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Decorrenza con requisiti al 31 dicembre 2007
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Decorrenza con requisiti dal 1° gennaio 2008
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Decorrenza con requisiti dal 1° gennaio 2011
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Decorrenza con requisiti dal 1° gennaio 2012
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Requisiti anagrafici dal 1 gennaio 2012
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Requisiti anagrafici sino al 31 dicembre 2011
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Requisiti contributivi
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Requisiti contributivi - Eccezioni - Autorizzati VV 31121992
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Requisiti contributivi - Eccezioni - Lavoratori 25 anni anzianità assicurativa
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Requisiti contributivi - Eccezioni - Lavoratori con 15 anni al 31121992
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Requisiti contributivi - Eccezioni - Lavoratori con età al 31121992
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Requisiti contributivi - Eccezioni - Requisito personalizzato
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Vecchiaia retributiva nel FPLD
Regio Decreto Legge 1825 del 13 novembre 1924
Gazzetta Uff. 22/11/1924, n.273
EPIGRAFE
REGIO DECRETO-LEGGE 13 novembre 1924, n. 1825 (in Gazz. Uff., 22 novembre, n. 273). - Decreto convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562. - Disposizioni relative al contratto d'impiego privato (1).
(1) Decreto abrogato, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall' articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200. Successivamente l'efficacia del presente decreto è stata ripristinata dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9, in sede di conversione.
Visto il decreto luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 112, sul contratto d'impiego privato;
Visto il regio decreto 2 dicembre 1923, n. 2686, modificato dal regio decreto 8 agosto 1924, n. 1375, ed il regio decreto 23 maggio 1924, n. 927, che stabiliscono norme per la risoluzione delle controversie su diritti derivanti dal contratto d'impiego privato.
ARTICOLO N.1
Art. 1.
Il contratto d'impiego privato, di cui nel presente decreto, è quello per il quale una società o un privato, gestori di un'azienda, assumono al servizio dell'azienda stessa, normalmente a tempo indeterminato, l'attività professionale dell'altro contraente, con funzioni di collaborazione tanto di concetto che di ordine, eccettuata pertanto ogni prestazione che sia semplicemente di mano d'opera.
Il contratto d'impiego privato può anche essere tatto con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso le disposizioni del presente decreto che presuppongono il contratto a tempo indeterminato, quando l'aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del decreto (1) (2).
(1) Vedi inoltre la legge 18 aprile 1962, n. 230.
(2) Articolo abrogato, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall' articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200. Successivamente l'efficacia del presente articolo è stata ripristinata dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9, in sede di conversione.
ARTICOLO N.2
Art. 2.
Le disposizioni del presente decreto si applicano anche agli impiegati di enti morali, di enti parastatali e di enti pubblici, salvo che il rapporto d'impiego non sia diversamente regolato per legge. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli impiegati dello Stato, delle Province e dei Comuni (1).
(1) Articolo abrogato, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall' articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200. Successivamente l'efficacia del presente articolo è stata ripristinata dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9, in sede di conversione.
ARTICOLO N.3
Art. 3.
Se l'azienda occupi normalmente più di venti impiegati, il principale, entro sei mesi dell'entrata in vigore del presente decreto, dovrà curare che sia affisso nei locali dell'azienda stessa, in modo ben visibile, un regolamento nel quale siano determinati gli obblighi degli impiegati.
Il principale, il quale contravvenga al disposto del precedente alinea, sarà punito con un'ammenda pari a lire 10.000 per ogni impiegato occupato ed in ogni caso non inferiore a lire 80.000 (1) (2).
(1) L'importo dell'ammenda è stata sì elevata dall'articolo 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e, successivamente, dall'articolo 113, commi c. 1 e 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
(2) Articolo abrogato, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall' articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200. Successivamente l'efficacia del presente articolo è stata ripristinata dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9, in sede di conversione.
ARTICOLO N.4
Art. 4.
Ove sia stato stipulato all'atto dell'assunzione dell'impiegato un periodo di prova, questo dovrà risultare da atto scritto.
