-
Decorrenza con requisiti al 31 dicembre 2007
-
Decorrenza con requisiti dal 1° gennaio 2008
-
Decorrenza con requisiti dal 1° gennaio 2011
-
Decorrenza con requisiti dal 1° gennaio 2012
-
Requisiti anagrafici dal 1 gennaio 2012
-
Requisiti anagrafici sino al 31 dicembre 2011
-
Requisiti contributivi
-
Requisiti contributivi - Eccezioni - Autorizzati VV 31121992
-
Requisiti contributivi - Eccezioni - Lavoratori 25 anni anzianità assicurativa
-
Requisiti contributivi - Eccezioni - Lavoratori con 15 anni al 31121992
-
Requisiti contributivi - Eccezioni - Lavoratori con età al 31121992
-
Requisiti contributivi - Eccezioni - Requisito personalizzato
-
Vecchiaia retributiva nel FPLD
Decreto 18 luglio 2023
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi
della speranza di vita. (23A05661)
(GU n.243 del 17-10-2023)
IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO
di concerto con
IL DIRETTORE GENERALE
delle politiche previdenziali e assicurative
Visto l'art. 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico agli incrementi della speranza di vita;
Visto l'art. 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico da effettuarsi con decreto direttoriale del Ministero
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della
data di decorrenza di ogni aggiornamento;
Visto l'art. 12, comma 12-quater, del citato decreto-legge 30
luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, che prevede che con il medesimo decreto
direttoriale siano adeguati i requisiti vigenti nei regimi
pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall' art. 2, commi
22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonche' negli altri
regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti
requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale
obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all' art. 78, comma
23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e di cui alla legge 27
dicembre 1941, n. 1570, nonche' i rispettivi dirigenti;
Visto l'art. 24, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, che prevede che gli adeguamenti dei requisiti, previsti con
cadenza triennale fino al 1° gennaio 2019, siano effettuati con
cadenza biennale a partire dall'adeguamento successivo a quello
decorrente dalla predetta data;
Visto l'art. 12, comma 12-ter, del citato decreto-legge 30 luglio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, come modificato dall'art. 18, comma 4, lettera b), del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che prevede che, a decorrere
dall'anno 2011, l'ISTAT renda annualmente disponibile entro il 31
dicembre, il dato relativo alla variazione nel triennio precedente
della speranza di vita all'eta' corrispondente a 65 anni in
riferimento alla media della popolazione residente in Italia;
Visto l'art. 12, comma 12-ter, lettera a) del citato decreto-legge
30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, che prevede che in caso di frazione di mese,
l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al decimale piu'
prossimo, e il risultato in mesi si determina moltiplicando la parte
decimale dell'incremento della speranza di vita per dodici, con
arrotondamento all'unita';
Visto l'art. 1, comma 146, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
che ha aggiornato, con riferimento agli adeguamenti biennali, il
criterio di computo della variazione della speranza di vita ai fini
dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento,
integrando il citato art. 24, comma 13 del decreto-legge n. 201 del
2011 e prevedendo che:
a) la variazione della speranza di vita relativa al biennio di
riferimento sia computata, ai fini dell'adeguamento dei requisiti di
accesso al pensionamento, in misura pari alla differenza tra la media
dei valori registrati nei singoli anni del biennio medesimo e la
media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente;
b) in via transitoria con riferimento all'adeguamento decorrente
dal 1° gennaio 2021, la variazione della speranza di vita relativa al
biennio 2017-2018 sia computata, ai fini dell'adeguamento dei
requisiti di accesso al pensionamento, in misura pari alla differenza
tra la media dei valori registrati negli anni 2017 e 2018 e il valore
registrato nell'anno 2016;
c) gli adeguamenti biennali non possono in ogni caso superare i
tre mesi, salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti
successivi nel caso di incremento della speranza di vita superiore a
tre mesi; gli stessi adeguamenti non sono effettuati nel caso di
diminuzione della speranza di vita relativa al biennio di
riferimento, salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti
successivi;
Visto il decreto direttoriale del Ragioniere generale dello Stato,
di concerto con il direttore generale delle Politiche previdenziali e
assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 6
dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale n. 289 del 13 dicembre 2011, relativo
all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli
incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013;
Visto il decreto direttoriale del Ragioniere generale dello Stato,
di concerto con il direttore generale delle Politiche previdenziali e
assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del
16 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale n. 301 del 30 dicembre 2014,
relativo all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento
agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio
2016;
Visto il decreto direttoriale del Ragioniere generale dello Stato,
di concerto con il direttore generale delle Politiche previdenziali e
assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5
dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale n. 289 del 12 dicembre 2017, relativo
all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli
incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2019;
Visto il decreto direttoriale del Ragioniere generale dello Stato,
di concerto con il direttore generale delle Politiche previdenziali e
assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5
novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale n. 267 del 14 novembre 2019, relativo
all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli
incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2021;
Visto il decreto direttoriale del Ragioniere generale dello Stato,
di concerto con il direttore generale delle Politiche previdenziali e
assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del
27 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale n. 268 del 10 novembre 2021, relativo
all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli
incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2023;
Vista la nota del presidente dell'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) n 1684104/23 del 7 giugno 2023, con cui si comunica che:
a) la variazione della speranza di vita all'eta' di 65 anni e
relativa alla media della popolazione residente in Italia ai fini
dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento con
decorrenza 1° gennaio 2025 corrispondente alla differenza tra la
media dei valori registrati negli anni 2021 e 2022 e la media dei
valori registrati negli anni 2019 e 2020 e' pari a -0,10 decimi di
anno, considerando per l'anno 2022 il dato provvisorio disponibile
relativo alla speranza di vita a 65 anni; la predetta variazione,
trasformata in dodicesimi di anno, equivale ad una variazione di
-0,11 che, a sua volta arrotondata in mesi, corrisponde ad una
variazione negativa pari a un mese;
b) i valori definitivi della speranza di vita a 65 anni per la
popolazione residente in Italia per gli anni 2019, 2020 e 2021 sono
risultati, rispettivamente, pari a 21,01, 19,98 e 20,39 (valori in
anni e centesimi di anno);
Visto l'art. 12, comma 12-ter, lettera b) del citato decreto-legge
30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, che prevede che i valori di somma di eta'
anagrafica e di anzianita' contributiva di cui alla Tabella B
allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni, siano incrementati in misura pari al valore
dell'aggiornamento rapportato ad anno dei requisiti di eta', con
arrotondamento, in caso di frazione di unita', al primo decimale;
Decreta:
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, i requisiti di accesso ai
trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e
12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del
predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni e integrazioni, non sono ulteriormente
incrementati.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 18 luglio 2023
Il Ragioniere
generale dello Stato
Mazzotta
Il direttore generale delle
politiche previdenziali
e assicurative
Marano
Decreto 21 marzo 2023
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Incentivi al posticipo del pensionamento. (23A02674)
(GU n.110 del 12-5-2023)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive
modificazioni;
Visto l'art. 1, comma 283, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, che inserisce
nel decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e successive
modificazioni ed integrazioni, l'art. 14.1 il quale, al comma 1,
prevede che «In via sperimentale per il 2023, gli iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e
sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonche' alla gestione
separata di cui all' art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335 , possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al
raggiungimento di un'eta' anagrafica di almeno 62 anni e di
un'anzianita' contributiva minima di 41 anni, di seguito definita
"pensione anticipata flessibile". Il diritto conseguito entro il 31
dicembre 2023 puo' essere esercitato anche successivamente alla
predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo».
Visto l'art. 1, comma 286, della predetta legge n. 197 del 2022,
con il quale si stabilisce che «I lavoratori dipendenti che abbiano
maturato i requisiti minimi previsti dalle disposizioni di cui al
comma 283 per l'accesso al trattamento di pensione anticipata
flessibile possono rinunciare all'accredito contributivo della quota
dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei
lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della
medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facolta' viene
meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di
lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore,
a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista
dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della
predetta facolta'. Con la medesima decorrenza, la somma
corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore
che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente
previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta
facolta', e' corrisposta interamente al lavoratore».
Rilevato che l'art. 1, comma 287, della citata legge n. 197 del
2022 stabilisce che «Le modalita' di attuazione del comma 286 sono
stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge»;
Decreta:
Incentivo al posticipo del pensionamento
1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di attuazione
dell'art. 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 29
dicembre 2022, n. 197, i lavoratori dipendenti, di cui all'art. 1,
comma 286, della predetta legge, che abbiano maturato i requisiti
minimi previsti per l'accesso al trattamento di pensione anticipata
flessibile di cui all'art. 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,
possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei
contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei
lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della
medesima.
3. A seguito dell'esercizio della facolta' di rinuncia di cui al
comma 2, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte
del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore a partire
dalla prima decorrenza utile per il trattamento di pensione
anticipata flessibile. Se la facolta' di rinuncia e' esercitata
contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile per
predetto pensionamento, l'obbligo di versamento contributivo viene
meno dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della
facolta' medesima.
