Eureka Previdenza

Indennità di malattia

A chi spetta

L'indennità di malattia spetta:

Indennità di malattia

A chi spetta

L'indennità di malattia spetta:

ai lavoratori dipendenti di vari settori

  • agli operai del settore industria,
  • agli operai e impiegati del settore terziario e servizi (ex Commercio),
  • ai salariati del settore credito, assicurazione e servizi tributari appaltati, a tempo determinato (stagionali o non) e indeterminato,
  • ai lavoratori (circ. 41/2006) con contratto di somministrazione di lavoro,
  • ai lavoratori dipendenti dell'appaltatore,
  • lavoratori distaccati,
  • lavoratori con contratto di lavoro intermittente,
  • lavoratori con contratto di apprendistato,
  • lavoratori con contratti di lavoro ripartito,
  • lavoratori a tempo parziale,
  • lavoratori con contratto di inserimento, purché abbiano effettivamente iniziato l'attività lavorativa;

agli operai agricoli a tempo indeterminato

agli operai agricoli a tempo indeterminato circ. 157/1984 punto 1, purché abbiano effettivamente iniziato l’attività lavorativa;

ai lavoratori agricoli a tempo determinato

ai lavoratori agricoli a tempo determinato circ. 157/1984 punto 2 con almeno 51 giornate di lavoro prestato nell'anno precedente ( può essere considerata utile l'attività svolta nel medesimo settore agricolo anche se a tempo indeterminato circ. 220/1992) ovvero nell'anno in corso prima dell'inizio della malattia – msg 29676/2007 (non è più necessaria la certificazione d’iscrizione d’urgenza di cui alla circ. 256/96 infatti le previste 51 giornate prima dell'inizio dell'evento indennizzabile, si possono ritrovare negli atti in possesso dell'Istituto e senza dover attendere la pubblicazione degli elenchi trimestrali msg 29676/2007);

ai disoccupati

ai disoccupati circ. 14/1981 punto 3.1 (cessati dal lavoro a tempo indeterminato, appartenenti alle categorie sopraindicate) purché il rapporto di lavoro sia cessato da non più di 2 mesi o 60 giorni prima dell'inizio della malattia;

ai sospesi

ai sospesi circ. 14/1981 punto 3.1 dal lavoro a tempo determinato o indeterminato, purché il rapporto di lavoro sia cessato da non più di 2 mesi o 60 giorni prima dell’inizio della malattia;

ai dipendenti di imprese dello Stato, Enti Pubblici e Enti locali privatizzate

ai lavoratori delle imprese dello Stato, degli Enti Pubblici e degli Enti locali privatizzate per gli eventi di malattia che si collocano dal 1° gennaio 2009 circ. 114/2008, msg 5730/2009, msg 15680/2009; msg 3352/2009,

ai lavoratori dello spettacolo Enpals

ai lavoratori dello spettacolo Enpals che possono far valere almeno 100 giornate di lavoro dal 1° gennaio dell'anno solare precedente l’inizio della malattia circ. 119/1980

ai lavoratori interinali sia occupati che disponibili

ai lavoratori interinali sia occupati che disponibili circ. 224/1998;

ai soci dipendenti da società o enti cooperativi

ai soci dipendenti da società o enti cooperativi anche di fatto

agli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima

agli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima

ai detenuti lavoratori

ai detenuti lavoratori (circ. 134368/81, punto 14 – circ. 396/82, punto 8 – circ. 134406/83, punto 3);

ai lavoratori sospesi

lavoratori sospesi per aspettativa politica o sindacale non retribuita

ai lavoratori a domicilio

ai lavoratori a domicilio (circ. 134368/81 par. 11.4 e 3.1);

ai lavoratori saltuari

ai lavoratori saltuari che prestano attività lavorativa in maniera del tutto episodica e non predeterminata circ. 182/1997 punto 2;

ai dipendenti di DDL che non versano contributi di malattia per agevolazioni contributive

ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che non versano contributi di malattia per effetto di agevolazioni contributive (gli stessi lavoratori hanno diritto solo se appartengono a settore e categoria avente diritto - es.: contratti formazione lavoro) (circ. 147/96, punto 5);

agli apprendisti operanti in qualsiasi settore di attività

agli apprendisti operanti in qualsiasi settore di attività per gli eventi morbosi insorti a partire dal 1° gennaio 2007 -art.1, comma 773, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 - (circ. 43/2007 punto 2);

ai lavoratori aventi titolo a prestazioni pensionistiche

ai lavoratori aventi titolo a prestazioni pensionistiche (assegno di invalidità) per le malattie iniziate prima della cessazione del rapporto di lavoro se a tempo indeterminato e se riconducibile alla stessa patologia per la quale è stato concesso l'assegno di invalidità (se sussiste cioè una riacutizzazione o una complicanza della patologia stessa al punto da produrre l'incapacità lavorativa) l'indennità di malattia è incompatibile con la pensione di inabilità Circ. 182/1997, punto 7 - circ. 95 bis/2006, punto 3);

ai lavoratori che versano nella gestione separata

Circ.141/2019

L’articolo 1 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, ha apportato modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con l’inserimento dell’articolo 2-bis (Ampliamento delle tutele in favore degli iscritti alla gestione separata) che testualmente recita:

  • al 1° comma, “per i soggetti iscritti  alla  gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di  pensione  e  non  iscritti  ad  altre  forme previdenziali obbligatorie, l'indennità  giornaliera  di  malattia, l'indennità di degenza ospedaliera, […] sono  corrisposti,  fermi  restando  i  requisiti reddituali vigenti, a condizione che  nei  confronti  dei  lavoratori interessati risulti attribuita  una  mensilità della contribuzione dovuta alla predetta gestione separata nei dodici mesi precedenti  la data di inizio dell'evento o di inizio del periodo indennizzabile”;
  • al 2° comma, “per i soggetti di cui al comma 1 la misura vigente dell'indennità di degenza ospedaliera è aumentata del 100 per cento. Conseguentemente è aggiornata la misura dell'indennità giornaliera di malattia.”

Con la presente circolare si illustrano le citate novità normative, rinviando, per quanto non diversamente specificato, alle istruzioni già fornite in materia dall’Istituto con la circolare n. 77/2013.

Lavoratori interessati

La tutela previdenziale della malattia è stata progressivamente estesa nel corso del tempo - attraverso provvedimenti normativi e indicazioni ministeriali (cfr. la citata circolare n. 77/2013) - a tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non titolari di pensione.

L’espressione letterale della citata disposizione normativa fa ritenere che le modifiche introdotte riguardino appunto tutte le categorie di lavoratori iscritti alla predetta gestione con aliquota contributiva piena.

Eventi rientranti nell’ambito di applicazione della norma

L’articolo 16 del decreto-legge n. 101/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 128/2019, stabilisce che la norma entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e quindi dal 5 settembre 2019. Pertanto, gli eventi di malattia e le degenze ospedaliere iniziate precedentemente – anche se ancora in corso alla citata data del 5 settembre 2019 - ricadono nell’ambito di applicazione della previgente normativa.

Requisiti reddituali e contributivi

La disposizione normativa in commento modifica il requisito contributivo richiesto ai lavoratori per accedere alle tutele in argomento (precedentemente fissato in 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l’evento di malattia) mentre conferma quello reddituale.

Pertanto le indennità di malattia e di degenza ospedaliera, per gli eventi verificatisi a decorrere dal 5 settembre 2019, vengono riconosciuti se:

  • nei 12 mesi precedenti l’evento risulti attribuito, cioè accreditato, almeno 1 mese di contribuzione nella Gestione separata;
  • nell’anno solare che precede quello in cui è iniziato l’evento, il reddito individuale, assoggettato a contributo, presso la gestione separata non sia superiore al 70% del massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, valido per lo stesso anno.

Misura delle prestazioni

A) Degenza ospedaliera(art. 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 - D.M. 12 gennaio 2001)

A seguito dell’entrata in vigore della norma in esame, la misura dell'indennità di degenza ospedaliera di cui al D.M. 12 gennaio 2001 è aumentata del 100%. Conseguentemente, sono state ricalcolate le percentuali da applicare, a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti il ricovero, sull’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della citata legge n. 335/1995, valido per l’anno nel quale ha avuto inizio la degenza. Pertanto, per le degenze iniziate a decorrere dal 5 settembre 2019, l’indennità, calcolata su 280,94 euro, corrisponde, per ogni giornata indennizzabile, a:

  • 44,95 euro (16%), in caso di accrediti contributivi da 1 a 4 mesi;
  • 67,43 euro (24%), in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi;
  • 89,90 euro (32%), in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi.

B) Indennità di malattia (art. 1, comma 788, della legge n. 296/2006 – art. 24, comma 26, del decreto-legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011)

La misura della prestazione è pari al 50% dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata. Con l’entrata in vigore del decreto-legge n. 101/2019, convertito dalla legge n. 128/2019, anche l’indennità di malattia viene quindi raddoppiata. Anche in tal caso dunque sono state ricalcolate le percentuali da applicare, a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti il ricovero, sull’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della citata legge n. 335/1995, valido per l’anno nel quale ha avuto inizio l’evento.

Conseguentemente, per gli eventi di malattia iniziati a decorrere dal 5 settembre 2019, l’indennità viene calcolata su 280,94 euro e corrisponde, per ogni giornata indennizzabile, a:

  • 22,48 euro (8%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;
  • 33,71 euro (12%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
  • 44,95 euro (16%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.

C) Indennità di malattia (art. 8, comma 10, della legge n. 81/2017)

I periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100% vengono equiparati alla degenza ospedaliera (circolare n. 139/2017). Pertanto, anche in tali casi, agli eventi intervenuti a decorrere dalla data del 5 settembre 2019, si applicano le nuove disposizioni, sia con riguardo ai requisiti contributivi richiesti sia alle percentuali da applicare per il calcolo dell’indennità.

Si ribadisce che alle degenze ospedaliere e agli eventi di malattia (compresa quella di cui all’articolo 8, comma 10, della legge n. 81/2017) iniziati precedentemente e ancora in corso alla data di entrata in vigore della norma si continuano ad applicare le previgenti disposizioni legislative di cui al D.M. 12 gennaio 2001.

* * *

Verranno fornite, con apposito messaggio, alle Strutture territoriali specifiche istruzioni operative per la gestione delle domande e/o dei certificati relativi agli eventi di malattia e di degenza ospedaliera insorti a decorrere dalla data del 5 settembre 2019.

 

ai lavoratori che versano nella gestione separata (- parasubordinati- in qualità di - co co co, collaboratori a progetto - circ. 41/2006-, collaboratori occasionali - circ. 41/2006 - , venditori porta a porta, ai professionisti senza cassa, lavoratori autonomi occasionali, - circ. n. 99 del 10.8.2005circ. 41/2006 - lavoratori autonomi con contratto di lavoro accessorio - circ. 41/2006 - una indennità di degenza ; ai soli collaboratori a progetto e categorie assimilate oltre alla indennità di degenza spetta anche quella di malattia -) purché:

  • versino nella gestione separata;
  • possano far valere, nei 12 mesi precedenti la data di inizio del ricovero o dell'evento malattia almeno 3 mensilità di accredito contributivo;
  • abbiano reddito individuale assoggettato a contributo nella gestione separata nell'anno solare che precede l'inizio dell'evento stesso non superiore ad un determinato limite
    • € 69.323,80 per quelle iniziate nel 2014 - (44/2014 lett. B punto 1)
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