Eureka Previdenza

Pensione di vecchiaia calcolata col sistema retributivo liquidata nel FPLD

Lavoratori già assicurati alla data del 31.12.1995

Requisiti anagrafici dal 1° gennaio 2012 

(circ.35/2012 - msg.1405/2012)

A decorrere dal 1° gennaio 2012, i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia al perfezionamento dei seguenti requisiti.

  1. per le lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive della medesima:
PeriodoRequisito
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 62 anni
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 62 anni e 3 mesi*
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 63 anni e 9 mesi*
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 65 anni e 7 mesi*
dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 66 anni e 7 mesi*
dal 1° gennaio 2019 67 anni*
dal 1° gennaio 2021 67 anni* (circ.19/2020)

* Requisito adeguato alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre2011, in attuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
** Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

  1. per i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e per le lavoratrici dipendenti iscritte alle forme esclusive dell'A.G.O. di cui all’art 22-ter, comma 1, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 e successive modificazioni e integrazioni:
PeriodoRequisito
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 66 anni
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 66 anni e 3 mesi*
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 66 anni e 7 mesi*
dal 1° gennaio 2019 67 anni*
dal 1° gennaio 2021 67 anni* (circ.19/2020)

Nulla è modificato in materia di età anagrafica e di disciplina delle decorrenze per l’accesso alla pensione di vecchiaia per i seguenti soggetti per i quali si applica la disciplina dell'adeguamento all'incremento dell'aspettativa di vita (vedi punto 3 circ.16/2013 e punto 10 circ. 120/2013) :

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