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Vecchiaia retributiva nel FPLD
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Decreto Ministeriale 27 maggio 1998
Estensione della tutela della maternità e
dell'assegno al nucleo familiare
(Gazzetta Ufficiale 24 luglio 1998, n° 171)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA
Visto l'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha previsto l'istituzione di apposita
gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in favore dei lavoratori privi di
altre forme di tutela previdenziale;
Visto l'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha previsto, tra l'altro,
l'estensione, agli iscritti alla predetta gestione, della tutela relativa alla maternità e agli assegni al
nucleo familiare nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico contributo fissato nella misura
dello 0,5 per cento;
Vista la legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente
la tutela delle lavoratrici madri subordinate, la legge 29 dicembre 1987, n. 586, concernente la tutela
per la maternità delle lavoratrici autonome, la legge 11 dicembre 1990, n. 379, concernente la tutela
della maternità delle libere professioniste;
Visto l'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito nella legge 13 maggio 1988, n. 153,
che ha istituito l'assegno per il nucleo familiare e le successive integrazioni e modificazioni;
Considerato che le regole contenute nelle citate leggi relative alla tutela della maternità e agli
assegni al nucleo familiare non sono estensibili di per sé alla fattispecie in esame per la peculiarità
della attività svolta dai soggetti iscritti alla gestione separata;
Considerato che per il regime della tutela della maternità e degli assegni al nucleo familiare e per la
ricerca dell'adeguata disciplina non può, peraltro, prescindersi dalla entità delle risorse derivanti dal
gettito contributivo sopra richiamato;
Ritenuto, pertanto, di doversi prendere a base di riferimento per il calcolo della prestazione
economica di maternità il massimale contributivo di cui all'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto
1995, n. 335;
Preso atto della previsione di gettito per l'anno 1998;
Ritenuta la necessità di contenere, per effetto dei limiti derivanti dalle risorse rinvenienti dallo
specifico gettito contributivo, la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare in base ai
seguenti criteri:
a) pagamento dell'assegno ai nuclei il cui reddito familiare annuo, suddiviso per il numero dei
componenti il nucleo stesso, non sia superiore agli otto milioni di lire pro-capite;
b) limite di reddito annuo pro-capite di lire dieci milioni in caso di nuclei monogenitoriali o con un
inabile;
c) esclusione dell'assegno per i nuclei composti da due genitori ed un figlio minore e per i nuclei
senza figli minori, purché non siano presenti inabili;
Decreta:
1. Destinatari dell'assegno in caso di parto
1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, alle iscritte alla gestione separata presso l'Istituto nazionale
della previdenza sociale di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto,
in caso di parto, un assegno, una volta tanto, calcolato ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Dal
beneficio sono escluse le lavoratrici iscritte ad altre forme obbligatorie e le pensionate.
2. L'assegno di cui al comma 1 è corrisposto a condizione che, nei confronti delle lavoratrici
interessate, risultino attribuite tre mensilità della contribuzione dello 0,5 per cento, di cui all'art. 59,
comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nei dodici mesi precedenti i due mesi anteriori la
data dell'evento.
3. Per l'anno 1998 l'assegno di parto è corrisposto anche se, nell'anno solare precedente quello
dell'evento, non risulti attribuito alcun contributo.
2. Misura dell'assegno
1. L'assegno di parto è calcolato in relazione al massimale di contribuzione ai fini dell'assicurazione
invalidità, vecchiaia e superstiti, con le seguenti percentuali:
0,60% nell'ipotesi di contribuzione, fino a quattro mensilità, anche non continuativa, nei dodici mesi
precedenti i due mesi anteriori la data dell'evento;
1,20% nell'ipotesi di contribuzione, da cinque a otto mensilità, anche non continuativa, nei dodici
mesi precedenti i due mesi anteriori la data dell'evento;
2,40% nell'ipotesi di contribuzione, da nove a dodici mensilità, anche non continuativa, nei dodici
mesi precedenti i due mesi anteriori la data dell'evento.
2. Per l'anno 1998 l'assegno di parto è corrisposto in misura pari alla media degli importi risultanti
dalle percentuali indicate nelle fasce di cui al comma precedente.
3. L'assegno di parto è corrisposto dalla competente gestione separata, a seguito di apposita
domanda presentata dall'interessata, con le modalità ed i termini stabiliti dall'istituto erogatore.
4. La competente gestione separata provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativi.
3. Misura dell'assegno in caso di aborto
1. In caso di aborto, spontaneo o terapeutico, verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza,
l'assegno di cui all'art. 1 è corrisposto nella misura pari alla metà degli importi determinati ai sensi
dell'art. 2, comma 1, del presente decreto.
2. Per l'anno 1998 l'assegno di aborto è corrisposto nella misura pari alla metà dell'importo
determinato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente decreto.
3. L'assegno di aborto è corrisposto dalla competente gestione separata con le modalità ed i termini
stabiliti dall'istituto erogatore. La domanda deve essere corredata da apposito certificato medico,
rilasciato dalla competente unità sanitaria locale, comprovante il giorno dell'avvenuto aborto
spontaneo o terapeutico.
4. Assegni al nucleo familiare
1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 agli iscritti alla gestione separata, di cui all'art. 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, è estesa la disciplina dell'assegno al nucleo familiare di cui all'art.
2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio
1988, n. 153. Dal beneficio sono esclusi i lavoratori iscritti ad altre forme obbligatorie ed i
pensionati.
2. L'assegno indicato al comma 1 è corrisposto ai soli nuclei il cui reddito familiare annuo,
suddiviso per il numero dei componenti il nucleo, non sia superiore agli otto milioni di lire
procapite. In caso di nuclei monogenitoriali o con un inabile, il limite di reddito annuo pro-capite è
di dieci milioni di lire. Sono esclusi dall'assegno i nuclei composti da due genitori ed un figlio
minore ed i nuclei senza figli minori, purché non siano presenti inabili.
3. L'assegno è corrisposto dalla competente gestione separata, a seguito di domanda presentata dai
lavoratori interessati, con le modalità ed i termini stabiliti dall'istituto erogatore.
4. Ai soggetti indicati al comma 1, l'assegno non spetta se la somma dei redditi derivanti dalle
attività indicate all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è inferiore al 70 per cento
del reddito complessivo del nucleo familiare.