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Soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011
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L'invalidità civile
L'indennità di accompagnamento
Legge 11/2/80 n. 18 - Legge 26/7/84 n. 392 - Legge 21/11/88 n. 508 art.1 - Legge 11/10/90 n. 289 - Legge 31/12/91 n. 429
Requisiti per il diritto:
- Spetta agli invalidi civili totali (100 %) riconosciuti altresì non deambulanti senza l’aiuto permanente di un accompagnatore e non autosufficienti e bisognosi di assistenza continuativa;
- L’indennità non è collegata a limiti di reddito e di età, è concessa al solo titolo della minorazione;
- Non spetta ai ricoverati in Istituti a titolo gratuito;
- Non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa ma è incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro e di servizio. Si precisa - relativamente alle pensioni di guerra - che la prestazione analoga all'indennità di accompagnamento è l'indennità di assistenza e di accompagnamento, che è concessa ai titolari di pensione di guerra di prima categoria. Quest'ultima indennità non è compatibile con l'indennità di accompagnamento prevista per gli invalidi civili e per i ciechi civili. Rimane salva la possibilità di optare per il trattamento più favorevole.
- La legge 429/91 consente altresì, dal 1° marzo 1991, alle persone affette da più minorazioni che darebbero titolo ad indennità di accompagnamento quale cieco civile ed invalido civile di cumulare le due indennità.
- Cittadinanza italiana e residenza nel territorio nazionale (msg.20966/2013)
- Cittadini stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del Comune di residenza (Dlgs n. 30/2007);
- Cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato (msg.13983/2013).
L'invalidità civile
L'indennità di accompagnamento
Legge 11/2/80 n. 18 - Legge 26/7/84 n. 392 - Legge 21/11/88 n. 508 art.1 - Legge 11/10/90 n. 289 - Legge 31/12/91 n. 429
Requisiti per il diritto:
- Spetta agli invalidi civili totali (100 %) riconosciuti altresì non deambulanti senza l’aiuto permanente di un accompagnatore e non autosufficienti e bisognosi di assistenza continuativa;
- L’indennità non è collegata a limiti di reddito e di età, è concessa al solo titolo della minorazione;
- Non spetta ai ricoverati in Istituti a titolo gratuito;
- Non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa ma è incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro e di servizio. Si precisa - relativamente alle pensioni di guerra - che la prestazione analoga all'indennità di accompagnamento è l'indennità di assistenza e di accompagnamento, che è concessa ai titolari di pensione di guerra di prima categoria. Quest'ultima indennità non è compatibile con l'indennità di accompagnamento prevista per gli invalidi civili e per i ciechi civili. Rimane salva la possibilità di optare per il trattamento più favorevole.
- La legge 429/91 consente altresì, dal 1° marzo 1991, alle persone affette da più minorazioni che darebbero titolo ad indennità di accompagnamento quale cieco civile ed invalido civile di cumulare le due indennità.
- Cittadinanza italiana e residenza nel territorio nazionale (msg.20966/2013)
- Cittadini stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del Comune di residenza (Dlgs n. 30/2007);
- Cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato (msg.13983/2013).
Importo
Importo
Indennità di accompagnamento ai minori
INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO AI MINORI (msg.2076/2013)
I requisiti sono quelli indicati per la concessione dell'indennità di accompagnamento ai soggetti maggiori di anni 18.
Per i minori titolari di indennità di accompagnamento, in attesa del rilascio dell'implementazione informatica e salvo accordi locali, la Sede Inps che ha in carico il pagamento della prestazione invia - con anticipo di sei mesi rispetto alla data di raggiungimento della maggiore età - alle competenti ASL la lista contenente i nominativi dei soggetti che devono essere sottoposti a visita. La convocazione a visita è effettuata dalla ASL.
