Eureka Previdenza

Le prestazioni ai ciechi civili

Codice fascia 15 - 18 - 19 - Limiti di reddito - Importo

Ciechi civili con sola indennità di accompagnamento   -   Tab. M1.8
FasciaTipologia
15

ciechi assoluti, maggiori anni 18, con sola indennità di accompagnamento

18

ciechi assoluti, minori anni 18, ricoverati e non, con la sola indennità di accompagnamento

19

ciechi assoluti, maggiori anni 18, con la sola indennità di accompagnamento - fascia provvisoria - in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nella fascia 10 - 11 - 15  

Importo in euro
Erogata indipendentemente dalle condizioni economiche, ma solamente a titolo della minorazione
DecorrenzaImporto mensile
1.1.2020 930,99
1.1.2019 921,13
1.1.2018 915,18
1.1.2017 911,53
1.1.2016
899,38
1.1.2015 880,70
1.1.2014
863,85
1.1.2013 846,16
1.1.2012 827,05
1.1.2011 807,35
1.1.2010 783,60
1.1.2009 755,71
1.1.2008 733,41
1.1.2007 710,32
1.1.2006 689,56
1.1.2005 669,21
1.1.2004 649,15
1.1.2003 633,68
1.1.2002 619,85
Importo in lire
1.1.2001 erogata indipendentemente dalle
condizioni economiche, ma solamente a titolo della minorazione
1.179.660
1.1.2000 1.155.620
1.1.1999 1.124.690
1.1.1998 1.093.100

L'invalidità civile

Valutazione del requisito reddituale

Vedi rilevanza 25

Vedi rilevanza 25

Vedi modalità di accertamento del diritto alle prestazioni legate al reddito

 

Le prestazioni ai ciechi civili

Codice fascia 14 - Limiti di reddito - Importo

Ciechi civili con solo assegno a vita   -   Tab.M1.7
FasciaTipologia
14

ciechi parziali, con solo assegno a vita

Importo in euro
DecorrenzaLimite di reddito annuo personaleImporto mensile
1.1.2020 8.164,73 212,86
1.1.2019 8.083,89 212,01
1.1.2018 8.011,78 209,70
1.1.2017 7.948,19 207,41
1.1.2016 7.948,19 207,41
1.1.2015 7.948,19 207,41
1.1.2014 7.908,64 206,99
1.1.2013 7.753,56 204,73
1.1.2012 7.513,13 198,76
1.1.2011 7.385,59 193,53
1.1.2010 7.285,73 190,48
1.1.2009 7.156,90 189,15
1.1.2008 6.961,96 183,28
1.1.2007 6.854,31 180,21
1.1.2006 6.717,94 176,67
1.1.2005 6.605,64 173,71
1.1.2004 6.457,12 170,30
1.1.2003 6.299,62 166,14
1.1.2002 6.151,97 162,24
Importo in lire
DecorrenzaLimite di reddito annuo personaleImporto mensile
1.1.2001 11.576.150 305.870
1.1.2000 11.338.050 298.120
1.1.1999 11.159.500 293.430
1.1.1998 10.983.760 288.240

L'invalidità civile

Valutazione degli arretrati – criterio  competenza

(msg.3098/2017)

In materia di verifica dei dati reddituali per i titolari di prestazioni collegate al reddito, la normativa vigente (art. 35, comma 8, del decreto legge 30 dicembre 2008 n. 207, convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 14, come modificata dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122) prevede che: “ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal proprio coniuge nell’anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni”.

La circolare 126/2010, al punto 5.3.1, nel fornire le necessarie istruzioni in materia, opera una distinzione tra assegno sociale e prestazioni di invalidità civile.

Per la prima tipologia di prestazione la circolare, in coerenza con l’art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, precisa che, nel computo dei redditi ai fini del riconoscimento dell’assegno, si applica il criterio di competenza.

Per le prestazioni di invalidità civile, invece, stabilisce, in mancanza di diversa previsione di legge, che, per la determinazione del limite reddituale, si debbano computare tutti i pagamenti arretrati soggetti a tassazione separata conseguiti, a prescindere dall’anno di competenza (criterio di cassa).

Sulla questione da ultimo illustrata è sorto un contenzioso giudiziario, nel quale l’Istituto è risultato soccombente, che si fonda su una pronuncia della Cassazione a sezioni unite (sentenza n. 12796/2005).

