 e 35
37
2002
55 e 35
37
2003
56 e 35
37
2004
57 e 35
38
2005
57 e 35
38
2006
57 e 35
39
2007
57 e 35
39
2008
57 e 35
40




Dal 1° gennaio 1998, pertanto, in via ordinaria e salvo quanto precisato al successivo punto 4.4., cessano di trovare applicazione le disposizioni del comma 27, lettera a) e b) dell’art. 1 della legge n. 335/1995 e, in connessione, non trovano più applicazione le riduzioni delle pensioni di anzianità di cui alla tabella A annessa alla legge n. 537/1993 ed alla Tabella D annessa alla legge n. 335/1995.
Inoltre, detta nuova normativa trova applicazione anche nei confronti dei "lavoratori privi della vista", i quali, in base all’art. 1, comma 32, della legge n. 335/1995, acquisivano il diritto alla pensione di anzianità sulla base della normativa previgente alla stessa legge n. 335/1995.

4.2. Decorrenza della pensione di anzianità.
In base al comma 8 del ripetuto art. 59, con effetto dal 1° gennaio 1998 gli iscritti che risultano essere in possesso dei requisiti di cui ai commi 6 e 7 possono accedere al pensionamento di anzianità:
dal 1° luglio dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni, e se i requisiti sono stati maturati entro il 1° trimestre;
dal 1° ottobre dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni, e se i requisiti sono stati maturati entro il 2° trimestre;
dal 1° gennaio dell’anno successivo, se di età inferiore a 57 anni e se i requisiti sono stati maturati entro il 1°, 2° o 3° trimestre;
dal 1° aprile dell’anno successivo, se di età inferiore a 57 anni e se i requisiti sono stati maturati entro il 4° trimestre.
Si conferma che in base alle disposizioni in parola, così come anche ai sensi della previgente normativa, quando ai fini dell’acquisizione del diritto a pensione è richiesta un’età anagrafica inferiore a 57 anni, il raggiungimento dell’età anagrafica di 57 anni è preso in considerazione soltanto ai fini della determinazione della decorrenza della pensione.

Si conferma, inoltre, che le decorrenza sopra indicate sono "decorrenze iniziali", a partire dalle quali il pensionamento di anzianità è consentito in qualsiasi momento.

4.3. Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità per particolari categorie di lavoratori dipendenti.

L’art. 59, comma 7, della legge n. 449/1997 prevede, in materia di requisiti per il diritto al trattamento pensionistico, l’applicazione delle disposizioni di cui alla tabella B allegata alla legge n. 335/1995 nei confronti di alcune categorie di lavoratori dipendenti. Per quanto riguarda gli iscritti al Fondo, tali disposizioni si applicano esclusivamente:

Agli operai, così come qualificati dai contratti collettivi di lavoro , nonché lavoratori ad essi equivalenti. La qualifica di "operaio" o "equivalente" deve essere posseduta alla data di cessazione dal servizio e debitamente certificata dal datore di lavoro, in base al profilo professionale così come stabilito dal contratto di categoria.
Ai lavoratori precoci, ossia che risultino iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in età compresa tra i 14 ed i 19 anni, a seguito di effettivo svolgimento di attività lavorativa.
Sono valutabili a tale fine tutti i periodi contributivi ricollegabili ad una effettiva prestazione lavorativa, anche non continuativa, collocati temporalmente tra la data di compimento del 14° anno di età e quella di compimento del 19° anno.

Sono riconosciuti utili anche gli eventuali periodi di lavoro prestati all’estero che siano stati o meno riscattati, nonché i periodi resi con obbligo di iscrizione a forme pensionistiche obbligatorie con versamento contributivo nel Fondo lavoratori dipendenti o Gestioni speciali, indipendentemente dalla circostanza che il periodo stesso sia stato o meno oggetto di ricongiunzione.

Detti lavoratori, pertanto, acquisiscono diritto a pensione:

sulla base del possesso, congiuntamente, del requisito dell’anzianità contributiva di 35 anni e dell’età anagrafica indicata nella colonna 1 della tabella B;
in alternativa, sulla base della sola maggiore anzianità contributiva di cui alla colonna 2 della tabella stessa.

4.4. Personale dichiarato "eccedentario".

Una particolare normativa riguarda il personale della Ferrovie dello Stato Spa dichiarato "eccedentario". Il comma 6 dell’art. 59 della legge n. 449/1997 (legge finanziaria per l’anno 1998), dispone infatti che:

"…. Al fine di favorire la riorganizzazione ed il risanamento della Società Ferrovie dello Stato Spa in considerazione del processo di ristrutturazione e sviluppo del sistema di trasporto ferroviario, con accordo collettivo da stipulare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con le organizzazioni sindacali di categoria, è istituito un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza annuale, si procede ad una verifica degli effetti sul piano occupazionale degli interventi attuati anche con riferimento alle misure , a carico del medesimo fondo, istituito per il perseguimento di politiche attive del lavoro e per il sostegno al reddito per il personale eccedentario , da individuare anche sulla base di criteri che tengano conto della anzianità contributiva o anagrafica; a tale personale, nei cui confronti operino le predette misure, trovano applicazione i previgenti requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici non oltre quattro anni dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge. …".

La norma richiamata trova applicazione nei confronti degli iscritti al Fondo speciale che, durante il periodo di ristrutturazione della Società Ferrovie dello Stato Spa. sono dichiarati "eccedentari",risolvono il rapporto di lavoro per pensionamento di anzianità con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 2001 ed ottengano la pensione con decorrenza 1° gennaio 2002, ultima decorrenza utile per i lavoratori "eccedentari" per ottenere il trattamento pensionistico.

Per tali lavoratori la disposizione in parola ha, pertanto, conservato in vigore, dopo il 31 dicembre 1997 e per non oltre quattro anni dall’entrata in vigore della legge fissata al 1° gennaio 1998, le previgenti norme della legge n. 335/1995 e, precisamente:

in materia di acquisizione del diritto alla pensione di anzianità, quelle contenute nell’art. 1, commi 26 e 27, lettere a) e b) e di cui alle annesse tabelle B e C;
ai fini della decorrenza della pensione stessa, il comma 29 dello stesso art. 1.
Si aggiunge che l’applicazione dell’ordinamento previgente alla legge n. 449/1997 comporta che nei confronti del personale eccedentario, ai soli fini della maturazione del requisito di anzianità contributiva richiesto per il pensionamento di anzianità, si continui ad effettuare l’arrotondamento ad anno intero della frazione di anno di durata superiore a sei mesi, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera b), dell’art. 59 della legge n. 449/1997. La deroga non riguarda i criteri di liquidazione, che si effettua secondo quanto previsto dalle disposizioni in vigore dal 1° gennaio 1998, facendo luogo soltanto all’arrotondamento a mese intero della frazione di mese superiore a quindici giorni. Ai soli fini della liquidazione della pensione, ove ricorra il caso, si applicano le riduzioni di cui alla tabella A annessa alla legge n. 537/1993 ed alla tabella D allegata alla legge n. 335/1995, secondo le corrispondenti disposizioni (vedere i punti 2 e 3.1).

5. Prepensionamenti in base alla legge n. 141/1990.

Per informazione, si precisa che, sulla base delle disposizioni contenute nella legge n. 141/1990 e delle eccedenze all’uopo rilevate, i dipendenti ferroviari iscritti al Fondo potevano accedere alla pensione di anzianità usufruendo di un incremento di servizio fino ad un massimo di 7 anni, che, per il personale inidoneo, era utile ai fini sia del diritto sia della misura della pensione, mentre per il personale idoneo era utile esclusivamente ai fini della misura della pensione stessa.

Le Ferrovie dello Stato erano tenute a versare al Fondo la contribuzione (compresa la quota-parte a carico del dipendente), calcolata sull’importo della pensione erogata e con le aliquote vigenti nel tempo, per un periodo pari all’incremento di servizio attribuito o alla parte di esso sufficiente al conseguimento della pensione nella misura massima consentita (36 anni, 6 mesi e 1 giorno).

Tali prepensionamenti sono avvenuti con le seguenti decorrenze:

1.11.1990

28.12.1990

1.7.1991

1.11.1991

1.8.1992

1.10.1993

30.12.1993

24.12.1994

31.5.1995

16.6.1995

CAPITOLO V

LA PENSIONE DI RIVERSIBILITA’

1. Normativa previgente alla legge n. 724/1994.

Nel caso di morte del titolare di pensione normale diretta, oppure nel caso di morte dell’iscritto non ancora collocato a riposo e che abbia maturato almeno 10 anni di servizio effettivo la pensione normale di riversibilità spetta:
al coniuge superstite, anche separato legalmente;
al coniuge divorziato, nei casi ed alle condizioni previste dall’art. 13 della legge n. 74/1987;
agli orfani, anche in concorso con il coniuge superstite:
incondizionatamente, fino al compimento del 21° anno di età;
dopo il compimento di tale età, fino al 26° anno, purché studenti universitari e alle condizioni che non prestino attività lavorativa e fossero a carico del genitore all’atto del decesso;
a qualsiasi età, purché, all’atto del decesso, fossero inabili al lavoro, conviventi a carico del genitore medesimo e nullatenenti.
Nel caso in cui all’iscritto o al pensionato non sopravvivano né coniuge né figli, ovvero se tali congiunti non hanno diritto alla pensione di riversibilità, questa può essere attribuita:
al padre, o, se manca o non ne ha diritto, alla madre, a condizione che l’uno o l’altro, con riferimento alla data di morte risultino inabili a proficuo lavoro o aver superato il 60° anno di età, nullatenenti e a carico del dante causa;
ai fratelli ed alle sorelle, anche naturali, alle stesse condizioni indicate per i genitori, quando gli aventi causa elencati in precedenza mancano o non ne hanno diritto.
La pensione spettante al padre, in caso di morte del medesimo, si consolida in favore della madre e, alla morte del genitore cui spettava per ultimo, si consolida in favore dei fratelli e delle sorelle del dante causa, sempreché risultino in possesso dei requisiti dal momento della morte del dante causa alla morte del genitore.
Il coniuge superstite perde il diritto alla pensione di riversibilità al venir meno dello stato vedovile.
Gli altri superstiti perdono il diritto alla pensione di riversibilità quando si verifichino eventi che fanno venir meno le condizioni per poterne usufruire, quali:
per gli orfani il compimento del 21° anno di età;
per gli orfani maggiorenni studenti universitari, il compimento del corso legale degli studi o del 26° anno di età;
per gli orfani maggiorenni inabili, nonché per le altre categorie di aventi titolo, quando si verifica la cessazione dell’inabilità a proficuo lavoro o della nullatenenza.
1.1. Liquidazione.
La pensione normale di riversibilità è pari ad una aliquota della pensione diretta, già in godimento del dante causa o della pensione normale diretta teorica che sarebbe spettata all’iscritto alla data della morte.
Le aliquote in base alle quali è commisurata la pensione di riversibilità sono previste dall’art. 230 del T.U. e si differenziano in relazione alle categorie di aventi causa ed alla composizione del nucleo familiare, in caso di concorso di più aventi diritto.
In base a detta disposizione le aliquote di riversibilità da applicare sono:
50 per cento: coniuge superstite ovvero genitori;
40 per cento: un solo orfano o un solo fratello o sorella;
50 per cento: fino a tre orfani;
60 per cento: quattro o più orfani;
65 per cento: coniuge superstite con uno o due orfani;
70 per cento: coniuge superstite con tre orfani;
75 per cento: coniuge superstite con quattro o più orfani;
75 per cento: nel caso di concorso con figli di precedente matrimonio del dante causa, 50 per cento al coniuge superstite, con o senza figli propri, e 25 per cento ai figli del precedente matrimonio, qualunque sia il loro numero.
Le aliquote di cui sopra si applicano alla sola pensione e non anche all’indennità integrativa speciale, la quale viene corrisposta nella misura intera, fatta salva l’applicazione della disciplina relativa al cumulo di più indennità integrative speciali, effettuata al momento della liquidazione e della messa in pagamento.

1.2. Decorrenza.
La pensione di riversibilità, ai sensi dell’art. 191, 2° comma, del T.U., decorre, nella generalità dei casi:
nel caso di morte del pensionato, dal giorno successivo a quello del decesso medesimo;
nel caso di morte dell’iscritto in attività di servizio, dal primo giorno del mese successivo al decesso.
Per quanto riguarda gli orfani maggiorenni inabili, i genitori ed i collaterali, poiché nei confronti di tali soggetti il diritto a pensione viene riconosciuto soltanto ad istanza degli interessati, in applicazione del citato art. 191, 3° comma, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, se la stessa è stata presentata oltre due anni dopo l’insorgenza del diritto.

