Home Pensioni Da contributi Pensione di Vecchiaia Iscritti al 31 dicembre 1995 Vecchiaia retributiva nel FPLD Norme Decreti DE 2003 Decreto Legge 269 del 30 settembre 2003
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Vecchiaia retributiva nel FPLD
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Decreto Legge 269 del 30 settembre 2003
Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici.
Vigente al: 26-12-2013
TITOLO I
DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LO SVILUPPO
CAPO I
INNOVAZIONE E RICERCA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni per favorire lo sviluppo economico e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 settembre 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, delle
infrastrutture e dei trasporti, dell'interno, delle politiche
agricole e forestali, del lavoro e delle politiche sociali, delle
attivita' produttive, per i beni e le attivita' culturali,
dell'ambiente e della tutela del territorio, della salute e per gli
affari regionali;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Detassazione degli investimenti in ricerca e sviluppo,
tecnologia digitale, export, quotazione in borsa,
stage aziendali per studenti
1. Per i soggetti in attivita' alla data di entrata in vigore del
presente decreto, in aggiunta alla ordinaria deduzione e' escluso
dall'imposizione sul reddito d'impresa:
a) un importo pari al dieci per cento dei costi di ricerca e di
sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali; a tale
importo si aggiunge il 30 per cento dell'eccedenza rispetto alla
media degli stessi costi sostenuti nei tre periodi d'imposta
precedenti; le stesse percentuali si applicano all'ammontare delle
spese sostenute dalle piccole e medie imprese, come definite
dall'Unione europea, che, nell'ambito di distretti industriali o
filiere produttive, si aggregano in numero non inferiore a dieci,
utilizzando nuove strutture consortili o altri strumenti contrattuali
per realizzare sinergie nelle innovazioni informatiche. L'efficacia
delle disposizioni del precedente periodo e' subordinata, ai sensi
dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della
Comunita' europea, alla preventiva approvazione da parte della
Commissione europea;
b) l'importo delle spese direttamente sostenute per la
partecipazione espositiva di prodotti in fiere all'estero; sono
comunque escluse le spese per sponsorizzazioni; ((18))
c) l'ammontare delle spese sostenute per stage aziendali
destinati a studenti di corsi d'istruzione secondaria o
universitaria, ovvero a diplomati o laureati per i quali non sia
trascorso piu' di un anno dal termine del relativo corso di studi;
d) l'ammontare delle spese sostenute per la quotazione in un
mercato regolamentato di cui all'articolo 11.
2. Per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul
reddito delle persone giuridiche e' calcolato, in base alle
disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta
del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza
delle disposizioni di cui al presente articolo.
2-bis. Le imprese che pianificano e operano gli investimenti
detassati di cui al comma 1, ne rilevano progressivamente i dati su
apposito prospetto sezionale, sottoscritto dal legale rappresentante.
L'Agenzia delle entrate disciplina le ulteriori modalita' di
comunicazione, a consuntivo, con provvedimento del direttore della
stessa Agenzia.
3. Ai fini di cui al comma 1, l'attestazione di effettivita' delle
spese sostenute e' rilasciata con riferimento a quanto indicato nel
prospetto sezionale di cui al comma 2-bis dal presidente del collegio
sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un
professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei
consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma
2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive
modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza
fiscale. L'effettivita' delle spese di cui alla lettera c) del comma
1 e' comprovata dalle convenzioni stipulate con gli istituti di
appartenenza degli studenti, da attestazioni concernenti l'effettiva
partecipazione degli stessi o da altra idonea documentazione.
4. L'incentivo di cui al presente articolo si applica alle spese
sostenute nel primo periodo d'imposta successivo a quello in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 novembre 2003, n. 326.
6. Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera a), il beneficio
spetta nei limiti del 20 per cento della media dei redditi relativi,
nel massimo, ai tre esercizi precedenti al periodo di imposta cui si
applicano le disposizioni del presente articolo. Ai fini del primo
periodo gli esercizi in perdita non sono presi in considerazione.
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AGGIORNAMENTO (18)
La L. 25 gennaio 2006, n. 29 ha disposto (con l'art. 15, comma 1)
che "In attuazione della decisione C (2004) 4746 della Commissione,
del 14 dicembre 2004, il regime di aiuti a favore delle imprese che
hanno sostenuto, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso
alla data del 2 ottobre 2003, spese per la partecipazione espositiva
di prodotti in fiere all'estero, ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e'
interrotto a decorrere dal periodo d'imposta per il quale, alla data
di entrata in vigore della presente legge, non e' ancora scaduto il
termine per la presentazione della relativa dichiarazione dei
redditi."
Art. 2
Finanziamento degli investimenti in ricerca e innovazione
1. Le risorse derivanti dalle operazioni di cartolarizzazione,
effettuate ai sensi dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e successive modificazioni, dei crediti dello Stato o di altri
enti pubblici, relativi a finanziamenti di investimenti in ricerca e
innovazione, sono destinate alla concessione di ulteriori
finanziamenti da erogare con le modalita' stabilite dal Ministro
competente. La riassegnazione delle risorse derivanti dalle predette
operazioni di cartolarizzazione a fondi non rotativi puo' essere
disposta, nei limiti del venti per cento, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
Art. 3
Incentivi per il rientro in Italia
di ricercatori Residenti all'estero
1. I redditi di lavoro dipendente o autonomo dei ricercatori ((,
che in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, siano
non occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto documentata
attivita' di ricerca all'estero presso universita' o centri di
ricerca pubblici o privati per almeno due anni continuativi)) che
dalla data di entrata in vigore del presente decreto o in uno dei
cinque anni solari successivi ((vengono)) a svolgere la loro
attivita' in Italia, e che conseguentemente divengono fiscalmente
residenti nel territorio dello Stato, sono imponibili solo per il 10
per cento, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla
formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive. L'incentivo di cui al presente comma si
applica nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene
radicalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi
di imposta successivi ((sempre che permanga la residenza fiscale in
Italia.))
Art. 4
Istituto italiano di Tecnologia
1. E' istituita la fondazione denominata Istituto Italiano di
Tecnologia (IIT) con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico
del Paese e l'alta formazione tecnologica, favorendo cosi' lo
sviluppo del sistema produttivo nazionale. A tal fine la fondazione
instaura rapporti con organismi omologhi in Italia e assicura
l'apporto di ricercatori italiani e stranieri operanti presso
istituti esteri di eccellenza.
2. Lo statuto della fondazione, concernente anche l'individuazione
degli organi dell'Istituto, della composizione e dei compiti, e'
approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dell'economia e
delle finanze.
3. Il patrimonio della fondazione e' costituito ed incrementato da
apporti dello Stato, di soggetti pubblici e privati; le attivita',
oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi
di enti pubblici e di privati. Alla fondazione possono essere
concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del
patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. Il trasferimento
di beni di particolare valore artistico e storico e' effettuato di
intesa con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e non
modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829,
primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti.
4. Al fine di costituire il patrimonio dell'Istituto Italiano di
Tecnologia, i soggetti fondatori di fondazioni di interesse
nazionale, nonche' gli enti ad essi succeduti, possono disporre la
devoluzione di risorse all'Istituto fino a 2 anni dopo la
pubblicazione dello statuto di cui al comma 2, con modifiche,
soggette all'approvazione dall'autorita' vigilante, degli atti
costitutivi e degli statuti dei propri enti. Con le modalita' di cui
al comma 2, vengono apportate modifiche allo statuto dell'Istituto
per tenere conto dei principi contenuti negli statuti degli enti che
hanno disposto la devoluzione.
5. Ai fini del rapido avvio delle attivita' della fondazione
Istituto Italiano di Tecnologia, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
nominati un commissario unico, un comitato di indirizzo e regolazione
ed un collegio dei revisori. Il commissario unico con i poteri
dell'organo monocratico realizza il rapido avvio delle attivita'
della fondazione Istituto Italiano di Tecnologia in un periodo non
superiore a due anni dalla sua istituzione di cui al comma 1 ed al
termine rende il proprio bilancio di mandato.
6. Per lo svolgimento dei propri compiti il commissario unico e'
autorizzato ad avvalersi, fino al limite massimo di 10 unita' di
personale, anche delle qualifiche dirigenziali, all'uopo messo a
disposizione su sua richiesta, secondo le norme previste dai
rispettivi ordinamenti, da enti ed organismi di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni. Puo' avvalersi, inoltre, della
collaborazione di esperti e di societa' di consulenza nazionali ed
estere, ovvero di universita' e di istituti universitari.
7. Per le finalita' di cui al presente articolo, la Cassa depositi
e prestiti e' autorizzata alla emissione di obbligazioni e alla
contrazione di prestiti per un controvalore di non oltre 100 milioni
di euro. Nell'ambito della predetta somma la Cassa depositi e
prestiti e' autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa, in
favore del commissario unico nei limiti di importo complessivi
stabiliti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze che
fissano, altresi', le condizioni di scadenza e di tasso di interesse.
8. Gli importi delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e
prestiti al commissario unico devono affluire in apposito conto
corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello
Stato, intestato alla fondazione Istituto Italiano di Tecnologia e ne
costituiscono il patrimonio iniziale.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, a decorrere
dal 2005 e per un massimo di venti anni, al rimborso alla Cassa
depositi e prestiti dei titoli emessi, dei prestiti contratti e delle
somme anticipate, secondo modalita' da stabilire con propri decreti.
Gli interessi di preammortamento, calcolati applicando lo stesso
tasso del rimborso dei titoli emessi, dei prestiti contratti o delle
anticipazioni sono predeterminati e capitalizzati con valuta
coincidente all'inizio dell'ammortamento e sono corrisposti con le
stesse modalita', anche di tasso e di tempo.
10. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266.)) Tali
somme possono essere utilizzate anche per l'estinzione di eventuali
mutui contratti dall'Istituto.
11. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della
fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi
da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di
neutralita' fiscale.
12. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si
provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente
decreto.
CAPO II
INVESTIMENTI PUBBLICI IN INFRASTRUTTURE
Art. 5
Trasformazione della Cassa depositi e prestiti in societa' per azioni
1. La Cassa depositi e prestiti e' trasformata in societa' per
azioni con la denominazione di "Cassa depositi e prestiti societa'
per azioni" (CDP S.p.A.), con effetto dalla data della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui al comma 3.
La CDP S.p.A., salvo quanto previsto dal comma 3, subentra nei
rapporti attivi e passivi e conserva i diritti e gli obblighi
anteriori alla trasformazione.
2. Le azioni della CDP S.p.A. sono attribuite allo Stato, che
esercita i diritti dell'azionista ai sensi dell'articolo 24, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; non si
applicano le disposizioni dell'articolo 2362 del codice civile. Le
fondazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio
1999, n. 153, e altri soggetti pubblici o privati possono detenere
quote complessivamente di minoranza del capitale della CDP S.p.A.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura
non regolamentare, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono determinati:
a) le funzioni, le attivita' e le passivita' della Cassa depositi
e prestiti anteriori alla trasformazione che sono trasferite al
Ministero dell'economia e delle finanze e quelle assegnate alla
gestione separata della CDP S.p.A. di cui al comma 8;
b) i beni e le partecipazioni societarie dello Stato, anche
indirette, che sono trasferite alla CDP S.p.A. e assegnate alla
gestione separata di cui al comma 8, anche in deroga alla normativa
vigente. I relativi valori di trasferimento e di iscrizione in
bilancio sono determinati sulla scorta della relazione giurata di
stima prodotta da uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e
qualificazione professionale nominati dal Ministero, anche in deroga
agli articoli da 2342 a 2345 del codice civile ed all'articolo 24
della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Con successivi decreti
ministeriali possono essere disposti ulteriori trasferimenti e
conferimenti. I decreti ministeriali di cui alla presente lettera
sono soggetti al controllo preventivo della Corte dei conti e
trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari;
c) gli impegni accessori assunti dallo Stato; d) il capitale
sociale della CDP S.p.A., comunque in misura non inferiore al fondo
di dotazione della Cassa depositi e prestiti risultante dall'ultimo
bilancio di esercizio approvato.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di natura
non regolamentare, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, e' approvato lo Statuto della CDP spa e sono nominati i
componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale
per il primo periodo di durata in carica. Per tale primo periodo
restano in carica i componenti del collego dei revisori indicati ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1983,
n. 197. Le successive modifiche allo statuto della CDP spa e le
nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi periodi
sono deliberate a norma del codice civile.
5. Il primo esercizio sociale della CDP S.p.A. si chiude al 31
dicembre 2004.
6. Alla CDP S.p.A. si applicano le disposizioni del Titolo V del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, previste per gli
intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107
del medesimo decreto legislativo, tenendo presenti le caratteristiche
del soggetto vigilato e la speciale disciplina della gestione
separata di cui al comma 8.
7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma:
a) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli
organismi di diritto pubblico, utilizzando fondi rimborsabili sotto
forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali,
assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste
italiane S.p.A. o societa' da essa controllate, e fondi provenienti
dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre
operazioni finanziarie, che possono essere assistiti dalla garanzia
dello Stato. L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera, e'
consentito anche per il compimento di ogni altra operazione di
interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A.,
nei confronti dei medesimi soggetti di cui al periodo precedente o
dai medesimi promossa, tenuto conto della sostenibilita'
economico-finanziaria di ciascuna operazione. Dette operazioni
potranno essere effettuate anche in deroga a quanto previsto dal
comma 11, lettera b);
b) le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni destinati alla
fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche, utilizzando fondi
provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di
finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, senza garanzia dello
Stato e con preclusione della raccolta di fondi a vista. La raccolta
di fondi e' effettuata esclusivamente presso investitori
istituzionali.
((7-bis. Fermo restando quanto stabilito al comma 7, la Cassa
depositi e prestiti S.p.A., ai sensi del comma 7, lettera a), secondo
periodo, puo' altresi' fornire alle banche italiane e alle succursali
di banche estere comunitarie ed extracomunitarie, operanti in Italia
e autorizzate all'esercizio dell'attivita' bancaria, provvista
attraverso finanziamenti, sotto la forma tecnica individuata nella
convenzione di cui al periodo seguente, per l'erogazione di mutui
garantiti da ipoteca su immobili residenziali da destinare
prioritariamente all'acquisto dell'abitazione principale,
preferibilmente appartenente ad una delle classi energetiche A, B o
C, e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento
dell'efficienza energetica, con priorita' per le giovani coppie, per
i nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile e per
le famiglie numerose. A tal fine le predette banche possono contrarre
finanziamenti secondo contratti tipo definiti con apposita
convenzione tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione
Bancaria Italiana. Nella suddetta convenzione sono altresi' definite
le modalita' con cui i minori differenziali sui tassi di interesse in
favore delle banche si trasferiscono sul costo del mutuo a vantaggio
dei mutuatari. Ai finanziamenti di cui alla presente lettera concessi
dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. alle banche, da destinare in
via esclusiva alle predette finalita', si applica il regime fiscale
di cui al comma 24.))
8. La CDP S.p.A. assume partecipazioni e svolge le attivita',
strumentali, connesse e accessorie; per l'attuazione di quanto
previsto al comma 7, lettera a), la CDP S.p.A. istituisce un sistema
separato ai soli fini contabili ed organizzativi, la cui gestione
uniformata a criteri di trasparenza e di salvaguardia dell'equilibrio
economico. Sono assegnate alla gestione separata le partecipazioni e
le attivita' ad essa strumentali, connesse e accessorie, e le
attivita' di assistenza e di consulenza in favore dei soggetti di cui
al comma 7, lettera a). Il decreto ministeriale di cui al comma 3
puo' prevedere forme di razionalizzazione e concentrazione delle
partecipazioni detenute dalla Cassa depositi e prestiti alla data di
trasformazione in societa' per azioni.
8-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 8, CDP S.p.A. puo'
altresi' assumere partecipazioni in societa' di rilevante interesse
nazionale in termini di strategicita' del settore di operativita', di
livelli occupazionali, di entita' di fatturato ovvero di ricadute per
il sistema economico-produttivo del Paese, e che risultino in una
stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed
economico e siano caratterizzate da adeguate prospettive di
redditivita'. Ai fini della qualificazione di societa' di interesse
nazionale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
natura non regolamentare sono definiti i requisiti, anche
quantitativi, delle societa' oggetto di possibile acquisizione da
parte di CDP S.p.A. ai sensi del presente comma. Il decreto e'
trasmesso alle Camere. Le medesime partecipazioni possono essere
acquisite anche attraverso veicoli societari o fondi di investimento
partecipati da CDP S.p.A. ed eventualmente da societa' private o
controllate dallo Stato o enti pubblici. Nel caso in cui dette
partecipazioni siano acquisite mediante utilizzo di risorse
provenienti dalla raccolta postale, le stesse sono contabilizzate
nella gestione separata di cui al comma 8.
((8-ter. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, la
Cassa depositi e prestiti S.p.A. puo' acquistare obbligazioni
bancarie garantite emesse a fronte di portafogli di mutui garantiti
da ipoteca su immobili residenziali e/o titoli emessi ai sensi della
legge 30 aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di
cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti derivanti da mutui
garantiti da ipoteca su immobili residenziali.))
9. Al Ministro dell'economia e delle finanze spetta il potere di
indirizzo della gestione separata di cui al comma 8. E' confermata,
per la gestione separata, la Commissione di vigilanza prevista
dall'articolo 3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e
successive modificazioni.
10. Per l'amministrazione della gestione separata di cui al comma 8
il consiglio di amministrazione della CDP S.p.A. e' integrato dai
membri, con funzioni di amministratore, indicati alle lettere c), d)
ed f) del primo comma dell'articolo 7 della legge 13 maggio 1983, n.
197.
11. Per l'attivita' della gestione separata di cui al comma 8 il
Ministro dell'economia e delle finanze determina con propri decreti
di natura non regolamentare:
a) i criteri per la definizione delle condizioni generali ed
economiche dei libretti di risparmio postale, dei buoni fruttiferi
postali, dei titoli, dei finanziamenti e delle altre operazioni
finanziarie assistiti dalla garanzia dello Stato;
b) i criteri per la definizione delle condizioni generali ed
economiche degli impieghi, nel rispetto dei principi di
accessibilita', uniformita' di trattamento, predeterminazione e non
discriminazione;
c) le norme in materia di trasparenza, pubblicita', contratti e
comunicazioni periodiche;
d) i criteri di gestione delle partecipazioni assegnate ai sensi
del comma 3;
e) i criteri generali per la individuazione delle operazioni
promosse dai soggetti di cui al comma 7, lettera a), ammissibili a
finanziamento.
12. Sino all'emanazione dei decreti di cui al comma 11 la CDP
S.p.A. continua a svolgere le funzioni oggetto della gestione
separata di cui al comma 8 secondo le disposizioni vigenti alla data
di trasformazione della Cassa depositi e prestiti in societa' per
azioni. I rapporti in essere e i procedimenti amministrativi in corso
alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 11
continuano ad essere regolati dai provvedimenti adottati e dalle
norme legislative e regolamentari vigenti in data anteriore. Per
quanto non disciplinato dai decreti di cui al comma 11 continua ad
applicarsi la normativa vigente in quanto compatibile. Le
attribuzioni del consiglio di amministrazione e del direttore
generale della Cassa depositi e prestiti anteriori alla
trasformazione sono esercitate, rispettivamente, dal consiglio di
amministrazione e, se previsto, dall'amministratore delegato della
CDP S.p.A.
13. All'attivita' di impiego della gestione separata di cui al
comma 8 continuano ad applicarsi le disposizioni piu' favorevoli
previste per la Cassa depositi e prestiti anteriori alla
trasformazione, inclusa la disposizione di cui all'articolo 204,
comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
14. La gestione separata di cui al comma 8 subentra nei rapporti
attivi e passivi e conserva i diritti e gli obblighi sorti per
effetto della cartolarizzazione dei crediti effettuata ai sensi
dell'articolo 8 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.
15. La gestione separata di cui al comma 8 puo' avvalersi
dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo
unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e
difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura
dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e
successive modificazioni.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di
apposita relazione presentata dalla CDP S.p.A., riferisce annualmente
al Parlamento sulle attivita' svolte e sui risultati conseguiti dalla
CDP S.p.A.
17. Il controllo della Corte dei conti si svolge sulla CDP S.p.A.
con le modalita' previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958,
n. 259.
18. La CDP S.p.A. puo' destinare propri beni e rapporti giuridici
al soddisfacimento dei diritti dei portatori di titoli da essa emessi
e di altri soggetti finanziatori. A tal fine la CDP S.p.A. adotta
apposita deliberazione contenente l'esatta descrizione dei beni e dei
rapporti giuridici destinati, dei soggetti a cui vantaggio la
destinazione e' effettuata, dei diritti ad essi attribuiti e delle
modalita' con le quali e' possibile disporre, integrare e sostituire
elementi del patrimonio destinato. La deliberazione e' depositata e
iscritta a norma dell'articolo 2436 del codice civile. Dalla data di
deposito della deliberazione i beni e i rapporti giuridici
individuati sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei
diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata e
costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della
CDP S.p.A. e dagli altri patrimoni destinati. Fino al completo
soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la
destinazione e' effettuata, sul patrimonio destinato e sui frutti e
proventi da esso derivanti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei
diritti dei predetti soggetti. Se la deliberazione di destinazione
del patrimonio non dispone diversamente, delle obbligazioni nei
confronti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione eeffettuata la
CDP S.p.A. risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad essi
destinato e dei diritti ad essi attribuiti. Resta salva in ogni caso
la responsabilita' illimitata della CDP S.p.A. per le obbligazioni
derivanti da fatto illecito. Con riferimento a ciascun patrimonio
separato la CDP S.p.A. tiene separatamente i libri e le scritture
contabili prescritti dagli articoli 2214 e seguenti del codice
civile. Per il caso di sottoposizione della CDP S.p.A. alle procedure
di cui al Titolo IV del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o
ad altra procedura concorsuale applicabile, i contratti relativi a
ciascun patrimonio destinato continuano ad avere esecuzione e
continuano ad applicarsi le previsioni contenute nel presente comma.
Gli organi della procedura provvedono al tempestivo pagamento delle
passivita' al cui servizio il patrimonio e' destinato e nei limiti
dello stesso, secondo le scadenze e gli altri termini previsti nei
relativi contatti preesistenti. Gli organi della procedura possono
trasferire o affidare in gestione a banche i beni e i rapporti
giuridici ricompresi in ciascun patrimonio destinato e le relative
passivita'.
