Requisiti soggettivi e cause di perdita del diritto
Nel caso di morte del titolare di pensione normale diretta, oppure nel caso di morte dell’iscritto non ancora collocato a riposo e che abbia maturato almeno 10 anni di servizio effettivo la pensione normale di riversibilità spetta:
- al coniuge superstite, anche separato legalmente;
- al coniuge divorziato, nei casi ed alle condizioni previste dall’art. 13 della legge n. 74/1987;
- agli orfani, anche in concorso con il coniuge superstite:
- incondizionatamente, fino al compimento del 21° anno di età;
- dopo il compimento di tale età, fino al 26° anno, purché studenti universitari e alle condizioni che non prestino attività lavorativa e fossero a carico del genitore all’atto del decesso;
- a qualsiasi età, purché, all’atto del decesso, fossero inabili al lavoro, conviventi a carico del genitore medesimo e nullatenenti.
Nel caso in cui all’iscritto o al pensionato non sopravvivano né coniuge né figli, ovvero se tali congiunti non hanno diritto alla pensione di riversibilità, questa può essere attribuita:
- al padre, o, se manca o non ne ha diritto, alla madre, a condizione che l’uno o l’altro, con riferimento alla data di morte risultino inabili a proficuo lavoro o aver superato il 60° anno di età, nullatenenti e a carico del dante causa;
- ai fratelli ed alle sorelle, anche naturali, alle stesse condizioni indicate per i genitori, quando gli aventi causa elencati in precedenza mancano o non ne hanno diritto.
La pensione spettante al padre, in caso di morte del medesimo, si consolida in favore della madre e, alla morte del genitore cui spettava per ultimo, si consolida in favore dei fratelli e delle sorelle del dante causa, sempreché risultino in possesso dei requisiti dal momento della morte del dante causa alla morte del genitore.
Il coniuge superstite perde il diritto alla pensione di riversibilità al venir meno dello stato vedovile.
Gli altri superstiti perdono il diritto alla pensione di riversibilità quando si verifichino eventi che fanno venir meno le condizioni per poterne usufruire, quali:
- per gli orfani il compimento del 21° anno di età;
- per gli orfani maggiorenni studenti universitari, il compimento del corso legale degli studi o del 26° anno di età;
- per gli orfani maggiorenni inabili, nonché per le altre categorie di aventi titolo, quando si verifica la cessazione dell’inabilità a proficuo lavoro o della nullatenenza.