2. Normativa introdotta dalla legge n. 724/1994.
Per le pensioni di riversibilità con decorrenza successiva al 1° gennaio 1995 e fino a tutto il 16 agosto 1995, giorno precedente l’entrata in vigore della legge n. 335/1995, opera la disciplina appresso indicata.
Le percentuali di riversibilità in vigore presso l’assicurazione generale obbligatoria, in base all’art. 15, comma 4, della legge 724/1994, si applicano per la determinazione delle pensioni ai superstiti quando i trattamenti in favore degli aventi causa derivino da pensione diretta liquidata o virtualmente liquidata al dante causa con decorrenza successiva al 1° gennaio 1995, con inclusione dell’indennità integrativa speciale nella base pensionabile.
Le percentuali di riversibilità di cui all’art. 230 del T.U. e le disposizioni sull’attribuzione dell’indennità integrativa speciale ai pensionati secondo l’art. 2 della legge n. 324/1959 e successive modificazioni, continuano ad applicarsi:
nei casi di pensione diretta liquidata o virtualmente attribuibile al dante causa con decorrenza non posteriore al 1° gennaio 1995;
quando in base all’art. 2, comma 20, della legge n. 335/1995 la pensione diretta sia stata, o sarebbe stata, attribuita al dante causa che anteriormente al 1° gennaio 1995 avesse esercitato la facoltà di essere mantenuto in servizio, o a tale data avesse in corso il procedimento di licenziamento dal servizio per invalidità;
nel caso in cui, ai sensi dell’art. 59, comma 36, della legge n. 449/1997, la pensione diretta attribuita o attribuibile risulti liquidata in favore del dante causa con un’anzianità di servizio utile di almeno 40 anni al 1° gennaio 1995 e sempreché il trattamento pensionistico diretto con l’applicazione dell’art. 2 della legge n. 324/1959 risulti più favorevole di quello conseguibile in applicazione dei commi 3 e 4 dell’art. 15 della legge n. 724/1994.
3. Normativa introdotta dalla legge n. 335/1995.
Dal 17 agosto 1995, in base all’art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995, alle forme di previdenza esclusive o sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria è stata estesa la disciplina della pensione ai superstiti vigente presso la stessa assicurazione generale.
Conseguentemente, per i superstiti degli iscritti al Fondo, il cui decesso in attività di servizio o in quiescenza si sia verificato dopo il 16 agosto 1995:
il trattamento sul quale calcolare la pensione normale di riversibilità è costituito dalla pensione di cui già usufruiva il pensionato deceduto, o che sarebbe spettata al lavoratore deceduto secondo le norme del Fondo;
le categorie di superstiti aventi titolo alla pensione di riversibilità e il calcolo della pensione stessa si determinano secondo le norme dell’assicurazione generale obbligatoria come modificate dalle disposizioni della legge n. 335/1995.
Nel regime generale la pensione ai superstiti, in caso di morte dell’assicurato o del pensionato, spetta:
al coniuge, anche se separato legalmente; se separato "per colpa" o con addebito della separazione, il coniuge ha diritto alla pensione solo se titolare di assegno;
al coniuge divorziato, nel caso in cui l’ex coniuge deceduto non si sia risposato e sempreché ricorrano le seguenti condizioni:
il coniuge divorziato superstite deve essere titolare di assegno di divorzio;
il coniuge divorziato superstite non deve essersi risposato;
il rapporto assicurativo dell’ex coniuge deceduto, dal quale deriva il trattamento pensionistico, deve essere iniziato anteriormente alla data della sentenza che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel caso in cui, dopo lo scioglimento del matrimonio, l’ex coniuge deceduto si sia risposato, il Tribunale determina le quote-parte dell’unico trattamento di riversibilità da attribuire al coniuge superstite e all’ex coniuge superstite divorziato, l’uno e l’altro considerati contitolari di detto trattamento;
ai figli minori di 18 anni;
ai figli studenti di scuola media o professionale di età non superiore a 21 anni a carico del genitore al momento della morte e che non prestino lavoro retribuito;
ai figli studenti universitari a carico del genitore al momento della morte e che non prestino lavoro retribuito, per gli anni del corso legale di laurea e comunque non oltre il 26° anno di età;
ai figli di qualunque età, riconosciuti inabili e a carico del genitore al momento del decesso;
ai genitori di età superiore a 65 anni, che non siano titolari di pensione e risultino a carico dell’assicurato o del pensionato alla data della morte, quando non vi siano né coniuge né figli superstiti o, pur esistendo, non abbiano titolo alla pensione;
ai fratelli celibi e alle sorelle nubili, che non siano titolari di pensione, sempreché al momento della morte dell’assicurato o del pensionato risultino permanentemente inabili e a suo carico quando non vi siano né coniuge, ne figli superstiti, né genitori, o, pur esistendo, non abbiano titolo alla pensione.
I superstiti in parola, che versino nelle situazioni per essi previste, conseguono il diritto alla:
pensione ordinaria "indiretta" quando l’assicurato dante causa muoia prima di diventare titolare di pensione diretta e alla data di morte risulti aver maturato almeno 15 anni di contribuzione oppure 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la data di morte;
pensione "di riversibilità" quando il dante causa alla data della morte risulti titolare di pensione.
Il diritto alla pensione ai superstiti cessa nei seguenti casi:
per il coniuge, qualora contragga nuovo matrimonio. In tal caso, al coniuge che cessi dal diritto alla pensione spetta un assegno per una volta tanto pari a due annualità della sua quota di pensione, compresa la tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio. Nel caso che la pensione risulti erogata anche ai figli, la pensione stessa deve essere rideterminata in favore di questi ultimi;
per i figli minori, al compimento del 18° anno di età;
per i figli studenti di scuola media o professionale, quando prestino attività lavorativa o interrompano o terminino gli studi, e comunque al compimento del 21° anno di età. La prestazione dell’attività lavorativa da parte degli studenti e l’interruzione degli studi non comportano l’estinzione, ma soltanto la sospensione del diritto alla pensione, che viene ripristinata allorché cessi la causa della sospensione;
per i figli studenti universitari, quando prestino attività lavorativa o interrompano gli studi o terminino gli anni del corso legale di laurea e, comunque, al compimento del 26° anno di età. Anche in questo caso, la prestazione dell’attività lavorativa da parte degli studenti e l’interruzione degli studi non comportano l’estinzione, ma soltanto la sospensione del diritto alla pensione, che viene ripristinata allorché cessi la causa della sospensione;
per i figli inabili, qualora venga meno lo stato di inabilità;
per i genitori, qualora conseguano altra pensione;
per i fratelli e le sorelle, qualora conseguano altra pensione, o contraggano matrimonio, ovvero venga meno lo stato di inabilità.


3.1. Liquidazione.
Dal 17 agosto 1995, nella generalità dei casi, ricorrendo l’applicazione dell’art. 15, comma 3, della legge n. 724/1994, la pensione di riversibilità deve essere determinata applicando le aliquote previste dall’ordinamento generale dell’a.g.o. al trattamento diretto liquidato o che sarebbe stato liquidato al dante causa, a sua volta calcolato mediante l’inclusione dell’indennità integrativa speciale nella base pensionabile.
Nel caso, invece, di decesso dell’iscritto o del pensionato nei cui confronti è esclusa l’applicazione del citato comma 3 dell’art. 15 della legge n. 724/1994, ai sensi delle disposizioni derogatorie di cui all’art. 2, comma 20, della legge n. 335/1995, come modificato dall’art. 59, comma 36, della legge n. 449/1997, la pensione di riversibilità deve essere liquidata:
determinando la pensione diretta senza includere l’indennità integrativa speciale nella relativa base di calcolo;
considerando come base di calcolo della pensione di riversibilità, il complessivo trattamento diretto costituito dalla somma della pensione, come sopra determinata e dell’indennità integrativa speciale nella misura in cui la stessa è stata, o sarebbe stata, attribuita all’iscritto in funzione di assegno accessorio della pensione diretta.

Le aliquote di riversibilità sono le seguenti:
coniuge solo: 60%;
coniuge e un figlio: 80%;
coniuge e due o più figli: 100%.
Qualora abbiano diritto a pensione soltanto i figli, ovvero i genitori o i fratelli o sorelle, le aliquote di riversibilità sono le seguenti:
un figlio: 70%;
due figli: 80%;
tre o più figli: 100%;
un genitore: 15%;
due genitori: 30%;
un fratello o sorella: 15%;
due fratelli o sorelle: 30%;
tre fratelli o sorelle: 45%;
quattro fratelli o sorelle: 60%;
cinque fratelli o sorelle: 75%;
sei fratelli o sorelle: 90%;
sette o più fratelli o sorelle: 100%.
3.2. Decorrenza.
La pensione di riversibilità si liquida a domanda e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell’assicurato o pensionato.
Non si applica l’art. 191, ultimo comma, del T.U.. Fermo restando che il diritto a pensione di per sé è imprescrittibile, nel caso di domanda tardiva si applica, ai ratei di pensione pregressi, il termine di prescrizione ordinaria decennale di cui all’art. 2946 c.c., decorrente dalla data di insorgenza del diritto.
Pertanto, se la pensione viene richiesta entro dieci anni dalla data del decesso del dante causa, la stessa decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso, altrimenti la decorrenza deve essere fissata al primo giorno del mese successivo a quello che precede di dieci anni il mese e l’anno di presentazione della domanda.
Va precisato che si prescrivono, invece, nel termine di cinque anni le rate di pensione già poste in pagamento, ma non riscosse dal titolare del trattamento.
Nei confronti degli orfani nati postumi il diritto sorge all’atto della nascita, ma con effetto dal primo giorno del mese successivo all’evento stesso.

3.3. Regime del cumulo tra pensione di riversibilità e altri redditi.
L’art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995 ha introdotto anche nell’ordinamento del Fondo la regola di carattere generale secondo la quale "gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all’allegata Tabella F" che di seguito si riporta:

TABELLA F
Tabella relativa ai cumuli tra trattamenti pensionistici ai superstiti
e redditi dei beneficiari
Reddito superiore a tre volte il trattamento minimo annuo del F.P.L.D. calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio
Percentuale di cumulabilità:
75%
Reddito superiore a quattro volte il trattamento minimo annuo del F.P.L.D. calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio
Percentuale di cumulabilità:
60%
Reddito superiore a cinque volte il trattamento minimo annuo del F.P.L.D. calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio
Percentuale di cumulabilità:
50%
I redditi che concorrono a raggiungere i predetti limiti sono quelli assoggettabili all’IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto e delle relative eventuali anticipazioni, del reddito di casa d’abitazione e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
Si precisa che il suddetto regime del cumulo non si applica nei confronti dei figli minori o studenti o inabili, da soli o in concorso con il coniuge.
Allo stesso modo, ai sensi del medesimo art. 1, comma 41, la ripetuta normativa non trova applicazione qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli minori, studenti o inabili, individuati secondo la disciplina dell’assicurazione generale obbligatoria descritta in precedenza.
Nei casi in cui la normativa stessa trova applicazione, "il trattamento di riversibilità derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può comunque essere inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto se risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca"
Il più volte richiamato art. 1, comma 41, stabilisce che "sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti".

3.4. Integrazione al trattamento minimo.
In base all’art. 2, comma 13, della legge n. 335/1995, anche nei confronti dei superstiti di iscritti al Fondo, "con effetto dal 1.1.1995, alle pensioni di cui al comma 3 dell’art. 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, spettanti per i casi di cessazione dal servizio per ....... morte e alle pensioni di riversibilità si applica la disciplina prevista per il trattamento minimo delle pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti".
Per una illustrazione più completa si rimanda al successivo capitolo XIII

CAPITOLO VI

LA PENSIONE PRIVILEGIATA

1. La pensione privilegiata diretta.

1.1. Acquisizione del diritto.

Ai sensi dell’art. 225 del T.U. n. 1092/1973, la pensione privilegiata diretta spetta, indipendentemente dalla durata del servizio maturato, all’iscritto che per infermità e/o lesioni dipendenti da fatti di servizio diviene inidoneo a qualsiasi mansione ferroviaria.

La pensione privilegiata è attribuita d’ufficio, sussistendone i requisiti, con decorrenza dalla risoluzione del rapporto di lavoro. Peraltro, va tenuto presente che da parte dell’iscritto che cessi dal servizio per una causa diversa dal licenziamento per inidoneità fisica, la pensione privilegiata è conseguibile a domanda sulla base della sussistenza, già all’atto della cessazione dal servizio, dell’inidoneità fisica a svolgere qualsiasi mansione ferroviaria per causa o concausa efficiente e determinante di servizio.

La domanda deve essere presentata, a termini dell’art. 246, lettera a) del T.U. 1092/1973, entro 5 anni dalla data di cessazione dal servizio o di 10 nel caso di parkinsonismo. Tuttavia, se la domanda viene presentata dopo due anni dalla cessazione dal servizio, il pagamento della pensione in parola , secondo quanto disposto dall’art. 191, 3° comma, del T.U. medesimo, avviene con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

1.2. Liquidazione.

Per stabilire l’ammontare della pensione privilegiata, si devono porre a confronto due trattamenti alternativi determinati in base ai criteri descritti negli artt. 226 e 227 del T.U. n. 1092/1973, ed attribuire il trattamento che risulta complessivamente di importo più vantaggioso.

1.2.1.Trattamento previsto dall’art. 226 del T.U.

Tale trattamento si calcola sommando, alla pensione normale effettivamente spettante all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro - e, in ogni caso, calcolata sulla base di non meno di 10 anni di servizio utile, anche quando tale limite non sia stato raggiunto - un supplemento corrispondente alla differenza:

fra la pensione normale e quella calcolata su 30 anni di servizio utile;
oppure, se più favorevole, fra la pensione normale e quella calcolata sul totale degli anni di servizio utile maturato aumentato di 12 anni.
Il supplemento è attribuito in misura proporzionale al grado di riduzione della capacità lavorativa e, in caso sia stata liquidata rendita per infortunio o malattia professionale, per la parte eccedente l’importo della rendita.

Nei casi di cecità o di perdita totale di due arti, la pensione privilegiata è liquidata nella misura massima prevista dal 1° comma dell’art. 222 del T.U..

1.2.2. Trattamento previsto dall’art. 227 del T.U.

Ai sensi dell’art. 227 del T.U., la pensione è calcolata in base agli anni ed allo stipendio che l’iscritto avrebbe raggiunto, se fosse rimasto in servizio con lo stesso profilo professionale, fino alla data di collocamento a riposo d’ufficio secondo la normativa vigente all’atto della cessazione dal servizio. Più precisamente, la retribuzione pensionabile spettante alla data virtuale di collocamento a riposo per limiti di età e di servizio si determina partendo dalla decorrenza dell’ultimo incremento retributivo effettivamente percepito ed applicando, alle decorrenze teoriche, gli incrementi spettanti in virtù degli automatismi, consistenti in passaggi di livello ed attribuzione di classi o aumenti periodici di stipendio.

Ove venga attribuito il trattamento in parola, dalla relativa decorrenza cessa il diritto all’eventuale rendita già liquidata per infortunio o malattia professionale.