Al compimento del 18° anno di età i minori titolari di indennità di accompagnamento devono presentare nuova domanda - i cui effetti decorreranno dal mese successivo alla data di presentazione - per essere sottoposti ad accertamento sanitario per valutare lo stato invalidante secondo i criteri previsti per l’età adulta in rapporto alla riduzione della capacità lavorativa.
Tale domanda si rende necessaria in quanto, essendo l'invalido divenuto maggiorenne, deve assumere direttamente e non più attraverso il suo legale rappresentante la responsabilità di quanto affermato. Ovviamente, se l'invalido è interdetto, la domanda è resa dal suo tutore. Dalla data di entrata in vigore del decreto legge 90/2014 trasformato in legge 114/2014 non è più necessaria la previa presentazione della domanda in via amministrativa.
Nelle more dell'accertamento sanitario l'invalido continua a percepire l'indennità anche se, nel frattempo, ha raggiunto il 18° anno.
Semplificazione delle procedure di accertamento del diritto connesse al compimento della maggiore età
Semplificazione delle procedure di accertamento del diritto connesse alla maggiore età (art. 25, comma 6 dl 90/2014) (msg.6512/2014) (msg.7382/2014) (circ.10/2015)
Con il msg.6512/2014 sono state fornite, limitatamente ai minori titolari di indennità di frequenza, le prime istruzioni sulle procedure di accertamento del diritto alle prestazioni pensionistiche connesse alla maggiore età, così come novellate dal Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90.
Sciogliendo ora la riserva di cui al punto 4 del citato messaggio e tenuto conto delle modificazioni apportate dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, si forniscono ulteriori indicazioni riguardanti i minori titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione nonché quelli rientranti nelle previsioni di cui al DM 2 agosto 2007, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide o da sindrome di Down (art. 25, comma 6).
Premesso che l’erogazione dell’indennità non cessa al raggiungimento della maggiore età, le nuove disposizioni normative stabiliscono ora, per i minori già titolari di tali prestazioni, al raggiungimento della maggiore età il diritto alle seguenti prestazioni:
- pensione di inabilità a favore dei cittadini maggiorenni totalmente inabili;
- pensione non riversibile a favore dei cittadini maggiorenni ciechi assoluti;
- pensione non riversibile a favore dei cittadini maggiorenni sordi.
Inoltre, per effetto delle modificazioni apportate in sede di conversione, non è più necessaria la previa presentazione della domanda in via amministrativa.
Diversamente da quanto previsto per l’indennità di frequenza (art. 25, comma 5), nella fattispecie in esame è quindi richiesto l’accertamento della sola sussistenza degli altri requisiti socio-reddituali previsti dalla legge.
Peraltro, anche i soggetti che abbiano già presentato domanda di accertamento sanitario - siano stati o meno convocati a visita dalla ASL - non saranno obbligati a sottoporsi all’accertamento, a meno che non abbiano comunque interesse al riconoscimento sanitario (ad esempio ai fini del diritto ad agevolazioni fiscali, prestazioni socio-sanitarie di natura non economica etc.). In questo caso, potranno continuare a seguire la procedura già iniziata fino alla sua naturale conclusione.
Tutti i destinatari delle nuove disposizioni saranno in ogni caso tenuti a presentare tempestivamente - al raggiungimento del 18° anno di età - il modello AP70 che attesti il possesso dei requisiti socio-economici previsti dalla normativa vigente. Ricorrendone i presupposti, le prestazioni saranno in tal modo erogate d’ufficio, con decorrenza dal compimento della maggiore età.
Sarà cura dell’Istituto informare i soggetti interessati con apposita comunicazione. Vedi le istruzioni operative impartite con msg.715/2015 e con messaggio 2002/2015
Al fine di consentire la trasmissione del modello AP70, si sta provvedendo ad aggiornare la procedura disponibile sia nella intranet - per le strutture territoriali - sia nel portale dell’Istituto - per i cittadini e per gli Enti di patronato all’interno dell’area dedicata -. Per questi ultimi l’invio del modello AP70 sarà possibile inserendo in procedura il codice fiscale del richiedente ed allegando la delega rilasciata dal cittadino al patronato per l’inoltro di detto modello.