19. Alla scadenza, anche anticipata per qualsiasi motivo, del
contratto di servizio ovvero del rapporto con il quale e' attribuita
la disponibilita' o e' affidata la gestione delle opere, degli
impianti, delle reti e delle dotazioni destinati alla fornitura di
servizi pubblici in relazione ai quali eintervenuto il finanziamento
della CDP S.p.A. o di altri soggetti autorizzati alla concessione di
credito, gli indennizzi dovuti al soggetto uscente sono destinati
prioritariamente al soddisfacimento dei crediti della CDP S,p.A. e
degli altri finanziatori di cui al presente comma, sono indisponibili
da parte del soggetto uscente fino al completo soddisfacimento dei
predetti crediti e non possono formare oggetto di azioni da parte di
creditori diversi dalla CDP S.p.A. e dagli altri finanziatori di cui
al presente comma. Il nuovo soggetto gestore assume, senza
liberazione del debitore originario, l'eventuale debito residuo nei
confronti della CDP S.p.A. e degli altri finanziatori di cui al
presente comma. L'ente affidante e, se prevista, la societa'
proprietaria delle opere, degli impianti, delle reti e delle
dotazioni garantiscono in solido il debito residuo fino all'
individuazione del nuovo soggetto gestore. Anche ai finanziamenti
concessi dalla CDP S.p.A. si applicano le disposizioni di cui ai
commi 3 e 4 dell'articolo 42 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385.
20. Salvo le deleghe previste dallo statuto, l'organo
amministrativo della CDP S.p.A. delibera le operazioni di raccolta di
fondi con obbligo di rimborso sotto qualsiasi forma. Ad esse non si
applicano, fermo restando quanto previsto dalla lettera b) del comma
7 del presente articolo, il divieto di raccolta del risparmio tra il
pubblico previsto dall'articolo 11, comma 2, del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1 settembre 1993, n. 385, ne' i limiti quantitativi alla raccolta
previsti dalla normativa vigente; non trovano altresi' applicazione
gli articoli da 2410 a 2420 del codice civile. Per ciascuna emissione
di titoli puo' essere nominato un rappresentante comune dei portatori
dei titoli, il quale ne cura gli interessi e in loro rappresentanza
esclusiva esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le
modificazioni delle condizioni dell' operazione.
21. Ai decreti ministeriali emanati in base alle norme contenute
nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 3, comma 13 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
22. La pubblicazione del decreto di cui al comma 3 nella Gazzetta
Ufficiale tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione
delle societa' previsti dalla normativa vigente.
23. Tutti gli atti e le operazioni posti in essere per la
trasformazione della Cassa depositi e prestiti e per l'effettuazione
dei trasferimenti e conferimenti previsti dal presente articolo sono
esenti da imposizione fiscale, diretta ed indiretta.
24. Tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e
formalita' relativi alle operazioni di raccolta e di impiego, sotto
qualsiasi forma, effettuate dalla gestione separata di cui al comma
8, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie
anche reali di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento
prestate, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di
bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta
indiretta, nonche' ogni altro tributo o diritto. Non si applica la
ritenuta di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli
interessi e gli altri proventi dei conti correnti dedicati alla
gestione separata di cui al comma 8.
25. Gli interessi e gli altri proventi dei titoli di qualsiasi
natura e di qualsiasi durata emessi dalla CDP S.p.A. sono soggetti al
regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella
misura del 12,50%, di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n.
239.
26. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze della Cassa
depositi e prestiti al momento della trasformazione prosegue con la
CDP S.p.A. ed e' disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle
leggi che regolano il rapporto di lavoro privato. Sono fatti salvi i
diritti quesiti e gli effetti, per i dipendenti della Cassa,
rivenienti dalla originaria natura pubblica dell'ente di
appartenenza, ivi inclusa l'ammissibilita' ai concorsi pubblici per i
quali sia richiesta una specifica anzianita' di servizio, ove
conseguita. I trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto continuano ad applicarsi al personale gia'
dipendente della Cassa depositi e prestiti fino alla stipulazione di
un nuovo contratto. In sede di prima applicazione, non puo' essere
attribuito al predetto personale un trattamento economico meno
favorevole di quello spettante alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Per il personale gia' dipendente dalla Cassa
depositi e prestiti, che ne fa richiesta, entro sessanta giorni dalla
trasformazione si attivano, sentite le organizzazioni sindacali, le
procedure di mobilita', con collocamento prioritario al Ministero
dell'economia e delle finanze. Il personale trasferito e' inquadrato,
in base all'ex livello di appartenenza e secondo le equipollenze
definite dal decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1984 e
successive modificazioni e 4 agosto 1986 e successive modificazioni,
nella corrispondente area e posizione economica, o in quella
eventualmente ricoperta in precedenti servizi prestati presso altre
pubbliche amministrazioni, se superiore. Al personale trasferito o
reinquadrato nelle pubbliche amministrazioni ai sensi del presente
comma e' riconosciuto un assegno personale pensionabile,
riassorbibile con qualsiasi successivo miglioramento, pari alla
differenza tra la retribuzione globale percepibile al momento della
trasformazione, come definita dal vigente CCNL, e quella spettante in
base al nuovo inquadramento; le indennita' spettanti presso
l'amministrazione di destinazione sono corrisposte nella misura
eventualmente eccedente l'importo del predetto assegno personale.
Entro cinque anni dalla trasformazione, il personale gia' dipendente
della Cassa depositi e prestiti che ha proseguito il rapporto di
lavoro dipendente con CDP S.p.A. puo' richiedere il reinquadramento
nei ruoli delle amministrazioni pubbliche secondo le modalita' e i
termini previsti dall'articolo 54 del CCNL per il personale non
dirigente della Cassa depositi e prestiti per il quadriennio
normativo 1998-2001. I dipendenti in servizio all'atto della
trasformazione mantengono il regime pensionistico e quello relativo
all'indennita' di buonuscita secondo le regole vigenti per il
personale delle pubbliche amministrazioni. Entro sei mesi dalla data
di trasformazione, i predetti dipendenti possono esercitare, con
applicazione dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29,
opzione per il regime pensionistico applicabile ai dipendenti assunti
in data successiva alla trasformazione, i quali sono iscritti
all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INPS e hanno diritto al
trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2120 del codice
civile. (4)
27. Nell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 15 aprile 2002, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.
112, i periodi quinto, sesto, settimo ed ottavo sono sostituiti dai
seguenti: "Infrastrutture S.p.A. puo' destinare propri beni e
rapporti giuridici al soddisfacimento dei diritti dei portatori di
titoli da essa emessi e di altri soggetti finanziatori. A tal fine
Infrastrutture S.p.A. adotta apposita deliberazione contenente
l'esatta descrizione dei beni e dei rapporti giuridici destinati, dei
soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata, dei diritti
ad essi attribuiti e delle modalita' con le quali e' possibile
disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato.
La deliberazione e' depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436
del codice civile. Dalla data di deposito della deliberazione i beni
e i rapporti giuridici individuati sono destinati esclusivamente al
soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la
destinazione e' effettuata e costituiscono patrimonio separato a
tutti gli effetti da quello di Infrastrutture S.p.A. e dagli altri
patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei
soggetti a cui vantaggio la destinazione eeffettuata, sul patrimonio
destinato e sui frutti e proventi da esso derivanti sono ammesse
azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Se la
deliberazione di destinazione del patrimonio non dispone
diversamente, delle obbligazioni nei confronti dei soggetti a cui
vantaggio la destinazione e' effettuata Infrastrutture S.p.A.
risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad essi destinato e
dei diritti ad essi attribuiti. Resta salva in ogni caso la
responsabilita' illimitata di Infrastrutture S.p.A. per le
obbligazioni derivanti da fatto illecito. Per ciascuna emissione di
titoli puo' essere nominato un rappresentante comune dei portatori
dei titoli, il quale ne cura gli interessi e in loro rappresentanza
esclusiva esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le
modificazioni delle condizioni dell'operazione. Con riferimento a
ciascun patrimonio separato Infrastrutture S.p.A. tiene separatamente
i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e
seguenti del codice civile. Per il caso di scioglimento di
Infrastrutture S.p.A. e di sottoposizione a procedura di liquidazione
di qualsiasi natura, i contratti relativi a ciascun patrimonio
separato continuano ad avere esecuzione e continuano ad applicarsi le
previsioni contenute nel presente comma. Gli organi della procedura
provvedono al tempestivo pagamento delle passivita' al cui servizio
il patrimonio e' destinato e nei limiti dello stesso, secondo le
scadenze e gli altri termini previsti nei relativi contratti
preesistenti. Gli organi della procedura possono trasferire o
affidare in gestione a banche i beni e i rapporti giuridici
ricompresi in ciascun patrimonio destinato e le relative passivita'".
-------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47, ha disposto (con l'art. 17, comma
1-bis) che "Il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 5,
comma 26, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro il
quale il personale gia' dipendente dalla Cassa depositi e prestiti
puo' richiedere l'attivazione delle procedure di mobilita', e'
differito al 31 luglio 2004."
Art. 5-bis
(( (Registro italiano dighe) ))
((1. All'articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, dopo il
comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Con il regolamento previsto dall'articolo 2 del decreto-legge
8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
ottobre 1994, n. 584, sono definite le modalita' con cui il Registro
italiano dighe provvede all'approvazione dei progetti delle opere di
derivazione dai serbatoi e di adduzione all'utilizzazione, comprese
le condotte forzate, nonche' alla vigilanza sulle operazioni di
controllo che i concessionari saranno tenuti ad espletare sulle
medesime opere".
2. All'articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, dopo le parole: "31 marzo 1998, n. 112"sono
aggiunte le seguenti: ", ad eccezione dell'emanazione della normativa
tecnica di cui all'articolo 88, comma 1, lettera v), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che rientra nell'esclusiva
competenza del Registro italiano dighe - RID.))
CAPO III
MADE IN ITALY, COMPETITIVITA', SVILUPPO
Art. 6
Trasformazione della SACE in societa' per azioni
1. L'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero
(SACE) e' trasformato in societa' per azioni con la denominazione di
SACE S.p.A. - Servizi Assicurativi del Commercio Estero o piu'
brevemente SACE S.p.A. con decorrenza dal 1 gennaio 2004. La SACE
S.p.A. succede nei rapporti attivi e passivi, nonche' nei diritti e
obblighi della SACE in essere alla data della trasformazione.
2. Le azioni della SACE S.p.A. sono attribuite al Ministero
dell'economia e delle finanze. Le nomine dei componenti degli organi
sociali sono effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze
d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico. (42)
3. I crediti di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e
integrazioni, esistenti alla data del 31 dicembre 2003, sono
trasferiti alla SACE S.p.A. a titolo di conferimento di capitale. I
crediti medesimi sono iscritti nel bilancio della SACE S.p.A. al
valore indicato nella relativa posta del Conto patrimoniale dello
Stato. Ulteriori trasferimenti e conferimenti di beni e
partecipazioni societarie dello Stato a favore della SACE S.p.A.
possono essere disposti con decreto, di natura non regolamentare, del
Ministro dell'economia e delle finanze, che determina anche il
relativo valore di trasferimento o conferimento. Ai trasferimenti e
conferimenti di cui al presente comma non si applicano gli articoli
da 2342 a 2345 del codice civile.
4. Le somme recuperate riferite ai crediti di cui al comma 3,
detratta la quota spettante agli assicurati indennizzati, sono
trasferite in un apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria
centrale dello Stato intestato alla SACE S.p.A., unitamente ai
proventi delle attivita' che beneficiano della garanzia dello Stato.
5. Il capitale della SACE S.p.A. alla data indicata nel comma 1 e'
pari alla somma del netto patrimoniale risultante dal bilancio di
chiusura di SACE al 31 dicembre 2003 e del valore dei crediti di cui
all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
143, e successive modificazioni e integrazioni, stabilito ai sensi
del comma 3.
6. Dalla data indicata nel comma 1 e' soppresso il Fondo di
dotazione di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e
successive modificazioni e integrazioni. Ai fini della contabilita'
dello Stato, le disponibilita' giacenti nel relativo conto corrente
acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato non rientranti
nell'ambito di applicazione di altre disposizioni normative sono
riferite al capitale della SACE S.p.A. e il conto corrente medesimo
e' intestato alla SACE S.p.A.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, in deroga agli
articoli da 2342 a 2345 del codice civile, con proprio decreto di
natura non regolamentare, su proposta dell'organo amministrativo
della SACE S.p.A. da formularsi entro il termine di approvazione del
bilancio di esercizio relativo all'anno 2004, puo' rettificare i
valori dell'attivo e del passivo patrimoniale della SACE S.p.A.. A
tale scopo, l'organo amministrativo si avvale di soggetti di adeguata
esperienza e qualificazione professionale nel campo della revisione
contabile.
8. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli
organi sociali della SACE S.p.A., previsti dallo statuto stesso sono
effettuate dalla prima assemblea, che il presidente della SACE S.p.A.
convoca entro il 28 febbraio 2004. Sino all'insediamento degli organi
sociali, la SACE S.p.A. e' amministrata dagli organi di SACE in
carica alla data del 31 dicembre 2003.
9. La SACE S.p.A. svolge le funzioni di cui all'articolo 2, commi 1
e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive
modificazioni e integrazioni, come definite dal CIPE ai sensi
dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
143, e successive modificazioni e integrazioni, e dalla disciplina
dell'Unione Europea in materia di assicurazione e garanzia dei rischi
non di mercato. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. nello
svolgimento dell'attivita' assicurativa di cui al presente comma sono
garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla legge di approvazione
del bilancio dello Stato distintamente per le garanzie di durata
inferiore e superiore a ventiquattro mesi. Il Ministro dell'economia
e delle finanze puo', con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare, da emanare di concerto con il Ministro degli affari
esteri e con il Ministro delle attivita' produttive, nel rispetto
della disciplina dell'Unione Europea e dei limiti fissati dalla legge
di approvazione del bilancio dello Stato, individuare le tipologie di
operazioni che per natura, caratteristiche, controparti, rischi
connessi o paesi di destinazione non beneficiano della garanzia
statale. La garanzia dello Stato resta in ogni caso ferma per gli
impegni assunti da SACE precedentemente all'entrata in vigore dei
decreti di cui sopra in relazione alle operazioni ivi
contemplate.((44))
10. Le garanzie gia' concesse, alla data indicata nel comma 1, in
base alle leggi 22 dicembre 1953, n. 955, 5 luglio 1961, n. 635, 28
febbraio 1967, n. 131, 24 maggio 1977, n. 227, e al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, restano regolate dalle medesime
leggi e dal medesimo decreto legislativo.
11. Alle attivita' che beneficiano della garanzia dello Stato si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3,
all'articolo 8, comma 1, e all'articolo 24 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni.
12. La SACE S.p.A. puo' svolgere l'attivita' assicurativa e di
garanzia dei rischi di mercato come definiti dalla disciplina
dell'Unione Europea. L'attivita' di cui al presente comma e' svolta
con contabilita' separata rispetto alle attivita' che beneficiano
della garanzia dello Stato o costituendo allo scopo una societa' per
azioni. In quest'ultimo caso la partecipazione detenuta dalla SACE
S.p.A. non puo' essere inferiore al 30% e non puo' essere
sottoscritta mediante conferimento dei crediti di cui al comma 3.
L'attivita' di cui al presente comma non beneficia della garanzia
dello Stato.
13. Le attivita' della SACE S.p.A. che non beneficiano della
garanzia dello Stato sono soggette alla normativa in materia di
assicurazioni private, incluse le disposizioni di cui alla legge 12
agosto 1982, n. 576.
14. La SACE S.p.A. puo' acquisire partecipazioni in societa' estere
in casi direttamente e strettamente collegati all'esercizio
dell'attivita' assicurativa e di garanzia ovvero per consentire un
piu' efficace recupero degli indennizzi erogati. La SACE S.p.A.
concorda con la Societa' italiana per le imprese all'estero (SIMEST
S.p.A.), di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, l'esercizio
coordinato dell'attivita' di cui al presente comma.
15. Per le attivita' che beneficiano della garanzia dello Stato, la
SACE S.p.A. puo' avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi
dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche
sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e
sull'ordinamento dell' Avvocatura dello Stato, di cui al regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni e
integrazioni.
16. Il controllo della Corte dei conti si svolge con le modalita'
previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
17. Sulla base di una apposita relazione predisposta dalla SACE
S.p.A., il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce
annualmente al Parlamento sull'attivita' svolta dalla medesima.
18. Gli utili di esercizio della SACE S.p.A., di cui e' stata
deliberata la distribuzione al Ministero dell'economia e delle
finanze sono versati in entrata al bilancio dello Stato. (42)
19. La trasformazione prevista dal comma 1 e il trasferimento di
cui al comma 3 non pregiudicano i diritti e gli obblighi nascenti in
capo allo Stato, alla SACE e ai terzi in relazione alle operazioni di
cui all'articolo 7, commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 143, e alle operazioni di cartolarizzazione e di emissione
di obbligazioni, contrattualmente definite o approvate dal consiglio
di amministrazione della SACE, con particolare riferimento ad ogni
effetto giuridico, finanziario e contabile discendente dalle
operazioni medesime per i soggetti menzionati nel presente comma. I
crediti trasferiti ai sensi del comma 3, nei limiti in cui abbiano
formato oggetto delle operazioni di cartolarizzazione e di emissione
di obbligazioni di cui sopra, nonche' gli altri rapporti giuridici
instaurati in relazione alle stesse, costituiscono a tutti gli
effetti patrimonio separato della SACE S.p.A. e sono destinati in via
prioritaria al servizio delle operazioni sopra indicate. Su tale
patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte dei creditori
della SACE o della SACE S.p.A., sino al rimborso dei titoli emessi in
relazione alle operazioni di cartolarizzazione e di emissione di
obbligazioni di cui sopra. La separazione patrimoniale si applica
anche in caso di liquidazione o insolvenza della SACE S.p.A.
20. La pubblicazione del presente articolo nella Gazzetta Ufficiale
tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle
societa' previsti dalla normativa vigente. La pubblicazione tiene
altresi' luogo della pubblicita' prevista dall'articolo 2362 del
codice civile, nel testo introdotto dal decreto legislativo 17
gennaio 2003, n. 6. Sono esenti da imposte dirette e indirette, da
tasse e da obblighi di registrazione le operazioni di trasformazione
della SACE nella SACE S.p.A. e di successione di quest'ultima alla
prima, incluse le operazioni di determinazione, sia in via
provvisoria che in via definitiva, del capitale della SACE S.p.A. Non
concorrono alla formazione del reddito imponibile i maggiori valori
iscritti nel bilancio della medesima SACE S.p.A. in seguito alle
predette operazioni; detti maggiori valori sono riconosciuti ai fini
delle imposte sui redditi e della imposta regionale sulle attivita'
produttive. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze della
SACE al momento della trasformazione prosegue con la SACE S.p.A.
21. Dalla data di cui al comma 1 i riferimenti alla SACE contenuti
in leggi, regolamenti e provvedimenti vigenti sono da intendersi
riferiti alla SACE S.p.A., per quanto pertinenti. Nell'articolo 1,
comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 209, le parole: "vantati
dallo Stato italiano" sono sostituite dalle seguenti: "di cui
all'articolo 2 della presente legge".
22. Alla SACE S.p.A. si applica il decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 173, limitatamente alle disposizioni in materia di conti
annuali e consolidati delle imprese di assicurazione.
23. L'articolo 7, comma 2 bis del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni, e'
sostituito dal seguente, con decorrenza dal 1 gennaio 2004:
"2-bis. Le somme recuperate, riferite ai crediti indennizzati dalla
SACE inseriti negli accordi bilaterali intergovernativi di
ristrutturazione del debito, stipulati dal Ministero degli affari
esteri d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze,
affluite sino alla data di trasformazione della SACE nella SACE
S.p.A. nell'apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria
centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle
finanze, Dipartimento del tesoro, restano di titolarita' del
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro.
Questi e' autorizzato ad avvalersi delle disponibilita' di tale conto
corrente per finanziare la sottoscrizione di aumenti di capitale
della SACE S.p.A. e per onorare la garanzia statale degli impegni
assunti dalla SACE S.p.A., ai sensi delle disposizioni vigenti,
nonche' per ogni altro scopo e finalita' connesso con l'esercizio
dell'attivita' della SACE S.p.A. nonche' con l'attivita' nazionale
sull'estero, anche in collaborazione o coordinamento con le
istituzioni finanziarie internazionali, nel rispetto delle esigenze
di finanza pubblica. Gli stanziamenti necessari relativi agli
utilizzi del conto corrente sono determinati dalla legge finanziaria
e iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, Dipartimento del Tesoro".
24. Dalla data di cui al comma 1 gli articoli 1, 4, 5, 6, commi 1,
1-bis, 2 e 3, 7, commi 2, 3 e 4, 8, commi 2, 3 e 4, 9, 10, 11, commi
2, 3 e 4, e 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e
successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogati, ma
continuano ad essere applicati sino alla data di approvazione dello
statuto della SACE S.p.A. La titolarita' e le disponibilita' del
conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato ai
sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 143, sono trasferite alla SACE S.p.A., con funzioni di
riserva, a fronte degli impegni assunti che beneficiano della
garanzia dello Stato.
24-bis. La SACE Spa puo' destinare propri beni e rapporti giuridici
al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli da essa
emessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 5, commi 18 e 24. Alle operazioni di raccolta effettuate
dalla SACE Spa ai sensi del presente comma non si applicano gli
articoli da 2410 a 2420 del codice civile. Per ciascuna emissione di
titoli puo' essere nominato un rappresentante comune dei portatori
dei titoli, il quale ne cura gli interessi e in loro rappresentanza
esclusiva esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le
modificazioni delle condizioni delle operazioni.
-------------
AGGIORNAMENTO (42)
Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.
7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 23-bis, comma 6) che
"Alla data di trasferimento della partecipazione azionaria detenuta
dallo Stato in Sace, e' abrogato l'articolo 6, commi 2 e 18, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326".
-------------
AGGIORNAMENTO (44)
La L. 24 dicembre 2012, n. 229 ha disposto (con l'art. 2, comma 4)
che "I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla
societa' SACE Spa - Servizi assicurativi del commercio estero, sono
fissati, per l'anno finanziario 2013, rispettivamente in 5.000
milioni di euro per le garanzie di durata fino a ventiquattro mesi e
in 12.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a
ventiquattro mesi."
