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Normativa per le pensioni di reversibilità con decorrenza compresa fino al 1° gennaio 1995
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Normativa per le pensioni di reversibilità con decorrenza dal 2 gennaio 1995 al 16 agosto 1995
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Pensione di reversibilità e indiretta
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Pensione ai superstiti nel Fondo Speciale Ferrovieri
Pensione di reversibilità e indiretta
Normativa per le pensioni di reversibilità con decorrenza dal 2 gennaio 1995 al 16 agosto 1995
(circ.157/2001)
Per le pensioni di riversibilità con decorrenza successiva al 1° gennaio 1995 e fino a tutto il 16 agosto 1995, giorno precedente l’entrata in vigore della legge n. 335/1995, opera la disciplina appresso indicata.
- Le percentuali di riversibilità in vigore presso l’assicurazione generale obbligatoria, in base all’art. 15, comma 4, della legge 724/1994, si applicano per la determinazione delle pensioni ai superstiti quando i trattamenti in favore degli aventi causa derivino da pensione diretta liquidata o virtualmente liquidata al dante causa con decorrenza successiva al 1° gennaio 1995, con inclusione dell’indennità integrativa speciale nella base pensionabile.
- Le percentuali di riversibilità di cui all’art. 230 del T.U. e le disposizioni sull’attribuzione dell’indennità integrativa speciale ai pensionati secondo l’art. 2 della legge n. 324/1959 e successive modificazioni, continuano ad applicarsi:
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- nei casi di pensione diretta liquidata o virtualmente attribuibile al dante causa con decorrenza non posteriore al 1° gennaio 1995;
- quando in base all’art. 2, comma 20, della legge n. 335/1995 la pensione diretta sia stata, o sarebbe stata, attribuita al dante causa che anteriormente al 1° gennaio 1995 avesse esercitato la facoltà di essere mantenuto in servizio, o a tale data avesse in corso il procedimento di licenziamento dal servizio per invalidità;
- nel caso in cui, ai sensi dell’art. 59, comma 36, della legge n. 449/1997, la pensione diretta attribuita o attribuibile risulti liquidata in favore del dante causa con un’anzianità di servizio utile di almeno 40 anni al 1° gennaio 1995 e sempreché il trattamento pensionistico diretto con l’applicazione dell’art. 2 della legge n. 324/1959 risulti più favorevole di quello conseguibile in applicazione dell'art. 15, comma 4, della legge 724/1994 e art. 15 comma 3 sempre dell'art.15.