La procedura - in via di rilascio - è predisposta per consentire la trasmissione del modello AP70 solo dopo il compimento del 18° anno, al fine di fornire i dati socio-reddituali del soggetto ormai maggiorenne. Nella procedura della fase concessoria del patronato, in particolare, è stato previsto un apposito pulsante con il quale è possibile procedere alla registrazione della delega e all’inserimento dei dati afferenti il modello AP70, ai sensi della legge n.114 del 11.08.2014.
Gli approfondimenti effettuati nelle ultime settimane sulle banche dati dell’Istituto hanno però permesso di rilevare che in molti casi è presente una data di revisione al compimento del diciottesimo anno d’età per le indennità di accompagnamento riconosciute in favore di minorenni (circ.10/2015).
Sulla base degli atti disponibili ed eventualmente forniti dal cittadino stesso, le UO Medico-legali dell’Istituto provvederanno quindi ad individuare i casi di patologia stabilizzata o ingravescente a norma del D.M. 2 agosto 2007, al fine di evitare che si dia luogo a visita di revisione nei confronti di quei soggetti per i quali, al compimento del diciottesimo anno d’età, non sussistano ipotesi di miglioramento delle condizioni sanitarie.
Codice fascia 46 per l'ndennità di accompagnamento per invalidi civili parziali ultrasessantacinquenni
Codice fascia 46 per l'ndennità di accompagnamento per invalidi civili parziali ultrasessantacinquenni (msg.6303/2012)
E' stato istituito il codice fascia “46”, da utilizzare nel caso in cui ad un titolare di invalidità civile parziale (fascia 34, 35, 36 e 40) venga concessa, a decorrere dal mese successivo al compimento del 65° anno di età, l’indennità di accompagnamento.
La fascia è decodificata come “invalido parziale, con indennità di accompagnamento accertata dopo il compimento del 65° anno di età”.
In presenza di fascia “46” la procedura di calcolo provvede a trasformare le pensioni di invalidità civile in assegno sociale in funzione dei limiti di reddito previsti per gli invalidi civili parziali e a corrispondere anche l’indennità di accompagnamento.
Apertura e gestione conto corrente o libretti nominativi intestati a minori
Apertura e gestione conto corrente o libretti nominativi di risparmio intestati a minori per l’accredito delle indennità di accompagnamento e di frequenza.
L’apertura del conto corrente o del libretto nominativo speciale intestato al minore può essere effettuata da entrambi i genitori oppure da uno solo munito di delega; gli esercenti la potestà genitoriale, poi, possono compiere le operazioni di versamento e di prelievo disgiuntamente (con determinati limiti massimi giornalieri) o congiuntamente (senza limiti entro l’importo del saldo disponibile).
Indennintà di accompagnamento in caso di ricovero
Indennintà di accompagnamento in caso di ricovero (msg.18291/2011)
Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 1 della legge n. 18/1980, sono esclusi dall’indennità di accompagnamento gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto.
L’indennità di accompagnamento inoltre, non spetta in caso di ricovero di lunga degenza o per fini riabilitativi.
Per ricovero gratuito si intende quello presso strutture ospedaliere oppure istituti, con retta o mantenimento a totale carico di ente pubblico; il ricovero viene considerato gratuito anche nel caso che venga corrisposta contribuzione da parte di privati esclusivamente per ottenere un trattamento migliore rispetto a quello di base.
Si considera invece ricovero a pagamento quello per il quale l’interessato (o chi per lui) versa l’intera retta, oppure ne versa solo una parte, essendo l’altra versata dall’ente pubblico.