Parimenti dovrà risultare da atto scritto l'assunzione che venga fatta con prefissione di termine.
In mancanza di atto scritto l'assunzione si presume fatta a tempo indeterminato (1).
Il periodo di prova non può in nessun caso superare:
mesi sei per gli institori, procuratori, rappresentanti a stipendio fisso, direttori tecnici o amministrativi ed impiegati di grado e funzioni equivalenti;
mesi tre, per tutte le altre categorie di impiegati.
Durante il periodo di prova la risoluzione del contratto d'impiego ha luogo in qualunque tempo senza preavviso o indennità.
Il servizio prestato durante il periodo di prova seguito da conferma, va commutato a tutti gli effetti nella determinazione dell'anzianità di servizio (2).
(1) Vedi inoltre la legge 18 aprile 1962, n. 230.
(2) Articolo abrogato, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall' articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200. Successivamente l'efficacia del presente articolo è stata ripristinata dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9, in sede di conversione.
ARTICOLO N.5
Art. 5.
In mancanza di patto espresso l'impiegato ha diritto al pagamento della retribuzione convenuta entro i termini in uso nella località ove ha sede l'azienda.
All'impiegato retribuito in tutto od in parte con provvigione sugli affari da lui trattati o conclusi è dovuta, quando non siasi altrimenti pattuito per iscritto, la provvigione in uso, per il corrispondente ramo d'affari, nel luogo ove ha sede principale il datore di lavoro. Detta provvigione sarà corrisposta soltanto per gli affari conclusi (1).
(1) Articolo abrogato, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall' articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200. Successivamente l'efficacia del presente articolo è stata ripristinata dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9, in sede di conversione.
ARTICOLO N.6
Art. 6.
La chiamata sotto le armi per adempiere agli obblighi di leva porta alla risoluzione del contratto salvo patti in contrario. All'impiegato è dovuta una indennità pari ad un mese di stipendio (1).
Nel caso di richiamo sotto le armi il principale conserverà all'impiegato il posto, e gli corrisponderà per il periodo di tre mesi un'indennità mensile pari alla retribuzione ordinaria corrisposta.
Il tempo passato dal richiamato in servizio militare verrà computato agli effetti dell'anzianità (2).
Nei casi di interruzione di servizio dovuta ad infortunio o malattia, il principale conserverà il posto al dipendente per il periodo di:
a) tre mesi, se questi abbia un'anzianità di servizio non superiore ai dieci anni;
b) sei mesi, se abbia un'anzianità di servizio di oltre dieci anni (3).
Nel caso di cui alla lettera a) l'impiegato avrà diritto alla intera retribuzione per il primo mese e alla metà di essa per i successivi due mesi; nel caso della lettera b) alla intera retribuzione nei primi due mesi e alla metà di essa per i successivi.
All'impiegato retribuito in tutto od in parte a provvigione, è dovuta, nelle stesse proporzioni e per lo stesso periodo di cui al capoverso precedente, un compenso calcolato sull'ammontare medio delle provvigioni liquidate all'impiegato nel semestre precedente l'interruzione di servizio.
Nell'uno e nell'altro caso è in facoltà del principale di dedurre quanto l'impiegato abbia diritto di percepire per atti di previdenza da esso principale compiuti.
Per i casi d'interruzione del servizio per gravidanza o puerperio il principale conserverà all'impiegata il posto per il periodo di tre mesi, corrispondendo la retribuzione per il primo mese e la metà per gli altri due.
Se l'interruzione di servizio di cui al quarto e ottavo comma dura più dei termini massimi rispettivamente indicati, e il principale licenzi l'impiegato, saranno dovute le indennità di licenziamento di cui all'art. 10.
Per la determinazione dell'anzianità utile agli effetti della liquidazione delle suddette indennità, viene dedotto il periodo di interruzione di servizio che precede immediatamente il licenziamento.