Art. 7
Riferibilita' esclusiva alla persona giuridica
delle sanzioni amministrative tributarie
1. Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio
di societa' o enti con personalita' giuridica sono esclusivamente a
carico della persona giuridica.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle violazioni non
ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Nei casi di cui al presente articolo le disposizioni del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si applicano in quanto
compatibili.
Art. 8
Ruling internazionale
1. Le imprese con attivita' internazionale hanno accesso ad una
procedura di ruling di standard internazionale, con principale
riferimento al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi,
dei dividendi e delle royalties.
2. La procedura si conclude con la stipulazione di un accordo, tra
il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e il contribuente, e
vincola per il periodo d'imposta nel corso del quale l'accordo e'
stipulato e per i due periodi d'imposta successivi, salvo che
intervengano mutamenti nelle circostanze di fatto o di diritto
rilevanti al fine delle predette metodologie e risultanti
dall'accordo sottoscritto dai contribuenti.
3. In base alla normativa comunitaria, l'amministrazione
finanziaria invia copia dell'accordo all'autorita' fiscale competente
degli Stati di residenza o di stabilimento delle imprese con i quali
i contribuenti pongono in essere le relative operazioni.
4. Per i periodi d'imposta di cui al comma 2, l'Amministrazione
finanziaria esercita i poteri di cui agli articoli 32 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
soltanto in relazione a questioni diverse da quelle oggetto
dell'accordo.
5. La richiesta di ruling e' presentata al competente ufficio, di
Milano o di Roma, della Agenzia delle entrate, secondo quanto
stabilito con provvedimento del direttore della medesima Agenzia.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere
dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ammontanti a 5
milioni di euro a decorrere dal 2004, si provvede a valere sulle
maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
Art. 9
Riduzione oneri per garanzie relative a crediti IVA
1. All'articolo 38-bis, primo comma, primo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole:
"per una durata pari" sono inserite le seguenti: "a tre anni dallo
stesso, ovvero, se inferiore".
Art. 10
Attestazione dei crediti tributari
1. Su richiesta dei creditori d'imposta intestatari del conto
fiscale, l'Agenzia delle entrate e' autorizzata ad attestare la
certezza e la liquidita' del credito, nonche' la data indicativa di
erogazione del rimborso. L'attestazione, che non e' utilizzabile ai
fini del processo di esecuzione e del procedimento di ingiunzione,
puo' avere ad oggetto ((il credito di imposta di cui all'articolo 33,
comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, chiesto a
rimborso e)) anche importi da rimborsare secondo modalita' diverse da
quelle previste dal titolo II del regolamento adottato con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro,
28 dicembre 1993, n. 567.
((1-bis. L'attestazione del credito di imposta di cui all'articolo
33, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, chiesto a
rimborso deve essere rilasciata dall'Agenzia delle entrate entro
quaranta giorni dalla richiesta del contribuente. Il mancato rilascio
equivale ad attestazione ai sensi e nei limiti di cui al comma 1)).
Art. 11
Premio di quotazione in borsa
1. Per le societa' le cui azioni sono ammesse alla quotazione in un
mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione europea
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e
fino al 31 dicembre 2004, l'aliquota dell'imposta sul reddito e'
ridotta al 20 per cento per il periodo d'imposta nel corso del quale
e' stata disposta l'ammissione alla quotazione e per i due periodi
d'imposta successivi, a condizione che le azioni delle predette
societa' non siano state precedentemente negoziate in un mercato
regolamentato di uno Stato membro dell'Unione Europea e che le
societa' effettuino, al fine di ottenere l'ammissione alla
quotazione, un'offerta di sottoscrizione di proprie azioni che dia
luogo ad un incremento del patrimonio netto non inferiore al 15 per
cento del patrimonio netto risultante dal bilancio relativo
all'esercizio precedente a quello di inizio dell'offerta, al netto
dell'utile di esercizio.
2. Il reddito complessivo netto dichiarato e' assoggettabile ad
aliquota ridotta ai sensi del comma 1 per un importo complessivo fino
a 30 milioni di euro.
3. Se le azioni di cui al comma 1 sono escluse dalla quotazione,
fuori del caso previsto dall'((articolo)) 133 del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, l'agevolazione di cui al comma 1 si applica
soltanto per i periodi d'imposta chiusi prima della revoca.
4. Per i periodi d'imposta in cui e' applicabile l'agevolazione di
cui al comma 1, alle societa' ivi indicate non si applica
l'agevolazione di cui all'((articolo)) 1 e seguenti del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 466. Tuttavia tali societa' possono
optare per l'applicazione di quest'ultima agevolazione, in luogo di
quella di cui al comma 1.
Art. 12
Riduzione dell'aliquota dell'imposta per gli organismi di
investimento collettivo dei valori mobiliari (OICVM) specializzati
in societa' quotate di piccola e media capitalizzazione
1. Nel terzo periodo del comma 1 degli articoli 9 della legge 23
marzo 1983, n. 77, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni
d'investimento mobiliare, 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649, recante la disciplina del regime tributario dei fondi comuni
esteri di investimento mobiliare, gia' autorizzati al collocamento
nel territorio dello Stato, 14 del decreto legislativo 25 gennaio
1992, n. 84, recante la disciplina del regime tributario delle SICAV,
e 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, sull'istituzione e
disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, le
parole: "nonche' le ritenute del 12,50 per cento previste" sono
sostituite dalle seguenti: "nonche' le ritenute del 12,50 per cento e
del 5 per cento previste".
2. Nel comma 2 dell'((articolo)) 9 della legge 23 marzo 1983, n.
77, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento
mobiliare, e nel comma 2 dell'((articolo)) 11-bis del decreto-legge
30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 novembre 1983, n. 649, recante la disciplina del regime tributario
dei fondi comuni esteri di investimento mobiliare, gia' autorizzati
al collocamento nel territorio dello Stato, il secondo periodo e'
sostituito dai seguenti: "La predetta aliquota e' ridotta al 5 per
cento, qualora il regolamento del fondo preveda che non meno dei due
terzi del relativo attivo siano investiti in azioni ammesse alla
quotazione nei mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione
Europea di Societa' di piccola o media capitalizzazione e, decorso il
periodo di un anno dalla data di avvio o di adeguamento del
regolamento alla presente disposizione, il valore dell'investimento
nelle azioni delle predette societa' non risulti inferiore, nel corso
dell'anno solare, ai due terzi del valore dell'attivo per piu' di un
sesto dei giorni di valorizzazione del fondo successivi al compimento
del predetto periodo; il valore dell'attivo e' rilevato dai prospetti
periodici del fondo al netto dell'eventuale risparmio d'imposta,
ricollegabile ai risultati negativi della gestione, contabilizzato
nei prospetti medesimi. Devono essere tenuti a disposizione
dell'Amministrazione finanziaria fino alla scadenza dei termini
stabiliti dall'((articolo)) 43 del ((decreto del Presidente della
Repubblica)) 29 settembre 1973, n. 600, anche su supporto
informatico, appositi prospetti contabili che consentano di
verificare l'osservanza del requisito minimo d' investimento previsto
dal periodo precedente. Ai predetti effetti per Societa' di piccola o
media capitalizzazione s'intendono le societa' con una
capitalizzazione di mercato non superiore a 800 milioni di euro
determinata sulla base dei prezzi rilevati l'ultimo giorno di
quotazione di ciascun trimestre solare. Il risultato della gestione
si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo
alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata,
aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti
nell'anno e diminuito delle sottoscrizioni effettuate nell'anno, il
valore del patrimonio netto del fondo all'inizio dell'anno, i
proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento
collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva e il 60 per
cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi
d'investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo del
comma 1 dell'((articolo)) 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77,
nonche' i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo
d'imposta".
3. Nel comma 2 dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344,
recante la disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare
chiusi, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "La predetta
aliquota e' ridotta al 5 per cento, qualora il regolamento del fondo
preveda che non meno dei due terzi del relativo attivo siano
investiti in azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati
degli Stati membri dell'Unione Europea di societa' di piccola o media
capitalizzazione e, decorso il periodo di un anno dalla data di avvio
o di adeguamento del regolamento alla presente disposizione, il
valore dell'investimento nelle azioni delle predette societa' non
risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, ai due terzi del
valore dell'attivo per piu' di due mesi successivi al compimento del
predetto periodo; il valore dell'attivo e' rilevato dai prospetti del
fondo al netto dell'eventuale risparmio d'imposta, ricollegabile ai
risultati negativi della gestione, contabilizzato nei prospetti
medesimi. Devono essere tenuti a disposizione dell'Amministrazione
finanziaria fino alla scadenza dei termini stabiliti
dall'((articolo)) 43 del ((decreto del Presidente della Repubblica))
29 settembre 1973, n. 600, anche su supporto informatico, appositi
prospetti contabili che consentano di verificare l'osservanza del
requisito minimo d'investimento previsto dal periodo precedente. Ai
predetti effetti per societa' di piccola o media capitalizzazione
s'intendono le societa' con una capitalizzazione di mercato non
superiore a 800 milioni di euro determinata sulla base dei prezzi
rilevati l'ultimo giorno di quotazione di ciascun trimestre solare.
Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del
patrimonio netto del fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta
sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi
eventualmente distribuiti nell'anno e diminuito delle sottoscrizioni
effettuate nell'anno, il valore del patrimonio netto del fondo
all'inizio dell'anno. I proventi derivanti dalla partecipazione ad
organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad
imposta sostitutiva e il 60 per cento dei proventi derivanti dalla
partecipazione ad organismi d'investimento collettivo del risparmio
di cui al quarto periodo del comma 1 dell'((articolo)) 10-ter della
legge 23 marzo 1983, n. 77, nonche' i proventi esenti e quelli
soggetti a ritenuta a titolo d'imposta".
4. Nel comma 3 dell'((articolo)) 9 della legge 23 marzo 1983, n.
77, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento
mobiliare, nel comma 4 dell'((articolo)) 11-bis del decreto-legge 30
settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, ((dalla))
legge 25 novembre 1983, n. 649, recante la disciplina del regime
tributario dei fondi comuni esteri di investimento mobiliare, gia'
autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, e nel comma 4
dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, sull'istituzione
e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, dopo
il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: "Il credito d'imposta
riconosciuto sui proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi di
cui al secondo periodo del comma 2 costituisce credito d'imposta
limitato fino a concorrenza del 9 per cento di detti proventi e ad
esso si applicano le disposizioni dei commi 3-bis e 3-ter
dell'((articolo)) 11 e dei commi 1-bis e 1-ter dell'(( articolo )) 94
del testo unico delle imposte sui redditi di cui al ((decreto del
Presidente della Repubblica)) 22 dicembre 1986, n. 917. L'imposta
corrispondente al credito d'imposta limitato di cui al precedente
periodo e' computata, fino a concorrenza dell'importo del credito
medesimo, nell'ammontare delle imposte di cui ai comma 4
dell'((articolo)) 105 del medesimo testo unico secondo i criteri
previsti per gli utili indicati al n. 2) del predetto comma".
5. Nel comma 1 dell'((articolo)) 14 del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, recante la disciplina delle forme pensionistiche
complementari, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "Il
risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al
termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva,
aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti,
delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre
forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle somme
ricevute da altre forme pensionistiche nonche' dei redditi soggetti a
ritenuta, del 54,55 per cento dei proventi derivanti dalla
partecipazione ad organismi d'investimento collettivo del risparmio
di cui al quarto periodo del comma 1 dell'((articolo)) 10-ter della
legge 23 marzo 1983, n. 77, dei redditi esenti o comunque non
soggetti ad imposta e il valore del patrimonio stesso all'inizio
dell'anno, i proventi derivanti da quote o azioni di organismi di
investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva
con l'aliquota del 12,50 per cento concorrono a formare il risultato
della gestione se percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo e
su di essi compete un credito d'imposta del 15 per cento. Il credito
d'imposta compete nella misura del 6 per cento nel caso in cui gli
organismi d'investimento collettivo del risparmio siano assoggettati
ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sul risultato della
gestione con l'aliquota del 5 per cento".
6. Nel comma 3 dell'((articolo)) 14 del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, recante la disciplina delle forme pensionistiche
complementari, le parole: "nonche' la ritenuta prevista, nella misura
del 12,50 per cento," sono sostituite dalle seguenti: "nonche' le
ritenute previste, nella misura del 12,50 per cento e del 5 per
cento".
7. Nel comma 1 dell'((articolo)) 10-ter della legge 23 marzo 1983,
n. 77, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento
mobiliare, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La ritenuta
eoperata con l'aliquota del 5 per cento, qualora il regolamento
dell'organismo d'investimento preveda che non meno dei due terzi del
relativo attivo siano investiti in azioni ammesse alla quotazione nei
mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione Europea di
societa' di piccola o media capitalizzazione e, decorso il periodo di
un anno dalla data di avvio o di adeguamento del regolamento alla
presente disposizione, il valore dell'investimento nelle azioni delle
predette societa' non risulti inferiore, nel corso dell'anno solare,
ai due terzi del valore dell'attivo per piu' di un sesto dei giorni
di valorizzazione del fondo successivi al compimento del predetto
periodo; il valore dell'attivo e' rilevato dai prospetti periodici
dell'organismo d'investimento. Nel caso in cui il regolamento
dell'organismo d'investimento sia stato adeguato alla presente
disposizione successivamente al suo avvio, sui proventi maturati fino
alla data di adeguamento la ritenuta eoperata con l'aliquota del
12,50 per cento. I soggetti incaricati residenti tengono a
disposizione dell'Amministrazione finanziaria fino alla scadenza dei
termini stabiliti dall'((articolo)) 43 del ((decreto del Presidente
della Repubblica)) 29 settembre 1973, n. 600, il regolamento
dell'organismo d'investimento e le eventuali modifiche, nonche',
anche su supporto informatico, appositi prospetti contabili che
consentano di verificare l'osservanza del requisito minimo
d'investimento previsto dal periodo precedente. Ai predetti effetti
per societa' di piccola o media capitalizzazione s'intendono le
societa' con una capitalizzazione di mercato non superiore a 800
milioni di euro determinata sulla base dei prezzi rilevati l'ultimo
giorno di quotazione di ciascun trimestre solare".
8. Il comma 4 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n.
77, e' sostituito dal seguente: "4. Nel caso in cui le quote o azioni
di cui al comma 1 sono collocate all'estero, o comunque i relativi
proventi sono conseguiti all'estero senza applicazione della
ritenuta, detti proventi, se percepiti al di fuori dell'esercizio
d'impresa commerciale, sono assoggettati a imposizione sostitutiva,
secondo le disposizioni di cui all'articolo 16-bis del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con le stesse aliquote di
ritenuta previste nel comma 1".
9. Nel comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461, recante la disciplina del rimborso d'imposta per i
sottoscrittori di quote di organismi di investimento collettivo del
risparmio italiani, dopo le parole: "al pagamento di una somma pari
al 15 per cento" sono aggiunte le seguenti: "dei predetti proventi,
qualora siano erogati da organismi di investimento collettivo
soggetti ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,50 per cento, e
al 6 per cento, qualora siano erogati da organismi d'investimento
collettivo soggetti ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 5 per
cento".
10. Nel comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461, recante l'esenzione da imposta sostitutiva degli
organismi d'investimento collettivo italiani sottoscritti
esclusivamente da soggetti non residenti, il primo periodo e'
sostituito dal seguente: "Nel caso di organismi d'investimento
collettivo mobiliare le cui quote o azioni siano sottoscritte
esclusivamente da soggetti non residenti di cui al comma 3, gli
organismi medesimi sono esenti dall'imposta sostitutiva sul risultato
della gestione altrimenti dovuta con le aliquote del 12,50 e 5 per
cento".
11. Nel comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461, recante la disciplina dell'imposta sostitutiva sul
risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio, dopo le
parole: "di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86," sono inserite le
seguenti: "il 60 per cento dei proventi derivanti dalla
partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio
di cui al quarto periodo, del comma 1, dell'articolo 10-ter, della
legge 23 marzo 1983, n. 77".
((11-bis. Sono abrogati l'articolo 3 della legge 9 gennaio 1991, n.
19, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
13 luglio 1999, n. 392, nonche' il regolamento di cui al decreto del
Ministro del tesoro emanato di concerto con i Ministri degli affari
esteri, delle finanze, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e del commercio con l'estero 19 ottobre 1998, n.
508, concernenti l'istituzione e il funzionamento del"Centro di
servizi finanziari ed assicurativi di Trieste".))
Art. 13
Disciplina dell'attivita' di garanzia collettiva dei fidi
1. Ai fini del presente decreto si intendono per: "confidi", i
consorzi con attivita' esterna ((nonche' quelli di garanzia
collettiva dei fidi tra liberi professionisti)), le societa'
cooperative, le societa' consortili per azioni, a responsabilita'
limitata o cooperative, che svolgono l'attivita' di garanzia
collettiva dei fidi; per "attivita' di garanzia collettiva dei fidi",
l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle
imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e
imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da
parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore
finanziario; per "confidi di secondo grado", i consorzi con attivita'
esterna ((nonche' quelli di garanzia collettiva dei fidi tra liberi
professionisti)), le societa' cooperative, le societa' consortili per
azioni, a responsabilita' limitata o cooperative, costituiti dai
confidi ed eventualmente da imprese consorziate o socie di questi
ultimi o da altre imprese; per "piccole e medie imprese", le imprese
che soddisfano i requisiti della disciplina comunitaria in materia di
aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese determinati dai
relativi decreti del Ministro delle attivita' produttive e del
Ministro delle politiche agricole e forestali; per "testo unico
bancario", il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni e integrazioni; per "elenco speciale",
l'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario; per
"riforma delle societa'", il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.
6.
2. I confidi, salvo quanto stabilito dal comma 32 , svolgono
esclusivamente l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi e i
servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di
attivita' previste dalla legge.
3. Nell'esercizio dell'attivita' di garanzia collettiva dei fidi
possono essere prestate garanzie personali e reali, stipulati
contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonche'
utilizzati in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti
presso i finanziatori delle imprese consorziate o socie.
4. I confidi di secondo grado svolgono l'attivita' indicata nel
comma 2 a favore dei confidi e delle imprese a essi aderenti e delle
imprese consorziate o socie di questi ultimi.
5. L'uso nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o
comunicazione rivolta al pubblico delle parole "confidi", "consorzio,
cooperativa, societa' consortile di garanzia collettiva dei fidi"
ovvero di altre parole o locuzioni idonee a trarre in inganno sulla
legittimazione allo svolgimento dell'attivita' di garanzia collettiva
dei fidi e' vietato a soggetti diversi dai confidi.
6. Chiunque contravviene al disposto del comma 5 e' punito con la
medesima sanzione prevista dall'articolo 133, comma 3, del testo
unico bancario.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 145 del medesimo testo unico.
8. I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese
industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese
artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria ((,
nonche' da liberi professionisti)).
9. Ai confidi possono partecipare anche imprese di maggiori
dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dalla
Unione europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea
per gli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese,
purche' complessivamente non rappresentino piu' di un sesto della
totalita' delle imprese consorziate o socie.
10. Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni
che non possono far parte dei confidi ai sensi del comma 9 possono
sostenerne l'attivita' attraverso contributi e garanzie non
finalizzati a singole operazioni; essi non divengono consorziati o
soci ne' fruiscono delle attivita' sociali, ma i loro rappresentanti
possono partecipare agli organi elettivi dei confidi con le modalita'
stabilite dagli statuti, purche' la nomina della maggioranza dei
componenti di ciascun organo resti riservata all'assemblea.
11. Il comma 10 si applica anche ai confidi di secondo grado.
12. Il fondo consortile o il capitale sociale di un confidi non
puo' essere inferiore a 100 mila euro, fermo restando per le societa'
consortili l'ammontare minimo previsto dal codice civile per la
societa' per azioni.
13. La quota di partecipazione di ciascuna impresa non puo' essere
superiore al 20 per cento del fondo consortile o del capitale
sociale, ne' inferiore a 250 euro.
14. Il patrimonio netto dei confidi, comprensivo dei fondi rischi
indisponibili, non puo' essere inferiore a 250 mila euro.
Dell'ammontare minimo del patrimonio netto almeno un quinto e'
costituito da apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di
gestione. Al fine del raggiungimento di tale ammontare minimo si
considerano anche i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti
di conto economico per far fronte a previsioni di rischio sulle
garanzie prestate.
15. Quando, in occasione dell'approvazione del bilancio
d'esercizio, risulta che il patrimonio netto e' diminuito per oltre
un terzo al di sotto del minimo stabilito dal comma 14, gli
amministratori sottopongono all'assemblea gli opportuni
provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la diminuzione del
patrimonio netto non si e' ridotta a meno di un terzo di tale minimo,
l'assemblea che approva il bilancio deve deliberare l'aumento del
fondo consortile o del capitale sociale ovvero il versamento, se lo
statuto ne prevede l'obbligo per i consorziati o i soci, di nuovi
contributi ai fondi rischi indisponibili, in misura tale da ridurre
la perdita a meno di un terzo; in caso diverso deve deliberare lo
scioglimento del confidi.
16. Se, per la perdita di oltre un terzo del fondo consortile o del
capitale sociale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito
dal comma 12, gli amministratori devono senza indugio convocare
l'assemblea per deliberare la riduzione del fondo o del capitale e il
contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore a detto
minimo, o lo scioglimento del confidi. Per i confidi costituiti come
societa' consortili per azioni o a responsabilita' limitata restano
applicabili le ulteriori disposizioni del codice civile vigenti in
materia di riduzione del capitale per perdite.
17. Ai confidi costituiti sotto forma di societa' cooperativa non
si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 2525 del
codice civile, come modificato dalla riforma delle societa'.
18. I confidi non possono distribuire avanzi di gestione di ogni
genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie,
neppure in caso di scioglimento del consorzio, della cooperativa o
della societa' consortile, ovvero di recesso, decadenza, esclusione o
morte del consorziato o del socio.
19. Ai confidi costituiti sotto forma di societa' cooperativa non
si applicano il secondo comma dell'articolo 2545-quater del codice
civile introdotto dalla riforma delle societa' e gli articoli 11 e 20
della legge 31 gennaio 1992, n. 59. L'obbligo di devoluzione previsto
dall'articolo 2514, comma primo, lettera d), del codice civile, come
modificato dalla riforma delle societa', si intende riferito al Fondo
di garanzia interconsortile al quale il confidi aderisca o, in
mancanza, ai Fondi di garanzia di cui ai commi 20, 21, 23, 25 e 28.