In questo caso, per mantenere l’indennità di accompagnamento, l’interessato dovrà presentare idonea documentazione, rilasciata dall'istituto o comunità presso cui è ricoverato, che attesti l'esistenza e l'entità del contributo a carico di enti pubblici e di quello a carico dell'interessato o dei suoi familiari.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione, il ricovero si pone come elemento ostativo non del riconoscimento del diritto, bensì dell’erogazione dell’indennità per il tempo in cui l’inabile sia ricoverato a carico dell’erario e non abbisogni dell’accompagnatore. La condizione del non ricovero non è tra i fatti costitutivi del diritto all’indennità, ma si pone come elemento esterno alla fattispecie, al quale è subordinata la corresponsione della prestazione assistenziale.
Pertanto, in caso di ricovero gratuito, la prestazione viene comunque concessa anche se ne viene sospeso il pagamento per il periodo di durata della condizione stessa di ricovero.
Con riguardo ai casi di ricovero presso le strutture pubbliche o riabilitative di lunga degenza, si osserva che, in linea generale e ferma restando la necessità di un esame puntuale delle singole concrete situazioni, i ricoveri in quelle strutture (ad esempio le residenze sanitarie assistenziali), autorizzate dalle Regioni, con funzioni socio-sanitarie di assistenza alle persone anziane, non sono equiparati a quelli in reparti di lungodegenza e/o riabilitativi che escludono l’erogazione della prestazione economica
Il ricovero previsto in tali strutture (es. RSA) assicura prestazioni post ospedaliere mirate al mantenimento delle capacità funzionali residue ovvero al recupero dell’autonomia o al raggiungimento/mantenimento del miglior livello possibile di qualità della vita degli utenti stessi, con spese ripartite tra il S.S.N. e gli utenti in percentuali determinate dalle Regioni e non viene pertanto considerato gratuito nel caso in cui vi è compartecipazione alle spese e pagamento delle rette giornaliere da parte del disabile.
Nell’evenienza in cui, invece, la quota dell’interessato resti a carico di altra amministrazione pubblica, il ricovero dovrà considerarsi gratuito.
Per quanto concerne poi l’Hospice, questa è una struttura sanitaria che consente le cure e l’assistenza di quei malati che, per vari motivi, non possono vivere a casa i tempi ultimi della malattia o che necessitano di un periodo di ricovero per adeguamento della terapia o devono essere seguiti fino al decesso.
Le cure in Hospice sono rivolte ai pazienti in fase terminale di malattia che temporaneamente o definitivamente, non dispongono di assistenza familiare (o per assenza o per inidoneità della famiglia ad accogliere il malato in casa), oppure ai pazienti con sintomi di difficile controllo domiciliare.
La degenza in Hospice, per il cittadino è gratuita e le spese sono a totale carico del SSN. Tale situazione esclude conseguentemente l’erogazione dell’indennità di accompagnamento per tutto il periodo di effettiva permanenza in tale struttura.
Non è considerato ricovero quello in forma di day-hospital ricovero che, come tale, è ininfluente sul mantenimento dell’indennità di accompagnamento.
Si ricorda infine che l’interessato, con la dichiarazione di responsabilità ex articolo 1, comma 248, legge 23 dicembre 1996, n. 662,(modificato dalla legge n. 106/2011) ai sensi delle leggi n. 15/1968 e n. 45/1986, deve dichiarare l’esistenza o meno di periodi di ricovero gratuito in istituto e, in caso affermativo, deve indicarne la durata.
I periodi di ricovero devono essere dichiarati all’INPS annualmente, rilasciando la dichiarazione ICRIC al CAF ovvero, per i possessori del PIN dispositivo, utilizzando l’apposita procedura on line presente sul sito www.inps.it – funzione dichiarazione ICRIC, ICLAV, ACCAS/PS.
Di tutti i periodi di ricovero, ai fini della sospensione dell’indennità di accompagnamento, si terrà conto soltanto di quelli pari o superiori ai 30 giorni, in coerenza con le disposizioni, a suo tempo emanate in materia, dagli Enti che hanno esercitato la potestà concessoria prima dell’attribuzione di detta funzione all’Istituto.