Le disposizioni del presente articolo non escludono l'eventuale diritto al risarcimento dei danni spettanti all'impiegato giusta le disposizioni delle leggi vigenti, ove la malattia o l'infortunio dipendano da colpa del principale o di terzi.
In caso di sospensione di lavoro per fatto dipendente dal principale, l'impiegato ha diritto alla retribuzione normale o in caso di rifiuto del principale, alle indennità di licenziamento di cui all'art. 10 (4).
(1) Vedi, ora, il D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303.
(2) Vedi inoltre la legge 10 giugno 1940, n. 653, e la l. 3 maggio 1955, n. 370.
(3) Vedi inoltre l'articolo 10 della legge 28 febbraio 1953, n. 86.
(4) Articolo abrogato, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall' articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200. Successivamente l'efficacia del presente articolo è stata ripristinata dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9, in sede di conversione.
ARTICOLO N.7
Art. 7.
Eccettuato il caso di avvenuta disdetta, l'impiegato durante il contratto d'impiego, ha diritto ad un periodo minimo annuale di riposo, con decorrenza della retribuzione. Tale periodo non può essere minore di:
a) dieci giorni, in caso di anzianità di servizio non superiore ai cinque anni;
b) quindici giorni, in caso di anzianità di servizio da cinque a quindici anni;
c) venti giorni, in caso di anzianità di servizio da quindici a venticinque anni;
d) trenta giorni, in caso di anzianità di servizio di oltre venticinque anni.
È rimessa al principale la scelta dell'epoca in cui dovrà cadere il periodo di riposo.
Ove le esigenze dell'azienda lo impongano, potranno essere sostituiti al congedo continuativo riposi più brevi purché sia completamente raggiunto il periodo annuale minimo disposto dalla legge (1) (2).
(1) Vedi inoltre il R.D.L. 24 giugno 1937, n. 1334.
(2) Articolo abrogato, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall' articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200. Successivamente l'efficacia del presente articolo è stata ripristinata dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9, in sede di conversione.
ARTICOLO N.8
Art. 8.
L'impiegato non può trattare per conto proprio o di terzi, affari in concorrenza col suo principale sotto comminatoria del licenziamento immediato e dei danni.
È obbligo dell'impiegato di non abusare, a forma di concorrenza sleale, né durante, né dopo risolto il contratto di impiego, delle notizie attinte all'azienda del proprio principale.
Il principale, alla sua volta non potrà con speciali convenzioni restringere la ulteriore attività professionale del suo impiegato, dopo cessato il rapporto contrattuale al di là dei limiti segnati nel precedente comma (1).
(1) Articolo abrogato, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall' articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200. Successivamente l'efficacia del presente articolo è stata ripristinata dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9, in sede di conversione.
ARTICOLO N.9
Art. 9.
Il contratto d'impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza previa disdetta e senza indennità nei termini e nella misura rispettivamente stabiliti nell'articolo seguente.
La superiore disposizione vale anche per il caso di cessazione, liquidazione o riduzione dell'azienda, che non siano esclusivamente determinate da forza maggiore.
Non è dovuta disdetta, né indennità nel caso che una delle due parti dia giusta causa alla risoluzione immediata per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto (1) (2).
(1) Vedi anche la legge 5 aprile 1949, n. 135.
(2) Articolo abrogato, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall' articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200. Successivamente l'efficacia del presente articolo è stata ripristinata dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9, in sede di conversione.
ARTICOLO N.10
Art. 10.
Il termine di cui nell'articolo precedente, quando l'uso o la convenzione non li assegnino in misura più larga, sarà determinato nel modo seguente in caso di licenziamento da parte del principale:
A) per gli impiegati che, avendo superato il periodo di prova, non hanno raggiunto i cinque anni di servizio:
1) mesi due di preavviso per gli institori, procuratori, rappresentanti a stipendio fisso o non esercenti esclusivamente in proprio: commessi viaggiatori per l'estero, direttori tecnici ed amministrativi ed impiegati di grado e funzioni equivalenti;
2) mesi uno di preavviso per i commessi viaggiatori, direttori o capi di speciali servizi ed impiegati di concetto;
3) giorni quindici di preavviso per i commessi di studio e di negozio, assistenti tecnici e altri impiegati di grado comune.