Tale sentenza, in tema di erogazione dei benefici previdenziali e assistenziali collegati al reddito, statuisce che, per la determinazione del limite reddituale, “devono essere considerati anche gli arretrati - purché non esclusi del tutto da specifiche norme di legge (ad esempio, l'art. 3, comma 6, della L. 8 agosto 1995, n. 335, relativa all'assegno sociale) - non nel loro importo complessivo, ma nelle quote maturate per ciascun anno di competenza”.


In relazione a quanto sopra ed acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l’Istituto dispone che, dalla pubblicazione del presente messaggio, nel computo dei redditi in tema di liquidazione delle prestazioni di invalidità civile gli arretrati siano calcolati non nel loro importo complessivo, ma sulla base dei ratei maturati in ciascun anno di competenza.

Di conseguenza le sedi, al fine di dare applicazione alla suddetta disposizione, in fase di acquisizione dei redditi dovranno ripartire manualmente gli importi arretrati per anno di competenza.

Con riferimento al periodo antecedente alla pubblicazione del presente messaggio e con particolare riguardo alle istanze di prestazione di invalidità civile respinte per applicazione del criterio di cassa, per le quali, applicando l’orientamento accolto, risulti invece spettante il diritto alla prestazione, in caso di ricorso o domanda di riesame saranno adottati i seguenti provvedimenti:

  1. domanda respinta per la quale è pendente istanza di autotutela (domanda di riesame): la Sede dovrà accogliere l’istanza;
  2. domanda respinta per la quale è pendente ricorso amministrativo al Comitato provinciale prima della seduta: la Sede dovrà riconoscere la prestazione in autotutela;
  3. domanda respinta per la quale, a seguito di ricorso al Comitato provinciale e di accoglimento dello stesso, il Direttore di Sede abbia sospeso la delibera di esecuzione: dopo la trasmissione della sospensiva alla Direzione centrale sostegno alla non autosufficienza, invalidità civile e altre prestazioni, la medesima Direzione trasmetterà alla Sede competente formale invito di accogliere l’istanza in autotutela.

Le prestazioni ai ciechi civili

Codice fascia 12 - 13 - 16 - 17 - Limiti di reddito - Importo

Ciechi civili con pensione e indennità speciale   -   Tab. M1.6
FasciaTipologia
12

ciechi parziali, non ricoverati, con pensione ed indennità speciale  

13

ciechi parziali, ricoverati, con pensione ed indennità speciale

16

ciechi parziali, minori anni 18, ricoverati e non, con pensione ed indennità speciale

17

ciechi parziali, maggiori anni 18, ricoverati e non, con pensione ed indennità speciale - fascia provvisoria - in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nella fascia 12 - 13

Importo in euro
DecorrenzaLimite di reddito annuo personaleImporto mensileIndennità speciale
1.1.2020 16.982,49 286,81 212,43
1.1.2019 16.814,34 285,66 210,61
1.1.2018 16.664,36 282,55 209,51
1.1.2017 16.532,10 279,47 208,83
1.1.2016 16.532,10 279,47 206,59
1.1.2015
16.532,10 279,47 203,15
1.1.2014
16.449,85 278,91 200,04
1.1.2013 16.127,30 275,87 196,78
1.1.2012 15.627,22 267,83 193,26
1.1.2011 15.305,79 260,78 189,63
1.1.2010 15.154,24 256,67 185,25
1.1.2009 14.886,28 254,88 180,11
1.1.2008 14.480,81 246,97 176,00
1.1.2007 14.256,92 242,84 168,70
1.1.2006 13.973,26 238,07 164,96
1.1.2005 13.739,69 234,09 161,30
1.1.2004 13.430,78 229,50 157,69
1.1.2003 13.103,20 223,90 113,91
1.1.2002 12.796,09 218,65 111,42
Importo in lire
DecorrenzaLimite di reddito annuo personaleImporto mensileIndennità speciale
1.1.2001 24.078.410 412.230 94.780
1.1.2000 23.583.165 401.780 93.740
1.1.1999 23.211.775 395.450 92.360
1.1.1998 22.846.235 388.460 90.915

(*) Nota bene l’indennità speciale è indipendente da redditi

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