1.2.3. Calcolo della pensione privilegiata.

Nel sistema retributivo, il calcolo sia del trattamento di cui all’art. 226 del T.U., che di quello in base al successivo art. 227, si effettua applicando comunque i criteri di carattere generale già descritti al capitolo II. Ovviamente, ai fini della determinazione della retribuzione media pensionabile, dalle retribuzioni da prendere in considerazione per il periodo compreso tra l’effettiva cessazione dal servizio e la data virtuale di collocamento a riposo per limiti di età e di servizio, sono esclusi gli elementi accessori che, in quanto legati alle effettive prestazioni lavorative, non sono quantificabili per il virtuale periodo di aumento di servizio.

Per quanto concerne la determinazione dell’importo della pensione privilegiata nei sistemi misto e contributivo, si fa riserva di successive precisazioni, allorché saranno state risolte alcune specifiche problematiche relative alle modalità di calcolo della pensione stessa.

1.3. Assegni accessori.

Particolari assegni accessori sono previsti in favore dei cosiddetti "grandi invalidi", ossia lavoratori affetti da infermità e/o lesioni dipendenti da fatti di servizio - e che abbiano dato titolo alla pensione privilegiata diretta - le quali, singolarmente o nel complesso, siano di gravità tale da dover essere ascritte alla 1^ categoria della tabella A annessa al D.P.R. n. 834/1981 ed eventualmente anche alla tabella E, la quale elenca le patologie più gravi tra quelle indicate nella 1^ categoria.

1.4. Aggravamento.

Nel caso in cui con il passare del tempo le menomazioni per le quali è stato attribuito il trattamento privilegiato si aggravino, l’interessato può presentare domanda affinchè ai fini della revisione del trattamento liquidatogli, venga constatato detto aggravamento.

In base all’art. 14 della legge n. 9/1980, la domanda di aggravamento può essere presentata senza limiti di tempo e, teoricamente, un numero illimitato di volte; tuttavia, se per la medesima infermità vengono respinte più di tre domande consecutive, una eventuale ulteriore istanza può essere presentata solo dopo 10 anni dalla data di presentazione dell’ultima domanda di aggravamento.

2. Pensione privilegiata di riversibilità.

2.1. Acquisizione del diritto.

Ai sensi dell’art. 232, 1° comma, del T.U., la pensione privilegiata di riversibilità spetta ai superstiti che ne abbiano diritto quando la morte dell’iscritto "è conseguenza di infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio". In base all’art. 248 del T.U. si procede d’ufficio soltanto nei confronti della vedova e degli orfani minorenni, limitatamente al caso di morte per infortunio sul lavoro. In tutti gli altri casi e, comunque, nei confronti di tutti gli altri aventi causa, si procede soltanto a domanda degli interessati.

2.2. Liquidazione.

Anche nel caso della pensione privilegiata di riversibilità, ai sensi dell’art. 232, 2° e 3° comma del T.U., deve essere effettuato il confronto tra i due trattamenti alternativi, ciascuno dei quali calcolato secondo criteri sostanzialmente identici a quelli fissati, per la pensione privilegiata diretta, rispettivamente dall’art. 226 e 227 del T.U. medesimo, salvo che:

pensione normale e supplemento da un lato, e pensione determinata con riferimento alla data virtuale di raggiungimento dei limiti di età e di servizio dall’altro, devono essere calcolati ragguagliando alla percentuale di riversibilità i corrispondenti trattamenti diretti teorici;
poiché si versa sempre nell’ipotesi dell’invalidità massima, il supplemento va considerato per intero e non va ragguagliato a percentuali di riduzione della capacità lavorativa inferiori al 100%.
Dei due trattamenti come sopra calcolati va attribuito quello di importo più vantaggioso. Nel caso che venga attribuito quello di cui al 3° comma dell’art. 232 del T.U., dalla relativa decorrenza cessa il diritto alla rendita eventualmente corrisposta dall’INAIL.

2.3. Calcolo della pensione privilegiata di riversibilità.

Nel sistema retributivo, il calcolo sia del trattamento di cui all’art. 232, 2° comma del T.U., sia di quello in base al successivo 3° comma, si effettua applicando comunque i già descritti criteri di carattere generale.

Per quanto concerne la determinazione dell’importo della pensione privilegiata di riversibilità nei sistemi misto e contributivo, si fa riserva di successive precisazioni, allorché saranno state risolte alcune specifiche problematiche relative alle modalità di calcolo della pensione stessa.

2.4. Decorrenza.

La pensione privilegiata di riversibilità, così come quella normale, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell’iscritto.

Tuttavia, nei casi in cui deve procedersi a domanda, in applicazione dell’art. 191, 3° comma, del T.U. il trattamento in parola decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda , se la stessa è stata prodotta oltre il termine di due anni dalla data del decesso dell’iscritto. Peraltro, ai sensi dell’art. 248 del T.U., "la domanda, prodotta oltre il termine di cinque anni dalla data della morte del dipendente, non è ammissibile ;.....La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il dipendente avesse già chiesto l’accertamento della dipendenza delle infermità o lesioni contratte.".

2.5. Pensione privilegiata dei superstiti del pensionato.

L’art. 249 del T.U. disciplina il procedimento relativo al caso di domanda di pensione privilegiata presentata dai superstiti dell’iscritto deceduto dopo la cessazione dal servizio, ed al riguardo distingue le due ipotesi del decesso del titolare di pensione privilegiata diretta e della morte dell’iscritto che non ha conseguito tale trattamento.

A) Decesso del titolare di pensione privilegiata diretta.

In caso di morte del titolare di pensione privilegiata diretta, che si verifica per la stessa causa per la quale era stata liquidata la pensione stessa, il trattamento di pensione privilegiata di riversibilità viene liquidato a domanda degli aventi causa, qualora venga accertato, da parte del competente organo sanitario, che il decesso è avvenuto a causa delle stesse infermità che avevano dato luogo all’attribuzione della pensione privilegiata diretta. Detta domanda, ai fini dell’ammissibilità, può essere prodotta senza limiti di tempo.

Qualora, invece la morte del dante causa si sia verificata in conseguenza di infermità diverse da quelle che avevano dato diritto al trattamento privilegiato diretto, o nel caso in cui gli aventi causa non presentino domanda di pensione privilegiata di riversibilità, compete la pensione normale che si calcola applicando la percentuale di riversibilità spettante, a seconda dei casi, all’importo della pensione privilegiata diretta già in godimento del dante causa all’atto del decesso.

L’art. 233 del T.U. stabilisce, al riguardo, che occorre ripetere il confronto tra i due trattamenti alternativi di cui agli articoli 226 e 227 del T.U. ai soli fini della liquidazione della pensione normale di riversibilità.

B) Decesso del titolare di pensione normale diretta.

Qualora il dante causa fosse titolare di pensione normale, ai superstiti può competere, a domanda, la pensione privilegiata di riversibilità purché ricorra la condizione della dipendenza del decesso da infermità dipendente da fatti di servizio.

La domanda è dichiarata inammissibile se presentata oltre il termine di due anni dalla data del decesso del dante causa oppure se, pur essendo stata prodotta entro il termine di cui sopra, il dante causa sia incorso nella decadenza di cui all’art. 246, 5° comma, lettere a), b) e c).

C) Decorrenza.

In base all’art. 191 la pensione privilegiata di riversibilità decorre dal giorno successivo a quello della morte del dante causa.

Tuttavia, se la domanda sia stata prodotta oltre il termine di due anni dalla data di insorgenza del diritto, coincidente con la data della morte dell’iscritto, il trattamento in parola decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa.

CAPITOLO VII

LA PENSIONE DI INVALIDITA’

1. La pensione di invalidità per inidoneità a qualsiasi mansione ferroviaria.

Tale pensione compete agli iscritti che cessano dal servizio ferroviario per licenziamento per inidoneità a qualsiasi mansione ferroviaria.

Poiché l’art. 1, comma 32, della legge n. 335/1995 ha espressamente confermato le previgenti disposizioni in materia di requisiti di accesso e decorrenza nei casi di cessazione dal servizio per invalidità, continua a trovare applicazione l’art. 219 del T.U. n. 1092/1973, in base al quale, per acquisire il diritto alla pensione in parola, occorre aver maturato almeno 10 anni di servizio effettivo.

La pensione di invalidità si liquida applicando i già descritti criteri di carattere generale senza particolarità alcuna e decorre dalla data della risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento per inidoneità fisica.

2. La pensione per inabilità permanente ed assoluta.

2.1. Acquisizione del diritto.

La pensione per inabilità permanente ed assoluta è un istituto del tutto nuovo per l’ordinamento del Fondo ed è stata introdotta con effetto dal 1°.1.1996 dal comma 12 dell’art. 2 della legge n. 335/1995.

In base al citato comma 12, per i dipendenti iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio, "per le quali gli interessati si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all’atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potrà essere computata una anzianità utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e l’importo del trattamento stesso non potrà superare l’80 per cento della base pensionabile, né quello spettante nel caso che l’inabilità sia dipendente da causa di servizio. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui al presente comma è richiesto il possesso dei requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di inabilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222".

Le norme di applicazione di tale disposizione sono state emanate con il decreto interministeriale n. 187 dell’8.5.1997.

Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità è richiesta la contestuale sussistenza dei seguenti requisiti:

un’anzianità contributiva minima di 5 anni, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la decorrenza della pensione di inabilità. Concorrono a formare la predetta anzianità anche gli eventuali periodi computabili mediante riconoscimento, riscatto e ricongiunzione;
risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento per inidoneità fisica non dipendente da causa di servizio;
assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Per la concessione della pensione di inabilità è prevista la presentazione di una specifica domanda da parte dell’interessato, corredata di un certificato medico attestante lo stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Tale domanda può essere presentata sia dall’iscritto durante il rapporto di lavoro, sia dal pensionato quando la risoluzione del rapporto stesso è avvenuta per infermità dipendenti da cause comuni. Ovviamente, in quest’ultimo caso, l’assoluta e permanente incapacità di svolgere qualsiasi attività lavorativa deve sussistere già alla data della cessazione.

Nel caso che l’iscritto (o il pensionato) che ha già presentato domanda di pensione di inabilità muoia nel corso dell’istruttoria, la domanda stessa deve essere ugualmente definita ai fini dell’eventuale liquidazione del trattamento di riversibilità. Va rimarcato, peraltro, che la domanda deve essere comunque presentata personalmente dall’interessato, in quanto il carattere riversibile del trattamento pensionistico in questione non si traduce nella possibilità di presentazione di una eventuale domanda da parte dei superstiti.

La domanda di pensione di inabilità non è ammissibile se:

la cessazione dal servizio non è intervenuta per infermità dipendenti da cause comuni;
non ricorre il prescritto requisito contributivo dei cinque anni, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la decorrenza della pensione di inabilità.

2.2. Liquidazione.

A) Sistema retributivo.

La pensione di inabilità è calcolata aggiungendo al servizio utile maturato alla data della cessazione un aumento di servizio pari al periodo di tempo virtualmente intercorrente tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella in cui l’interessato sarebbe cessato per collocamento a riposo d’ufficio per pensionamento di vecchiaia secondo la normativa vigente.

Tale periodo di tempo - eventualmente incrementato degli aumenti di valutazione, ove spettanti - è utile esclusivamente ai fini della determinazione della misura della pensione e non incide sulla determinazione né del periodo di riferimento, né della retribuzione media pensionabile, che si determinano, pertanto, come se la cessazione si fosse verificata ad altro titolo.

La durata del complessivo servizio utile va limitata a 40 anni quando l’aggiunta dell’incremento di cui sopra e dei corrispondenti aumenti di valutazione comporti il superamento di tale limite.

Per la determinazione della quota a) di pensione si considerano:

ai fini della determinazione della percentuale di pensionabilità, il servizio utile maturato alla data del 31.12.1992;
ai fini della determinazione della base pensionabile, la retribuzione annua pensionabile in godimento alla data della cessazione, costituita da:
stipendio tabellare minimo,
classi e scatti di anzianità,
elementi distinti della retribuzione,
assegni personali pensionabili,
quote mensili della classe o dell’aumento periodico in corso di maturazione,
aumento del 18% della somma degli elementi di cui sopra,
indennità integrativa speciale.
Per la determinazione della quota b) di pensione si considerano:

ai fini della determinazione della percentuale di pensionabilità, il servizio utile relativo alle anzianità successive al 31.12.1992, comprensivo dell’incremento di servizio;
ai fini della determinazione della base pensionabile, la retribuzione annua media pensionabile determinata secondo i criteri di carattere generale.
L’importo della pensione è costituito, ovviamente, dalla somma degli importi delle quote a) e b) di pensione, ciascuna delle quali come sopra determinata.

B) Sistema misto.

In applicazione dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, per gli iscritti con un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni alla data del 31.12.1995, la pensione è determinata dalla somma delle quote calcolate, rispettivamente, secondo il sistema retributivo, per le anzianità maturate fino al 31.12.1995, e contributivo, per le anzianità maturate successivamente a tale data.

Per il calcolo della pensione di inabilità secondo il sistema "misto, si applica l’art. 1, comma 15, della legge n. 335/1995, in base al quale, "le maggiorazioni di cui all’art. 2, comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222, si computano, secondo il sistema contributivo, per l’attribuzione di un’anzianità contributiva complessiva non superiore a 40 anni, aggiungendo al montante individuale, posseduto all’atto dell’ammissione al trattamento, un’ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età dell’interessato computata in relazione alla media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque anni e rivalutate ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Per la liquidazione di tale trattamento si assume il coefficiente di trasformazione" relativo all’età di 57 anni, nel caso in cui l’iscritto all’atto della cessazione abbia un’età inferiore.

Quota a)

Si calcola come indicato al punto A).

Quota b)

Si calcola come indicato al punto A).