B) per gli impiegati che hanno raggiunto i cinque anni di servizio e non i dieci:
1) mesi tre di preavviso per la prima categoria;
2) giorni quarantacinque per la seconda categoria;
3) giorni trenta per la terza categoria.
C) per gli impiegati che hanno raggiunto i dieci anni di servizio:
1) mesi quattro per la prima categoria;
2) mesi due per la seconda categoria;
3) giorni quarantacinque per la terza categoria.
I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
In caso di mancato preavviso nei termini suddetti, è dovuta una indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso.
Oltre al preavviso nei termini come sopra stabiliti, o in difetto, oltre alla indennità corrispondente, è in ogni caso dovuta una indennità non inferiore alla metà dell'importo di tante mensilità di stipendio per quanti sono gli anni di servizio prestati (1).
Agli effetti del presente articolo sono equiparati a stipendio e dovranno egualmente computarsi tutte le indennità continuative e di ammontare determinato, le provvigioni, i premi di produzione nonché le partecipazioni agli utili. Se l'impiegato è rimunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione o partecipazione, queste saranno commisurate sulla media dell'ultimo triennio, e, se l'impiegato non abbia compiuto tre anni di servizio, sulla media degli anni da lui passati in servizio (2) (3).
(1) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni di cui al presente comma vedi il R.D.L. 22 marzo 1928, n. 740.
(2) A norma dell'articolo unico della legge 22 gennaio 1934, n.401 non venivano computate, ai fini del calcolo dell'indennità di licenziamento di cui al presente articolo, la parte di stipendio eccedente le lire 60.000 annue, di cui l'impiegato sia provvisto all'atto del licenziamento stesso, salva l'esistenza di clausole più favorevoli e derogatorie degli usi esistenti. Tale legge è poi stata abrogata dalla legge 9 novembre 1950, n. 970.
(3) Articolo abrogato, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall' articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200. Successivamente l'efficacia del presente articolo è stata ripristinata dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9, in sede di conversione.
ARTICOLO N.11
Art. 11.
Nel caso di cessione o trasformazione in qualsiasi modo di una ditta o quando la ditta precedente non abbia dato il preavviso ai termini enunciati dall'art. 10, adempiendo anche, ove ne sia il caso, gli obblighi di cui all'art. 16, la nuova ditta, ove non intenda assumere l'impiegato con ogni diritto ed onere a lui competenti per il servizio prestato, sarà tenuta all'osservanza degli obblighi gravanti per effetto del presente decreto sulla precedente ditta, come se avvenisse il licenziamento.
In caso di fallimento dell'azienda l'impiegato ha diritto alle indennità stabilite dagli articoli precedenti (1).
(1) Articolo abrogato, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall' articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200. Successivamente l'efficacia del presente articolo è stata ripristinata dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9, in sede di conversione.
ARTICOLO N.12
Art. 12.
Le indennità di licenziamento di cui all'art. 10 debbono essere pagate all'impiegato all'atto della cessazione di servizio (1).
(1) Articolo abrogato, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall' articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200. Successivamente l'efficacia del presente articolo è stata ripristinata dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9, in sede di conversione.
ARTICOLO N.13
Art. 13.
In caso di morte dell'impiegato, spetterà al coniuge ed ai congiunti non oltre il quarto grado che vivono a suo carico le indennità di licenziamento, di cui all'art. 10, fatta deduzione di quanto essi abbiano diritto a percepire da casse pensioni e da società di assicurazioni per atti di previdenza compiuti dal principale (1) (2).
(1) Vedi inoltre la legge 1° ottobre 1951, n. 1140.
(2) Articolo abrogato, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall' articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200. Successivamente l'efficacia del presente articolo è stata ripristinata dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9, in sede di conversione.
ARTICOLO N.14
Art. 14.
