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Vecchiaia retributiva nel FPLD
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Pensione di vecchiaia calcolata col sistema retributivo liquidata nel FPLD
Lavoratori già assicurati alla data del 31.12.1995
Requisiti contributivi - Eccezioni - Requisito personalizzato
Per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato al 31 dicembre 1992 un'anzianita' assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra tale data e quella tirebbe di conseguire i requisiti assicurativi e contributivi richiesti dai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto n. 503 nel l'anno di decorrenza della pensione in relazione al compimento dell'eta' pensionabile, i requisiti stessi sono corrispondentemente ridotti fino al limite minimo di 15 anni previsto dalla previgente normativa.
La riduzione dei requisiti, fino all'anzidetto limite minimo, è pari alla differenza tra il numero dei contributi previsto dalla Tabella B allegata al decreto n. 503 per l'anno di decorrenza della pensione in relazione al compimento dell'eta' pensionabile di cui alla Tabella A allegata allo stesso decreto e la somma del numero dei contributi maturati dal lavoratore al 31 dicembre 1992 e del numero delle settimane comprese tra il 1 gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell'eta' pensionabile. Il numero delle settimane di assicurazione e di contribuzione richiesto per il diritto alla pensione di vecchiaia nei confronti dei lavoratori in questione e' pari a quello previsto in relazione alla decorrenza della pensione dalla Tabella B allegata al decreto n. 503, diminuito del numero di settimane di riduzione calcolato con le modalita' indicate. Il numero delle settimane di assicurazione e di contribuzione necessario per il diritto alla pensione non puo' comunque essere complessivamente inferiore a 780.
In pratica, il numero delle settimane di assicurazione e di contribuzione richieste per il diritto alla pensione di vecchiaia e' pari alla somma del numero di settimane di assicurazione e di contribuzione maturate dal lavoratore al 31 dicembre 1992 e del numero di settimane comprese tra il 1 gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell'eta' pensionabile, entro il limite minimo di 780 settimane e comunque non oltre il numero di contributi previsto dalla Tabella B allegata al decreto n. 503 per l'anno di decorrenza della pensione.
Per effetto dell'applicazione di tale meccanismo, l'elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione non trova in concreto applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti che al 31 dicembre 1992 abbiano compiuto l'eta' per il pensionamento di vecchiaia richiesta dalla previgente normativa (vedi esempio circ. 50/1993).