Quota c)

E’ utile precisare che ai fini della liquidazione delle pensioni o quote di pensione calcolate secondo il sistema contributivo, non si attribuiscono aumenti di valutazione dei servizi effettivi.

Tale quota di pensione si calcola moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione.

Per la determinazione del montante contributivo relativo ai periodi lavorativi resi dal 1° gennaio 1996 alla data di decorrenza della pensione occorre:

individuare la retribuzione, per ciascun anno solare, che ha formato oggetto di contribuzione (ivi compresa, pertanto, la 13^ mensilità, che nel calcolo delle quote a) e b) non si considera);
calcolare l’ammontare dei contributi di ciascun anno moltiplicando la base imponibile annua per l’aliquota di computo del 33%;
determinare il montante individuale dei contributi sommando l’ammontare degli stessi relativi a ciascun anno, rivalutato annualmente sulla base del tasso annuo di capitalizzazione risultante dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL), appositamente calcolato dall’ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare.
Si rammenta che in base all’art. 1, comma 8, della legge n. 335/1995, il montante contributivo si rivaluta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della retribuzione dello stesso anno.

Per calcolare il montante contributivo relativo al periodo di incremento, occorre:

stabilire la durata di tale periodo che è pari alla differenza tra la decorrenza della pensione di inabilità e la data in cui l’interessato avrebbe compiuto il 60° anno di età. Tale limite è tassativo, qualunque sia l’età prevista per il collocamento a riposo, fermo restando che, complessivamente, tra anni di servizio utile a pensione e periodo di incremento, non possono essere considerati più di 40 anni;
determinare la quota di contribuzione relativa a tale periodo, prendendo in considerazione, come base di calcolo per la contribuzione da capitalizzare, la media delle retribuzioni annue pensionabili rivalutate comprensive della 13^ mensilità degli ultimi 5 anni (60 mesi) precedenti la data di decorrenza della pensione. A tal fine si sommano le retribuzioni degli ultimi 60 mesi, l’importo così ottenuto si divide per 60 e il risultato va ragguagliato ad anno;
applicare alla retribuzione annua media l’aliquota di computo del 33%, ottenendo la contribuzione virtuale di un anno;
moltiplicare detta quota contributiva per la durata del periodo di incremento, espresso in anni e mesi, ottenendo così il montante contributivo dell’intero periodo. Tale montante non è soggetto a rivalutazione sulla base della variazione media quinquennale del PIL.
Infine, alla somma del montante reale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1996 alla data di decorrenza della pensione e di quello virtuale, corrispondente all’aumento di servizio, si applica il coefficiente di trasformazione di cui all’art. 1, commi 6 e 14, della legge n. 335/1995 e si ottiene la quota di pensione contributiva annua da dividere per 13 mensilità.

Dalla somma della quota a), della quota b) e della quota c) (pensione mensile x 12), si ricava la pensione annua lorda sulla quale compete la 13^ mensilità pari alla rata del mese di dicembre.

C) Sistema contributivo.

La pensione per inabilità permanente ed assoluta per gli iscritti ai quali si applica esclusivamente il sistema contributivo è determinata in base ai criteri già descritti per la determinazione della quota c) di pensione secondo il sistema misto.

2.3. Limite massimo di importo della pensione di inabilità.

Secondo quanto stabilito dal comma 12 dell’art. 2 della legge n. 335/1995, l’importo della pensione di inabilità non può essere superiore:

sia all’importo della pensione privilegiata virtuale,
sia all’importo dell’80% della base pensionabile.

A. Sistema retributivo.

Per quanto concerne la determinazione dell’importo virtuale della pensione privilegiata, deve essere preso in considerazione il trattamento più favorevole tra quelli alternativi di cui, rispettivamente, all’art. 226 ed all’art. 227 del T.U. n. 1092/1973, calcolati secondo i criteri già descritti nel capitolo precedente.

Per quanto concerne la determinazione del secondo limite di importo, costituito dall’80% della base pensionabile, occorre procedere alla media ponderata tra le retribuzioni pensionabili della quota a) e della quota b) della pensione, considerando l’anzianità del dipendente senza il periodo di incremento.

Pertanto:

si determina la base pensionabile mensile, di cui all’art. 22 della legge n. 177/1976 e successive modificazioni, costituita dagli emolumenti pensionabili in godimento alla data della cessazione;
si determina il numero dei mesi di servizio utile fino alla data del 31.12.1992, trascurando le frazioni di mese di durata inferiore a 16 giorni;
si moltiplica l’importo di cui al punto a) per il numero dei mesi di cui al punto b);
si determina la base pensionabile mensile media relativa al periodo di riferimento compreso tra il 1°.1.1993 e la data di cessazione, considerando le retribuzioni pensionabili utili secondo la normativa applicabile nel tempo, e si moltiplica il relativo importo per il numero dei mesi compresi nel periodo stesso;
si sommano gli importi di cui al punto c) e al punto d) e si divide il risultato così ottenuto per il numero complessivo dei mesi di servizio utile;
si rapporta ad anno moltiplicando per 12 l’importo di cui al punto e);
alla media annua ponderata così ottenuta si applica l’aliquota dell’80%.
Si confrontano, quindi, gli importi come sopra calcolati della pensione di inabilità, della pensione privilegiata, dell’80% della base pensionabile e si attribuisce, infine, a titolo di "pensione per inabilità assoluta e permanente per infermità dipendente da cause comuni", il meno elevato dei tre importi, che comunque dovranno essere specificati nel provvedimento di liquidazione della prestazione.

B. Sistemi misto e contributivo.

Per quanto concerne la determinazione dell’importo virtuale della pensione privilegiata, si fa riserva di successive precisazioni, allorché saranno state risolte le specifiche problematiche relative alle modalità di calcolo della pensione privilegiata nei sistemi misto e contributivo.

Per quel che riguarda la determinazione dell’80% della base pensionabile, per gli iscritti ai quali si applica il regime misto, si confermano gli stessi criteri già descritti per il calcolo nel sistema retributivo, tenendo presente, peraltro, che, ai fini in questione, non si deve tenere conto né del periodo di incremento né del periodo contributivo successivo al 31 dicembre 1995.

Si pongono a confronto, pertanto, i soli importi, come sopra calcolati, della pensione di inabilità e dell’80% della base pensionabile, attribuendo infine il meno elevato dei due.

Conseguentemente, l’importo attribuito a seguito del confronto parziale di cui sopra sarà suscettibile di variazione con effetto dalla decorrenza originaria allorché saranno risolte le problematiche relative alle modalità di calcolo della pensione privilegiata.

Si fa riserva di successive precisazioni, invece, per quanto riguarda la determinazione secondo il regime contributivo dell’80% della base pensionabile.

2.4. Decorrenza della pensione.

Nell’ipotesi di accoglimento della domanda presentata dall’iscritto in attività di servizio, la pensione per inabilità assoluta e permanente decorre dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Nel caso in cui, invece, la pensione in parola venga liquidata a seguito di domanda presentata dopo la cessazione dal servizio, la pensione stessa decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

2.5. Incompatibilità.

In base all’art. 10 del D.M. n. 187/1997, la pensione per inabilità assoluta e permanente "è incompatibile con lo svolgimento da parte del titolare di qualsiasi attività lavorativa dipendente e autonoma ed è revocata in caso di recupero della capacità fisica e di svolgimento dell’attività lavorativa. E’ fatto obbligo agli interessati di comunicare il venir meno delle suddette condizioni in presenza delle quali è stato attribuito il trattamento."

2.6. Liquidazione ai superstiti nel caso di decesso dell’iscritto nel corso del procedimento.

Nel caso di decesso dell’iscritto nel corso dell’istruttoria della domanda di pensionamento dallo stesso presentata, la percentuale di riversibilità spettante agli aventi causa si applica alla virtuale pensione diretta determinata secondo i criteri descritti in precedenza.

2.7. Riversibilità.

Come disposto dal comma 2 dell’art. 1 del citato D.M., la pensione in questione è riversibile nei confronti degli aventi causa del pensionato, secondo il regime vigente nell’a.g.o., esteso a tutte le gestioni esclusive ad opera dell’art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995.

CAPITOLO VIII

TIPOLOGIE PARTICOLARI DI TRATTAMENTO DI QUIESCENZA

1. Personale navigante.

Il regime assicurativo del personale di ruolo delle navi traghetto, dipendente dalla soppressa Azienda autonoma Ferrovie dello Stato è disciplinato dagli articoli dal 38 al 46 della legge 26 luglio 1984, n. 413.

L’articolo 38 della legge citata stabilisce che il personale navigante del settore delle navi traghetto, assunto in ruolo dal 1° settembre 1984 (data di entrata in vigore della legge n. 413) è esclusivamente iscritto all’assicurazione generale obbligatoria.

L’articolo 40, comma 1, dispone che il personale marittimo, inquadrato nei ruoli organici della soppressa azienda anteriormente al 1° settembre 1984, con esclusione del personale cessato dal servizio anteriormente al 1°gennaio 1980, è iscritto dal 1° gennaio 1980 all’assicurazione generale obbligatoria.

Il successivo comma 2 prevede inoltre che nei confronti del personale marittimo in parola, il quale continua a restare iscritto al Fondo pensioni dipendenti della Ferrovie dello Stato Spa., per i periodi di navigazione con contribuzione alla Gestione Marittimi della soppressa C.N.P.M. (Cassa nazionale Previdenza Marinara – legge n. 658/1967) effettuati anteriormente al 1° gennaio 1980 è costituita la posizione assicurativa nell’assicurazione generale obbligatoria.

In base alla legge n. 658/1967, infatti, il personale navigante, durante il periodo di iscrizione al Fondo, manteneva l’iscrizione, a cura delle Ferrovie dello stato, anche alla Cassa nazionale della previdenza marinara, gestita dall’I.N.P.S., alla quale risultava già iscritto in quanto all’atto dell’assunzione presso le Ferrovie dello Stato doveva essere in possesso del libretto di navigazione ed aver svolto quindi attività di navigazione.

Ai sensi dell’articolo 42 della legge n. 413 il personale di cui ai predetti articoli 38 e 40 ha diritto alle prestazioni pensionistiche previste dalle norme dell’assicurazione generale obbligatoria nonché alle prestazioni specifiche della previdenza marinara costituite dalla pensione ai superstiti di marittimo scomparso in mare (articolo 30, legge n. 413/84), dalla pensione anticipata di vecchiaia per il personale di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo (articolo 31 della stessa legge), dalla pensione di inabilità e, infine, dalla pensione di inabilità privilegiata (articoli 32 e 34 delle legge n. 413/84).

Ai lavoratori marittimi iscritti al Fondo speciale e contemporaneamente all’assicurazione generale obbligatoria, di cui all’articolo 40, vengono concessi due distinti trattamenti di pensione: la pensione determinata con le norme del Fondo speciale e la pensione spettante ai sensi della legge n. 413 tenendo conto, per quest’ultima, della navigazione effettuata ante e post l’iscrizione al Fondo speciale per i dipendenti della Ferrovie dello Stato Spa., comprensiva dei prolungamenti di cui agli articoli 24 e 25 della legge n. 413.

Il comma 1 dell’articolo 43 della citata legge n. 413 stabilisce che limitatamente al personale navigante innanzi citato il trattamento di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria è ripartito tra il Fondo pensioni ed il pensionato marittimo in proporzione, rispettivamente, alla durata dei servizi di navigazione di ruolo e non di ruolo riconosciuti utili per la pensione ferroviaria, per i quali il Fondo speciale ha contribuito all’assicurazione generale obbligatoria o alla soppressa C.N.P.M. (Cassa Nazionale Previdenza Marinara), ed alla durata dei rimanenti servizi considerati utili per la determinazione della pensione a carico dell’assicurazione stessa.

Il comma 2 dello stesso articolo 43 prevede, inoltre, che secondo le stesse modalità e la stessa proporzione è ripartita tra il soppresso Fondo speciale dipendenti della Ferrovie dello Stato Spa. e il pensionato la quota di pensione corrispondente alle maggiorazioni di cui agli articoli 24 e 25 della stessa legge n. 413 eventualmente spettanti per la navigazione di ruolo e non di ruolo riconosciuta utile per la pensione ferroviaria.

L’articolo 46 stabilisce che il personale navigante di cui all’articolo 40 ed i relativi superstiti possono chiedere in luogo dei due trattamenti di pensione posti in pagamento dall’Istituto e dal Fondo speciale la sola pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria determinata in relazione a tutta la navigazione effettuata dal marittimo prima e dopo il passaggio in ruolo della Ferrovie dello Stato Spa, con conseguente revoca del trattamento di pensione a carico del Fondo.

La suddetta facoltà di opzione può essere esercitata per una sola volta, entro sei mesi dalla data di liquidazione del trattamento di pensione da parte dell’Istituto o, se successiva, dalla data di comunicazione del provvedimento di liquidazione della pensione da parte del Fondo speciale.

Con successive comunicazioni verranno illustrati gli aspetti operativi e contabili che insorgono all’atto della liquidazione delle prestazioni a favore dei lavoratori marittimi interessati dalla contestuale duplice assicurazione.

2. Rapporto di lavoro a part-time.

Il regime previdenziale pensionistico dei lavoratori con rapporto di lavoro a part-time, iscritti alle gestioni i cui ordinamenti sono disciplinati dal T.U., è stabilito dall’art. 8 della legge n. 554/1988.

Ai fini della acquisizione del diritto a pensione, gli anni di servizio prestati con rapporto di lavoro a part-time, tanto di tipo orizzontale che di tipo verticale, devono essere considerati per intero ai sensi del comma 2 del predetto art. 8.