Si rammenta infatti, in proposito, il contenuto della sentenza della Corte Costituzionale n. 183 del 22 – 29 aprile 1991, nella quale, per la decisione del caso di riferimento, viene applicata una disposizione del Ministero dell’Interno che non prevedeva la sospensione della prestazione per i ricoveri inferiori al mese.
L’art 1, comma 254 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede inoltre che i disabili intellettivi e i minorati psichici sono obbligati, entro il 31 marzo…., a presentare in sostituzione della dichiarazione di responsabilità di cui ai comma 248 e comma 249 un certificato medico. Il certificato è valido per tutta la durata in vita dei soggetti interessati.
Al riguardo, si coglie l’occasione per far presente che non vi sono elementi per limitare tali certificati a quelli redatti da medici specialisti ovvero da medici incaricati di un pubblico servizio. Ne discende che qualsiasi medico in costanza di iscrizione all'albo professionale può certificare la sussistenza dei requisiti per l'esonero.
Quanto ai contenuti del certificato, è evidente che questo deve comprendere la chiara indicazione diagnostica delle infermità ascrivibili a una disabilità intellettiva ovvero a una minorazione psichica.
E' altresì chiaro che le infermità in diagnosi devono rispondere ad un rigoroso requisito di permanenza, da intendersi come fondata previsione di insuscettibilità di modificazione migliorativa nel corso del tempo, idonea a sorreggere la certezza del diritto ad un vantaggio il quale, per legge, vale per tutta la durata in vita dei soggetti interessati.
In ultimo, per quanto attiene alla gravità delle patologie oggetto di certificazione, la ratio della norma sottende che queste siano di entità tale da rendere impossibile una responsabile autocertificazione, non rilevando, di contro, la coincidenza con le condizioni morbose che costituirono il diritto alla concessione del beneficio economico.
Semplificazione delle modalità di accesso all’indennità di accompagnamento per soggetti ultrasessantacinquenni
Semplificazione delle modalità di accesso all’indennità di accompagnamento per soggetti ultrasessantacinquenni (msg.1930/2018)
Nel quadro delle attività di semplificazione degli adempimenti sanitari e amministrativi relativi alla concessione dei benefici di invalidità civile sono state avviate azioni di reingegnerizzazione delle fasi organizzative e procedurali del procedimento di concessione dell’indennità di accompagnamento prevista dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e dall’articolo 1, comma 3, della Legge 21 novembre 1988, n. 508. In particolare, l‘attività di semplificazione è rivolta ai cittadini non in età lavorativa, che presentano una domanda di invalidità civile.
Per tale categoria di beneficiari è stato possibile semplificare il procedimento di concessione, con la finalità di ridurre i tempi di erogazione del beneficio, attraverso l’anticipazione dell’invio delle informazioni che di norma sono trasmesse soltanto al termine della fase sanitaria.
Si precisa che tale semplificazione riguarda anche le domande di accertamento sanitario presentate da coloro che hanno perfezionato il requisito anagrafico prima del 1° gennaio 2018 secondo i requisiti previgenti (ad esempio, 65 anni e 7 mesi compiuti tra il 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017).
Si rammenta, a tale proposito, che a decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per l’accesso all’assegno sociale è pari a 66 anni e 7 mesi, per effetto dell’incremento di un anno, rispetto ai 65 originariamente previsti dall’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, disposto dall’articolo 24, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Al predetto incremento deve aggiungersi quello derivante dall’adeguamento all’incremento della speranza di vita, ai sensi dell’articolo 24, commi 12 e 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011.
Ciò premesso, al fine di consentire l’invio anticipato delle informazioni, sono state apportate delle modifiche alla procedura di acquisizione online delle domande di invalidità civile da parte della categoria di beneficiari in parola.
Tali modifiche, che di seguito si illustrano, saranno operative dal 9 maggio 2018 e, in prima fase di rilascio, riguarderanno le sole domande trasmesse dai Patronati.
L’accesso alla procedura semplificata è subordinato alla condizione che il requisito anagrafico sia perfezionato alla data della domanda.
Per tale motivo, la procedura di acquisizione online delle domande, a disposizione dei Patronati, verifica automaticamente, tramite accesso agli archivi anagrafici a disposizione dell’Istituto, se è già stata raggiunta l’età utile per l’accesso all’assegno sociale.
Per consentire la verifica, nel primo pannello della “Compilazione online delle domande”, deve essere acquisito il solo codice fiscale del soggetto richiedente.
Una volta verificato il requisito anagrafico, si potrà procedere con l’attività di acquisizione della domanda, che è suddivisa in due sezioni.
La prima è relativa all’inserimento dei dati obbligatori e comprende i dati anagrafici, i recapiti, gli eventuali dati del coniuge, del rappresentante legale e la sezione relativa all’accertamento richiesto.
La seconda consente di acquisire i seguenti dati:
- l’eventuale ricovero;
- l’eventuale delega alla riscossione di un terzo <quadro G> e in favore delle associazioni <quadro H>;
- la modalità di pagamento (quadri F1 o F2).
Si precisa che, in questa fase di avvio, la seconda sezione è facoltativa e, pertanto, resta salva la possibilità per il richiedente di inviare il modello AP70 secondo le ordinarie modalità, dopo il completamento della fase sanitaria.
È prevista, infine, una sezione “Allegati” per l’inserimento di dichiarazioni di responsabilità e di altri documenti necessari in relazione alla tipologia di domanda.
Una volta completata l’acquisizione dei dati, la domanda semplificata deve essere trasmessa all’Istituto attraverso la funzione “Invio domanda”. La sezione dedicata ai requisiti socio-economici non può essere trasmessa se non compilata in tutti i suoi campi obbligatori.
I dati, così come inseriti, transiteranno automaticamente in fase concessoria dopo la definizione del verbale sanitario che riconosce il diritto alla prestazione economica.
Si precisa infine che, nel caso in cui il soggetto abbia dichiarato nella domanda semplificata di essere ricoverato, durante le lavorazioni in fase concessoria, occorrerà acquisire il dato relativo alla data di dimissione per poter procedere alla liquidazione.
Le Strutture in indirizzo sono pregate di assicurare la più ampia diffusione del presente messaggio.
Modalità di trasmissione delle domande (msg.4463/2018)
A partire dal 1° gennaio 2019 entrerà a regime il procedimento di semplificazione delle modalità di accesso alla prestazione assistenziale dell’indennità di accompagnamento per i cittadini non più in età lavorativa (ultrasessantacinquenni), introdotto in via sperimentale con il msg.1930/2018.
Tale semplificazione ha previsto la possibilità per il cittadino di anticipare al momento della presentazione della domanda di invalidità civile le informazioni di natura socio-economica contenute nel modello AP70, di norma comunicate solo al termine dell’esito positivo della fase sanitaria.
Si tratta, in particolare, della comunicazione di eventuali ricoveri, della delega alla riscossione di un terzo (Quadro G) o in favore delle associazioni (Quadro H) e dell’indicazione delle modalità di pagamento (Quadri F1 o F2).
Grazie all’acquisizione anticipata di tali informazioni è stato possibile, una volta definito positivamente l’iter dell’accertamento sanitario, l’avvio in tempi brevi del processo di liquidazione della prestazione economica riconosciuta.
Terminata con esito positivo la fase sperimentale, a partire dal 1° gennaio 2019 tale modalità di presentazione della domanda di invalidità civile diventerà obbligatoria per tutti i soggetti non più in età lavorativa.
Si precisa che la semplificazione riguarderà anche le domande di accertamento sanitario presentate da coloro che hanno perfezionato il requisito anagrafico secondo i requisiti previgenti (ad esempio, 66 anni e 7 mesi compiuti tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018).