Eureka Previdenza

Totalizzazione

Esercizio del diritto e compatibilità con la ricongiunzione

(circ.23/2004)

La totalizzazione dei periodi assicurativi (articolo 3, comma 1è conseguibile a domanda del lavoratore o del suo avente causa, da presentarsi all’ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo il medesimo è, ovvero è stato, iscritto.

Incompatibilità della ricongiunzione dei periodi assicurativi con la domanda di totalizzazione degli stessi (articolo 3, comma 2)

La domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi, presentata ai sensi delle leggi 7 febbraio 1979, n. 29 e 5 marzo 1990, n. 45, ove accolta, preclude il conseguimento dei trattamenti pensionistici da totalizzazione.

Mancato pagamento integrale delle rate di ricongiunzione (articolo 3, comma 3)

Per i casi di esercizio della facoltà di ricongiunzione da parte del lavoratore titolare di più periodi assicurativi che consentono l’accesso alla totalizzazione, la cui domanda sia stata presentata anteriormente al 5 aprile 2003, data di pubblicazione del decreto n. 57, ed il cui procedimento non sia stato ancora concluso a seguito del pagamento integrale delle rate, è consentito, su richiesta dell’interessato, il recesso e la restituzione degli importi eventualmente versati a titolo di ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali.

Twitter Facebook