Eureka Previdenza

Integrazione al trattamento minimo

Disciplina per le pensioni con decorrenza compresa nel 1994

Nuova disciplina introdotta dall'art. 4 del dlgs 503/92 e dall'art. 11 comma 38 della legge 537/1993

I requisiti reddituali per l'integrazione al trattamento minimo stabiliti dai primi due commi dell'art. 6 della legge n. 638/1983 sono stati parzialmente modificati dall'art. 4 del dlgs 503/92, e dall'art. 11 comma 38 della legge 537/1993, con effetto sulle pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 1994 (vedi eccezione in caso di requisiti perfezionati entro il 31/12/93 e relativa domanda presentata entro tale data -circolare 116/2000-).

Mentre resta confermato il limite di reddito personale, già previsto dall'dell'art. 6 della legge n. 638/1983, pari a 26 volte la misura mensile del trattamento minimo del FPLD in vigore al primo gennaio di ciascun anno, se il soggetto è coniugato e non legalmente ed effettivamente separato, ulteriore condizione per l'integrazione è posta con riguardo al reddito cumulato con quello del coniuge (vedi circolare 50 del 23.02.93 e msg 936 del 29/12/93).

Integrazione al trattamento minimo

Disciplina per le pensioni con decorrenza compresa nel 1994

Nuova disciplina introdotta dall'art. 4 del dlgs 503/92 e dall'art. 11 comma 38 della legge 537/1993

I requisiti reddituali per l'integrazione al trattamento minimo stabiliti dai primi due commi dell'art. 6 della legge n. 638/1983 sono stati parzialmente modificati dall'art. 4 del dlgs 503/92, e dall'art. 11 comma 38 della legge 537/1993, con effetto sulle pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 1994 (vedi eccezione in caso di requisiti perfezionati entro il 31/12/93 e relativa domanda presentata entro tale data -circolare 116/2000-).

Mentre resta confermato il limite di reddito personale, già previsto dall'dell'art. 6 della legge n. 638/1983, pari a 26 volte la misura mensile del trattamento minimo del FPLD in vigore al primo gennaio di ciascun anno, se il soggetto è coniugato e non legalmente ed effettivamente separato, ulteriore condizione per l'integrazione è posta con riguardo al reddito cumulato con quello del coniuge (vedi circolare 50 del 23.02.93 e msg 936 del 29/12/93).

Pensionato non coniugato o separato

Pensionato non coniugato o legalmente ed effettivamente separato

(vale anche la separazione in via provvisoria circ.185/2000)

Il trattamento minimo va attribuito, secondo il 1° comma dell'art.6 della legge 638/83, al pensionato che possiede nell'anno di riferimento redditi propri di importo annuo inferiore a 26 volte la misura mensile del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio. Vedi limite di reddito personale per l'integrazione al trattamento minimo.

Redditi influenti

Il trattamento minimo va attribuito, secondo il 1° comma dell'art.6 della legge 638/83, al pensionato che possiede nell'anno di riferimento redditi propri, assoggettabili all'IRPEF, di importo annuo inferiore a 26 volte la misura mensile del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio. L'importo dei redditi è da considerare al lordo degli oneri deducibili e delle detrazioni di imposta (vedi circolare 244/83). ŸPer reddito assoggettabile all’IRPEF deve intendersi il reddito al lordo di qualsiasi detrazione comunque specificata (oneri deducibili, detrazioni d’imposta).
Nel computo dei redditi vanno compresi anche quelli conseguiti all'estero che, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettati all'IRPEF (messaggio 14096 del 22/04/85).

Vedi Rilevanza 4

Redditi ininfluenti

Sono esclusi dal computo:

  • il reddito della casa di abitazione
  • i trattamenti di fine rapporto comunque denominati
  • l'importo della pensione da integrare
  • i redditi già tassati alla fonte (ad esempio interessi, premi o altri frutti corrisposti ai possessori di obbligazioni)
  • i redditi esenti (pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva, rendite INAIL, indennità di accompagnamento, pensioni e indennità percepite da ciechi, invalidi civili e sordomuti, pensioni erogate da organismi esteri aventi natura risarcitoria, eccettera)
  • i redditi derivanti da competenze arretrate sottoposte a tassazione separata (prima questo tipo di redditi era influente)

Vedi calcolo dell'integrazione (circ. 105/84)

Pensionato coniugato

Pensionato coniugato e non legalmente ed effettivamente separato

Mentre resta confermato il limite di reddito personale, già previsto dall'art. 6 della legge n. 638/1983, pari a 26 volte la misura mensile del trattamento minimo del FPLD in vigore al primo gennaio di ciascun anno, se il soggetto è coniugato e non legalmente ed effettivamente separato, ulteriore condizione per l'integrazione è posta con riguardo al reddito cumulato con quello del coniuge (vedi circolare 50 del 23.02.93 e msg 936 del 29/12/93).

Per le pensioni aventi decorrenza nell'anno 1994, l'art. 11, comma 38, della legge n. 537/1993 stabilisce il limite di reddito cumulato in 65 volte il trattamento minimo in vigore al 1 ° gennaio 1994 (vedi limite di reddito coniugale per le pensioni con decorrenza nell'anno 1994).

Redditi influenti
Redditi ininfluenti
Per i soggetti coniugati, e non legalmente ed effettivamente separati, il limite di reddito personale ed il limite di reddito cumulato operano congiuntamente; pertanto, l'integrazione al minimo non può essere comunque riconosciuta ove l'importo del reddito personale ovvero l'importo del reddito cumulato sia superiore al limite di legge.

In caso di possesso di redditi personali e cumulati di ammontare inferiore ai limiti di legge, l'integrazione al minimo deve essere riconosciuta nella minore misura risultante dalla differenza tra il limite di reddito personale e l'importo del reddito personale e tra il limite di reddito cumulato e l'importo del reddito cumulato.

Redditi influenti

Possono beneficiare dell'integrazione i titolari di pensione inferiore al trattamento minimo con decorrenza della pensione dal 1° febbraio 1994 (1° gennaio 1994 per le domande presentate successivamente al 31 dicembre 1993-circolare 116/2000-), che non superino il limite di reddito personale , già previsto dall'art. 6 della legge n. 638/1983, pari a 26 volte la misura mensile del trattamento minimo del FPLD in vigore al primo gennaio di ciascun anno. Oltre al reddito personale deve essere considerato anche il reddito del coniuge non legalmente ed effettivamente separato. Per i soggetti coniugati tali limiti devono essere entrambi rispettati: pertanto l’integrazione non spetta ove l’importo del reddito personale, ovvero l’importo del reddito cumulato, superi i limiti stabiliti.

Nel computo dei redditi vanno compresi anche quelli conseguiti all'estero che, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettati all'IRPEF (messaggio 14096 del 22/04/85).

Vedi Rilevanza 4

Redditi non influenti

Sono esclusi dal computo:

  • il reddito della casa di abitazione
  • i trattamenti di fine rapporto comunque denominati
  • l'importo della pensione da integrare
  • i redditi già tassati alla fonte (ad esempio interessi, premi o altri frutti corrisposti ai possessori di obbligazioni)
  • i redditi esenti (pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva, rendite INAIL, indennità di accompagnamento, pensioni e indennità percepite da ciechi, invalidi civili e sordomuti, pensioni erogate da organismi esteri aventi natura risarcitoria, eccettera)

 

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