Quando la disdetta sia data dall'impiegato, questi deve osservare gli stessi termini di preavviso indicati nell'art. 10 ed in difetto deve pagare una indennità corrispondente.
Ove l'impiegato non adempia da parte sua all'obbligo del preavviso, il datore di lavoro ha diritto di ritenere quanto sia da lui dovuto all'impiegato fino alla concorrenza dell'indennità gravante su costui (1).
(1) Articolo abrogato, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall' articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200. Successivamente l'efficacia del presente articolo è stata ripristinata dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9, in sede di conversione.
ARTICOLO N.15
Art. 15.
Le indennità di licenziamento e le retribuzioni spettanti all'impiegato non sono soggette a moratoria. Ad esse e esteso il privilegio di cui all'art. 773, n. 1, codice di commercio, salvo il caso che si tratti di piccoli fallimenti regolati dalla legge 24 maggio 1924, n. 197 [ rectius : L. 24 maggio 1903, n. 197] (1) (2)
(1) Ad integrazione delle disposizioni di cui al presente articolo vedi il R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
(2) Articolo abrogato, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall' articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200. Successivamente l'efficacia del presente articolo è stata ripristinata dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9, in sede di conversione.
ARTICOLO N.16
Art. 16.
In caso di licenziamento o di dimissioni dal servizio, per qualsiasi causa, il principale è tenuto a rilasciare all'impiegato all'atto della cessazione del servizio, e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione dei reciproci rapporti, un certificato di servizio, contenente l'indicazione del tempo durante il quale questi è stato occupato da esso principale e della natura delle attribuzioni disimpegnate (1) (2).
(1) Vedi la legge 10 gennaio 1935, n. 112.
(2) Articolo abrogato, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall' articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200. Successivamente l'efficacia del presente articolo è stata ripristinata dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9, in sede di conversione.
ARTICOLO N.17
Art. 17.
Le disposizioni del presente decreto saranno osservate malgrado ogni patto in contrario, salvo il caso di particolari convenzioni od usi più favorevoli all'impiegato e salvo il caso che il presente decreto espressamente ne consenta la deroga consensuale.
Nel caso però in cui l'impiegato venga assunto in riguardo alla specialità di una sua competenza tecnica, si potrà, con patto speciale, stipulare l'obbligo di un più lungo termine di preavviso o di una indennità maggiore di quella stabilità dall'art. 14 per il caso di risoluzione di contratto da parte dell'impiegato (1).
(1) Articolo abrogato, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall' articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200. Successivamente l'efficacia del presente articolo è stata ripristinata dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9, in sede di conversione.
ARTICOLO N.18
Art. 18.
La competenza e le norme per la risoluzione delle controversie su diritti derivanti dal contratto di impiego privato sono determinate dal regio decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2686, modificato dal regio decreto 8 agosto 1924, numero 1375.
Nulla è innovato circa la competenza stabilita da altre leggi sulle controversie relative a rapporti d'impiego di dipendenti da enti pubblici e parastatali (1).
(1) Articolo abrogato, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall' articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200. Successivamente l'efficacia del presente articolo è stata ripristinata dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9, in sede di conversione.
ARTICOLO N.19
Art. 19.
Il patrimonio delle istituzioni di previdenza a favore del personale delle aziende private sarà amministrato a parte e rimane assegnato ai fini pei quali è venuto costituendosi, anche in caso di fallimento, liquidazione o trasformazione dell'azienda, escluso qualsiasi diritto o pretesa dei creditori dell'azienda stessa (1) (2).
(1) Vedi anche il R.D.L. 8 gennaio 1942, n. 5.
(2) Articolo abrogato, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall' articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200. Successivamente l'efficacia del presente articolo è stata ripristinata dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9, in sede di conversione.
ARTICOLO N.20
Art. 20.
E' abrogato il decreto luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 112.
Il presente decreto sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge .
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge (1).
(1) Articolo abrogato, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall' articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200. Successivamente l'efficacia del presente articolo è stata ripristinata dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9, in sede di conversione.