20. I confidi che riuniscono complessivamente non meno di 15 mila
imprese e garantiscono finanziamenti complessivamente non inferiori a
500 milioni di euro possono istituire, anche tramite le loro
associazioni nazionali di rappresentanza, fondi di garanzia
interconsortile destinati alla prestazione di controgaranzie e
cogaranzie ai confidi.
20-bis. Ai fini delle disposizioni recate dal comma 20 i confidi
che riuniscono cooperative e loro consorzi debbono associare
complessivamente non meno di 5.000 imprese e garantire finanziamenti
complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro.
21. I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti da societa'
consortili per azioni o a responsabilita' limitata il cui oggetto
sociale preveda in via esclusiva lo svolgimento di tale attivita',
ovvero dalle societa' finanziarie costituite ai sensi dell'articolo
24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. In deroga
all'articolo 2602 del codice civile le societa' consortili possono
essere Costituite anche dalle associazioni di cui al comma 20.
22. I confidi aderenti ad un fondo di garanzia interconsortile
versano annualmente a tale fondo, entro un mese dall'approvazione del
bilancio, un contributo obbligatorio pari allo 0,5 per mille delle
garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati. Gli
statuti dei fondi di garanzia interconsortili possono prevedere un
contributo piu' elevato.
23. I confidi che non aderiscono a un fondo di garanzia
interconsortile versano annualmente una quota pari allo 0,5 per mille
delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati,
entro il termine indicato nel comma 22, al Ministero dell'economia e
delle finanze; le somme a tale titolo versate fanno parte delle
entrate del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, una somma pari all'ammontare
complessivo di detti versamenti e' annualmente assegnata al fondo di
garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662. I confidi, operanti nel settore agricolo, la
cui base associativa e' per almeno il 50 per cento composta da
imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile,
versano annualmente la quota alla Sezione speciale del Fondo
interbancario di garanzia, di cui all'articolo 21 della legge 9
maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni.
23-bis. Le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 hanno effetto a
decorrere dall'anno 2004.
24. Ai fini delle imposte sui redditi i contributi versati ai sensi
dei commi 22 e 23, nonche' gli eventuali contributi, anche di terzi,
liberamente destinati ai fondi di garanzia interconsortile o al fondo
di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge
23 dicembre 1996, n. 662, non concorrono alla formazione del reddito
delle societa' che gestiscono tali fondi; detti contributi e le somme
versate ai sensi del comma 23 sono ammessi in deduzione dal reddito
dei confidi o degli altri soggetti eroganti nell'esercizio di
competenza.
25. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296.
26. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296.
27. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296.
28. COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 MARZO 2005, N. 35, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 14 MAGGIO 2005, N. 80.
29. L'esercizio dell'attivita' bancaria in forma di societa'
cooperativa a responsabilita' limitata e' consentito, ai sensi
dell'articolo 28 del testo unico bancario, anche alle banche che, in
base al proprio statuto, esercitano prevalentemente l'attivita' di
garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci. La denominazione di
tali banche contiene le espressioni "confidi", "garanzia collettiva
dei fidi" o entrambe.
30. Alle banche di cui al comma 29 si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni contenute nei commi da 5 a 11, da 19 a
28 del presente articolo e negli articoli da 33 a 37 del testo unico
bancario.
31. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative dei commi 29 e
30, tenuto conto delle specifiche caratteristiche operative delle
banche di cui al comma 29.
32. All'articolo 155 del testo unico bancario, dopo il comma 4,
sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca
d'Italia, determina i criteri oggettivi, riferibili al volume di
attivita' finanziaria e ai mezzi patrimoniali, in base ai quali sono
individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l'iscrizione
nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107. La Banca d'Italia
stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in
considerazione per il calcolo del volume di attivita' finanziaria e
dei mezzi patrimoniali. Per l'iscrizione nell'elenco speciale i
confidi devono adottare una delle forme societarie previste
dall'articolo 106, comma 3.
4-ter. I confidi iscritti nell'elenco speciale esercitano in via
prevalente l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi.
4-quater. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere,
prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le
seguenti attivita':
a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione
finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di
imposte alle imprese consorziate o socie;
b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di fondi
pubblici di agevolazione;
c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti con
le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare
i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne
la fruizione.
4-quinquies. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere
in via residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia,
le attivita' riservate agli intermediari finanziari iscritti nel
medesimo elenco.
4-sexies. Ai confidi iscritti nell'elenco speciale si applicano gli
articoli 107, commi 2, 3, 4 e 4-bis, 108, 109, 110 e 112. La Banca
d'Italia dispone la cancellazione dall'elenco speciale qualora
risultino gravi violazioni di norme di legge o delle disposizioni
emanate ai sensi del presente decreto legislativo; si applica
l'articolo 111, commi 3 e 4".
33. Le banche e i confidi indicati nei commi 29, 30, 31 e 32
possono, anche in occasione delle trasformazioni e delle fusioni
previste dai commi 38, 39, 40, 41, 42 e 43, imputare al fondo
consortile o al capitale sociale i fondi rischi e gli altri fondi o
riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle
regioni e di altri enti pubblici senza che cio' comporti violazione
dei vincoli di destinazione eventualmente sussistenti, che
permangono, salvo quelli a carattere territoriale, con riferimento
alla relativa parte del fondo consortile o del capitale sociale. Le
azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie
delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto
patrimoniale o amministrativo ne' sono computate nel capitale sociale
o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per
la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.
34. Le modificazioni del contratto di consorzio riguardanti gli
elementi indicativi dei consorziati devono essere iscritte soltanto
una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura
dell'esercizio sociale attraverso il deposito dell'elenco dei
consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio.
35. Gli amministratori del consorzio devono redigere il bilancio
d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio
delle societa' per azioni. L'assemblea approva il bilancio entro
centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ed entro trenta
giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla
relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se
costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere,
a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro
delle imprese.
36. Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti tra
quelli la cui tenuta e' obbligatoria il consorzio deve tenere:
a) il libro dei consorziati, nel quale devono essere indicati la
ragione o denominazione sociale ovvero il cognome e il nome dei
consorziati e le variazioni nelle persone di questi; b) il libro
delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono
essere trascritti anche i verbali eventualmente redatti per atto
pubblico; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni
dell'organo amministrativo collegiale, se questo esiste; d) il libro
delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, se
questo esiste. I primi tre libri devono essere tenuti a cura degli
amministratori e il quarto a cura dei sindaci. Ai consorziati spetta
il diritto di esaminare i libri indicati nel presente comma e, per
quelli indicati nelle lettere a) e b), di ottenerne estratti a
proprie spese. Il libro indicato nella lettera a) puo' altresi'
essere esaminato dai creditori che intendano far valere la
responsabilita' verso i terzi dei singoli consorziati ai sensi
dell'articolo 2615, secondo comma, del codice civile e deve essere,
prima che sia messo in uso, numerato progressivamente in ogni pagina
e bollato in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da
un notaio.
37. L'articolo 155, comma 4, del testo unico bancario e' sostituito
dal seguente:
"4. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un'apposita
sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1. L'iscrizione
nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate
agli intermediari finanziari iscritti nel citato elenco. A essi non
si applica il titolo V del presente decreto legislativo".
38. I confidi possono trasformarsi in uno dei tipi associativi
indicati nel presente articolo e nelle banche di cui ai commi 29, 30
e 31 anche qualora siano costituiti sotto forma di societa'
cooperativa a mutualita' prevalente o abbiano ricevuto contributi
pubblici o privati di terzi.
39. I confidi possono altresi' fondersi con altri confidi comunque
costituiti. Alle fusioni possono partecipare anche societa',
associazioni, anche non riconosciute, fondazioni e consorzi diversi
dai confidi purche' il consorzio o la societa' incorporante o che
risulta dalla fusione sia un confidi o una banca di cui al comma 29.
40. Alla fusione si applicano in ogni caso le disposizioni di cui
al libro V, titolo V, capo X, sezione II, del codice civile; a far
data dal 1 gennaio 2004, qualora gli statuti dei confidi partecipanti
alla fusione e il progetto di fusione prevedano per i consorziati
eguali diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole
quote di partecipazione, non e' necessario redigere la relazione
degli esperti prevista dall'articolo 2501-sexies del codice civile,
come modificato dalla riforma delle societa'. Il progetto di fusione
determina il rapporto di cambio sulla base del valore nominale delle
quote di partecipazione, secondo un criterio di attribuzione
proporzionale.
41. Anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2500-septies,
2500-octies e 2545-decies del codice civile, introdotti dalla riforma
delle societa', le deliberazioni assembleari necessarie per le
trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39, e 40 sono
adottate con le maggioranze previste dallo statuto per le
deliberazioni dell'assemblea straordinaria.
42. Le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39, 40 e
41 non comportano in alcun caso per i contributi e i fondi di origine
pubblica una violazione dei vincoli di destinazione eventualmente
sussistenti.
43. Le societa' cooperative le quali divengono confidi sotto un
diverso tipo associativo a seguito di fusione o che si trasformano ai
sensi del comma 38 non sono soggette all'obbligo di devoluzione del
patrimonio ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 31
gennaio 1992, n. 59, a condizione che nello statuto del confidi
risultante dalla trasformazione o fusione sia previsto l'obbligo di
devoluzione del patrimonio ai predetti fondi mutualistici in caso di
eventuale successiva fusione o trasformazione del confidi stesso in
enti diversi dal confidi ovvero dalle banche di cui al comma 29.
44. I confidi fruiscono di tutti i benefici previsti dalla
legislazione vigente a favore dei consorzi e delle cooperative di
garanzia collettiva fidi; i requisiti soggettivi ivi stabiliti si
considerano soddisfatti con il rispetto di quelli previsti dal
presente articolo.
45. Ai fini delle imposte sui redditi i confidi, comunque
costituiti, si considerano enti commerciali.
46. Gli avanzi di gestione accantonati nelle riserve e nei fondi
costituenti il patrimonio netto dei confidi concorrono alla
formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva o il fondo
sia utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite di
esercizio o dall'aumento del fondo consortile o del capitale sociale.
Il reddito d'impresa e' determinato senza apportare al risultato
netto del conto economico le eventuali variazioni in aumento
conseguenti all'applicazione dei criteri indicati nel titolo I, capo
VI, e nel titolo II, capo II, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
47. Ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive i
confidi, comunque costituiti, determinano in ogni caso il valore
della produzione netta secondo le modalita' contenute nell'articolo
10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni.
48. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non si considera
effettuata nell'esercizio di imprese l'attivita' di garanzia
collettiva dei fidi.
49. Le quote di partecipazione al fondo consortile o al capitale
sociale dei confidi, comunque costituiti, e i contributi a questi
versati costituiscono per le imprese consorziate o socie oneri
contributivi ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Tale
disposizione si applica anche alle imprese e agli enti di cui al
comma 10, per un ammontare complessivo deducibile non superiore al 2
per cento del reddito d'impresa dichiarato; e' salva ogni eventuale
ulteriore deduzione prevista dalla legge.
50. Ai fini delle imposte sui redditi, le trasformazioni e le
fusioni effettuate tra i confidi ai sensi dei commi 38, 39, 40, 41,
42 e 43 non danno luogo in nessun caso a recupero di tassazione dei
fondi in sospensione di imposta dei confidi che hanno effettuato la
trasformazione o partecipato alla fusione.
51. Le fusioni sono soggette all'imposta di registro in misura
fissa.
52. I confidi gia' costituiti alla data di entrata in vigore del
presente decreto hanno tempo due anni decorrenti da tale data per
adeguarsi ai requisiti disposti dai commi 12, 13, 14, 15, 16 e 17,
salva fino ad allora l'applicazione delle restanti disposizioni del
presente articolo; anche decorso tale termine i confidi in forma
cooperativa gia' costituiti alla data di entrata in vigore del
presente decreto non sono tenuti ad adeguarsi al limite minimo della
quota di partecipazione determinato ai sensi del comma 13.
53. Per i confidi che si costituiscono nei cinque anni successivi
alla data di entrata in vigore del presente decreto tra imprese
operanti nelle zone ammesse alla deroga per gli aiuti a finalita'
regionale, di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del
trattato CE, la parte dell'ammontare minimo del patrimonio netto
costituito da apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di
gestione deve essere pari ad almeno un decimo del totale, in deroga a
quanto previsto dal comma 14.
54. I soggetti di cui al comma 10, che alla data di entrata in
vigore del presente decreto partecipano al fondo consortile o al
capitale sociale dei confidi, anche di secondo grado, possono
mantenere la loro partecipazione, fermo restando il divieto di
fruizione dell'attivita' sociale.
55. I confidi che alla data di entrata in vigore del presente
decreto gestiscono fondi pubblici di agevolazione possono continuare
a gestirli fino a non oltre cinque anni dalla stessa data. Fino a
tale termine i confidi possono prestare garanzie a favore
dell'amministrazione finanziaria dello Stato al fine dell'esecuzione
dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie. I
contributi erogati da regioni o da altri enti pubblici per la
costituzione e l'implementazione del fondo rischi, in quanto concessi
per lo svolgimento della propria attivita' istituzionale, non
ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 47 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La gestione di fondi pubblici
finalizzati all'abbattimento dei tassi di interesse o al contenimento
degli oneri finanziari puo' essere svolta, in connessione
all'operativita' tipica, dai soggetti iscritti nella sezione di cui
all'articolo 155, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 385 del 1993, nei limiti della strumentalita'
all'oggetto sociale tipico, a condizione che:
a) il contributo a valere sul fondo pubblico sia erogato
esclusivamente a favore di imprese consorziate o socie e in
connessione a finanziamenti garantiti dal medesimo confidi;
b) il confidi svolga unicamente la funzione di mandatario
all'incasso e al pagamento per conto dell'ente pubblico erogatore,
che permane titolare esclusivo dei fondi, limitandosi ad accertare la
sussistenza dei requisiti di legge per l'accesso all'agevolazione.
56. Le modificazioni delle iscrizioni, delle voci e dei criteri di
bilancio conseguenti all'attuazione del presente articolo non
comportano violazioni delle disposizioni del codice civile o di altre
leggi in materia di bilancio, ne' danno luogo a rettifiche fiscali.
57. I confidi che hanno un volume di attivita' finanziaria pari o
superiore a cinquantuno milioni di euro o mezzi patrimoniali pari o
superiori a duemilioniseicentomila euro possono, entro il termine di
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
chiedere l'iscrizione provvisoria nell'elenco speciale di cui
all'articolo 107 del testo unico bancario. La Banca d'Italia procede
all'iscrizione previa verifica della sussistenza degli altri
requisiti di iscrizione previsti dagli articoli 106 e 107 del testo
unico bancario. Entro tre anni dall'iscrizione, i confidi si adeguano
ai requisiti minimi per l'iscrizione previsti ai sensi del comma 32.
Trascorso tale periodo, la Banca d'Italia procede alla cancellazione
dall'elenco speciale dei confidi che non si sono adeguati. I confidi
iscritti nell'elenco speciale ai sensi del presente comma, oltre
all'attivita' di garanzia collettiva dei fidi, possono svolgere,
esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le
sole attivita' indicate nell'articolo 155, comma 4-quater, del testo
unico bancario. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 155, comma
4-ter, del medesimo testo unico bancario.
58. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1983, n.
72, e' abrogato.
59. L'articolo 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e' abrogato.
60. Nell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, sono soppresse le seguenti parole: "e in ogni caso per
i consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado,
anche costituiti sotto forma di societa' cooperativa o consortile,
previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317,
iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106
del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385".
61. Nell'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le
parole: "consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi
denominati "Confidi", istituiti dalle associazioni di categoria
imprenditoriali e dagli ordini professionali" sono sostituite dalle
seguenti: "confidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269".
61-bis. La garanzia della Sezione speciale del Fondo interbancario
di garanzia, istituita con l'articolo 21 della legge 9 maggio 1975,
n. 153, e successive modificazioni, puo' essere concessa alle banche
e agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui
all'articolo 107 del testo unico bancario, a fronte di finanziamenti
a imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile,
ivi comprese la locazione finanziaria e la partecipazione, temporanea
e di minoranza, al capitale delle imprese agricole medesime, assunte
da banche, da altri intermediari finanziari o da fondi chiusi di
investimento mobiliari. La garanzia della Sezione speciale del Fondo
interbancario di garanzia e' estesa, nella forma di controgaranzia, a
quella prestata dai confidi operanti nel settore agricolo, che hanno
come consorziati o soci almeno il 50 per cento di imprenditori
agricoli ed agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
generale di cui all'articolo 106 del medesimo testo unico. Con
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le
modalita' per la concessione delle garanzie della Sezione speciale e
la gestione delle sue risorse, nonche' le eventuali riserve di fondi
a favore di determinati settori o tipologie di operazioni.
61-ter. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296.
61-quater. Le caratteristiche delle garanzie dirette,
controgaranzie e cogaranzie prestate a prima richiesta dal Fondo di
cui all'articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, al fine di adeguarne la natura a quanto previsto
dall'Accordo di Basilea recante la disciplina dei requisiti minimi di
capitale per le banche, sono disciplinate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione.
Art. 14
Servizi pubblici locali
1. All'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, come modificato dal comma 1 dell'articolo 35 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella rubrica le parole: "di rilevanza industriale" sono
sostituite dalle seguenti: "di rilevanza economica";
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Le disposizioni del
presente articolo che disciplinano le modalita' di gestione ed
affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela della
concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di
settore. Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di
attuazione di specifiche normative comunitarie. Restano esclusi dal
campo di applicazione del presente articolo i settori disciplinati
dai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79, e 23 maggio 2000, n.
164";
c) al comma 4, lettera a), le parole: "con la partecipazione
maggioritaria degli enti locali, anche associati", sono sostituite
dalle seguenti: "con la partecipazione totalitaria di capitale
pubblico" e, in fine, sono aggiunte, le seguenti parole: "a
condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale
esercitino sulla societa' un controllo analogo a quello esercitato
sui propri servizi e che la societa' realizzi la parte piu'
importante della propria attivita' con l'ente o gli enti pubblici che
la controllano";
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. L'erogazione del
servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto
della normativa dell'Unione europea, con conferimento della
titolarita' del servizio:
a) a societa' di capitali individuate attraverso l'espletamento
di gare con procedure ad evidenza pubblica;
b) a societa' a capitale misto pubblico privato nelle quali il
socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con
procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto
delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo
le linee di indirizzo emanate dalle autorita' competenti attraverso
provvedimenti o circolari specifiche;
c) a societa' a capitale interamente pubblico a condizione che
l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino
sulla societa' un controllo analogo a quello esercitato sui propri
servizi e che la societa' realizzi la parte piu' importante della
propria attivita' con l'ente o gli enti pubblici che la controllano";
e) al comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le
previsioni di cui al presente comma devono considerarsi integrative
delle discipline di settore"; ((9))
f) al comma 12, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "mediante procedure ad evidenza pubblica da
rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento";
g) al comma 13, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Gli
enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia
vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprieta'
delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a
societa' a capitale interamente pubblico, che e' incedibile";
h) dopo il comma 15 e' aggiunto il seguente:
"15-bis. Nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli
settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai fini
dell'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo, le
concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica
cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006,
senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono
escluse dalla cessazione le concessioni affidate a societa' a
capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia
stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato
garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di
concorrenza, nonche' quelle affidate a societa' a capitale
interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del
capitale sociale esercitino sulla societa' un controllo analogo a
quello esercitato sui propri servizi e che la societa' realizzi la
parte piu' importante della propria attivita' con l'ente o gli enti
pubblici che la controllano";
h-bis) dopo il comma 15-bis e' aggiunto il seguente:
"15-ter. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui al comma 15-bis,
puo' essere differito ad una data successiva, previo accordo,
raggiunto caso per caso, con la Commissione europea, alle condizioni
sotto indicate:
a) nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere del
suddetto termine si dia luogo, mediante una o piu' fusioni, alla
costituzione di una nuova societa' capace di servire un bacino di
utenza complessivamente non inferiore a due volte quello
originariamente servito dalla societa' maggiore; in questa ipotesi il
differimento non puo' comunque essere superiore ad un anno;
b) nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a),
un'impresa affidataria, anche a seguito di una o piu' fusioni, si
trovi ad operare in un ambito corrispondente almeno all'intero
territorio provinciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto
dalle norme vigenti; in questa ipotesi il differimento non puo'
comunque essere superiore a due anni."
2. All'articolo 113-bis del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n.
267 del 2000, introdotto dal comma 15 dell'articolo 35 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella rubrica le parole: "privi di rilevanza industriale" sono
sostituite dalle seguenti: "privi di rilevanza economica";
b) al comma 1, alinea, le parole: "privi di rilevanza
industriale" sono sostituite dalle seguenti: "privi di rilevanza
economica";
c) al comma 1 la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) societa' a capitale interamente pubblico a condizione che gli
enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla societa'
un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la
societa' realizzi la parte piu' importante della propria attivita'
con l'ente o gli enti pubblici che la controllano";
d) il comma 4 e' abrogato. ((9))
3. All'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono
abrogati i commi 2, 3, 4, 5 e 16; al comma 7 del medesimo articolo 35
le parole: "nei termini stabiliti dal regolamento di cui al comma 16
del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "al termine
dell'affidamento".
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AGGIORNAMENTO (9)
La Corte costituzionale, con sentenza 13-27 luglio 2004, n. 272 (in
G.U. 1a s.s. 4/8/2004, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 14, comma 1, lettera e), e comma 2, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti
pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre
2003, n. 326."
Art. 15
Acquisto di beni e servizi
1. Nell'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i commi 1
e 2 sono soppressi.
Art. 16
Rinnovo agevolazione sul gasolio per autotrazione
impiegato dagli autotrasportatori e pedaggi autostradali
1. Nel rispetto e nei limiti della normativa comunitaria, le
disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 5 del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, gia' prorogate al
31 dicembre 2002 con l'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8
luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 2002, n. 178, come modificate dall'articolo 3, comma 1,
lettera c), del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, si
applicano, con le medesime modalita' ed effetti, anche per il periodo
dal 1 gennaio al 31 dicembre 2003. Per tale periodo i termini e i
riferimenti temporali contenuti nelle predette disposizioni, ferme
nel resto, sono cosi' rideterminati:
a) la riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1 del predetto
articolo 5 e' fissata con riferimento al 31 dicembre 2002;
b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui
al comma 3 del predetto articolo 5 deve essere pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio 2004, facendo riferimento allo
scostamento di prezzo che risulti alla fine dell'anno 2003 rispetto
al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio del medesimo
anno;
c) la domanda di rimborso di cui al comma 4 del predetto articolo
5 deve essere presentata entro il 31 marzo 2004.
2. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati
dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, e' autorizzata a decorrere dall'anno 2003 un'ulteriore spesa
di 10.329.138 euro. ((Ai relativi oneri si provvede con quota parte
delle entrate recate dal presente decreto. Il Ministro dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.))
3. Una quota del fondo di rotazione per le politiche comunitarie
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2003, pari a 308 milioni di euro, e' utilizzata a
copertura dell'agevolazione fiscale di cui al comma 1. Il predetto
importo e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnato alla pertinente unita' previsionale di base del predetto
stato di previsione per l'anno 2004.
Art. 17
Rinnovo agevolazioni in materia di accise per le imprese
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino al 31 dicembre 2004, si applicano:
a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa
sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1,
lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonche' la
disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16;
b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas
metano per combustione per uso industriale di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
c) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di
teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia
geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1 ottobre 2001,
n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001,
n. 418.
2. Per l'anno 2003 non si fa luogo all'emanazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 8, comma
5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale sono stabiliti
gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali,
sul carbone, sul coke di petrolio, sull'"orimulsion", nonche' sulle
emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d),
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il
raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal
1 gennaio 2005.
3. Relativamente all'anno 2003, per l'agevolazione di cui al comma
1, lettera c), in relazione all'accertamento dell'avvenuto
raggiungimento del limite di spesa di cui al decreto del Ragioniere
generale dello Stato 15 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2003, ai sensi dell'articolo 11-ter,
((comma 6-bis)), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e' autorizzato
per detto anno uno stanziamento aggiuntivo di 5 milioni di euro, cui
si provvede con le maggiori entrate recate dal presente decreto.
((3-bis. All'articolo 4, comma 4-ter, del decreto-legge 30
settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2000, n. 354, e' aggiunto il seguente periodo: "Nel caso in
cui l'energia sia fornita all'utente finale da un comune, che
gestisce direttamente gli impianti e le reti di teleriscaldamento,
l'autodichiarazione sul credito maturato, con la tabella dei Kwh
forniti dal comune, e' presentata congiuntamente da quest'ultimo e
dal fornitore dell'energia ed il credito di imposta e' usufruito
direttamente dal fornitore".
3-ter. Ai fini dell'elaborazione delle strategie di ammodernamento
e riqualificazione dell'autotrasporto di merci, con particolare
riguardo allo sviluppo della logistica e dell'intermodalita', e'
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui per le attivita' ed
il funzionamento della Consulta generale per l'autotrasporto.
3-quater. All'onere di cui ai commi 3-bis e 3-ter, rispettivamente
pari a 50.000 euro e 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno
2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente"Fondo
speciale"dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))
Art. 18
Contributo per il recupero degli olii esausti
1. All'articolo 7 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: "e mediante riciclaggio, per la produzione
di combustibili a specifica" sono soppresse;
b) al comma 6 le parole: "e produzione di combustibili a specifica"
sono soppresse.
CAPO IV
SOCIETA' CIVILE, FAMIGLIA E SOLIDARIETA'
Art. 19
De tax
1. Il consumatore che acquista prodotti per un prezzo pari o
superiore a 50 euro in esercizi commerciali convenzionati con
associazioni, organizzazioni ed enti che svolgono attivita' etiche ha
facolta' di manifestare l'assenso alla destinazione nei loro
riguardi, da parte dello Stato, di una quota pari all'1 per cento
della imposta sul valore aggiunto, relativa ai prodotti acquistati.
2. Le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di
cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di
volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le ONLUS,
sono considerati, ai fini di cui al comma 1, enti svolgenti attivita'
etiche ((, fermo restando quanto previsto ai sensi del secondo
periodo)). Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri
soggettivi ed oggettivi richiesti agli enti, ((inclusi)) quelli
elencati nel precedente periodo, per l'accesso ai benefici previsti
dal presente articolo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, adottato entro la stessa data, sono stabilite le
modalita' di raccolta delle manifestazioni di assenso di cui ai comma
1, nonche' quelle ulteriori occorrenti per l'applicazione del
presente articolo.
3. Per le finalita' del presente articolo e' stanziato l'importo di
un milione di euro per l'anno 2003, nonche' di cinque milioni di euro
per ciascuno degli anni 2004 e 2005, allo scopo parzialmente
utilizzando le maggiori entrate derivanti dal presente decreto. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Le disposizioni del presente articolo hanno valore sperimentale
e non incidono sull'esercizio della delega legislativa di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera h), della legge 7 aprile 2003, n.
80.
Art. 20
Agevolazioni fiscali a favore delle
associazioni di volontariato e delle Onlus
1. Nel comma 1 dell'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n.
342, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per l'acquisto di
autoambulanze ((e di beni mobili iscritti' in pubblici registri
destinati ad attivita' antincendio da parte dei vigili del fuoco
volontari)), in alternativa a quanto disposto nei periodi precedenti,
le associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui
all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e le
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) possono
conseguire il predetto contributo nella misura del venti per cento
del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione
del medesimo prezzo praticata dal venditore. Il venditore recupera le
somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione,
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241".
Art. 21
Assegno per ogni secondo figlio e incremento
del Fondo nazionale per le politiche sociali
1. Per ogni figlio nato dal 1 dicembre 2003 e fino al 31 dicembre
2004, secondo od ulteriore per ordine di nascita, e, comunque, per
ogni figlio adottato nel medesimo periodo, alle donne residenti,
cittadine italiane o comunitarie, e' concesso un assegno pari ad euro
1.000.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituita, nell'ambito
dell'INPS, una speciale gestione con una dotazione finanziaria
complessiva di 308 milioni di euro.
3. L'assegno e' concesso dai comuni. I comuni provvedono ad
informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei
requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati.
4. L'assegno, ferma restando la titolarita' in capo ai comuni, e'
erogato dall'INPS sulla base dei dati forniti dai comuni medesimi,
secondo modalita' da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma
5.
5. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono emanate le necessarie
disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
6. Per il finanziamento delle politiche in favore delle famiglie il
Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59,
comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, e' incrementato di 232 milioni di euro per l'anno
2004. (12)
6-bis. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296)).
6-ter. Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi
provinciali possono avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale
vigente, di collaborazioni occasionali di parenti entro il terzo
grado, aventi anche il titolo di studente, per un periodo complessivo
nel corso dell'anno non superiore a novanta giorni. Le collaborazioni
suddette devono avere carattere di aiuto, a titolo di obbligazione
morale e percio' senza corresponsione di compensi ed essere prestate
nel caso di temporanea impossibilita' dell'imprenditore artigiano
all'espletamento della propria attivita' lavorativa. E' fatto,
comunque, obbligo dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
7. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa
di 287 milioni di euro per l'anno 2003 e di 253 milioni di euro per
l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello Stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
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AGGIORNAMENTO (12)
La Corte costituzionale con sentenza 16 - 29 dicembre 2004, n. 423
(in G.U. 1a s.s. 05/01/2005, n. 1) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 21, comma 6, del citato decreto-legge n. 269
del 2003, limitatamente all'inciso "per il finanziamento delle
politiche in favore delle famiglie".
Art. 22
Asili nido
1. Il mutamento della destinazione d'uso di immobili ad uso
abitativo per essere adibiti ad asili nido e' sottoposto a denuncia
di inizio attivita'. Restano ferme le previsioni normative in materia
di sicurezza, igiene e tutela della salute, nonche' le disposizioni
contenute nei regolamenti condominiali.
Art. 23
Lotta al carovita
1. Previ controlli operati dalla Guardia di finanza mirati a
rilevare i prezzi al consumo, sono revisionati entro il 31 dicembre
2003 gli studi di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, relativi ai settori in cui si sono manifestate, o sono
in atto, abnormi dinamiche di aumento dei prezzi.
2. Per incentivare la realizzazione di offerte di prodotti di
consumo a prezzo conveniente, e' istituito un apposito fondo pari a 5
milioni di euro per l'anno 2003 e 20 milioni di euro per l'anno 2004
destinato a finanziare le iniziative attivate dai Comuni e dalle
Camere di commercio, d'intesa fra loro, mirate a promuovere e
sostenere l'organizzazione di panieri di beni di generale e largo
consumo, nonche' l'attivazione di forme di comunicazione al pubblico,
anche attraverso strumenti telematici, degli elenchi degli esercizi
commerciali presso i quali sono disponibili, in tutto o in parte,
tali panieri e di quelli meritevoli, o meno, in ragione dei prezzi
praticati. Le procedure e le modalita' di erogazione delle
disponibilita' del fondo nonche' quelle per la sua ripartizione sono
stabilite con decreto di natura non regolamentare, adottato dal
Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro
delle attivita' produttive entro quaranta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
2-bis. Agli oneri indicati al comma 2 si provvede con quota parte
delle entrate derivanti dal presente decreto. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2-ter. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
"g) assicurare, avvalendosi dei comuni e delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, un sistema coordinato di
monitoraggio riferito all'entita' ed all'efficienza della rete
distributiva nonche' dell'intera filiera produttiva, comprensiva
delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione e
distribuzione di beni e servizi, attraverso la costituzione di
appositi osservatori, ai quali partecipano anche rappresentanti degli
enti locali, delle organizzazioni dei consumatori, delle associazioni
di rappresentanza delle imprese industriali e dei servizi, delle
imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, coordinati da un
Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero delle attivita'
produttive".
((2-quater. Al fine di garantire l'informazione al consumatore,
potenziando il sistema della rilevazione dei prezzi all'ingrosso ed
al dettaglio dei prodotti agro-alimentari e migliorandone
l'efficienza ed efficacia, il Ministero dello sviluppo economico e il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali mettono a
disposizione delle regioni, delle province e dei comuni il
collegamento ai sistemi informativi delle strutture ad essi
afferenti, secondo le modalita' prefissate d'intesa dai medesimi
Ministeri.
2-quinquies. I dati aggregati raccolti sono resi pubblici anche
mediante la pubblicazione sul sito internet e la stipula di
convenzioni gratuite con testate giornalistiche ed emittenti radio
televisive e gestori del servizio di telefonia.))
Art. 24
Proroga dell'agevolazione IVA per ristrutturazioni edilizie
1. La riduzione dell'aliquota IVA per interventi di
ristrutturazione edilizia, di cui all'articolo 2, comma 6, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' prorogato fino al 31 dicembre
2003.
Art. 25
Rinnovo di agevolazioni in materia di accisa
sul gas metano per usi civili
1. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano
per combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano dalla data di
entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2004.
TITOLO II
CORREZIONE DELL'ANDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CESSIONE E REGOLARIZZAZIONE DI IMMOBILI
Art. 26
Disposizioni per la valorizzazione e
privatizzazione di beni pubblici
1. Al comma 3 dell'articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Le medesime agevolazioni di cui al comma 8 dell'articolo 6 del
decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, sono estese ai
conduttori delle unita' ad uso residenziale trasferite alle societa'
costituite ai sensi del comma 1 dell'articolo 2".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, e' inserito il seguente:
"3-bis. E' riconosciuto in favore dei conduttori delle unita'
immobiliari ad uso diverso da quello residenziale il diritto di
opzione per l'acquisto in forma individuale, al prezzo determinato
secondo quanto disposto dal comma 7. Le modalita' di esercizio del
diritto di opzione sono determinate con i decreti di cui al comma 1".
2-bis. Nel comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: "Nei
casi previsti dai primi due periodi del presente comma, qualora
l'originario contratto di locazione non sia stato formalmente
rinnovato ma ricorrano comunque le condizioni previste dal primo
periodo del comma 6, il rinnovo del contratto di locazione per un
periodo di nove anni decorre dalla data, successiva al trasferimento
dell'unita' immobiliare alle societa' di cui al comma 1 dell'articolo
2, in cui sarebbe scaduto il contratto di locazione se fosse stato
rinnovato".
3. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 410, dopo le parole: "ad uso residenziale", sono
inserite le seguenti: ", delle unita' immobiliari ad uso diverso da
quello residenziale nonche' in favore degli affittuari dei terreni".
4. Alla fine del comma 8 dell'articolo 3, del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, sono aggiunte le seguenti parole: "Per i
medesimi immobili e' concesso, in favore dei conduttori che
acquistano a mezzo di mandato collettivo e rappresentano almeno il 50
per cento, ma meno dell'80 per cento delle unita' residenziali
complessive dell'immobile al netto di quelle libere, un abbattimento
del prezzo di cui al primo periodo fino a un massimo dell' 8 per
cento. Le modalita' di applicazione degli abbattimenti di prezzo sono
determinate con i decreti di cui al comma 1".
5. Al comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"che si trovano in stato di degrado e per i quali sono necessari
interventi di restauro e di risanamento conservativo, ovvero di
ristrutturazione edilizia".
6. All'articolo 3, comma 13, primo e secondo periodo, del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono soppresse
le seguenti parole: "Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli
enti previdenziali, di concerto con 1".
7. Al primo periodo del comma 14 dell'articolo 3, del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 410, dopo la parola: "immobili", sono aggiunte
le seguenti: "ad uso residenziale non di pregio ai sensi del comma
13".
8. Dopo il comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, e' aggiunto il seguente:
"17-bis. Il medesimo divieto di cui al terzo periodo del comma 17 non
si applica agli enti pubblici territoriali che intendono acquistare
unita' immobiliari residenziali poste in vendita ai sensi
dell'articolo 3 che risultano libere ovvero per le quali non sia
stato esercitato il diritto di opzione da parte dei conduttori che si
trovano nelle condizioni di disagio economico di cui al comma 4, ai
fini dell'assegnazione delle unita' immobiliari ai predetti soggetti.
Ai fini dell'acquisto di immobili di cui al comma 1, le regioni, i
comuni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire
societa' per azioni, anche con la partecipazione di azionisti privati
individuati tramite procedura di evidenza pubblica".
9. Al comma 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410, sono soppresse le parole: "Le unita' immobiliari, escluse
quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13, per le quali i
conduttori, in assenza della citata offerta in opzione, abbiano
manifestato volonta' di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sono vendute al
prezzo e alle condizioni determinati in base alla normativa vigente
alla data della predetta manifestazione di volonta' di acquisto".
9-bis. Al fine di favorire la valorizzazione dei beni immobili
statali suscettibili di uso turistico e nell'ambito del perseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica in funzione del patto di
stabilita' e crescita, l'Agenzia del demanio, con decreto
dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, puo' essere
autorizzata a vendere a trattativa privata, anche in blocco, beni
immobili dello Stato a Sviluppo Italia spa. Si applicano le
disposizioni contenute nel terzo e quarto periodo del comma 1
dell'articolo 29 del presente decreto.
10. All'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
"6-bis. I beni immobili non piu' strumentali alla gestione
caratteristica dell'impresa ferroviaria, di proprieta' di Ferrovie
dello Stato spa, ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e successive modificazioni, e dell'articolo 5 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonche' i beni acquisiti ad altro
titolo, sono alienati da Ferrovie dello Stato spa, o dalle societa'
da essa controllate, direttamente o con le modalita' di cui al
presente decreto. Le alienazioni di cui al presente comma sono
effettuate con esonero dalla consegna dei documenti relativi alla
proprieta' e di quelli attestanti la regolarita' urbanistica,
edilizia e fiscale degli stessi beni. Le risorse
economico-finanziarie derivanti dalle dismissioni effettuate
direttamente ai sensi del presente comma sono impiegate da RFI spa in
investimenti relativi allo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria
e, in particolare, al miglioramento della sicurezza dell'esercizio.
Le previsioni di cui ai primi due periodi del presente comma, previa
emanazione dei decreti previsti dal presente articolo, si applicano a
tutte le societa' controllate direttamente o indirettamente dallo
Stato al momento dell'alienazione dei beni".
11. All'articolo 15, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, come sostituito dall'articolo 22 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 409, e' aggiunto, dopo l'ultimo periodo, il seguente: "Alle
cessioni dei crediti effettuate nell'ambito di operazioni di
cartolarizzazione dello Stato e di altri enti pubblici, previste
dalla legge ovvero approvate con provvedimenti dell'Amministrazione
dello Stato, non si applicano gli articoli 69, commi 1, 2 e 3, e 70
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440".
11-bis. E' autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2004 e 2005, da assegnare alla regione Friuli-Venezia
Giulia per la realizzazione di interventi e di opere infrastrutturali
di interesse locale, da essa individuati nei comuni interessati dal
progetto di ampliamento della base di Aviano.
11-ter. All'onere derivante dal comma 11-bis, pari a 2,5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale"Fondo
speciale"dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11-quater. ((IL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 HA CONFERMATO
L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)).
11-quinquies. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
11-sexies. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
11-septies. E' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per
l'anno 2003, da trasferire al comune di Roma, per investimenti nel
settore del trasporto pubblico locale. All'onere derivante dal
presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2003, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale"Fondo
speciale"dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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AGGIORNAMENTO (19)
Il D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni
dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 ha disposto (con l'art. 4-quater,
comma 1) che "All'articolo 26, comma 11-quater, alinea, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: "non
ubicati nelle infrastrutture militari" si intendono riferite agli
alloggi non posti al diretto e funzionale servizio di basi, impianti
o installazioni militari, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della
legge 18 agosto 1978, n. 497."
Art. 27
Verifica dell'interesse culturale del
patrimonio immobiliare pubblico
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2006, N. 156.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2006, N. 156.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2006, N. 156.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2006, N. 156.
5. IL D.LGS. 24 MARZO 2006, N. 156 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE COMMA.
6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2006, N. 156.
7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2006, N. 156.
8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2006, N. 156.
9. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2006, N. 156.
10. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2006, N. 156.
11. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2006, N. 156.
12. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2006, N. 156.
13.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
13-bis.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
13-ter.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
13-ter.1.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
13-ter.2.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
13-ter.3.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
13-quater.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
13-quinquies.COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296.
13-sexies. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296.
Art. 28
Cessione terreni
1. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge ((23 novembre
2001)), n. 410, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il prezzo
di vendita dei terreni e' pari al prezzo di mercato degli stessi
immobili liberi, diminuito del 30 per cento. E' riconosciuto ((agli
affittuari)) il diritto di opzione per l'acquisto da esercitarsi con
le modalita' e nei termini di cui al comma 3 del presente articolo.
((Agli affittuari coltivatori diretti o imprenditori agricoli che
esercitano il diritto di opzione per l'acquisto, e' concesso
l'ulteriore abbattimento di prezzo secondo percentuali analoghe a
quelle previste dal presente comma e determinate con i decreti di cui
al comma 1. Gli affittuari che esercitano il diritto di opzione
possono procedere all'acquisto dei terreni attraverso il regime di
aiuto di Stato n. 110/2001, approvato dalla Commissione europea con
decisione comunitaria n. SG (2001) D/288933 del 3 giugno 2001. Non si
applicano alle operazioni fondiarie attuate attraverso il regime di
aiuto di Stato n. 110/2001 le disposizioni' previste dall'articolo 8
della legge 26 maggio 1965, n. 590, e dall'articolo 7 della legge 14
agosto 1971, n. 817. Tali operazioni usufruiscono delle agevolazioni
tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta'
contadina previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 604.))"
((1-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
410, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "I
decreti di cui al comma 1 individuano, anche in deroga a quanto
previsto dalla vigente normativa, gli adempimenti necessari al fine
di consentire l'esercizio del diritto di prelazione da parte dei
soggetti che ne sono titolari";
b) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "dei conduttori"
sono inserite le seguenti: "e degli affittuari dei terreni" e, dopo
le parole: "l'irregolarita'", sono inserite le seguenti:
"dell'affitto o";
c) al comma 7, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "I
terreni e le unita' immobiliari liberi ovvero i terreni e le unita'
immobiliari per i quali gli affittuari o i conduttori non hanno
esercitato il diritto di opzione per l'acquisto, sono posti in
vendita ai miglior offerente individuato con procedura competitiva,
le cui caratteristiche sono determinate dai decreti di cui al comma
1, fermo restando il diritto di prelazione di cui al comma 5";
d) al comma 18, ultimo periodo, dopo le parole: "dei canoni di",
sono inserite le seguenti: "affitto o";
e) al comma 19, sesto periodo, dopo le parole: "In caso di
cessione"sono inserite le seguenti: "agli affittuari o".))
Art. 29
Cessione di immobili adibiti ad uffici pubblici
1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica
previsti per l'anno 2004 attraverso la dismissione di beni immobili
dello Stato, in funzione del patto di stabilita' e crescita, si
provvede alla alienazione di tali immobili con prioritario
riferimento a quelli per i quali sia stato gia' determinato il valore
di mercato. L'Agenzia del demanio e' autorizzata, con decreto
dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto
con i Ministeri interessati, a vendere a trattativa privata, anche in
blocco, beni immobili adibiti o comunque destinati ad uffici pubblici
non assoggettati alle disposizioni in materia di tutela del
patrimonio culturale dettate dal decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490, ovvero per i quali sia stato accertato, con le modalita'
indicate nell'articolo 27 del presente decreto, l'inesistenza
dell'interesse culturale. La vendita fa venire meno l'uso
governativo, ovvero l'uso pubblico e l'eventuale diritto di
prelazione spettante ad enti pubblici anche in caso di rivendita. Si
applicano le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 17
dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
nonche' al primo ed al secondo periodo del comma 18 del medesimo
articolo 3. Per l'anno 2004, una quota delle entrate rivenienti dalla
vendita degli immobili di cui al presente articolo, nel limite di 50
milioni di euro, e' iscritta nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze in apposito fondo, ((per provvedere
alla spesa per canoni, oneri e ogni ulteriore incombenza connessi
alla locazione degli immobili stessi)). Una quota, stabilita con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse di
cui agli articoli 28, comma 3, e 29, comma 4, della legge 18 febbraio
1999, n. 28, non impegnate al termine dell'esercizio finanziario
2003, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
al fondo di cui al precedente periodo, ai sensi del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n.
469. Resta fermo che le risorse di cui all'articolo 29, comma 4,
della legge n. 28 del 1999, affidate al citato fondo sono destinate
alla spesa per i canoni di locazione di immobili per il Corpo della
Guardia di finanza; la rimanente parte delle risorse stanziate per
l'anno 2000 e non impegnate al termine dell'esercizio finanziario
2003 e' destinata all'incremento delle dotazioni finanziarie
finalizzate alla realizzazione del programma di interventi
infrastrutturali del Corpo. Il fondo e' attribuito alle pertinenti
unita' previsionali di base degli stati di previsione interessati con
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del
Ministro competente, da comunicare, anche con evidenze informatiche,
tramite l'Ufficio centrale di bilancio alle relative Commissioni
parlamentari e alla Corte dei Conti. A decorrere dall'anno 2005,
l'importo del fondo e' determinato con la legge di bilancio. Agli
immobili ceduti ai sensi del presente comma si applicano l'ultimo
periodo dell'articolo 2, comma 6, e l'articolo 4, comma 2-ter, del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
1-bis. Alle procedure di valorizzazione e dismissione previste dai
commi 15 e 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
410, nonche' dai commi dal 3 al 5 dell'articolo 80 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e dall'articolo 30 del presente decreto si
applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e dell'articolo
81, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. Per le opere
rientranti nelle procedure di valorizzazione e dismissione indicate
nel primo periodo del presente comma, ai soli fini dell'accertamento
di conformita' previsto dagli articoli 2 e 3 del citato regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994, la
destinazione ad uffici pubblici e' equiparata alla destinazione,
contenuta negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi, ad
attivita' direzionali o allo svolgimento di servizi. Resta ferma, per
quanto attiene al contributo di costruzione, la disciplina contenuta
nella sezione II del capo II del titolo II della parte I del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380.
Art. 30
Valorizzazione immobili dello Stato
attraverso strumenti societari
1. ((Ai fini della valorizzazione, trasformazione,
commercializzazione e gestione del patrimonio immobiliare dello Stato
e con le procedure di cui al primo periodo del comma 15 dell'articolo
3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, vengono promosse
le societa' di trasformazione urbana secondo quanto disposto
dall'articolo 120 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
che includano nel proprio ambito di intervento immobili di proprieta'
dello Stato, anche con la partecipazione del Ministero dell'economia
e delle finanze, attraverso l'Agenzia del demanio, delle regioni,
delle province, e delle societa' interamente controllate dallo stesso
Ministero. Nel caso in cui gli enti preposti non abbiano provveduto
alla costituzione di tali societa' entro centottanta giorni dalla
comunicazione da parte dell'Agenzia del demanio dell'individuazione
dei beni oggetto dei fini sopra indicati, il Ministero dell'economia
e delle finanze, mediante l'Agenzia del demanio, ne promuove la
costituzione.)) L'Agenzia del demanio individua gli azionisti privati
delle societa' di trasformazione tramite procedura di evidenza
pubblica. Alle societa' di trasformazione urbana, costituite ai sensi
del presente comma, possono essere conferiti o attribuiti, a titolo
di concessione, singoli beni immobili o compendi immobiliari di
proprieta' dello Stato individuati dall'Agenzia del demanio d'intesa
con i comuni, le province e le regioni territorialmente interessati,
sentite inoltre le Amministrazioni statali preposte alla tutela nel
caso di immobili gravati da vincoli. Il trasferimento non modifica il
regime giuridico previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del
codice civile, dei beni demaniali trasferiti. I rapporti, anche di
natura patrimoniale, intercorrenti tra l'Agenzia del demanio e la
societa' di trasformazione urbana sono disciplinati da apposita
convenzione contenente, a pena di nullita', gli obblighi e i diritti
delle parti. Una quota dei proventi derivanti dalla valorizzazione
degli immobili attraverso le procedure di cui al presente comma
spettante agli azionisti pubblici delle societa' di trasformazione
urbana, da stabilirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, e' destinata alla realizzazione di programmi di edilizia
residenziale convenzionata, finalizzati a sopperire alle esigenze
abitative dei comuni e delle aree metropolitane, elaborati di intesa
con le regioni e gli enti locali interessati. ((I predetti programmi
prevedono una quota, di norma pari al 25 per cento, di alloggi da
destinare ai soggetti indicati nei primi due periodi del comma 4
dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
410.))
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Agenzia
del demanio, puo' partecipare a societa' di trasformazione urbana,
promosse dalle citta' metropolitane e dai comuni, ai sensi dell'art.
120 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni e integrazioni, che includano nel proprio
ambito di intervento immobili di proprieta' dello Stato.
((2-bis. Al fine di assicurare la continuita' dell'azione svolta
dall'Agenzia del demanio anche nella fase di trasformazione in ente
pubblico economico e di garantire la massima efficienza nello
svolgimento dei compiti assegnati ai sensi del presente articolo,
nonche' degli articoli 27 e 29 del presente decreto, il personale in
servizio presso la predetta Agenzia puo' esercitare l'opzione
irrevocabile per la permanenza nel comparto delle agenzie fiscali o
per il passaggio ad altra pubblica amministrazione di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, entro due mesi dalla data di
approvazione del nuovo statuto e comunque non oltre il 31 gennaio
2004. L'eventuale opzione gia' esercitata ai sensi dell'articolo 3,
comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, si intende
confermata ove, entro il predetto termine, non venga revocata.
All'articolo 3 del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, dopo il
comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. I dipendenti in servizio all'atto della trasformazione in
ente pubblico economico mantengono il regime pensionistico e quello
relativo alla indennita' di buonuscita secondo le regole vigenti per
il personale delle pubbliche amministrazioni. Entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore dello statuto, i predetti dipendenti
possono esercitare opzione per il regime pensionistico cui e'
iscritto il personale assunto successivamente a detta data".))
Art. 31
Fondi di investimento immobiliare
1. ((Per l'anno 2003,)) i soggetti non residenti, che hanno
conseguito proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi
immobiliari, nonche' plusvalenze realizzate mediante la loro cessione
o rimborso, hanno diritto, facendone richiesta, entro il 31 dicembre
dell'anno in cui il provento e' percepito o la plusvalenza e'
realizzata, alla societa' di gestione del fondo, al pagamento di una
somma pari all'1 per cento del valore delle quote, proporzionalmente
riferito al periodo di possesso rilevato in ciascun periodo di
imposta. In ogni caso il valore delle quote e' rilevato
proporzionalmente al valore netto del fondo di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sul quale e'
((stata)) assolta l'imposta sostitutiva. Il pagamento e' disposto dai
predetti soggetti, per il tramite della banca depositaria,
computandolo in diminuzione del versamento dell'imposta sostitutiva
dell'1 per cento. Il pagamento non puo' essere richiesto
all'Amministrazione finanziaria.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei confronti dei
soggetti non residenti indicati nell'((articolo)) 6 del decreto
legislativo 1 aprile 1996, n. 239.
Art. 32
Misure per la riqualificazione urbanistica,
ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione
dell'attivita' di repressione dell'abusivismo edilizio,
nonche' per la definizione degli illeciti edilizi
e delle occupazioni di aree demaniali
1. Al fine di pervenire alla regolarizzazione del settore e'
consentito, in conseguenza del condono di cui al presente articolo,
il rilascio del titolo abilitativo edilizia in sanatoria delle opere
esistenti non conformi alla disciplina vigente.
2. La normativa e' disposta nelle more dell'adeguamento della
disciplina regionale ai principi contenuti nel testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, in conformita' al titolo V della Costituzione come modificato
dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e comunque fatte
salve le competenze delle autonomie locali sul governo del
territorio.
3. Le condizioni, i limiti e le modalita' del rilascio del predetto
titolo abilitativo sono stabilite dal presente articolo e dalle
normative regionali.
4. Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce,
d'intesa con le regioni interessate, il supporto alle amministrazioni
comunali ai fini dell'applicazione della presente normativa e per il
coordinamento con le leggi 28 febbraio 1985, n. 47, e successive
modifiche e integrazioni, e con l'articolo 39 della legge 23 dicembre
1994, n. 724, e successive modifiche e integrazioni.
6. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2003, N. 350.
7. Al comma 1 dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei
mille abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici
generali e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data
di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento
del consiglio e' adottato su proposta del Ministro dell'interno di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".
8. All'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma 1,
trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono
essere adottati, la regione segnala al prefetto gli enti
inadempienti. Il prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto
ad adempiere all'obbligo nel termine di quattro mesi. A tal fine gli
enti locali possono attivare gli interventi, anche sostitutivi,
previsti dallo statuto secondo criteri di neutralita', di
sussidiarieta' e di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine
di quattro mesi, il prefetto inizia la procedura per lo scioglimento
del consiglio".
9. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2003, N. 350.
10. Per la realizzazione di un programma di interventi di messa in
sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico e'
destinata una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40
milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le
aree comprese nel programma. Su tali aree, il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio, d'intesa con i soggetti pubblici
interessati, predispone un programma operativo di interventi e le
relative modalita' di attuazione.
11. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2003, N. 350.
12. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto la Cassa depositi e prestiti eautorizzata a mettere a
disposizione l'importo massimo di 50 milioni di euro per la
costituzione, presso la Cassa stessa, di un Fondo di rotazione,
denominato Fondo per le demolizioni delle opere abusive, per la
concessione ai comuni e ai soggetti titolari dei poteri di cui
all'articolo 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, anche avvalendosi delle modalita' di cui
all'articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
all'articolo 41, comma 4, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di anticipazioni,
senza interessi, sui costi relativi agli interventi di demolizione
delle opere abusive anche disposti dall'autorita' giudiziaria e per
le spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse. Le
anticipazioni, comprensive della corrispondente quota delle spese di
gestione del Fondo, sono restituite al Fondo stesso in un periodo
massimo di cinque anni, secondo modalita' e condizioni stabilite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, utilizzando le
somme riscosse a carico degli esecutori degli abusi. In caso di
mancato pagamento spontaneo del credito, l'amministrazione comunale
provvede alla riscossione mediante ruolo ai sensi del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Qualora le somme anticipate non
siano rimborsate nei tempi e nelle modalita' stabilite, il Ministro
dell'interno provvede al reintregro alla Cassa depositi e prestiti,
trattenendone le relative somme dai fondi del bilancio dello Stato da
trasferire a qualsiasi titolo ai comuni. (24)
13. Le attivita' di monitoraggio e di raccolta delle informazioni
relative al fenomeno dell'abusivismo edilizio di competenza del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fanno capo
all'Osservatorio nazionale dell'abusivismo edilizio. Il Ministero
collabora con le regioni al fine di costituire un sistema informativo
nazionale necessario anche per la redazione della relazione al
Parlamento di cui all'articolo 9 del decreto-legge 23 aprile 1985, n.
146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n.
298. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
d'intesa con il Ministro dell'interno, sono aggiornate le modalita'
di redazione, trasmissione, archiviazione e restituzione delle
informazioni contenute nei rapporti di cui all'articolo 31, comma 7,
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Per le suddette attivita' e' destinata una somma di 0,2 milioni di
euro per l'anno 2004 e di 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni
2005 e 2006.
14. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprieta' dello
Stato o facenti parte del demanio statale ad esclusione del demanio
marittimo, lacuale e fluviale, nonche' dei terreni gravati da diritti
di uso civico, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in
sanatoria da parte dell'ente locale competente e' subordinato al
rilascio della disponibilita' da parte dello Stato proprietario, per
il tramite dell'Agenzia del demanio, rispettivamente, a cedere a
titolo oneroso la proprieta' dell'area appartenente al patrimonio
disponibile dello Stato su cui insiste l'opera ovvero a garantire
onerosamente il diritto al mantenimento dell'opera sul suolo
appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato.
(7)
15. La domanda del soggetto legittimato volta ad ottenere la
disponibilita' dello Stato alla cessione dell'area appartenente al
patrimonio disponibile ovvero il riconoscimento al diritto al
mantenimento dell'opera sul suolo appartenente al demanio o al
patrimonio indisponibile dello Stato deve essere presentata, tra 1'11
novembre 2004 e il 10 dicembre 2004, alla filiale dell'Agenzia del
demanio territorialmente competente, corredata dell'attestazione del
pagamento all'erario della somma dovuta a titolo di indennita' per
l'occupazione pregressa delle aree, determinata applicando i
parametri di cui alla allegata Tabella A, per anno di occupazione,
per un periodo comunque non superiore alla prescrizione quinquennale.
A tale domanda deve essere allegata, in copia, la documentazione
relativa all'illecito edilizio di cui ai commi 32 e 35. Entro il 30
aprile 2005, inoltre, deve essere allegata copia della denuncia in
catasto dell'immobile e del relativo frazionamento.
16. La disponibilita' alla cessione dell'area appartenente al
patrimonio disponibile ovvero a riconoscere il diritto a mantenere
l'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio
indisponibile dello Stato viene espressa dalla filiale dell'Agenzia
del demanio territorialmente competente entro il 31 maggio 2005.
Resta ferma la necessita' di assicurare, anche mediante specifiche
clausole degli atti di vendita o dei provvedimenti di riconoscimento
del diritto al mantenimento dell'opera, il libero accesso al mare,
con il conseguente diritto pubblico di passaggio.
17. Nel caso di aree soggette ai vincoli di cui all'articolo 32
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, la disponibilita' alla cessione
dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero a riconoscere
il diritto a mantenere l'opera sul suolo appartenente al demanio o al
patrimonio indisponibile dello Stato e' subordinata al parere
favorevole da parte dell'Autorita' preposta alla tutela del vincolo.
18. Le procedure di vendita delle aree appartenenti al patrimonio
disponibile dello Stato devono essere perfezionate entro il 31
dicembre 2006, a cura della filiale dell'Agenzia del demanio
territorialmente competente previa presentazione da parte
dell'interessato del titolo abilitativo edilizio in sanatoria
rilasciato dall'ente locale competente, ovvero della documentazione
attestante la presentazione della domanda, volta ad ottenere il
rilascio del titolo edilizio in sanatoria sulla quale e' intervenuto
il silenzio assenso con l'attestazione dell'avvenuto pagamento della
connessa oblazione, alle condizioni previste dal presente articolo.
19. Il prezzo di acquisto delle aree appartenenti al patrimonio
disponibile e' determinato applicando i parametri di cui alla Tabella
B allegata al presente decreto ed e' corrisposto in due rate di pari
importo scadenti, rispettivamente, il 30 giugno 2005 e il 31 dicembre
2005.
19-bis. Le opere eseguite da terzi su aree appartenenti al
patrimonio disponibile dello Stato, per le quali e' stato rilasciato
il titolo abilitativo edilizio in sanatoria da parte dell'ente locale
competente, sono inalienabili per un periodo di cinque anni dalla
data di perfezionamento delle procedure di vendita delle aree sulle
quali insistono le opere medesime.
20. Il provvedimento formale di riconoscimento del diritto al
mantenimento dell'opera sulle aree del demanio dello Stato e del
patrimonio indisponibile e' rilasciato a cura della filiale
dell'Agenzia del demanio territorialmente competente entro il 31
dicembre 2006, previa presentazione della documentazione di cui al
comma 18. Il diritto e' riconosciuto per una durata massima di anni
venti, a fronte di un canone commisurato ai valori di mercato.
21. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296.
22. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296.
23. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296.
24. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2003, N. 350.
25. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio
1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come
ulteriormente modificate dall'articolo 39 della legge 23 dicembre
1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' dal
presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino
ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato
ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria
della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento
superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresi'
applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra
relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 metri
cubi per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in
sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi
complessivamente i 3.000 metri cubi. (7)
26. Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di
illecito di cui all'allegato 1:
a) numeri da 1 a 3, nell'ambito dell'intero territorio nazionale,
fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del
presente articolo, nonche' 4, 5 e 6 nell'ambito degli immobili
soggetti a vincolo di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio
1985, n. 47;
b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui
all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di
legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con la quale e' determinata
la possibilita', le condizioni e le modalita' per l'ammissibilita' a
sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio. (7)
27. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque
suscettibili di sanatoria, qualora:
a) siano state eseguite dal proprietario o avente causa
condannato con sentenza definitiva, per i delitti di cui all'articolo
416 bis, 648 bis e 648 ter del codice penale o da terzi per suo
conto;
b) non sia possibile effettuare interventi per l'adeguamento
antisismico, rispetto alle categorie previste per i comuni secondo
quanto indicato dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003;
c) non sia data la disponibilita' di concessione onerosa
dell'arca di proprieta' dello Stato o degli enti pubblici
territoriali, con le modalita' e condizioni di cui all'articolo 32
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ed al presente decreto;
d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti
sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi
idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e
paesistici, nonche' dei parchi e delle aree protette nazionali,
regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di
dette opere, in assenza o in difformita' del titolo abilitativo
edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni
degli strumenti urbanistici;
e) siano state realizzate su immobili dichiarati monumento
nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di
interesse particolarmente rilevante ai sensi degli articoli 6 e 7 del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
f) fermo restando quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000,
n. 353, e indipendentemente dall'approvazione del piano regionale di
cui al comma 1 dell'articolo 3 della citata legge n. 353 del 2000, il
comune subordina il rilascio del titolo abilitativo edilizio in
sanatoria alla verifica che le opere non insistano su aree boscate o
su pascolo i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco. Agli
effetti dell'esclusione dalla sanatoria e' sufficiente l'acquisizione
di elementi di prova, desumibili anche dagli atti e dai registri del
Ministero dell'interno, che le aree interessate dall'abuso edilizio
siano state, nell'ultimo decennio, percorse da uno o piu' incendi
boschivi;
g) siano state realizzate nei porti e nelle aree appartenenti al
demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonche' nei terreni gravati da
diritti di uso civico.
28. I termini previsti dalle disposizioni sopra richiamate e
decorrenti dalla data di entrata in vigore dell'articolo 39 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e
integrazioni, ove non disposto diversamente, sono da intendersi come
riferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per
quanto non previsto dal presente decreto si applicano, ove
compatibili, le disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n.
47, e al predetto articolo 39.
29. Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in
essere dalla persona imputata di uno dei delitti di cui agli articoli
416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, o da terzi per suo
conto, e' sospeso fino alla sentenza definitiva di non luogo a
procedere o di proscioglimento o di assoluzione. Non puo' essere
conseguito il titolo abilitativo edilizio in sanatoria degli abusi
edilizi se interviene la sentenza definitiva di condanna per i
delitti sopra indicati. Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in
ordine alle condanne riportate nel certificato generale del
casellario giudiziale ad opera del comune, il richiedente deve
attestare, con dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui
all'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non avere carichi
pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli 416-bis,
648-bis e 648-ter del codice penale.
30. Qualora l'amministratore di beni immobili oggetto di sequestro
o di confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575,
autorizzato dal giudice competente ad alienare taluno di detti beni,
puo' essere autorizzato, altresi', dal medesimo giudice, sentito il
pubblico ministero, a riattivare il procedimento di sanatoria
sospeso. In tal caso non opera nei confronti del l'amministratore o
del terzo acquirente il divieto di rilascio del titolo abilitativo
edilizio in sanatoria di cui al comma 29.
31. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria non
comporta limitazione ai diritti dei terzi.
32. La domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio,
con l'attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione
degli oneri concessori, e' presentata al comune competente, a pena di
decadenza, tra 1'11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004, unitamente
alla dichiarazione di cui al modello allegato e alla documentazione
di cui al comma 35.
33. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, emanano norme per la definizione del
procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo
abilitativo edilizio in sanatoria e possono, prevederne, tra l'altro,
un incremento dell'oblazione fino al massimo del 10 per cento della
misura determinata nella tabella C allegata al presente decreto, ai
fini dell'attivazione di politiche di repressione degli abusi edilizi
e per la promozione di interventi di riqualificazione dei nuclei
interessati da fenomeni di abusivismo edilizio, nonche' per
l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 23 della legge 28
febbraio 1985, n. 47. (7)
34. Ai fini dell'applicazione del presente articolo non si applica
quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, della legge 28 febbraio
1985, n. 47. Con legge regionale gli oneri di concessione relativi
alle opere abusive oggetto di sanatoria possono essere incrementati
fino al massimo del 100 per cento. Le amministrazioni comunali
perimetrano gli insediamenti abusivi entro i quali gli oneri
concessori sono determinati nella misura dei costi per la
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria
necessarie, nonche' per gli interventi di riqualificazione
igienico-sanitaria e ambientale attuati dagli enti locali. Coloro che
in proprio o in forme consortili, nell'ambito delle zone perimetrate,
intendano eseguire in tutto o in parte le opere di urbanizzazione
primaria, nel rispetto dell'articolo 2, comma 5, della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni,
secondo le disposizioni tecniche dettate dagli uffici comunali,
possono detrarre dall'importo complessivo quanto gia' versato, a
titolo di anticipazione degli oneri concessori, di cui alla tabella D
allegata al presente decreto. Con legge regionale, ai sensi
dell'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato
dal presente articolo, sono disciplinate le relative modalita' di
attuazione.
35. La domanda di cui al comma 32 deve essere corredata dalla
seguente documentazione:
a) dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'articolo 47,
comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con allegata documentazione
fotografica, dalla quale risulti la descrizione delle opere per le
quali si chiede il titolo abilitativo edilizio in sanatoria e lo
stato dei lavori relativo;
b) qualora l'opera abusiva supera i 450 metri cubi, da una
perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una
certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della
professione attestante l'idoneita' statica delle opere eseguite;
c) ulteriore documentazione eventualmente prescritta con norma
regionale.
36. La presentazione nei termini della domanda di definizione
dell'illecito edilizio, l'oblazione interamente corrisposta nonche'
il decorso di trentasei mesi dalla data da cui risulta il suddetto
pagamento, producono gli effetti di cui all'articolo 38, comma 2,
della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Trascorso il suddetto periodo di
trentasei mesi si prescrive il diritto al conguaglio o al rimborso
spettante. ((25))
37. Il pagamento degli oneri di concessione, la presentazione della
documentazione di cui al comma 35, della denuncia in catasto, della
denuncia ai fini dell'imposta comunale degli immobili di cui al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonche', ove dovute,
delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico, entro il 31
ottobre 2005, nonche' il decorso del termine di ventiquattro mesi da
tale data senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune,
equivalgono a titolo abilitativo edilizio in sanatoria. Se nei
termini previsti l'oblazione dovuta non e' stata interamente
corrisposta o e' stata determinata in forma dolosamente inesatta, le
costruzioni realizzate senza titolo abilitativo edilizio sono
assoggettate alle sanzioni richiamate all'articolo 40 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, e all'articolo 48 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. (7)
38. La misura dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri
concessori, nonche' le relative modalita' di versamento, sono
disciplinate nell'allegato 1 al presente decreto. (7)
39. Ai fini della determinazione dell'oblazione non si applica
quanto previsto dai commi 13, 14 15 e 16 dell'articolo 39 della legge
23 dicembre 1994, n. 724.