4. L'importo dei contributi non versati e' interamente corrisposto
al lavoratore. Le somme corrisposte a tale titolo al lavoratore sono
imponibili ai fini fiscali ma non ai fini contributivi.
5. La corresponsione al lavoratore dell'importo dei contributi non
versati cessa in caso di conseguimento di una pensione
diretta, fatta eccezione per l'assegno ordinario di invalidita' di
cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, ovvero al conseguimento del
requisito anagrafico per la pensione di
vecchiaia di cui all'art. 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, o al raggiungimento dell'eta' anagrafica per la
pensione di vecchiaia prevista dalla gestione pensionistica di
appartenenza, se inferiore.
6. La facolta' di cui al comma 2 ha effetto nei confronti di tutti
i rapporti di lavoro, in essere o successivi, e puo' essere
esercitata una sola volta in qualunque momento successivo alla
maturazione dei requisiti per l'accesso al trattamento di pensione
anticipata flessibile. Detta facolta' e' revocabile. In caso di
revoca, gli effetti decorrono dal primo mese di paga successivo al
momento in cui la revoca stessa e' esercitata.
7. La facolta' di cui al comma 2 riguarda esclusivamente i
contributi pensionistici dovuti in relazione ai periodi di lavoro
effettuati dopo la maturazione dei requisiti per l'accesso al
trattamento di pensione anticipata flessibile.
8. In caso di riconoscimento di fiscalizzazione dei contributi,
l'incentivo e' erogato al netto della parte di contributi a carico
del lavoratore oggetto di esonero. Tale componente continua ad essere
riconosciuta, qualora previsto dalla normativa vigente, ai fini del
computo delle prestazioni pensionistiche.
Procedura
1. Il lavoratore che intende avvalersi dell'incentivo al posticipo
del pensionamento di cui al presente decreto ne da' comunicazione
all'INPS.
2. L'INPS provvede a certificare al lavoratore, dandone
comunicazione al datore di lavoro, il raggiungimento dei requisiti
minimi pensionistici per l'accesso al trattamento di pensione
anticipata flessibile entro trenta giorni dalla richiesta o
dall'acquisizione della documentazione integrativa necessaria.
3. Il datore di lavoro, acquisita la certificazione di cui al comma
2, effettua gli adempimenti ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 4, e
procede all'eventuale recupero, a conguaglio, delle contribuzioni
pensionistiche gia' versate.
4. L'INPS provvede alla predisposizione delle istruzioni operative
volte a specificare gli aspetti tecnici e procedurali della normativa
introdotta dall'art. 1, commi 286-287, della legge 29 dicembre 2022,
n. 197.
5. In caso di variazione del datore di lavoro, la scelta di
avvalersi dell'incentivo viene automaticamente applicata e l'INPS ne
da' comunicazione al nuovo datore di lavoro nei termini di cui al
comma 2.
6. L'INPS provvede alle attivita' previste dal presente decreto
mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 marzo 2023
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Calderone
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del
Ministero della salute, n. 1222
Circolare 82 del 22 settembre 2023
OggettoArticolo 1, commi 286 e 287, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”. Incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile. Istruzioni operative e contabiliINDICE1. Premessa
2. Facoltà di rinuncia all’accredito contributivo
3. Soggetti che possono accedere all’incentivo e decorrenza dell’esonero
4. Assetto, misura e durata dell’incentivo
5. Condizioni di spettanza dell’esonero
6. Effetti sui trattamenti pensionistici
7. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
8. Coordinamento con altri incentivi
9. Procedura di riconoscimento
10. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens
11. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <PosPA> del flusso UniEmens
12. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <PosAgri> del flusso UniEmens
13. Modalità di applicazione per i rapporti di lavoro domestico
14. Istruzioni contabili
1. Premessa
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALIDECRETO 21 marzo 2023 Incentivi al posticipo del pensionamento. (23A02674) (GU n.110 del 12-5-2023)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, conmodificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successivemodificazioni; Visto l'art. 1, comma 283, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, che inseriscenel decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, conmodificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e successivemodificazioni ed integrazioni, l'art. 14.1 il quale, al comma 1,prevede che «In via sperimentale per il 2023, gli iscrittiall'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive esostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonche' alla gestioneseparata di cui all' art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335 , possono conseguire il diritto alla pensione anticipata alraggiungimento di un'eta' anagrafica di almeno 62 anni e diun'anzianita' contributiva minima di 41 anni, di seguito definita"pensione anticipata flessibile". Il diritto conseguito entro il 31dicembre 2023 puo' essere esercitato anche successivamente allapredetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo». Visto l'art. 1, comma 286, della predetta legge n. 197 del 2022,con il quale si stabilisce che «I lavoratori dipendenti che abbianomaturato i requisiti minimi previsti dalle disposizioni di cui alcomma 283 per l'accesso al trattamento di pensione anticipataflessibile possono rinunciare