Ai fini della liquidazione della pensione:

la determinazione della durata del servizio utile ai fini dell’attribuzione della percentuale di pensionabilità si effettua considerando per intero i periodi di servizio a tempo pieno e riconducendo ad anni interi i periodi di servizio a tempo parziale; se per periodi di prestazioni ridotte competono aumenti di valutazione, gli stessi devono essere calcolati sulla base della durata di detti periodi rapportata ad anni interi;
per la determinazione della base di calcolo della pensione si considerano gli elementi della retribuzione pensionabile nella misura intera prevista per il tempo pieno.
CAPITOLO IX

L’INDENNITA’ PER UNA VOLTA TANTO

1. Acquisizione del diritto.

In base all’art. 219, ultimo comma, del T.U. n. 1092/1973, l’iscritto che non abbia acquisito titolo né alla pensione normale né a quella privilegiata, ha "diritto ad una indennità per una volta tanto purché abbia compiuto un anno intero di servizio effettivo".

Si reputa opportuno precisare che dal 12 luglio 1997, a seguito dell’estensione agli iscritti al Fondo, ad opera del D.Lg. n. 184/1997, della facoltà della prosecuzione volontaria della contribuzione, nei casi in cui tale facoltà viene esercitata, l’indennità per una volta tanto non viene liquidata, né si procede alla costituzione della posizione assicurativa presso l’a.g.o..

2. Liquidazione dell’indennità per una volta tanto.

In base all’art. 222, ultimo comma, del T.U., "l’indennità per una volta tanto è pari ad un dodicesimo della base pensionabile per ogni anno di servizio utile".

Anche ai fini della liquidazione dell’indennità per una volta tanto si applicano le disposizioni del D.Lg. n. 503/1992, della legge n. 724/1994 e della legge n. 335/1995, relative:

alla determinazione della retribuzione media pensionabile;
alla suddivisione del trattamento di quiescenza - del quale l’indennità per una volta tanto ha pienamente la natura - nelle due quote di cui, rispettivamente, alle lettere a) e b) dell’art. 13 dello stesso D.Lg. n. 503/1992, nei confronti dell’iscritto che vanta anzianità assicurative precedenti all’1.1.1993.
In dipendenza di dette disposizioni, la quota di cui alla lettera a) si calcola sull’ultima retribuzione pensionabile di cui all’art. 22 della legge n. 177/1976, maggiorando del 18% la somma di tutte le voci retributive, con esclusione soltanto dell’indennità integrativa speciale.

La quota b), o l’intera indennità per una volta tanto per l’iscritto che non vanta anzianità assicurative precedenti all’1.1.1993, si calcola sulla base pensionabile derivante dalla retribuzione media pensionabile, salvo il confronto tra l’importo delle competenze accessorie e l’ammontare del 18% di cui al citato art. 22 della legge n. 177/1976.

Si fa riserva di successive precisazioni, invece, per quanto riguarda la liquidazione della quota contributiva o dell’intera indennità per una volta tanto secondo il regime contributivo.

3. Indennità per una volta tanto ai superstiti.

In base all’ultimo comma dell’art. 229 del T.U., nel caso in cui l’iscritto muoia senza aver maturato il limite di anzianità assicurativa e contributiva richiesto per dar titolo alla pensione di riversibilità, purché sia stato maturato almeno un anno intero di servizio effettivo, al coniuge superstite ed agli orfani minori, non anche ad altri aventi causa, compete l’indennità per una volta tanto.

Tale prestazione si calcola secondo lo stesso criterio dell’indennità per una volta tanto dell’iscritto, senza applicare al relativo importo alcuna aliquota di riversibilità.

4. Costituzione della posizione assicurativa.

L’art. 124 del T.U., il quale ha sostanzialmente riprodotto le disposizioni della previgente legge n. 322/1958, stabilisce che "qualora il dipendente... cessi dal servizio senza aver acquistato il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio, si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa nell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale, per il periodo di servizio prestato".

Ciò avviene mediante versamento, senza interessi, dei contributi determinati secondo le norme dell’assicurazione generale obbligatoria considerando la retribuzione pensionabile percepita nei periodi ai quali si riferisce la posizione anzidetta, nel rispetto dei limiti massimi o minimi validi presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Se all’atto della cessazione dal servizio dell’iscritto viene liquidata a carico del Fondo l’indennità per una volta tanto, l’importo dei contributi dovuti all’I.N.P.S. si sottrae da detta indennità e, in caso di insufficienza o non spettanza dell’indennità, l’onere intero o differenziale è posto a carico del Fondo speciale.

Se invece l’importo dell’indennità per una volta tanto è superiore al costo della costituzione della posizione assicurativa, la differenza deve essere corrisposta all’interessato cui è stata liquidata la prestazione in parola.

La ripetuta posizione assicurativa si costituisce secondo le disposizioni contenute nella legge n. 1646/1962, che, all’art. 38, stabilisce che "la legge 2 aprile 1958, n. 322, non trova applicazione:

nel caso di cessazione per passaggio ad altro impiego per cui è prevista la ricongiunzione dei servizi ai fini del trattamento di quiescenza;
nel caso di cessazione dal servizio per morte, qualora non sussista per i superstiti il diritto a pensione nell’assicurazione obbligatoria dell’Istituto nazionale della previdenza sociale".
L’art. 40 del T.U. stabilisce che "la costituzione della posizione assicurativa nell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, prevista dalla legge 2 aprile 1958, numero 322, si effettua, ..... pure per i periodi ammessi a riscatto od a riconoscimento, purché si tratti di periodi per i quali vi sia stata effettiva prestazione di lavoro subordinato e a condizione che tali periodi non siano coperti da contribuzione nell’assicurazione predetta".

Infine, l’art. 41 della stessa legge n. 1646/1962 sancisce che "per il personale .... i contributi da versare all’Istituto nazionale della previdenza sociale per la costituzione della posizione assicurativa, ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 322, sono determinati ...prendendo a base gli stipendi o paghe pensionabili, secondo le leggi sul trattamento di quiescenza..., che sono spettati nel periodo di tempo cui si riferisce la costituzione della posizione assicurativa. Per i servizi non di ruolo riscattati o riconosciuti, i contributi predetti sono determinati... sulla base dello stipendio sul quale è stato commisurato il contributo di riscatto o di riconoscimento".

Da quanto precede si ricava che la contribuzione si versa esclusivamente per i periodi di servizio - anche non di ruolo, eventualmente riscattati o riuniti o ricongiunti presso il fondo, secondo gli istituti ordinari previsti dal T.U. e secondo le disposizioni di cui alla legge n. 29/1979 ed alla legge n. 45/1990 - e non anche per i periodi di tempo ai quali non corrispondono effettive prestazioni lavorative.

Non si versa contribuzione per il servizio militare di leva e per il servizio militare che sia, comunque, computabile figurativamente e gratuitamente presso l’assicurazione generale obbligatoria dell’I.N.P.S..

La posizione assicurativa non si costituisce quando i servizi debbono formare oggetto di riunione o di ricongiunzione, d’ufficio o a domanda.

CAPITOLO X

LA PENSIONE IN REGIME INTERNAZIONALE

Con il regolamento C.E. n. 1606/98 del 29 giugno 1998 sono state soppresse le norme del precedente Regolamento n. 1408/71 che escludevano i regimi speciali dei pubblici dipendenti o personale assimilato dall’applicazione del regolamento stesso.

Pertanto, dal 25 ottobre 1998, data di entrata in vigore del citato Regolamento n. 1606/98, anche per gli iscritti al Fondo pensioni di cui all’art. 209 del T.U. n. 1092/1973, possono essere presi in considerazione, ai fini del conseguimento dei requisiti contributivi per il diritto alla pensione, i periodi di assicurazione effettuati in altri Stati membri dell’U.E.

Sulla base dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale e dell’INPDAP, l’allora competente Ufficio della Ferrovie dello Stato S.p.A. aveva emanato le apposite istruzioni operative, disponendo, fra l’altro:

che le domande dei singoli interessati, corredate della documentazione in possesso degli stessi, dovevano essere presentate alle strutture ferroviarie competenti per la liquidazione del trattamento pensionistico,
che tali strutture, a loro volta, dovevano trasmettere le domande in questione - unitamente alla documentazione significativa e ad analitici prospetti contenenti la specificazione di tutti i servizi e periodi valutabili ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva utile per l’acquisizione del diritto a pensione – alla Direzione Generale Holding per il successivo inoltro all’INPDAP, designato quale organismo di collegamento con le istituzioni estere.
A seguito della soppressione con decorrenza dal 1° aprile 2000 del Fondo Pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato e della contemporanea istituzione presso l’INPS dell’apposito Fondo speciale, si precisa che, a far tempo dall’emanazione della presente circolare, le domande di pensione internazionale dovranno essere istruite direttamente dalle Agenzie territoriali competenti alla gestione del suddetto fondo speciale.

Le agenzie stesse provvederanno a trasmettere le domande, corredate della necessaria documentazione, al reparto "Convenzioni Internazionali" della corrispondente sede provinciale dell’INPS, che già svolge gli adempimenti necessari per la liquidazione della pensione internazionale nei confronti degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

CAPITOLO XI

OPZIONE PER IL REGIME CONTRIBUTIVO

Ai sensi dell’art. 1, comma 23, della legge n. 335/1995 ai lavoratori indicati ai commi 12 e 13 del medesimo articolo è attribuita la facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo.

Sull’esercizio della predetta opzione è intervenuta dapprima la legge finanziaria per l’anno 2001 prevedendo, ai sensi del comma 6 dell’articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la temporanea impossibilità di esercitarla prima del 1° gennaio 2003.

Successivamente l’articolo 1 del decreto legge 3 maggio 2001, n. 158, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2001, convertito senza modificazioni con la legge 2 luglio 2001, n. 248, ha previsto ulteriori disposizioni in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo.

Le nuove disposizioni riguardano:

il ripristino a decorrere dal 1° gennaio 2001 dell’esercizio del diritto di opzione;
nuove modalità di determinazione del montante contributivo relativo alle anzianità contributive maturate alla data del 31 dicembre 1995.

L’esercizio di tale facoltà è subordinato alla condizione che l’interessato possa far valere un’anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 maturati successivamente al 31 dicembre 1995. L’opzione stessa può essere esercitata dall’iscritto in qualsiasi momento e fino all’ultimo giorno di servizio, fermo restando che il massimale annuo di cui all’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995 opera con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di esercizio dell’opzione stessa.

Nei confronti degli iscritti che optano per l’applicazione del sistema di calcolo contributivo, occorre rideterminare la posizione assicurativa già acquisita e trasformarla in montante contributivo individuale che, secondo le disposizioni emanate con il decreto legislativo n. 180/1997, come modificato con il decreto legislativo n. 278/1998, è costituito dalla somma di due quote:

la prima relativa alle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1995;
la seconda riguardante le anzianità contributive maturate successivamente a tale data.
Per determinare la quota di cui alla lettera a) si devono individuare:

l’anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 1995, tenendo conto anche di eventuali periodi riconosciuti, riuniti, riscattati o ricongiunti che si collochino temporalmente entro la suddetta data;
il periodo di riferimento, tenendo presente quanto disposto in materia dall’art. 7 del Decreto legislativo n. 503/1992. Non trova peraltro applicazione l’art. 1, comma 17, della legge n. 335/1995, in quanto l’incremento del periodo di riferimento dal 50% al 66,6% si riferisce ai periodi successivi al 31 dicembre 1995;
la retribuzione contributiva annua che, in base all’art. 2, comma 4, del D.lg. n. 180/1997, coincide con quella di cui all’art. 2, comma 9, della legge n. 335/1995. Pertanto la retribuzione contributiva annua da considerare deve essere comprensiva di tutti gli emolumenti che l’iscritto ha percepito in costanza di rapporto di lavoro, escludendo le voci tassativamente indicate dall’art. 12 della legge n. 153/1969 e successive modificazioni e integrazioni. Tale retribuzione imponibile non può eccedere l’importo del massimale di cui all’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995 rapportato all’anno considerato che per gli anni 1993, 1994 e 1995 è fissato, rispettivamente in £ 115.678.000, £ 120.536.000 e £ 125.237.000. Qualora nel periodo di riferimento si siano verificate interruzioni dal servizio la retribuzione annua cui fare riferimento è quella alla quale l’iscritto avrebbe avuto diritto se fosse stato in servizio, compresi gli eventuali benefici contrattuali e con esclusione dei soli emolumenti accessori strettamente legati all’attività lavorativa;
l’aliquota contributiva vigente nell’anno interessato presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’INPS.
Una volta acquisiti i suddetti elementi, la retribuzione contributiva relativa ad ogni anno di riferimento deve essere moltiplicata per l’aliquota contributiva vigente nello stesso anno e il prodotto così ottenuto deve essere rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del PIL appositamente calcolato dall’ISTAT.

La somma delle contribuzioni, come sopra calcolate e rivalutate, deve essere divisa per il numero degli anni o frazione di anno del periodo di riferimento, ottenendo così la media delle contribuzioni annue che, moltiplicata per l’anzianità contributiva complessiva posseduta alla data del 31 dicembre 1995 costituisce il montante individuale da imputare all’interessato fino alla stessa data.

In relazione all’anzianità contributiva posseduta alla data del 31 dicembre 1995 è intervenuto il dispositivo contenuto nel comma 1 dell’articolo 1 del decreto legge n. 158 del 2001 che di seguito si riporta:

"Gli anni di contribuzione antecedenti il periodo di riferimento di cui al comma 5, sono valutati ponderandoli con il rapporto tra l’aliquota contributiva vigente in ciascun anno e la media delle aliquote contributive vigenti nei dieci anni precedenti quello in cui viene esercitata l’opzione. Per i dipendenti dello Stato si applicano le aliquote contributive vigenti presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’INPS."

Ad una prima interpretazione si rileva come tale dispositivo abbia lo scopo di ridurre l’anzianità contributiva complessiva posseduta alla data del 31 dicembre 1995 in relazione alla quale costituire il montante individuale da imputare all’interessato fino alla stessa data.

