Eureka Previdenza

La pensione anticipata

Risposte a quesiti

(msg.1551/2019)

 

La pensione anticipata

Risposte a quesiti

(msg.1551/2019)

 

Contribuzione versata o accreditata durante il periodo di apertura della c.d. finestra

3.1 Contribuzione versata o accreditata durante il periodo di apertura della c.d. finestra

Quesito

Possibilità di valorizzare, ai fini del conseguimento della pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, la contribuzione eventualmente versata o accreditata durante il periodo di apertura della c.d. finestra ovvero di intraprendere, durante tale periodo, un nuovo rapporto di lavoro dipendente.

Chiarimento

Ai fini della liquidazione della pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, è valorizzata tutta la contribuzione versata e/o accreditata precedentemente la data di decorrenza della pensione, secondo le regole vigenti presso la gestione a carico della quale è liquidata la pensione stessa. Lo svolgimento di attività lavorativa durante il periodo di apertura della c.d. finestra non osta alla liquidazione della pensione previa cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

 

Pensione anticipata con il cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1, commi 239 e ss., della legge n. 228/2012

3.2 Pensione anticipata con il cumulo dei periodi assicurativi di cui all’articolo 1, commi 239 e ss., della legge n. 228/2012

Quesito

Applicabilità della finestra trimestrale di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, anche ai fini del conseguimento della pensione anticipata liquidata con il cumulo dei periodi assicurativi ai sensi dell’articolo 1, commi 239 e ss., della legge n. 228/2012.

Chiarimento

Stante il rinvio operato dall’articolo 1, comma 239, della legge n. 228/2012, all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e per effetto di quanto disposto dall’articolo 15 del decreto-legge n. 4/2019, la pensione anticipata in cumulo ai sensi della legge n. 228/2012 si consegue – su domanda e previa cessazione del rapporto di lavoro dipendente - dal 1° aprile 2019, per i soggetti che hanno perfezionato, dal 1° al 29 gennaio 2019, il requisito contributivo di 42 anni e 10 mesi, per gli uomini, e di 41 anni e 10 mesi, per le donne, ovvero decorsi 3 mesi dal perfezionamento, nel periodo compreso tra il 30 gennaio 2019 e il 31 dicembre 2026, dei predetti requisiti contributivi. In caso di ultima iscrizione alla gestione esclusiva, relativamente al personale comparto scuola e AFAM, si applicano le disposizioni di cui al comma 4 del citato articolo 15.

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