La NASpI si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione (91° della prestazione).
Alla NASpI non si applica il prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, corrispondente all’aliquota contributiva prevista per gli apprendisti.
Eventi di disoccupazione che si verificano a far data dal 1° gennaio 2022
L’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 2015 prevede che l’indennità di disoccupazione NASpI è ridotta in misura pari al tre per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione (91° giorno della prestazione).
La lettera c) del comma 221 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022 ha modificato l’articolo 4, comma 3, sopra richiamato, disponendo che, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, la NASpI si riduce del tre per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione.
Inoltre, la richiamata disposizione normativa – sempre con riferimento agli eventi di disoccupazione che si verificano a far data dal 1° gennaio 2022 - ha previsto che la riduzione del tre per cento della prestazione decorre dal primo giorno dell’ottavo mese di fruizione per i beneficiari di NASpI che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda.
Alla luce di quanto sopra, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 2015 – come modificato dall’articolo 1, comma 221, lettera c), della legge di Bilancio 2022 – l’indennità di disoccupazione NASpI si riduce, come di seguito specificato ai punti 1) e 2), in ragione della data di cessazione del rapporto di lavoro che dà diritto alla prestazione di disoccupazione.
- 1) Per gli eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro intervenuti fino alla data del 31 dicembre 2021, l’indennità NASpI si riduce nella misura del tre per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione, quindi dal 91° giorno di indennità.
Resta fermo quanto previsto in materia di sospensione del meccanismo di riduzione dell’indennità di disoccupazione NASpI di cui all’articolo 38 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (c.d. decreto Sostegni-bis), le cui istruzioni attuative sono state fornite con la circolare n. 122 del 2021.
- 2) Per gli eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2022:
- per la generalità dei beneficiari dell’indennità NASpI, la prestazione si riduce nella misura del tre per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione, quindi dal 151° giorno di indennità;
- per i beneficiari dell’indennità NASpI che hanno compiuto 55 anni di età alla data di presentazione della domanda di NASpI, la prestazione si riduce nella misura del tre per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno dell’ottavo mese di fruizione, quindi dal 211° giorno di indennità.