La quota di cui alla lettera b), relativa ai periodi contributivi maturati successivamente al 31.12.1995, si calcola applicando le regole vigenti nel sistema contributivo come indicato nell’art. 1, comma 6, della legge n. 335/1995.

Si fa riserva comunque di successive istruzioni circa le modalità di applicazione pratica della normativa relativa all’esercizio del diritto di opzione al calcolo con il sistema contributivo.

Per quanto riguarda l’acquisizione del diritto alla pensione secondo le regole del sistema contributivo si richiama quanto già precisato al p. 3 del capitolo III.

CAPITOLO XII

INTERESSI LEGALI E RIVALUTAZIONE MONETARIA

La normativa relativa all’attribuzione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali per crediti pensionistici tardivamente soddisfatti nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni statali - ai quali sono equiparati anche i dipendenti della Ferrovie dello Stato S.p.A. – è stata introdotta dall’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, come modificato dall’art. 45, comma 6, della legge n. 448/1998.

Con le istruzioni emanate al riguardo dall’allora competente ufficio della Ferrovie dello Stato S.p.A., il termine per l’adozione del provvedimento sulla domanda o ad iniziativa d’ufficio, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990, era stato fissato in 30 giorni a decorrere:

dalla data dell’evento (cessazione dal servizio o decesso) dal quale sorge il diritto a pensione quando il procedimento va esperito d’ufficio;
dalla data della presentazione della domanda, quando il procedimento deve esperirsi ad istanza di parte.
Ciò in quanto la Ferrovie dello Stato S.p.A. non disponendo di potestà regolamentare e quindi, non potendo dotarsi di un regolamento di attuazione sulla succitata disposizione, ha dovuto adottare il termine minimo di trenta giorni disposto dallo stesso art. 2 della legge n. 241/1990.

La soppressione del Fondo pensioni dal 1° aprile 2000 e la contemporanea istituzione del Fondo speciale presso l’INPS rende equiparabili le prestazioni a carico del Fondo alle prestazioni a carico di tutti i fondi amministrati dallo stesso. Il termine per l’adozione del provvedimento, tanto a domanda che d’ufficio, è elevato quindi a 120 giorni ai sensi dell’art. 7 della legge n. 533/1973, recante norme sulla "Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie", divenuto applicabile anche nei confronti degli iscritti al fondo speciale.

Si fa riserva di fornire, non appena possibile, ulteriori precisazioni in materia.

CAPITOLO XIII

INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO

L’istituto dell’integrazione al trattamento minimo per le pensioni a carico del Fondo speciale per i dipendenti della Ferrovie dello Stato S.p.a. è stato introdotto dal comma 13 dell’articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

"Con effetto dal 1° gennaio 1995, alle pensioni di cui al comma 3 dell’articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, spettanti per i casi di cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età previsti dall’ordinamento di appartenenza, per infermità, per morte e alle pensioni di reversibilità si applica la disciplina prevista per il trattamento minimo delle pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti".

Il comma 3 dell’articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dispone che "in attesa dell’armonizzazione delle basi contributive e pensionabili previste dalle diverse gestioni obbligatorie dei settori pubblico e privato, con decorrenza dal 1° gennaio 1995, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, la pensione spettante viene determinata sulla base degli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa l’indennità integrativa speciale, ovvero l’indennità di contingenza, ovvero l’assegno spettante per il costo della vita"

Il rinvio al comma 3 dell’articolo 15 della legge 724/99 comporta che l’applicazione riguarda soltanto le pensioni dirette e di reversibilità calcolate mediante l’inclusione dell’indennità integrativa speciale nella base di calcolo della pensione. Non riguarda invece i trattamenti di pensione diretti e riversibili per i quali l’indennità integrativa speciale continua invece ad essere esclusa dalla base pensionabile ed essere attribuita come assegno accessorio della pensione.

L’applicabilità della disciplina prevista dall’articolo 6 della legge n. 638/83 comporta che, in caso di concorso di pensione a carico dell’INPS e di pensione a carico di una forma di previdenza esclusiva, entrambe integrabili al trattamento minimo, al fine di stabilire su quale pensione debba essere attribuita l’integrazione deve trovare applicazione il 3° comma dello stesso articolo 6.

Sullo specifico problema si rimanda alle istruzioni impartite con il messaggio n. 586 del 15 marzo 1997 (allegato n. 3) e a quelle emanate successivamente a tale data e riguardanti per la generalità dei casi l’integrazione al trattamento minimo in caso di percezioni di due o più pensioni.

CAPITOLO XIV

MAGGIORAZIONE SOCIALE

Il comma 4 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha stabilito che, a far tempo dal 1° gennaio 2001, la maggiorazione sociale, nei nuovi importi previsti, spetta anche ai titolari di pensioni a carico delle forme esclusive e sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria alle medesime condizioni previste dall’articolo 1 della legge n. 544 del 1988.

La maggiorazione può quindi essere attribuita anche ai titolari di pensione a carico del Fondo speciale dipendenti della Ferrovie dello Stato S.p.a.

Per gli aspetti normativi si rimanda alle circolari n. 35 del 15 gennaio 1989 (per gli aspetti generali stabiliti dall’articolo 1 della legge n. 544 del 1988) e n. 9 del 16 gennaio 2001.

Peraltro se ne riportano di seguito alcuni aspetti per maggiore utilità.

14.1 – LIMITI DI REDDITO DELLA MAGGIORAZIONE SOCIALE

Si ricorda che:

nel caso di pensionato non coniugato, ovvero effettivamente e legalmente separato, la maggiorazione sociale spetta a condizione che lo stesso possegga redditi propri per un importo inferiore al limite costituito dalla somma dell’ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e dell’ammontare annuo della maggiorazione sociale prevista in relazione all’età del pensionato;
nel caso di pensionato coniugato, non effettivamente e legalmente separato, per il diritto alla maggiorazione sociale è richiesto, oltre al non superamento del limite di reddito personale del richiedente, anche che il reddito del pensionato , cumulato con quello del coniuge, sia inferiore al limite costituito dalla somma dell’ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dell’ammontare annuo della maggiorazione sociale prevista in relazione all’età del pensionato e dell’ammontare annuo dell’assegno sociale (che ha sostituito , dal 1° gennaio 1996, la pensione sociale).
I limiti di reddito validi per l’anno 2001, e calcolati in via revisionale, sono riportati nell’allegato 2

14.2 – IMPORTO DELLA MAGGIORAZIONE SOCIALE

Dal 1° gennaio 2001 l’importo mensile della maggiorazione sociale e:

lire 50.000 mensili per i pensionati ultrasessantenni,
lire 160.000 mensili per i pensionati ultrasessantacinquenni,
lire 180.000 mensili per i pensionati ultrasettantacinquenni.
Le variazioni di importo sono attribuite a partire dal mese successivo a quello di compimento dell’età.

Secondo quanto stabilito dalla legge n. 544/88 la maggiorazione sociale spetta per tredici mensilità ed è corrisposta in misura intera o ridotta in relazione alla specifica situazione reddituale dell’interessato e del coniuge.

14.3. – MISURA DELLA MAGGIORAZIONE SOCIALE

Relativamente alla misura della maggiorazione sociale si ricorda che:

nel caso di pensionato non coniugato la maggiorazione sociale spetta in misura intera (nell’importo previsto in relazione all’età) a condizione che i redditi personali non eccedano l’importo annuo del trattamento minimo di pensione dei lavoratori dipendenti. Qualora i redditi posseduti eccedano tale importo, ma siano inferiori al limite di reddito personale stabilito nell’anno, la misura annua della maggiorazione sociale sarà determinata dalla differenza tra tale limite e il reddito proprio posseduto nell’anno;
nel caso di pensionato coniugato, non effettivamente e legalmente separato, la maggiorazione sociale spetta in misura intera (nell’importo previsto in relazione all’età del pensionato) a condizione che i redditi personali non eccedano l’importo annuo del trattamento minimo di pensione dei lavoratori dipendenti e che i redditi cumulati con quelli del coniuge non eccedano la somma degli importi annui del trattamento minimo di pensione dei lavoratori dipendenti e dell’assegno sociale. Qualora tali condizioni non siano soddisfatte, ma il reddito proprio e quello cumulato siano rispettivamente inferiori al limite di reddito personale e al limite di reddito cumulato stabiliti nell’anno, per determinare la misura annua della maggiorazione sociale occorrerà procedere distintamente al calcolo dei seguenti importi:
differenza tra il limite di reddito personale e il reddito personale posseduto;
differenza tra il limite di reddito cumulato e il reddito cumulato posseduto.
La maggiorazione sociale spetterà in misura pari al minore dei due importi così determinati.

L’importo annuo così determinato diviso per tredici dà l’importo mensile della maggiorazione sociale.

14.4 – REDDITI DA CONSIDERARE

Secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 4, della legge n.544, per l’accertamento del diritto e della misura della maggiorazione sociale devono essere presi in considerazione i redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati.

Devono essere valutati anche i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso Enti od organismi internazionali. Deve essere altresì valutato il reddito della casa di abitazione, ancorchè tale reddito sia deducibile fiscalmente a norma dell’articolo 10, comma 3 bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, come modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera a) della legge n.388 del 2000.

Non devono essere considerati, oltre ai trattamenti di famiglia, i redditi:

delle pensioni di guerra, (v. circolare n.268 del 25 novembre 1991);
delle indennità di accompagnamento di ogni tipo (v. messaggio n.38607 del 22 gennaio 1993);
dell'indennità prevista per i ciechi parziali dall'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n.508 e dell'indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali dall'articolo 4 della stessa legge (v. messaggio n.14878 del 27 agosto 1993);
dell’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n.210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (v. circolare n. 203 del 6 dicembre 2000);
delle 200.000 lire di rimborso forfettario per l’anno 2000 di cui all’articolo 1 bis del decreto legge 30 settembre 2000, n.268, convertito con la legge 23 novembre 2000, n.354;
delle 300.000 lire di importo aggiuntivo previsto dall’articolo 70, commi da 7 a 10 della legge 23 dicembre 2000, n.388.
Non devono essere altresì computati nel reddito i sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani, destinati a bisogni strettamente connessi a situazioni personali e contingenti e che non presentano la caratteristica della continuità (v. messaggio n.362 del 18 luglio 2000).

14.5 – ATTRIBUZIONE DEGLI AUMENTI

L’attribuzione degli aumenti avviene su presentazione di apposita domanda corredata da dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia e contenente la comunicazione dei redditi posseduti nell’anno della domanda dal richiedente e dall’eventuale coniuge non legalmente ed effettivamente separato redatta su modello RED di cui al messaggio n. 502 del 22 dicembre 2000 (allegato 3).

La maggiorazione decorre, come previsto dall’articolo 1, comma 10, della legge n. 544 del 1988, dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Peraltro, secondo quanto stabilito dall’articolo 78, comma 10, della legge n. 388 (allegato 4), per coloro che, potendo far valere i requisiti di cui all’articolo 1 della legge n. 544/88, come modificato dai commi 3 e 4 dell’articolo 69, presentino domanda entro il 30 giugno 2001, la maggiorazione sociale decorre dal 1° gennaio 2001 o dal mese successivo a quello di compimento dell’età prevista, qualora quest’ultima ipotesi si verifichi in data successiva.

CAPITOLO XV

CUMULO TRA PENSIONE E REDDITO DA LAVORO

Le pensioni a carico del Fondo speciale dipendenti della Ferrovie dello Stato S.p.A. sono assoggettate al regime di cumulo con i redditi di lavoro dipendente ed autonomo al pari delle pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e dei fondi esonerativi od esclusivi della stessa.

L’articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pubblicata sul supplemento ordinario n. 219 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000, è intervenuto da ultimo nel ridefinire la disciplina del cumulo tra pensione e reddito da lavoro.

Il primo comma del citato articolo 72 dispone che "A decorrere dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia e le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, anche se liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente".

Il comma 2 del predetto articolo 72 stabilisce che "A decorrere dal 1° gennaio 2001 le quote delle pensioni dirette di anzianità, di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, eccedenti l’ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70 per cento. Le relative trattenute non possono, in ogni caso, superare il valore pari al 30 per cento dei predetti redditi. Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1° gennaio 2001 si applica la relativa previdente disciplina se più favorevole".

Si illustra di seguito la disciplina del cumulo per le pensioni a carico del Fondo speciale per i dipendenti della Ferrovie dello Stato S.p.a.

15.1 – LA DISCIPLINA DEL CUMULO A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2001

Con la circolare n. 20 del 26 gennaio 2001 è stata illustrata in via generale la disciplina del cumulo disposta dall’articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Di seguito è illustrata la normativa inerente lo specifico Fondo speciale per i dipendenti della Ferrovie dello Stato S.p.a.

15.1.1 – PENSIONI DI VECCHIAIA

A decorrere dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia a carico del Fondo speciale sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo, indipendentemente dall’anzianità contributiva utilizzata per il riconoscimento e la liquidazione della pensione.

Dal 1° gennaio 2001 sono interamente cumulabili con i redditi in parola anche le pensioni di vecchiaia con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2001.

Nel capitolo 2, paragrafo 3, tabella B della presente circolare sono definite le regole (età e contribuzione) per l’attribuzione della pensione di vecchiaia che, nello specifico, prevede diversi livelli di età in relazione ad alcuni profili professionali del "personale viaggiante".

15.1.2 – PENSIONI DI VECCHIAIA LIQUIDATE ESCLUSIVAMENTE CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO

Nulla è innovato in materia di cumulo con i redditi da lavoro della pensione di vecchiaia liquidata esclusivamente con il sistema contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n, 335.

L’articolo 1, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dispone, infatti, tra l’altro che "Le successive leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni".

