Eureka Previdenza

Pensione ai superstiti nel Fondo Speciale Ferrovieri

Pensione di reversibilità e indiretta

Normativa per le pensioni di reversibilità con decorrenza compresa fino al 1° gennaio 1995

(circ.157/2001)

Requisiti contributivi

La pensione ai superstiti spetta nel caso di morte:

  • del titolare di pensione normale diretta (pensione di reversibilità);
  • oppure nel caso di morte dell’iscritto non ancora collocato a riposo e che abbia maturato almeno 10 anni di servizio effettivo (pensione indiretta).

Pensione ai superstiti nel Fondo Speciale Ferrovieri

Pensione di reversibilità e indiretta

Normativa per le pensioni di reversibilità con decorrenza compresa fino al 1° gennaio 1995

(circ.157/2001)

Requisiti contributivi

La pensione ai superstiti spetta nel caso di morte:

  • del titolare di pensione normale diretta (pensione di reversibilità);
  • oppure nel caso di morte dell’iscritto non ancora collocato a riposo e che abbia maturato almeno 10 anni di servizio effettivo (pensione indiretta).

Requisiti soggettivi e cause di perdita del diritto

Requisiti soggettivi e cause di perdita del diritto

Nel caso di morte del titolare di pensione normale diretta, oppure nel caso di morte dell’iscritto non ancora collocato a riposo e che abbia maturato almeno 10 anni di servizio effettivo la pensione normale di riversibilità spetta:

  1. al coniuge superstite, anche separato legalmente;
  2. al coniuge divorziato, nei casi ed alle condizioni previste dall’art. 13 della legge n. 74/1987;
  3. agli orfani, anche in concorso con il coniuge superstite:
    1. incondizionatamente, fino al compimento del 21° anno di età;
    2. dopo il compimento di tale età, fino al 26° anno, purché studenti universitari e alle condizioni che non prestino attività lavorativa e fossero a carico del genitore all’atto del decesso;
    3. a qualsiasi età, purché, all’atto del decesso, fossero inabili al lavoro, conviventi a carico del genitore medesimo e nullatenenti.

Nel caso in cui all’iscritto o al pensionato non sopravvivano né coniuge né figli, ovvero se tali congiunti non hanno diritto alla pensione di riversibilità, questa può essere attribuita:

  1. al padre, o, se manca o non ne ha diritto, alla madre, a condizione che l’uno o l’altro, con riferimento alla data di morte risultino inabili a proficuo lavoro o aver superato il 60° anno di età, nullatenenti e a carico del dante causa;
  2. ai fratelli ed alle sorelle, anche naturali, alle stesse condizioni indicate per i genitori, quando gli aventi causa elencati in precedenza mancano o non ne hanno diritto.

La pensione spettante al padre, in caso di morte del medesimo, si consolida in favore della madre e, alla morte del genitore cui spettava per ultimo, si consolida in favore dei fratelli e delle sorelle del dante causa, sempreché risultino in possesso dei requisiti dal momento della morte del dante causa alla morte del genitore.
Il coniuge superstite perde il diritto alla pensione di riversibilità al venir meno dello stato vedovile.
Gli altri superstiti perdono il diritto alla pensione di riversibilità quando si verifichino eventi che fanno venir meno le condizioni per poterne usufruire, quali:

  • per gli orfani il compimento del 21° anno di età;
  • per gli orfani maggiorenni studenti universitari, il compimento del corso legale degli studi o del 26° anno di età;
  • per gli orfani maggiorenni inabili, nonché per le altre categorie di aventi titolo, quando si verifica la cessazione dell’inabilità a proficuo lavoro o della nullatenenza.

Aliquote di reversibilità per la determinazione dell'importo

Aliquote di reversibilità per la determinazione dell'importo

La pensione normale di riversibilità è pari ad una aliquota della pensione diretta, già in godimento del dante causa o della pensione normale diretta teorica che sarebbe spettata all’iscritto alla data della morte.

Le aliquote in base alle quali è commisurata la pensione di riversibilità sono previste dall’art. 230 del T.U. e si differenziano in relazione alle categorie di aventi causa ed alla composizione del nucleo familiare, in caso di concorso di più aventi diritto.
In base a detta disposizione le aliquote di riversibilità da applicare sono:

  • 50 per cento: coniuge superstite ovvero genitori;
  • 40 per cento: un solo orfano o un solo fratello o sorella;
  • 50 per cento: fino a tre orfani;
  • 60 per cento: quattro o più orfani;
  • 65 per cento: coniuge superstite con uno o due orfani;
  • 70 per cento: coniuge superstite con tre orfani;
  • 75 per cento: coniuge superstite con quattro o più orfani;
  • 75 per cento: nel caso di concorso con figli di precedente matrimonio del dante causa, 50 per cento al coniuge superstite, con o senza figli propri, e 25 per cento ai figli del precedente matrimonio, qualunque sia il loro numero.

Le aliquote di cui sopra si applicano alla sola pensione e non anche all’indennità integrativa speciale, la quale viene corrisposta nella misura intera, fatta salva l’applicazione della disciplina relativa al cumulo di più indennità integrative speciali, effettuata al momento della liquidazione e della messa in pagamento.

Decorrenza

Decorrenza

La pensione di riversibilità, ai sensi dell’art. 191, 2° comma, del T.U., decorre, nella generalità dei casi:

  1. nel caso di morte del pensionato, dal giorno successivo a quello del decesso medesimo;
  2. nel caso di morte dell’iscritto in attività di servizio, dal primo giorno del mese successivo al decesso.

Per quanto riguarda gli orfani maggiorenni inabili, i genitori ed i collaterali, poiché nei confronti di tali soggetti il diritto a pensione viene riconosciuto soltanto ad istanza degli interessati, in applicazione del citato art. 191, 3° comma, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, se la stessa è stata presentata oltre due anni dopo l’insorgenza del diritto.

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