all'accredito contributivo della quotadei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generaleobbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti deilavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive dellamedesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facolta' vienemeno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore dilavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore,a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento previstadalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio dellapredetta facolta'. Con la medesima decorrenza, la sommacorrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratoreche il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'enteprevidenziale, qualora non fosse stata esercitata la predettafacolta', e' corrisposta interamente al lavoratore». Rilevato che l'art. 1, comma 287, della citata legge n. 197 del2022 stabilisce che «Le modalita' di attuazione del comma 286 sonostabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politichesociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge»; Decreta: Art. 1 Incentivo al posticipo del pensionamento 1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di attuazionedell'art. 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 29dicembre 2022, n. 197, i lavoratori dipendenti, di cui all'art. 1,comma 286, della predetta legge, che abbiano maturato i requisitiminimi previsti per l'accesso al trattamento di pensione anticipataflessibile di cui all'art. 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,possono rinunciare all'accredito contributivo della quota deicontributi a proprio carico relativi all'assicurazione generaleobbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti deilavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive dellamedesima. 3. A seguito dell'esercizio della facolta' di rinuncia di cui alcomma 2, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da partedel datore di lavoro della quota a carico del lavoratore a partiredalla prima decorrenza utile per il trattamento di pensioneanticipata flessibile. Se la facolta' di rinuncia e' esercitatacontestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile perpredetto pensionamento, l'obbligo di versamento contributivo vienemeno dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio dellafacolta' medesima. 4. L'importo dei contributi non versati e' interamente corrispostoal lavoratore. Le somme corrisposte a tale titolo al lavoratore sonoimponibili ai fini fiscali ma non ai fini contributivi. 5. La corresponsione al lavoratore dell'importo dei contributi nonversati cessa in caso di conseguimento di una pensione diretta,ovvero al conseguimento del requisito anagrafico per la pensione divecchiaia di cui all'art. 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre2011, n. 214, o al raggiungimento dell'eta' anagrafica per lapensione di vecchiaia prevista dalla gestione pensionistica diappartenenza, se inferiore. 6. La facolta' di cui al comma 2 ha effetto nei confronti di tuttii rapporti di lavoro, in essere o successivi, e puo' essereesercitata una sola volta in qualunque momento successivo allamaturazione dei requisiti per l'accesso al trattamento di pensioneanticipata flessibile. Detta facolta' e' revocabile. In caso direvoca, gli effetti decorrono dal primo mese di paga successivo almomento in cui la revoca stessa e' esercitata. 7. La facolta' di cui al comma 2 riguarda esclusivamente icontributi pensionistici dovuti in relazione ai periodi di lavoroeffettuati dopo la maturazione dei requisiti per l'accesso altrattamento di pensione anticipata flessibile. 8. In caso di riconoscimento di fiscalizzazione dei contributi,l'incentivo e' erogato al netto della parte di contributi a caricodel lavoratore oggetto di esonero. Tale componente continua ad esserericonosciuta, qualora previsto dalla normativa vigente, ai fini delcomputo delle prestazioni pensionistiche. Art. 2 Procedura 1. Il lavoratore che intende avvalersi dell'incentivo al posticipodel pensionamento di cui al presente decreto ne da' comunicazioneall'INPS. 2. L'INPS provvede a certificare al lavoratore, dandonecomunicazione al datore di lavoro, il raggiungimento dei requisitiminimi pensionistici per l'accesso al trattamento di pensioneanticipata flessibile entro trenta giorni dalla richiesta odall'acquisizione della documentazione integrativa necessaria. 3. Il datore di lavoro, acquisita la certificazione di cui al comma2, effettua gli adempimenti ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 4, eprocede all'eventuale recupero, a conguaglio, delle contribuzionipensionistiche gia' versate. 4. L'INPS provvede alla predisposizione delle istruzioni operativevolte a specificare gli aspetti tecnici e procedurali della normativaintrodotta dall'art. 1, commi 286-287, della legge 29 dicembre 2022,n. 197. 5. In caso di variazione del datore di lavoro, la scelta diavvalersi dell'incentivo viene automaticamente applicata e l'INPS neda' comunicazione al nuovo datore di lavoro nei termini di cui alcomma 2. 6. L'INPS provvede alle attivita' previste dal presente decretomediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziariedisponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri perla finanza pubblica. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana. Roma, 21 marzo 2023 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Calderone Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministerodell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, delMinistero della salute, n. 1222