Pertanto per i pensionati di età inferiore ai 63 anni la pensione liquidata esclusivamente con il sistema contributivo è in cumulabile totalmente con i redditi da lavoro dipendente e nella misura del 50 per cento della parte eccedente il trattamento minimo dell’assicurazione generale obbligatoria con i redditi da lavoro autonomo, fino a concorrenza con i redditi stessi (articolo 1, comma 21, della legge n. 335). Per i pensionati di età pari o superiore a 63 anni la pensione non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50 per cento della parte eccedente il trattamento minimo dell’assicurazione generale obbligatoria, fino a concorrenza con i redditi stessi (articolo 1, comma 22, della legge n. 335/95).

15.2 – PENSIONI DI ANZIANITA’ LIQUIDATE CON ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA PARI O SUPERIORE A 40 ANNI

A decorrere dal 1° gennaio 2001 le pensioni di anzianità (ivi comprese tutte le pensioni liquidate per situazioni di esubero o prepensionamento) con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.

Per quanto riguarda l’anzianità contributiva deve essere valutata la contribuzione utile ai fini del diritto ovvero, se più favorevole, la contribuzione utile per la misura del trattamento pensionistico.

Per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2001 le rate spettanti dal 1° gennaio 2001 sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo

Restano confermate le disposizioni speciali dell’articolo 1, commi 185 e 186, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti la disciplina del cumulo con la retribuzione della pensione di anzianità liquidata nei confronti dei lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, anche nei casi in cui la pensione di anzianità sia stata liquidata con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.

15.3 – PENSIONI DI ANZIANITA’ LIQUIDATE CON UN’ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA INFERIORE A 40 ANNI

A decorrere dal 1° gennaio 2001 le pensioni di anzianità liquidate con un’anzianità contributiva inferiore a 40 anni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70 per cento della quota eccedente il minimo.

La relativa trattenuta non può, peraltro, superare il valore pari al 30 per cento del reddito da lavoro autonomo.

E’ pertanto in cumulabile con i redditi da lavoro autonomo il 30 per cento della quota di pensione che supera il trattamento minimo fino a concorrenza del 30 per cento del reddito da lavoro autonomo.

Per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2001, alle rate spettanti dal 1° gennaio 2001 si applica la nuova disciplina, se più favorevole di quella previdente.

Nulla è innovato in materia di cumulo delle pensioni liquidate con anzianità contributiva inferiore a 40 anni con i redditi da lavoro dipendente.

Si ricorda che dal mese successivo al compimento dell’età pensionabile da parte del titolare (attualmente 60 anni per le donne e 65 per gli uomini), le pensioni di anzianità sono equiparate alle pensioni di vecchiaia ai fini dell’applicazione della disciplina del cumulo. Da tale data, pertanto, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo anche le pensioni di anzianità liquidate con un’anzianità contributiva inferiore a 40 anni.

15.4 – PENSIONI AI SUPERSTITI

Continuano a trovare applicazione, in assenza di un’esplicita abrogazione, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo cui gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario nei limiti di cui alla Tabella F allegata alla medesima legge (circolare n. 234, punto 1, del 25 agosto 1995). Ciò anche nei casi di pensioni ai superstiti liquidate con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.

15.5 – PENSIONI DI INVALIDITA’

15.5.1 – PENSIONI DI INVALIDITA’

La pensione di che trattasi è incompatibile con i redditi di lavoro dipendente ed autonomo

15.5.2 – PENSIONI PER PERMANENTE ED ASSOLUTA INABILITA’ FISICA DIPENDENTE DA CAUSE COMUNI

In base all’articolo 5 del decreto ministeriale 8 maggio 1997, n. 187, la pensione in parola è incompatibile con qualsiasi reddito di lavoro dipendente ed autonomo. La titolarità di tali redditi successiva alla decorrenza della pensione comporta la revoca del trattamento pensionistico.

La diversa causa di attribuzione della pensione e della rendita per infortunio o malattia professionale non pone problemi di cumulabilità tra la pensione di che trattasi e la rendita infortunistica che trae le origini da una invalidità contratta per cause di servizio

15.5.3 – PENSIONI PRIVILEGIATE DIRETTE

Se la liquidazione della pensione privilegiata avviene sulla base dell’articolo 226 del Testo Unico la stessa è cumulabile con le rendite spettanti in caso di infortunio sul lavoro.

Se la liquidazione della pensione privilegiata avviene sulla base dell’articolo 227 del Testo Unico la stessa esclude il contemporaneo godimento della rendita infortunistica.

15.5.4 – PENSIONI DI INABILITA’ NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO

Le pensioni di inabilità liquidate nell’ambito del regime contributivo sono totalmente incompatibili con qualsiasi reddito di lavoro dipendente od autonomo.

15.5.5 – ASSEGNI DI INVALIDITA’ NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO

L’articolo 1, comma 42, della legge n. 335/95 stabilisce che "all’assegno di invalidità nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa si applicano le riduzioni di cui all’allegata tabella G " "Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con l’assegno di invalidità ridotto non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo della fascia immediatamente precedente quella nella quale il reddito posseduto si colloca".

Una volta applicate le riduzione previste dal predetto articolo si applica il regime di cumulo vigente.

A decorrere dal 1° gennaio 2001 gli assegni di invalidità con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.

Dalla stessa data gli assegni di invalidità con un’anzianità contributiva inferiore a 40 anni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70 per cento della quota eccedente il minimo. La relativa trattenuta non può peraltro superare il valore del 30 per cento del reddito da lavoro autonomo.

E’ pertanto in cumulabile con i redditi da lavoro autonomo il 30 per cento della quota di pensione che supera il trattamento minimo fino a concorrenza del 30 per cento del reddito da lavoro autonomo.

Nulla è innovato in materia di cumulo delle pensioni liquidate con anzianità contributiva inferiore a 40 anni con i redditi da lavoro dipendente.

Ai fini del regime di cumulo si ricorda che gli assegni di invalidità si trasformano in pensioni di vecchiaia al raggiungimento dei requisiti prescritti. Per la prestazione di che trattasi si richiama altresì la circostanza che nell’ambito del regime contributivo la pensione di vecchiaia si raggiunge al compimento del 57° anno di età.

CAPITOLO XVI

ISTRUZIONI CONTABILI

La rilevazione contabile dei fenomeni economico-finanziari derivanti dall'erogazione delle prestazioni di che trattasi dovrà essere effettuata nell'ambito della nuova Gestione "GF - Fondo speciale per i trattamenti pensionistici a favore del personale delle Ferrovie dello Stato S.p.A. - art.43 della legge 23 dicembre 1999, n.488" della cui istituzione è stata data notizia con circolare n. 91 dell'11 maggio 2000.

A tal fine sono stati previsti i seguenti conti:

GFR 10/40 - per l'imputazione del pagamento delle rate di pensione e della relativa indennità integrativa speciale nei casi in cui ne è prevista la corresponsione;

GFR 34/20 - per l'imputazione degli interessi passivi su prestazioni arretrate;

GFR 34/28 - per l'imputazione della rivalutazione monetaria di prestazioni arretrate

Il conto GFR 10/40 sarà assistito dalla causale di mod. FL02: " 20145 - Pensioni ", di nuova istituzione.

Le rate eventualmente riaccreditate, in quanto non riscosse dai beneficiari, saranno imputate al conto GFR 24/30 - ovvero al conto GPA 10/31 sulla base delle specifiche causali di riaccredito previste dalle disposizioni vigenti per la generalità delle pensioni (confronta a tale proposito il punto 5 della circolare n. 55 del 9 marzo 1996).

Ai fini della evidenziazione delle suddette somme nell'ambito del partitario del citato conto GPA 10/31 è stato istituito il codice di bilancio 24 " Somme non riscosse dai beneficiari per prestazioni - GFR."

Gli importi relativi alle partite in argomento, che al termine dell'esercizio risultino ancora da definire, dovranno essere imputati al conto GFR 10/31.

Qualora si verifichino le condizioni per il riconoscimento dell'indennità per una volta tanto, la stessa, sia che venga erogata direttamente all'iscritto sia che venga corrisposta ai superstiti aventi diritto, dovrà essere imputata al conto GFR 30/01.

Anche le somme poste in pagamento a tale titolo e successivamente riaccreditate dovranno essere evidenziate nel partitario del conto GPA 10/31 con il suddetto codice di bilancio 24.

La rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebite nonché dei relativi crediti dovrà avvenire ai conti GFR 00/30 e GFR 24/30.

L'imputazione al conto GFR 00/30 per l'importo dei crediti di che trattasi dovrà essere effettuata, ovviamente, al termine dell'esercizio sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA 00/32 eseguita dalla vigente procedura "Recupero crediti per prestazioni" che verrà opportunamente aggiornata. A tal fine le partite in questione saranno contraddistinte dal codice di bilancio 24 di nuova istituzione.

Tale codice di bilancio, con la denominazione di seguito riportata, dovrà essere utilizzato anche per evidenziare, nell'ambito del partitario del conto GPA 00/69, i crediti per prestazioni divenuti inesigibili: 24 - Prestazioni indebite - GF

I saldi dei conti GFR 00/30 e GFR 10/31 risultanti alla fine dell'esercizio dovranno essere ripresi in carico nel nuovo esercizio in contropartita, rispettivamente, del conto GFR 55/50 e del conto GFR 55/51.

Per quanto riguarda la rilevazione dei proventi, costituiti dalla quota di contribuzione a carico del lavoratore cui viene assoggettata la pensione per il periodo di tempo necessario al raggiungimento del limite di servizio, nonché dal divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro, sono stati previsti i seguenti conti:

GFR 22/11 - per l'imputazione della quota di contribuzione a carico del lavoratore per il raggiungimento del limite di servizio;

GFR 24/51 - per l'imputazione delle trattenute effettuate dai datori di lavoro per divieto di cumulo con i redditi da lavoro dipendente;

GFR 24/53 - per l'imputazione delle trattenute effettuate sulle pensioni per divieto di cumulo con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.

Per consentire l'imputazione al conto GFR 24/51 da parte della procedura DM, sarà previsto un apposito codice che i datori di lavoro dovranno indicare nel modello DM 10.

Al conto GFR 24/53 dovranno essere imputati, oltre i proventi per divieto di cumulo con i redditi da lavoro autonomo, anche eventuali trattenute effettuate sui conguagli di pensione per divieto di cumulo con i redditi da lavoro dipendente.

Nell'allegato n.4 vengono riportati i conti di nuova istituzione sopra citati, dei quali alcuni sono di nuova istituzione ed altri resi movimentabili dalle Sedi, in quanto già istituiti da questa Direzione Generale in sede di formazione del bilancio consuntivo dell’esercizio 2000.

CAPITOLO XVII

PROCEDURE INFORMATICHE

Con successiva circolare verranno illustrate le procedure informatiche in corso di rilascio e realizzate per consentire la liquidazione e la gestione delle pensioni a carico del Fondo speciale per i dipendenti della Ferrovie dello Stato Spa.


IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO


INDICE:

CAPITOLO I - PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE

Le nozioni di servizio e di anzianità
Arrotondamento
Percentuale di pensionabilità
CAPITOLO II – RETRIBUZIONE PENSIONABILE E CALCOLO DELLA

PENSIONE

Normativa previgente al D.Lg. n. 503/1992
D.Lg. n. 503/1992
Legge n. 724/1994
Legge n. 335/1995
Sistema contributivo
Sistema misto
Integrazione al minimo
Normativa vigente dall’1.1.1998
CAPITOLO III – LA PENSIONE DI VECCHIAIA

Normativa previgente al D.Lg. n. 503/1992
D.Lg. n. 503/1992
Legge n. 335/1995
Lavoratrici
Lavoratori addetti ad attività particolarmente usuranti connotate da maggiore
Gravità dell’usura

Liquidazione della pensione di vecchiaia
Decorrenza della pensione di vecchiaia
Mantenimento in servizio
CAPITOLO IV – LA PENSIONE DI ANZIANITA’

Normativa previgente al D.Lg. n. 503/1992
Liquidazione
Decorrenza
D.Lg. n. 503/1992
Legge n. 335/1995
Acquisizione del diritto alla pensione di anzianità
Donne coniugate dimissionarie
Decorrenza delle pensioni di anzianità
Legge n. 449/1997
Acquisizione del diritto alla pensione di anzianità
Decorrenza della pensione di anzianità
Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità per particolari categorie di lavoratori dipendenti
Personale dichiarato eccedentario
Prepensionamenti in base alla legge n. 141/1990
CAPITOLO V – LA PENSIONE NORMALE DI RIVERSIBILITA’

Normativa previgente alla Legge n. 724/1994
Liquidazione
Decorrenza
Normativa introdotta dalla legge n. 724/1994
Normativa introdotta dalla legge n. 335/1995
Liquidazione
Decorrenza
Regime del cumulo tra pensione di riversibilità e altri redditi
Integrazione al minimo

CAPITOLO VI – LA PENSIONE PRIVILEGIATA

La pensione privilegiata diretta
Acquisizione del diritto
Liquidazione
Trattamento previsto dall’art. 226 del T.U.
Trattamento previsto dall’art. 227 del T.U.
Calcolo della pensione privilegiata
Assegni accessori
Aggravamento
Pensione privilegiata di riversibilità
Acquisizione del diritto
Liquidazione
Calcolo della pensione privilegiata di riversibilità
Decorrenza
Pensione privilegiata dei superstiti del pensionato
CAPITOLO VII – LA PENSIONE DI INVALIDITA’

La pensione di invalidità per inidoneità a qualsiasi mansione ferroviaria
La pensione per inabilità permanente ed assoluta
Acquisizione del diritto
Liquidazione
Limite massimo di importo della pensione di inabilità
Decorrenza della pensione
Incompatibilità
Liquidazione ai superstiti nel caso di decesso dell’iscritto nel corso del procedimento
Riversibilità
CAPITOLO VIII – TIPOLOGIE PARTICOLARI DI TRATTAMENTO DI

QUIESCENZA

Personale navigante
Rapporto di lavoro a part-time
CAPITOLO IX – L’INDENNITA’ PER UNA VOLTA TANTO

Acquisizione del diritto
Liquidazione dell’indennità per una volta tanto
Indennità per una volta tanto ai superstiti
Costituzione della posizione assicurativa
CAPITOLO X – LA PENSIONE IN REGIME INTERNAZIONALE

CAPITOLO XI – OPZIONE PER IL REGIME CONTRIBUTIVO

CAPITOLO XII – INTERESSI LEGALI E RIVALUTAZIONE MONETARIA

CAPITOLO XIII – L’INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO

CAPITOLO XIV – MAGGIORAZIONE SOCIALE

CAPITOLO XV – CUMULO TRA PENSIONE E REDDITO DA LAVORO

CAPITOLO XVI – ISTRUZIONI CONTABILI

CAPITOLO XVII – PROCEDURE INFORMATICHE

ALLEGATI:

Testo dell’art. 43 della legge 23.12.1999, n. 488
Tabella dei limiti di redditi per la concessione delle maggiorazioni sociali
Messaggio n. 586 del 15 marzo 1997
Variazioni al piano dei conti
Testo Unico approvato con il DPR 29.12.1973, n. 1092

Allegato 1

Legge 23 dicembre 1999 n. 488. pubblicata sul supplemento ordinario n. 227/L alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999.- STRALCIO -

TITOLO III - Disposizioni in materia di spesa / CAPO III - Interventi in materia previdenziale

Art. 43 (Fondo pensioni dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato)

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Fondo Pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, istituito con la legge 9 luglio 1908, n. 418, è soppresso. A decorrere dalla medesima data è istituito presso l'Inps un apposito Fondo speciale al quale è iscritto obbligatoriamente, con effetto dalla stessa data, tutto il personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato S.p.A. Nel predetto Fondo speciale l'iscrizione di ciascun soggetto determina la costituzione di una posizione previdenziale complessiva conforme all'anzianità assicurativa e all'anzianità contributiva vantata presso il soppresso Fondo, ivi comprese le anzianità connesse all'eventuale esercizio di facoltà di riscatto o di ricongiunzione di periodi assicurativi.

Al Fondo speciale di cui al comma 1 affluiscono:
l'ammontare delle contribuzioni complessive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori nella misura prevista dalla normativa vigente per il soppresso fondo;
l'ammontare degli altri trasferimenti o versamenti previsti a copertura degli oneri per le anzianità assicurative e le anzianità contributive connesse all'eventuale esercizio di facoltà di riscatto o di ricongiunzione di periodi assicurativi;
tutte le attività e le passività quali risultano dalla contabilità del soppresso Fondo alla data del 31 dicembre 1999.

3. Sono a carico del Fondo speciale di cui al comma 1 i trattamenti pensionistici in essere nonché quelli da liquidare in favore dei lavoratori iscritti, secondo le regole previste dalla normativa vigente presso il soppresso Fondo. Gli eventuali squilibri gestionali del Fondo speciale di cui al comma 1 restano a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 210, ultimo comma, primo periodo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

4. Al Fondo speciale di cui al comma 1 sovrintende un Comitato amministratore, la cui composizione ed i cui compiti sono determinati con decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

5. Ai fini dello svolgimento dei compiti di gestione del Fondo speciale di cui al comma 1, con effetto dalla data di cui al medesimo comma 1 è trasferito all'Inps il personale delle Ferrovie dello Stato adibito in via esclusiva o prevalente al servizio delle pensioni, nei limiti di un contingente di 250 unità entro il termine di due anni. Alla copertura della relativa spesa per l'INPS, valutata in lire 20 miliardi su base annua, si provvede attraverso corrispondente riduzione delle somme dovute alle Ferrovie dello Stato S.p.A. a titolo di corrispettivo per i contratti di programma in essere tra il ministero dei Trasporti e della navigazione e le Ferrovie dello Stato S.p.A. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la Funzione pubblica, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono definite le modalità di inquadramento del predetto personale nei ruoli dell'Inps.

6. In sede di prima applicazione i rapporti tra le Ferrovie dello Stato S.p.A., l'Inps e gli altri enti ed amministrazioni interessate sono regolati da apposite convenzioni atte a garantire la continuità delle funzioni.

7. Le necessarie norme attuative del presente articolo sono definite con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Allegato 2

LIMITI DI REDDITO VALEVOLI PER L'ANNO 2001

(valori previsionali)

Pensionati ultrasessantenni

Pensionato non coniugato

Pensionato coniugato

Limite di reddito personale (1)

Lire 10.255.700

Limite di reddito personale (1)

Lire 10.255.700

Limite di reddito cumulato (2)

Lire 18.831.150

(1) Somma dell’importo annuo del trattamento minimo di lire 9.605.700 e dell’importo annuo della maggiorazione sociale di lire 650.000.

(2) Somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo dell’assegno sociale di lire 8.575.450

Pensionati ultrasessantacinquenni

Pensionato non coniugato

Pensionato coniugato

Limite di reddito personale (1)

Lire 11.685.700

Limite di reddito personale (1)

Lire 11.685.700

Limite di reddito cumulato (2)

Lire 20.261.150

Somma dell’importo annuo del trattamento minimo di lire 9.605.700 e dell’importo annuo della maggiorazione sociale di lire 2.080.000
Somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo dell’assegno sociale di lire 8.575.450
Pensionati ultrasettantacinquenni

Pensionato non coniugato

Pensionato coniugato

Limite di reddito personale (1)

Lire 11.945.700

Limite di reddito personale (1)

Lire 11.945.700

Limite di reddito cumulato (2)

Lire 20.521.150

(1) Somma dell’importo annuo del trattamento minimo di lire 9.605.700 e dell’importo annuo della maggiorazione sociale di lire 2.340.000

(2) Somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo dell’assegno sociale di lire 8.575.450

Allegato 3

DIREZIONE CENTRALE MESSAGGIO N. 586 DEL 15.3.1997

PER LE PENSIONI

UFFICIO NORMATIVA

Ai Direttori delle Sedi

Ai Direttori dei Centri Operativi

Ai Direttori delle Sedi Regionali

OGGETTO: Articolo 2, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Integrazione al minimo delle pensioni a carico delle forme di previdenza esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria.

L’articolo 2, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilisce che "con effetto dal 1° gennaio 1995, alle pensioni di cui al comma 3 dell’articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, spettanti per i casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsti dall’ordinamento di appartenenza, per infermità, per morte e alle pensioni di reversibilità si applica la disciplina prevista per il trattamento minimo delle pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti".
Il comma 3 dell’articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dispone che "in attesa dell’armonizzazione delle basi contributive e pensionabili previste dalle diverse gestioni obbligatorie dei settori pubblico e privato, con decorrenza dal 1° gennaio 1995, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, la pensione spettante viene determinata sulla base degli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa l’indennità integrativa speciale, ovvero l’indennità di contingenza, ovvero l’assegno spettante per il costo della vita".

In base a tali disposizioni la disciplina per l’integrazione al minimo delle pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, dettata dall’articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni, trova applicazione con effetto dal 1° gennaio 1995, anche per le sopra richiamate pensioni a carico delle forme di previdenza esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria.

Si ricorda che le forme di previdenza esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria comprendono:

i trattamenti di pensione dei dipendenti dello Stato (ivi compresi i dipendenti della Ferrovie dello Stato Spa.) ora gestiti dall’INPDAP (articolo 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335);
i trattamenti di pensione dell’ Istituto postelegrafonici;
i trattamenti di pensione a carico della Cassa per le pensioni per i dipendenti degli enti locali, della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e ai coadiutori, ora gestiti dall’INPDAP (decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479).
L’applicabilità alle suddette pensioni della disciplina prevista dall’articolo 6 della legge n. 638 comporta che, in caso di concorso di pensione a carico dell’INPS e di pensione a carico di una forma di previdenza esclusiva, entrambe integrabili al minimo, al fine di stabilire su quale pensione debba essere attribuita l’integrazione deve trovare applicazione il 3° comma dello stesso articolo 6.

In base a tale normativa, come è noto, fermi restando i limiti di reddito, l’integrazione spetta sulla pensione per la quale è previsto il trattamento minimo di importo più elevato. A parità di importo, in caso di pensioni a carico di gestioni diverse, l’integrazione spetta sulla pensione avente decorrenza più remota.

Stante l’estensione alle pensioni a carico delle forme di previdenza esclusive dell’importo del minimo previsto per il regime generale, in caso di concorso di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, o di una delle gestioni dei lavoratori autonomi, con un trattamento a carico di una forma di previdenza esclusiva l’integrazione al minimo spetta sulla pensione avente decorrenza più remota.

In sintesi, poiché la disciplina del trattamento minimo sulle pensioni a carico delle forme di previdenza esclusive è applicabile dal 1° gennaio 1995, qualora la pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, o di una delle gestioni dei lavoratori autonomi, abbia decorrenza anteriore al 1995, nessuna rilevanza assume, ai fini di cui trattasi, la titolarità di uno dei suddetti trattamenti pensionistici, e l’integrazione al minimo spetta comunque sulla pensione erogata dall’INPS.

Qualora invece la pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, o di una delle gestioni dei lavoratori autonomi, abbia decorrenza dal 1° gennaio 1995 in poi, ai fini del diritto all’integrazione al minimo occorre verificare, tra l’altro, che l’interessato non sia titolare di pensione a carico di una forma di previdenza esclusiva integrabile al minimo ai sensi del citato comma 13 dell’articolo 2 della legge n. 335, avente decorrenza più remota, purchè non anteriore al 1° gennaio 1995. In tal caso, infatti, l’integrazione spetta, ai sensi del comma 3 dell’articolo 6 della legge n. 638, su tale ultima pensione. Si ricorda che in caso di diminuzione dell’importo della pensione, dovrà esserne data comunicazione all’interessato con le modalità di cui ai messaggi n. 15574 del 14 marzo 1996 e n. 15043 del 18 novembre 1996.

– In attesa dell’aggiornamento delle procedure pensioni, per consentire la segnalazione di un codice importo diverso da zero per le pensioni erogate dalle forme di previdenza esclusive, nei casi in cui il trattamento minimo debba essere attribuito su tali pensioni, al fine di evitare l’integrazione al minimo della pensione INPS, occorre segnalare la titolarità, oltre che della pensione a carico della forma di previdenza esclusiva con codice importo "0" (zero), anche di altra pensione INPS con codice importo "1".
In particolare, sarà segnalata la titolarità fittizia di una pensione INPS diretta, se la pensione INPS da non integrare è una pensione ai superstiti, mentre se la pensione da non integrare è una pensione diretta, sarà segnalata la titolarità fittizia di una pensione INPS ai superstiti.

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO
Allegato 4

VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

Tipo variazione

: M


Codice conto

: GFR 10/40


Denominazione completa

: Debiti per rate di pensione


Denominazione abbreviata

: Debiti per rate di pensione



Tipo variazione

: M


Codice conto

: GFR 34/20


Denominazione completa

: Uscite varie - Interessi passivi su prestazioni arretrate


Denominazione abbreviata

: U.V.- INTERESSI PASSIVI SU PRESTAZIONI ARRETRATE



Tipo variazione

: M


Codice conto

: GFR 34/28


Denominazione completa

: Uscite varie - Rivalutazione monetaria di prestazioni arretrate


Denominazione abbreviata

: U.V.- RIVALUTAZIONE MONETARIA DI PRESTAZ. ARRETRATE



Tipo variazione

: M


Codice conto

: GFR 24/30


Denominazione completa

: Entrate varie - Recuperi e reintroiti di prestazioni


Denominazione abbreviata

: E.V.- RECUPERI E REINTROITI DI PRESTAZIONI



Tipo variazione

: I


Codice conto

: GFR 10/31


Denominazione completa

: Debiti per somme non riscosse dai beneficiari


Denominazione abbreviata

: DEBITI PER SOMME NON RISCOSSE DAI BENEFICIARI




Tipo variazione

: I


Codice conto

: GFR 00/30


Denominazione completa

: Prestazioni da recuperare


Denominazione abbreviata

: PRESTAZIONI DA RECUPERARE



Tipo variazione

: I


Codice conto

: GFR 24/51


Denominazione completa

: Entrate varie - Trattenute sulle retribuzioni dei pensionati occupati effettuate dai datori di lavoro


Denominazione abbreviata

: E.V.- TRATTENUTE SU RETRIB.PENSIONATI

OCCUPATI



Tipo variazione

: I


Codice conto

: GFR 24/53


Denominazione completa

: Entrate varie - Proventi derivanti dal divieto di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro (dipendente ed autonomo) mediante trattenuta sulle pensioni


Denominazione abbreviata

: E.V.- PROV.DIVIETO CUMULO PENS.E REDD. LAV.SU PENS.



Tipo variazione

: I


Codice conto

: GFR 30/01


Denominazione completa

: Indennità "una tantum" ai sensi dell'art.219, ultimo comma, e dell'art.229, ultimo comma, del D.P.R. n. 1092/1973


Denominazione abbreviata

: INDENN.UNA TANTUM ARTT.219 E 229 D.P.R. N.1092/73



Tipo variazione

: I


Codice conto

: GFR 22/11


Denominazione completa

: Contributi trattenuti sulle pensioni per la copertura del periodo necessario al raggiungimento del limite di servizio


Denominazione abbreviata

: CTR.TRATT.SU PENS.COPERT.PERIODO FINO LIMITE SERV.

 


Tipo variazione

: I


Codice conto

: GFR 55/50


Denominazione completa

: Contropartita per il riporto a nuovo dei saldi " DARE"


Denominazione abbreviata

: CONTROPARTITA RIPORTO A NUOVO SALDI "DARE "



Tipo variazione

: I


Codice conto

: GFR 55/51


Denominazione completa

: Contropartita per il riporto a nuovo dei saldi " AVERE"


Denominazione abbreviata

: CONTROPARTITA RIPORTO A NUOVO SALDI "AVERE "

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