40. Alla istruttoria della domanda di sanatoria si applicano i
medesimi diritti e oneri previsti per il rilascio dei titoli
abilitativi edilizi, come disciplinati dalle Amministrazioni comunali
per le medesime fattispecie di opere edilizie. Ai fini della
istruttoria delle domande di sanatoria edilizia puo' essere
determinato dall'Amministrazione comunale un incremento dei predetti
diritti e oneri fino ad un massimo del 10 per cento da utilizzare con
le modalita' di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 23 dicembre
1996, n. 662. Per l'attivita' istruttoria connessa al rilascio delle
concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i diritti e
oneri di cui al precedente periodo, per progetti finalizzati da
svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario.
41. Al fine di incentivare la definizione delle domande di
sanatoria presentate ai sensi del presente articolo, nonche' ai sensi
del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive
modificazioni, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.
724, e successive modificazioni, il 50 per cento delle somme riscosse
a titolo di conguaglio dell'oblazione, ai sensi dell'articolo 35,
comma 14, della citata legge n. 47 del 1985, e successive
modificazioni, e' devoluto al comune interessato. Con decreto
interdipartimentale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze sono
stabilite le modalita' di applicazione del presente comma.
42. All'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il comma 4
e' sostituito dal seguente:
"4. Le proposte di varianti di recupero urbanistico possono essere
presentate da parte di soggetti pubblici e privati, con allegato un
piano di fattibilita' tecnico, economico, giuridico e amministrativo,
finalizzato al finanziamento, alla realizzazione e alla gestione di
opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per il recupero
urbanistico ed edilizio, volto al raggiungimento della sostenibilita'
ambientale, economica e sociale, alla coesione degli abitanti dei
nuclei edilizi inseriti nelle varianti e alla rivitalizzazione delle
aree interessate dall'abusivismo edilizio."
43. L'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 32. Opere costruite su aree sottoposte a vincolo. - 1. Fatte
salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio del
titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su
immobili sottoposti a vincolo e' subordinato al parere favorevole
delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso.
Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette
amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento
della richiesta di parere, il richiedente puo' impugnare il
silenzio-rifiuto. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio
estingue anche il reato per la violazione del vincolo. Il parere non
e' richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti l'altezza, i
distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2
per cento delle misure prescritte.
2. Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sottoindicate, le
opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione e che
risultino:
a) in difformita' dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e
successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, quando possano essere collaudate
secondo il disposto del quarto comma dell'articolo 35;
b) in contrasto con le norme urbanistiche che prevedono la
destinazione ad edifici pubblici od a spazi pubblici, purche' non in
contrasto con le previsioni delle varianti di recupero di cui al capo
III;
c) in contrasto con le norme del decreto ministeriale 1 aprile
1968, n. 1404, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 13
aprile 1968, e con agli articoli 16, 17 e 18 della legge 13 giugno
1991, n. 190, e successive modificazioni, sempre che le opere stesse
non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico.
3. Qualora non si verifichino le condizioni di cui al comma 2, si
applicano le disposizioni dell'articolo 33.
4. Ai fini dell'acquisizione del parere di cui al comma 1 si applica
quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Il motivato dissenso espresso
da una amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, ivi inclusa la soprintendenza competente,
alla tutela del patrimonio storico artistico o alla tutela della
salute preclude il rilascio del titolo abilitativo edilizio in
sanatoria.
5. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprieta' di enti
pubblici territoriali, in assenza di un titolo che abiliti al
godimento del suolo, il rilascio della concessione o
dell'autorizzazione in sanatoria e' subordinato anche alla
disponibilita' dell'ente proprietario a concedere onerosamente, alle
condizioni previste dalle leggi statali o regionali vigenti, l'uso
del suolo su cui insiste la costruzione. La disponibilita' all'uso
del suolo, anche se gravato di usi civici, viene espressa dallo Stato
o dagli enti pubblici territoriali proprietari entro il termine di
centottanta giorni dalla richiesta. La richiesta di disponibilita'
all'uso del suolo deve essere limitata alla superficie occupata dalle
costruzioni oggetto della sanatoria e alle pertinenze strettamente
necessarie, con un massimo di tre volte rispetto all'area coperta dal
fabbricato. Salve le condizioni previste da leggi regionali, il
valore e' stabilito dalla filiale dell'Agenzia del demanio competente
per territorio per gli immobili oggetto di sanatoria ai sensi della
presente legge e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.
724, con riguardo al valore del terreno come risultava all'epoca
della costruzione aumentato dell'importo corrispondente alla
variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati, al momento della determinazione di detto valore.
L'atto di disponibilita', regolato con convenzione di cessione del
diritto di superficie per una durata massima di anni sessanta, e'
stabilito dall'ente proprietario non oltre sei mesi dal versamento
dell'importo come sopra determinato.
6. Per le costruzioni che ricadono in aree comprese fra quelle di cui
all'articolo 21 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il rilascio
della concessione o della autorizzazione in sanatoria e' subordinato
alla acquisizione della proprieta' dell'area stessa previo versamento
del prezzo, che e' determinato dall'Agenzia del territorio in
rapporto al vantaggio derivante dall'incorporamento dell'area.
7. Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente
articolo si applicano le sanzioni previste dal decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".
43-bis. Le modifiche apportate con il presente articolo concernenti
l'applicazione delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, e 23 dicembre
1994, n. 724, non si applicano alle domande gia' presentate ai sensi
delle predette leggi.
44. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo le parole: "l'inizio" sono
inserite le seguenti: "o l'esecuzione".
45. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo le parole: "18 aprile 1962, n. 167
e successive modificazioni e integrazioni" sono inserite le seguenti:
" , nonche' in tutti i casi di difformita' dalle norme urbanistiche e
alle prescrizioni degli strumenti urbanistici".
46. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati
monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o
dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli
articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, o su
beni di interesse archeologico, nonche' per le opere abusivamente
realizzate su immobili soggetti a vincolo o di inedificabilita'
assoluta in applicazione delle disposizioni del titolo II del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il Soprintendente, su richiesta
della regione, del comune o delle altre autorita' preposte alla
tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni dall'accertamento
dell'illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle
modalita' operative di cui ai commi 55 e 56 dell'articolo 2 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662".
47. Le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 44 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono incrementate
del cento per cento.
48. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326.
49. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326.
49-bis. All'articolo 54, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Tali spese, limitatamente agli esercizi finanziari 2002 e
2003, sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a
quello terminale, sempreche' l'impegno formale venga assunto entro il
secondo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione in
bilancio".
49-ter. L'articolo 41 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e' sostituito dal
seguente:
"ART. 41. - (Demolizione di opere abusive) - 1. Entro il mese di
dicembre di ogni anno il dirigente o il responsabile del servizio
trasmette al prefetto l'elenco delle opere non sanabili per le quali
il responsabile dell'abuso non ha provveduto nel termine previsto
alla demolizione e al ripristino dei luoghi e indica lo stato dei
procedimenti relativi alla tutela del vincolo di cui al comma 6
dell'articolo 31. Nel medesimo termine le amministrazioni statali e
regionali preposte alla tutela trasmettono al prefetto l'elenco delle
demolizioni da eseguire. Gli elenchi contengono, tra l'altro, il
nominativo dei proprietari e dell'eventuale occupante abusivo, gli
estremi di identificazione catastale, il verbale di consistenza delle
opere abusive e l'eventuale titolo di occupazione dell'immobile.
2. Il prefetto, entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi di
cui al comma 1, provvede agli adempimenti conseguenti all'intervenuto
trasferimento della titolarita' dei beni e delle aree interessate,
notificando l'avvenuta acquisizione al proprietario e al responsabile
dell'abuso.
3. L'esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresa la
rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica
incolumita', e' disposta dal prefetto. I relativi lavori sono
affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti,
ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee. Il prefetto puo'
anche avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere
pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della
difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa tra il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro della
difesa". (7)
49-quater. All'articolo 48 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive
modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-ter. Al fine di consentire una piu' penetrante vigilanza
sull'attivita' edilizia, e' fatto obbligo alle aziende erogatrici di
servizi pubblici ed ai funzionari cui sia imputabile la stipulazione
dei relativi contratti di somministrazione di comunicare al sindaco
del comune ove e' ubicato l'immobile le richieste di allaccio ai
pubblici servizi effettuate per gli immobili, con indicazione della
concessione edilizia ovvero della autorizzazione ovvero degli altri
titoli abilitativi, ovvero della istanza di concessione in sanatoria
presentata, corredata dalla prova del pagamento per intero delle
somme dovute a titolo di oblazione. L'inosservanza di tale obbligo
comporta, per ciascuna violazione, la sanzione pecuniaria da euro
10.000 ad euro 50.000 nei confronti delle aziende erogatrici di
servizi pubblici, nonche' la sanzione pecuniaria da euro 2.582 ad
euro 7.746 nei confronti del funzionario della azienda erogatrice cui
sia imputabile la stipulazione dei contratti".
50. Agli oneri indicati ai commi 6, 9, 10, 11, 13 e 24, si
provvede, nei limiti stabiliti nei predetti commi, per gli anni 2004,
2005 e, quanto a 82 milioni di euro, per l'anno 2006, mediante quota
parte delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo. Tali
somme sono versate, per ciascuno dei predetti anni, all'entrata del
bilancio dello Stato per essere rassegnate alle pertinenti unita'
previsionali di base, anche di nuova istituzione, dei Ministeri
interessati. Per la Restante parte degli oneri relativi all'anno 2006
si provvede con quota parte delle entrate recate dal presente
decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(7)
-----------------
AGGIORNAMENTO (7)
La Corte costituzionale, con sentenza 24-28 giugno 2004, n. 196 (in
G.U. 1a s.s. 7/7/2004, n. 26) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale dei seguenti commi del presente articolo:
- comma 14, nella parte in cui non prevede il rispetto della
legge regionale di cui al comma 26;
- comma 25, nella parte in cui non prevede che la legge regionale
di cui al comma 26 possa determinare limiti volumetrici inferiori a
quelli ivi indicati;
- comma 26, nella parte in cui non prevede che la legge regionale
possa determinare la possibilita', le condizioni e le modalita' per
l'ammissibilita' a sanatoria di tutte le tipologie di abuso edilizio
di cui all'allegato 1;
- comma 33, nella parte in cui prevede le parole "entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" anziche'
le parole "tramite la legge di cui al comma 26";
- comma 37, nella parte in cui non prevede che la legge regionale
di cui al comma 26 possa disciplinare diversamente gli effetti del
prolungato silenzio del comune;
- comma 38, nella parte in cui prevede che sia l'allegato 1 dello
stesso decreto-legge n. 269 del 2003, anziche' la legge regionale di
cui al comma 26, a determinare la misura dell'anticipazione degli
oneri concessori, nonche' le relative modalita' di versamento;
- comma 49-ter;
- dell'art. 32, nella parte in cui non prevede che la legge
regionale di cui al comma 26 debba essere emanata entro un congruo
termine da stabilirsi dalla legge statale.
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 21 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni dalla
L. 30 luglio 2004, n. 191, ha disposto (con l'art. 5, comma
2-quinquies) che "Per consentire il completamento degli accertamenti
tecnici in corso, d°intesa con le regioni interessate, relativamente
alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi anche in
relazione al numero, all'estensione, alle tipologie, alle
caratteristiche economiche delle concessioni e delle attivita'
economiche ivi esercitate, e all'abusivismo, il termine di cui
all'articolo 32, comma 22, del citato decreto-legge n. 269 del 2003,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, e
successive modificazioni, e' differito al 30 ottobre 2004."
---------------
AGGIORNAMENTO (15a)
Il D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla
L. 17 agosto 2005, n. 168, ha disposto (con l'art. 14-quinquies,
comma 1) che "Per consentire il completamento degli accertamenti
tecnici in corso, d'intesa con le regioni e le organizzazioni
sindacali delle categorie interessate, relativamente alla
rideterminazione dei canoni demaniali marittimi anche in relazione al
numero, all'estensione ed alle tipologie delle concessioni esistenti
ed all'abusivismo, il termine di cui all'articolo 32, comma 22, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' differito al
31 ottobre 2005."
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AGGIORNAMENTO (16)
Il D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla
L. 17 agosto 2005, n. 168, come modificato dal D.L. 30 settembre
2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005,
n. 248, ha disposto (con l'art. 14-quinquies, comma 1) che " Per
consentire il completamento degli accertamenti tecnici in corso,
d'intesa con le regioni e le organizzazioni sindacali delle categorie
interessate, relativamente alla rideterminazione dei canoni demaniali
marittimi anche in relazione al numero, all'estensione ed alle
tipologie delle concessioni esistenti ed all'abusivismo, il termine
di cui all'articolo 32, comma 22, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e' differito al 15 dicembre 2005."
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AGGIORNAMENTO (20a)
Il D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla
L. 17 agosto 2005, n. 168, come modificato dal D.L. 7 giugno 2006, n.
206, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2006, n. 234, ha
disposto (con l'art. 14-quinquies, comma 1) che "Per consentire il
completamento degli accertamenti tecnici in corso, d'intesa con le
regioni e le organizzazioni sindacali delle categorie interessate
nonche' con le associazioni dei consumatori, relativamente alla
rideterminazione dei canoni demaniali marittimi anche in relazione al
numero, all'estensione ed alle tipologie delle concessioni esistenti
ed all'abusivismo, il termine di cui all'articolo 32, comma 22, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' differito al
31 ottobre 2006."
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AGGIORNAMENTO (21a)
Il D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla
L. 17 agosto 2005, n. 168, come modificato dal D.L. 3 ottobre 2006,
n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n.
286, ha disposto (con l'art. 14-quinquies, comma 1) che "Per
consentire il completamento degli accertamenti tecnici in corso,
d'intesa con le regioni e le organizzazioni sindacali delle categorie
interessate nonche' con le associazioni dei consumatori,
relativamente alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi
anche in relazione al numero, all'estensione ed alle tipologie delle
concessioni esistenti ed all'abusivismo, il termine di cui
all'articolo 32, comma 22, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, e' differito al 31 dicembre 2006."
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AGGIORNAMENTO (24)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 2, comma
340) che "Al fine di potenziare le attivita' di sorveglianza e di
tutela del territorio e di disincentivare l'esecuzione di lavori
senza titolo o in difformita' dalle norme e dagli strumenti
urbanistici, nonche' di sostenere gli oneri a carico dei comuni per
l'immediata demolizione delle opere abusive, il Fondo per le
demolizioni delle opere abusive, di cui all'articolo 32, comma 12,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' incrementato
di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2008."
------------------
AGGIORNAMENTO (25)
La Corte Costituzionale, con sentenza 12-28 marzo 2008, n. 70 (in
G.U. 1a s.s. 2/4/2008, n. 15) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 32, comma 36, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la
correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, nella parte in
cui non prevede che gli effetti di cui all'art. 38, comma 2, della
legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo
dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria
delle opere edilizie), si producono anche allorche', anteriormente al
decorso dei 36 mesi dal pagamento dell'oblazione, sia intervenuta
l'attestazione di congruita' da parte dell'autorita' comunale
dell'oblazione corrisposta."
Art. 32-bis
(Fondo per interventi straordinari della
Presidenza del Consiglio dei ministri)
1. A1 fine di contribuire alla realizzazione di interventi
infrastrutturali, con priorita' per quelli connessi alla riduzione
del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei
territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle citta'
d'arte e' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, per il triennio 2003-2005, un apposito
fondo per interventi straordinari. A tal fine e' autorizzata la spesa
di euro 73.487.000 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000 per ciascuno
degli anni 2004 e 2005.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle
finanze, vengono individuati gli interventi da realizzare, gli enti
beneficiari e le risorse da assegnare nell'ambito delle
disponibilita' del fondo.
3. All'onere di cui al presente articolo, pari a euro 73.487.000
per l'anno 2003 e euro 100.000.000 per ciascuno degli anni 2004 e
2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale"Fondo
speciale"dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2003 allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ((24))
---------------
AGGIORNAMENTO (24)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha disposto (con l'art. 1, comma
276) che "Il fondo di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e' incrementato di 20 milioni di euro, a
decorrere dall'anno 2008, da destinare ad interventi di adeguamento
strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico,
nonche' alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici
esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio
sismico, secondo programmi basati su aggiornati gradi di
rischiosita'."
CAPO II
CONCORDATO FISCALE PREVENTIVO E ALTRE DISPOSIZIONI
FINANZIARIE
Art. 33
Concordato preventivo
1. In attesa dell'avvio a regime del concordato preventivo
triennale, e' introdotto in forma sperimentale un concordato
preventivo biennale per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio
2003 e per quello successivo.
2. Sono ammessi al concordato preventivo i titolari di reddito di
impresa e gli esercenti arti e professioni.
3. L'osservanza degli obblighi fiscali intrinseca all'adesione al
concordato preventivo comporta:
a) la determinazione agevolata delle imposte sul reddito e, in
talune ipotesi, dei contributi;
b) salvo che non venga richiesto dal cliente, la sospensione
degli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale e
della ricevuta fiscale;
c) la limitazione dei poteri di accertamento.
4. Il concordato preventivo si opera sulle seguenti basi, ferma
restando la dichiarazione di un reddito di impresa o di lavoro
autonomo minimo di 1.000 euro:
a) per il primo periodo d'imposta, incrementando i ricavi o
compensi del 2001 ((almeno dell'8 per cento)), nonche' il relativo
reddito del 2001 almeno del 7 per cento, anche a seguito di
adeguamento in dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e
sul valore aggiunto;
b) per il secondo periodo d'imposta, incrementando ((i ricavi o
compensi minimi concordati per il 2003 almeno del 5 per cento,
nonche' il relativo reddito minimo concordato riferito al 2003
almeno del 3,5 per cento)), anche a seguito di adeguamento in
dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore
aggiunto; tale adeguamento, per quanto riguarda i ricavi o
compensi, e' consentito solo se la predetta soglia puo' essere
raggiunta con ((un incremento non superiore al 10 per cento dei
ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili, con una
sanzione pari al 5 per cento delle imposte correlate alla
differenza tra i ricavi o i compensi concordati e i predetti
ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili)).
5. Se i ricavi o compensi dichiarati nel periodo d'imposta in corso
al 1 gennaio 2001 sono inferiori a quelli risultanti
dall'applicazione degli studi di settore o dei parametri,
l'adesione al concordato preventivo e' subordinata all'adeguamento
a questi ultimi e all'assolvimento delle relative imposte, con
esclusione di sanzioni ed interessi, da effettuare anteriormente
alla data di presentazione della comunicazione di adesione.
6. Ai fini di quanto previsto ((dai commi 4 e 5)) si tiene conto,
inoltre, degli atti di accertamento divenuti non piu' impugnabili,
ancorche' definiti per adesione, nonche' delle integrazioni e
definizioni di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289. Non si
tiene conto delle dichiarazioni integrative presentate ai sensi
dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, che abbiano determinato una riduzione del
reddito ovvero dei ricavi o compensi dichiarati.
7. Per i periodi d'imposta oggetto di concordato, sul reddito
d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato che eccede quello
relativo al periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2001,
l'imposta e' determinata separatamente con l'aliquota del 23 per
cento. L'aliquota e', invece, del 33 per cento per i soggetti di
cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, nonche' per gli altri soggetti il cui reddito d'impresa o
di lavoro autonomo relativo al periodo d'imposta in corso al 1
gennaio 2001 sia stato superiore a 100.000 euro. Sul reddito che
eccede quello minimo determinato secondo le modalita' di cui al
comma 4 non sono dovuti contributi previdenziali per la parte
eccedente il minimale reddituale; se il contribuente intende
versare comunque i contributi, gli stessi sono commisurati sulla
parte eccedente il minimale reddituale.
((7-bis. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, all'ammontare
dei maggiori ricavi o compensi, determinato ai sensi del comma 4,
si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non
soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota
media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle
operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni
di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
8. Per i periodi d'imposta soggetti a concordato preventivo,
relativamente al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, sono
inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base
alle disposizioni di cui:
a) al primo comma, lettera d), secondo periodo, e secondo comma,
lettere a), d) e d-bis), dell'articolo 39 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni;
b) all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni;
c) all'articolo 55, secondo comma, numero 3), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni.
8-bis. Per i medesimi periodi d'imposta di cui al comma 8,
relativamente al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, sono
preclusi gli atti di accertamento qualora il maggiore reddito
accertabile sia inferiore o pari al 50 per cento di quello
dichiarato.))
9. Il contribuente che ((non soddisfa le condizioni)) di cui al
comma 4 lo comunica nella dichiarazione dei redditi; in questo
caso:
a) il contribuente decade dai benefici previsti dal comma 3;
b) l'ufficio emette accertamento parziale, sulla base dei ricavi
o compensi di cui al comma 4; salve le ipotesi di accadimenti
straordinari ed imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova
applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto
dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
((c) gli obblighi di documentazione riprendono dal periodo
d'imposta successivo a quello nel quale non sono state soddisfatte
le condizioni di cui al comma 4.))
10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e' abrogato l'articolo 11, comma 6, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
((11. La sospensione dell'esercizio dell'attivita', ovvero della
licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita',
prevista dall'articolo 12, comma 2, del citato decreto legislativo
n. 471 del 1997, e' disposta dal direttore regionale dell'Agenzia
delle entrate, per un periodo da quindici giorni a due mesi,
qualora nei riguardi dei contribuenti che non hanno aderito al
concordato siano constatate, in tempi diversi, tre distinte
violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo
scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un
quinquennio; in deroga all'articolo 19, comma 7, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di
sospensione e' immediatamente esecutivo. La disposizione di cui al
presente comma non si applica se i corrispettivi non documentati
sono complessivamente inferiori a 50 euro. Il presente comma non
si applica alle violazioni constatate prima della data di entrata
in vigore del presente decreto.))
12. Non sono ammessi al concordato preventivo i titolari di reddito
d'impresa e gli esercenti arti e professioni che:
a) non erano in attivita' il 31 dicembre 2000;
b) hanno dichiarato ricavi o compensi di ((importo superiore a
5.164.569,00 euro)) nel periodo d'imposta in corso al 1 gennaio
2001; non si tiene conto di quelli di cui all'articolo 53, comma
1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917;
c) ((si sono avvalsi dei regimi forfettari)) di determinazione
dell'imponibile o dell'imposta, per il periodo d'imposta in corso
al 1 gennaio 2001, o per quello in corso al 1 gennaio 2003;
d) non si impegnano a rispettare la condizione indicata nel comma
4 per ciascun periodo d'imposta oggetto di concordato.
