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Vecchiaia retributiva nel FPLD
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Messaggio 274 del 20 gennaio 2022
Oggetto
Articolo 1, commi 91, 92 e 93, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Posticipo del termine di scadenza del periodo di sperimentazione della c.d. APE sociale di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni. Riapertura delle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale
Sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 310 del 31 dicembre 2021, Supplemento ordinario n. 49/L, è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” (legge di Bilancio 2022).
L’articolo 1 della menzionata legge, ai commi 91, 92 e 93 ha introdotto alcune modifiche alle disposizioni in materia di APE sociale di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni.
In particolare, il comma 91 ha previsto il posticipo del termine di scadenza del periodo di sperimentazione dell’APE sociale al 31 dicembre 2022.
Il medesimo comma 91, nonché il successivo comma 92 hanno inoltre modificato, con effetto dal 1° gennaio 2022, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 179, lettere a) e d), della legge n. 232/2016, introducendo delle novità in merito alle condizioni per il riconoscimento dell’APE sociale per coloro che accedono al beneficio in qualità di disoccupati o di lavoratori dipendenti che svolgono attività c.d. gravose.
Per i disoccupati di cui alla lettera a) del comma 179 dell’articolo 1 della legge n. 232/2016 è stata eliminata la condizione del decorso del trimestre in stato di disoccupazione; mentre per l’individuazione dei lavoratori che svolgono attività c.d. gravose è stato introdotto, all’allegato 3 annesso alla legge di Bilancio 2022 (Allegato n.1), un nuovo elenco delle professioni aventi diritto all’APE sociale e, per alcune di esse - operai edili, come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini, per i ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2) e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3) - è stata prevista una riduzione a 32 anni del requisito contributivo minimo richiesto per l’accesso al trattamento in esame.
Infine, il comma 93 dell’articolo 1 della citata legge n. 234/2021 ha incrementato le autorizzazioni ai limiti annuali di spesa al fine di garantire il finanziamento della misura.
Tanto premesso, con il presente messaggio, si comunica che le domande per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale sono state riaperte a fare data dal 18 gennaio 2022.
Dalla medesima data sono disponibili, nella sezione “Moduli” in ”Prestazioni e servizi” presente sul sito dell’Istituto, anche i modelli per le attestazione che i datori di lavoro devono rilasciare ai lavoratori fini della richiesta dell’APE sociale per la categoria di cui alla lettera d) del comma 179 dell’articolo 1 della legge n. 232/2016, e successive modificazioni, differenziati a seconda che il richiedente del beneficio sia un lavoratore dipendente del settore privato, del settore pubblico (AP148) o un lavoratore domestico (AP149).
Si fa riserva di fornire, con successiva circolare, ulteriori istruzioni sulle modifiche introdotte alla normativa in materia di APE sociale dalla legge n. 234/2021.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele