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La pensione anticipata
Cristallizzazione del diritto alla pensione anticipata
(circ.74/2015)
In applicazione del principio della cristallizzazione del diritto a pensione, volto a tutelare il legittimo affidamento e la certezza del diritto, come già chiarito al punto 8 del messaggio n. 219 del 2013, i soggetti che perfezionano il diritto alla pensione anticipata in base al requisito contributivo richiesto dalla legge ad una certa data, possono accedere alla pensione, previa cessazione del rapporto di lavoro subordinato, successivamente alla predetta data senza che sia loro richiesto il perfezionamento dell’eventuale più elevato requisito contributivo vigente, anche per effetto dell’adeguamento alla speranza di vita, alla data di presentazione della domanda di pensione.
Tale principio trova applicazione anche nel caso in cui il lavoratore, pur avendo perfezionato il requisito contributivo prescritto dalla legge ad una certa data, avendo meno di 62 anni di età, abbia continuato a svolgere attività lavorativa al fine di evitare, ai sensi del più volte citato secondo periodo del comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, la riduzione percentuale della pensione anticipata in regime misto, prevista dal sopra richiamato comma 10 dell’articolo 24 del D.L. n.201/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011.
In applicazione di detto principio, con riferimento ai soggetti destinatari della disposizione di cui all’articolo 1 comma 113 della legge 190/2014, di cui al punto 2 parte II della circolare 74/2015, che entro il 31 dicembre 2017 maturino il diritto alla pensione anticipata, ancorché abbiano alla stessa data meno di 62 anni di età, non si applica il comma 10 dell’articolo 24 del D.L. n.201/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, anche se la decorrenza della pensione si collochi successivamente alla predetta data ed a quest’ultima l’interessato abbia un’età inferiore a 62 anni.