13. La sospensione dell'obbligo tributario di emissione dello
scontrino e della ricevuta fiscale opera per le operazioni poste
in essere dopo la data di presentazione della comunicazione di
adesione. Resta comunque ferma la determinazione dell'imposta sul
valore aggiunto periodicamente dovuta da calcolare tenendo conto
dell'imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di
servizio effettuate. ((Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello di
dichiarazione IVA annuale, per tutti i soggetti passivi di tale
imposta, sono definite le modalita' di separata indicazione delle
cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei
confronti dei consumatori finali e di soggetti titolari di partita
IVA.))
14. Agli effetti del presente articolo, si considerano ricavi
quelli dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli
di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 1 del medesimo
articolo; si considerano compensi quelli previsti dall'articolo
50, comma 1, del medesimo testo unico. ((Il periodo precedente si
applica solo con riferimento agli incrementi di cui al comma 4.))
15. Le disposizioni del presente articolo non incidono
sull'esercizio della delega legislativa di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera e), numero 3), della legge 7 aprile 2003, n. 80.
L'adesione al concordato preventivo si esprime mediante
comunicazione resa tra il 1 gennaio e il 16 marzo 2004. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalita' di
presentazione della comunicazione di adesione e dell'adeguamento
di cui al comma 5.
Art. 34
Proroga di termini in materia di definizioni agevolate
1. Al decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 212, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) nei commi 2 e 2-bis dell'articolo 1, le parole: "16 ottobre
2003", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "16
marzo 2004";
b) nello stesso comma 2 dell'articolo 1, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: ", anche con riferimento alle date di
versamento degli eventuali pagamenti rateali, ferma restando la
decorrenza degli interessi dal 17 ottobre 2003.";
c) nel comma 2-sexies dell'articolo 1, il primo periodo e'
sostituito dai seguenti: "Per i contribuenti che non provvedono,
in base alle disposizioni del comma 2, ad effettuare, entro il 16
marzo 2004, versamenti utili per la definizione di cui
all'articolo 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, il termine per la proposizione del ricorso avverso
atti dell'amministrazione finanziaria, di cui al comma 8 dello
stesso articolo 15, e' fissato al 18 marzo 2004. E' sospeso fino
al 18 marzo 2004 il termine per il perfezionamento della
definizione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,
relativamente agli inviti al contraddittorio di cui al comma 1 del
citato articolo 15 della legge n. 289 del 2002"; nel medesimo
comma, secondo periodo, le parole: "16 ottobre 2003"sono
sostituite dalle seguenti: "16 marzo 2004".
2. Nel comma 2-ter dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, le parole: "16 ottobre 2003" e "16 settembre 2003" sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "16 marzo 2004" e "16
febbraio 2004".
3. Nell'articolo 16, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 1, secondo
periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 212, le parole: "30
novembre 2003", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:
"30 aprile 2004"; nello stesso articolo 16, comma 8, primo
periodo, le parole. "1 marzo 2004" sono sostituite dalle seguenti:
"16 maggio 2004".
4. Le penalita' previste a carico dei soggetti convenzionati ai
sensi dell'articolo 3, commi 1 e 11, del decreto del Presidente
della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322 ((nonche' dei soggetti
incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) ed e),
del medesimo decreto)), per la tardiva o errata trasmissione
telematica delle dichiarazioni ricevute dai predetti soggetti fino
al 31 dicembre 2002, sono ridotte ad una somma pari al 10 per
cento dell'importo risultante dall'applicazione dei criteri di
calcolo fissati nelle relative convenzioni ((ovvero, per i
predetti soggetti incaricati, ad una somma pari al dieci per cento
della sanzione minima prevista dall'articolo 7-bis del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241)).
5. Il beneficio previsto al comma 4 si applica a condizione che il
versamento della penalita' ridotta avvenga:
a) per le penalita' gia' contestate alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa;
b) per le penalita' non ancora contestate alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, entro
dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte
dell'Agenzia delle entrate.
6. Il beneficio previsto dal comma 4 non si applica alle penalita'
gia' versate alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
6-bis. Le penalita' previste a carico dei soggetti convenzionati ai
sensi dell'articolo 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e dell'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, per il ritardato invio dei
flussi informativi riguardanti le operazioni di riscossione e per
il ritardato versamento delle somme riscosse, sono ridotte ad una
somma pari al dieci per cento dell'importo risultante
dall'applicazione dei criteri di calcolo fissati nelle relative
convenzioni.
6-ter. Il beneficio previsto al comma 6-bis si applica a condizione
che il ritardato invio dei flussi informativi e il ritardato
riversamento delle somme riscosse sia relativo a somme incassate
fino al 31 dicembre 2002, e che il riversamento delle penalita'
ridotte avvenga:
a) per le penalita' gia' contestate alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa;
b) per le penalita' non ancora contestate alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, entro
dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte
dell'Agenzia delle entrate.
6-quater. Non si fa luogo, in ogni caso, alla restituzione delle
penalita' gia' versate alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.
Art. 35
Modifiche al regime IVA per le cessioni di rottami ferrosi
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 19, terzo comma, la ((lettera)) e) e' sostituita
dalla seguente: "e) operazioni non soggette all'imposta per
effetto delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 74,
concernente disposizioni relative a particolari settori.";
b) nell'articolo 68, primo comma, la ((lettera)) c-bis) e'
soppressa;
c) nell'articolo 70, dopo il quinto comma, e' aggiunto il
seguente: "Alle importazioni di beni indicati ((nel settimo e
nell'ottavo comma)) dell'articolo 74, concernente ((disposizioni))
relative a particolari settori, si applicano le disposizioni di
cui al comma precedente,";
d) nell'articolo 74:
1) ((il settimo comma e' sostituito)) dal seguente: "Per le
cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei
relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di
ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, intendendosi
comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati
ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o
sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne
l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la
natura, al pagamento dell'imposta e' tenuto il cessionario, se
soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura,
emessa dal cedente senza addebito dell'imposta, con l'osservanza
delle disposizioni di cui agli ((articoli)) 21 e seguenti e con
l'indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere
integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della
relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli
articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche
successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento
e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini
della detrazione, e' annotato anche nel registro di cui
all'articolo 25. Agli effetti della limitazione contenuta nel
terzo comma dell'articolo 30 le cessioni sono considerate
operazioni imponibili. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano anche per le cessioni dei semilavorati di metalli
ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune
vigente al 31 dicembre 2003:
a) ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme
primarie (v.d. 72.01);
b) ferro-leghe (v.d., 72.02);
c) prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali
di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o
forme simili; ferro di purezza minima in peso, di 99,94%, in
pezzi, in palline o forme simili (v.d. 72.03);
d) graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di
ferro o di acciaio (v.d. 72.05).".
((1-bis) all'ottavo comma e' aggiunta la seguente lettera:
"e-sexies) barre di ottone (v.d. 74.07.21)")).
((2) i commi nono e decimo sono abrogati)).
2. Nell'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, sono soppresse le parole: "non soggetta" nonche' le
parole: "e 74, commi ottavo e nono".
Art. 36
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N.326))
Art. 37
Esatta ricognizione dei soggetti tenuti al pagamento
di tasse su veicoli e natanti per anni pregressi
1. Per consentire la notificazione di atti e di iscrizioni a ruolo
fondati su dati validati, ((anche a seguito della)) esatta
individuazione dei soggetti che nulla piu' devono per avere fatto
ricorso agli istituti di definizione di cui all'articolo 5
quinquies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, nonche'
all'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in deroga
alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, i termini di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30
dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 1983, n. 53, e successive modificazioni, relativi ai
rimborsi ed ai recuperi ((, anche mediante iscrizione a ruolo,))
delle tasse dovute per effetto dell'iscrizione dei veicoli o
autoscafi nei pubblici registri e dei relativi interessi e
penalita', che scadono nel periodo tra la data di entrata in
vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2005, sono differiti
a tale ultima data.
Art. 38
Norme di semplificazione in materia di sequestro, fermo, confisca e
alienazione dei veicoli
1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 213:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario ovvero, in
caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto
obbligato in solido, e' nominato custode con l'obbligo di depositare
il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilita' o di
custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico
passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la
circolazione stradale. Il documento di circolazione e' trattenuto
presso l'ufficio di appartenenza dell'organo di polizia che ha
accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile
dello stato di sequestro con le modalita' stabilite nel regolamento.
Di cio' e' fatta menzione nel verbale di contestazione della
violazione.";
2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Entro i trenta giorni successivi alla data in cui,
esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall'interessato o
decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, e' divenuto
definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo
trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza
per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal
prefetto ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis. Decorso
inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del veicolo e'
effettuato a cura dell'organo accertatore e a spese del custode,
fatta salva l'eventuale denuncia di quest'ultimo all'autorita'
giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Le
cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell'ufficio cui
appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con
decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'interno e
l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalita' di comunicazione,
tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle
procedure di cui al presente articolo".
2-ter. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il
medesimo solidalmente obbligati che rifiutino di trasportare o
custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni
fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 1549,37 a euro 6197,48, nonche' la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da uno a tre mesi. In questo caso l'organo di polizia indica
nel verbale di sequestro i motivi che non hanno consentito
l'affidamento in custodia del veicolo e ne dispone la rimozione ed il
trasporto in un apposito luogo di custodia individuato ai sensi delle
disposizioni dell'articolo 214-bis. La liquidazione delle somme
dovute alla depositeria spetta alla prefettura - ufficio territoriale
del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la
liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a
decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento da parte del
prefetto.
2-quater. Nelle ipotesi di cui al comma 2-ter, l'organo di
polizia provvede con il verbale di sequestro a dare avviso scritto
che, decorsi dieci giorni, la mancata assunzione della custodia del
veicolo da parte del proprietario o, in sua vece, di altro dei
soggetti indicati nell'articolo 196 o dell'autore della violazione,
determinera' l'immediato trasferimento in proprieta' al custode,
anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave
danneggiamento o deterioramento. L'avviso e' notificato dall'organo
di polizia che procede al sequestro contestualmente al verbale di
sequestro. Il termine di dieci giorni decorre dalla data della
notificazione del verbale di sequestro al proprietario del veicolo o
ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 196. Decorso inutilmente
il predetto termine, l'organo accertatore trasmette gli atti al
prefetto, il quale entro i successivi 10 giorni, verificata la
correttezza degli atti, dichiara il trasferimento in proprieta',
senza oneri, del veicolo al custode, con conseguente cessazione di
qualunque onere e spesa di custodia a carico dello Stato.
L'individuazione del custode-acquirente avviene secondo le
disposizioni dell'articolo 214-bis. La somma ricavata
dall'alienazione e' depositata, sino alla definizione del
procedimento in relazione al quale e' stato disposto il sequestro, in
un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso
di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro
caso la medesima somma e' restituita all'avente diritto. Per le altre
cose oggetto del sequestro in luogo della vendita e' disposta la
distruzione. Per le modalita' ed il luogo della notificazione si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 201, comma 3. Ove
risulti impossibile, per comprovate difficolta' oggettive, procedere
alla notifica del verbale di sequestro integrato dall'avviso scritto
di cui al presente comma, la notifica si ha per eseguita nel
ventesimo giorno successivo a quello di affissione dell'atto
nell'albo del comune dov'e' situata la depositeria.";
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Avverso il provvedimento di sequestro e' ammesso ricorso al
prefetto ai sensi dell'articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso,
il sequestro e' confermato. La declaratoria di infondatezza
dell'accertamento si estende alla misura cautelare ed importa il
dissequestro del veicolo. Quando ne ricorrono i presupposti, il
prefetto dispone la confisca con l'ordinanza-ingiunzione di cui
all'articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni
caso, le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria.
Il prefetto dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui
questo sia stato alienato, della somma ricavata dall'alienazione. Il
provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per il
recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo. Nel caso
in cui nei confronti del verbale di accertamento o
dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza che dispone la sola
confisca sia proposta opposizione innanzi all'autorita' giudiziaria,
la cancelleria del giudice competente da' comunicazione al prefetto,
entro dieci giorni, della proposizione dell'opposizione e dell'esito
del relativo giudizio.";
4) il comma 5 e' abrogato;
b) nell'articolo 214, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che
all'accertamento della violazione consegua l'applicazione della
sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il
proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o
altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e
provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la
disponibilita' ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non
sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un
sigillo, secondo le modalita' e con le caratteristiche fissate con
decreto del Ministero dell'interno, che, decorso il periodo di fermo
amministrativo, e' rimosso a cura dell'ufficio da cui dipende
l'organo di polizia che ha accertato la violazione ovvero di uno
degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. Il
documento di circolazione e' trattenuto presso l'organo di polizia,
con menzione nel verbale di contestazione. All'autore della
violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente
obbligato che rifiuti di trasportare o custodire, a proprie spese, il
veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
656,25 a euro 2628,15, nonche' la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. L'organo
di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed
il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai
sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis, secondo le modalita'
previste dal regolamento. Di cio' e' fatta menzione nel verbale di
contestazione della violazione. Si applicano, in quanto compatibili,
le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui
all'articolo 213, comma 2-quater, e quelle per il pagamento ed il
recupero delle spese di custodia.";
c) dopo l'articolo 214, e' aggiunto il seguente:
"214-bis (Alienazione dei veicoli nei casi di sequestro
amministrativo, fermo e confisca).
1. Ai fini del trasferimento della proprieta', ai sensi degli
articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, dei
veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, nonche'
dell'alienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro
amministrativo, l'individuazione del custode-acquirente avviene,
secondo criteri oggettivi riferibili al luogo o alla data di
esecuzione del sequestro o del fermo, nell'ambito dei soggetti che
hanno stipulato apposita convenzione con il Ministero dell'interno e
con l'Agenzia del demanio all'esito dello svolgimento di gare
ristrette, ciascuna relativa ad ambiti territoriali infraregionali.
La convenzione ha ad oggetto l'obbligo ad assumere la custodia dei
veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo e di quelli
confiscati a seguito del sequestro e ad acquistare i medesimi veicoli
nelle ipotesi di trasferimento di proprieta', ai sensi degli articoli
213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, e di alienazione
conseguente a confisca. Ai fini dell'aggiudicazione delle gare le
amministrazioni procedenti tengono conto delle offerte economicamente
piu' vantaggiose per l'erario, con particolare riguardo ai criteri ed
alle modalita' di valutazione del valore dei veicoli da acquistare ed
all'ammontare delle tariffe per la custodia. I criteri oggettivi per
l'individuazione del custode-acquirente, indicati nel primo periodo
del presente comma, sono definiti, mediante protocollo d'intesa, dal
Ministero dell'interno e dalla Agenzia del demanio.
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 213, comma 2-quater, e
214, comma 1, ultimo periodo, in relazione al trasferimento della
proprieta' dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a
fermo, per i veicoli confiscati l'alienazione si perfeziona con la
notifica al custode-acquirente, individuato ai sensi del comma 1, del
provvedimento dal quale risulta la determinazione all'alienazione da
parte dell'Agenzia del demanio. Il provvedimento notificato e'
comunicato al pubblico registro automobilistico competente per
l'aggiornamento delle iscrizioni.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano
all'alienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro
amministrativo in deroga alle norme di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189."
2. I veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate a seguito
dell'applicazione di misure di sequestro e sanzioni accessorie
previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, ovvero quelli non alienati per mancanza di acquirenti,
purche' immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e privi
di interesse storico e collezionistico, comunque custoditi da oltre
due anni alla data del 30 settembre 2003, anche se non confiscati,
sono alienati, anche ai soli fini della rottamazione, mediante
cessione al soggetto titolare del deposito. La cessione e' disposta
sulla base di elenchi di veicoli predisposti dal prefetto anche senza
documentazione dello stato di conservazione. I veicoli sono
individuati secondo il tipo, il modello ed il numero di targa o
telaio. ((45))
3. All'alienazione ed alle attivita' ad essa funzionali e connesse
procedono congiuntamente il Ministero dell'interno e l'Agenzia del
demanio, secondo modalita' stabilite con decreto dirigenziale di
concerto tra le due Amministrazioni.
4. Il corrispettivo dell'alienazione e' determinato dalle
Amministrazioni procedenti in modo cumulativo per il totale dei
veicoli che ne sono oggetto, tenuto conto del tipo e delle condizioni
dei veicoli, dell'ammontare delle somme dovute al
depositario-acquirente, computate secondo i criteri stabiliti nel
comma 6, in relazione alle spese di custodia, nonche' degli eventuali
oneri di rottamazione che possono gravare sul medesimo
depositario-acquirente. ((45))
5. L'alienazione del veicolo si perfeziona con la notifica al
depositario-acquirente del provvedimento dal quale risulta la
determinazione all'alienazione da parte dell'Amministrazione
procedente, anche relativamente ad elenchi di veicoli. Il
provvedimento notificato e' comunicato al pubblico registro
automobilistico competente per l'aggiornamento delle iscrizioni,
senza oneri.
6. Al custode e' riconosciuto, in deroga alle tariffe di cui
all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982, n. 571, un importo complessivo forfettario, comprensivo del
trasporto, calcolato, per ciascuno degli ultimi dodici mesi di
custodia, in euro 6,00 per i motoveicoli ed i ciclomotori, in euro
24,00 per gli autoveicoli ed i rimorchi di massa complessiva
inferiore a 3,5 tonnellate, nonche' per le macchine agricole ed
operatrici, ed in euro 30,00 per gli autoveicoli ed i rimorchi di
massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate. Gli importi sono
progressivamente ridotti del venti per cento per ogni ulteriore anno,
o frazione di esso, di custodia del veicolo, salva l'eventuale
intervenuta prescrizione delle somme dovute. Le somme
complessivamente riconosciute come dovute sono versate in cinque
ratei costanti annui; la prima rata e' corrisposta nell'anno 2004.
((45))
7. Se risultano vizi relativi alla notificazione degli atti del
procedimento sanzionatorio non si procede, nei confronti del
trasgressore, al recupero delle spese di custodia liquidate.
8. Nei casi previsti dal presente articolo, la prescrizione del
diritto alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione
amministrativa, nonche' il mancato recupero, nei confronti del
trasgressore, delle spese di trasporto e di custodia, non determinano
responsabilita' contabile.
9. Le operazioni di rottamazione o di alienazione dei veicoli
oggetto della disciplina di cui al presente articolo sono esenti dal
pagamento di qualsiasi tributo od onere ai fini degli adempimenti
relativi alle formalita' per l'annotazione nei pubblici registri.
10. Le procedure di alienazione o rottamazione straordinaria che,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono state
avviate dalle singole prefetture - uffici territoriali del Governo,
qualora non ancora concluse, sono disciplinate dalle disposizioni del
presente articolo. In questo caso i compensi dovuti ai custodi e non
ancora liquidati sono determinati ai sensi del comma 6, anche sulla
base di una autodichiarazione del titolare della depositeria, salvo
che a livello locale siano state individuate condizioni di pagamento
meno onerose per l'erario. ((45))
11. In relazione ai veicoli, diversi da quelli oggetto della
disciplina stabilita dal presente articolo, che alla data di entrata
in vigore del presente decreto sono giacenti presso le depositerie
autorizzate a seguito dell'applicazione di misure di sequestro o di
fermo previste dal decreto legislativo n. 285 del 1992, l'organo di
polizia che ha proceduto al sequestro o al fermo notifica al
proprietario l'avviso previsto dal comma 2-quater dell'articolo 213
del predetto decreto legislativo, introdotto dal comma 1, lettera a),
n. 2) del presente articolo, con l'esplicito avvertimento che, in
caso di rifiuto della custodia del veicolo a proprie spese, si
procedera', altresi', all'applicazione della sanzione amministrativa
pecuniaria e della sanzione amministrativa accessoria previste, al
riguardo, dal comma 2-ter del predetto articolo 213, introdotto dal
comma 1, lettera a), n. 2) del presente articolo. Il termine di dieci
giorni, dopo il cui inutile decorso si verifica il trasferimento
della proprieta' del veicolo al custode, decorre dalla data della
notificazione dell'avviso. La somma ricavata dall'alienazione e'
depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al
quale e' stato disposto il sequestro o il fermo, in un autonomo conto
fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca,
questa ha ad oggetto la somma depositata, in ogni altro caso la somma
depositata e' restituita all'avente diritto.
12. Nelle ipotesi disciplinate dagli articoli 213, comma 2-quater,
e 214, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 285 del
1992, rispettivamente introdotto e sostituito dal presente articolo,
fino alla stipula delle convenzioni previste dall'articolo 214-bis
del medesimo decreto legislativo, introdotto dal presente articolo,
l'alienazione o la rottamazione dei veicoli continuano ad essere
disciplinate dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
13. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogate le disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, lettere a),
b) e c), e 2, e all'articolo 50 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
nonche' le disposizioni degli articoli 395, 397, comma 5, e 398,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495.
-------------
AGGIORNAMENTO (45)
La Corte Costituzionale, con sentenza 20 - 22 maggio 2013, n. 92
(in G.U. 1a s.s. 29/5/2013, n. 22), ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 38, commi 2, 4, 6 e 10, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti
pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326".
Art. 39
Altre disposizioni in materia di entrata
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la
disposizione di cui all'articolo 3, comma 4, primo periodo, del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, trova applicazione
anche relativamente al pagamento delle imposte di consumo di cui
all'articolo 62 del medesimo testo unico nonche', dalla data della
relativa istituzione, del contributo di cui agli articoli 6 e 7
del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16. Per l'anno
2003, il decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto
legislativo n. 504 del 1995 e' adottato non oltre il 22 novembre
dello stesso anno e l'acconto, di misura non inferiore al 98 per
cento: a) per gli oli minerali, escluso il gas metano,
relativamente alla seconda quindicina del mese di dicembre, e'
riferito all'accisa dovuta per i prodotti immessi in consumo nei
periodo dall'1 al 15 dicembre; b) per i prodotti di cui
all'articolo 62 del citato decreto legislativo n. 504, relativo al
mese di dicembre, e' riferito all'imposta dovuta per le immissioni
in consumo relative al mese di novembre.
2. L'Agenzia delle entrate provvede alla riscossione dei crediti
vantati dagli enti pubblici nazionali individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30
novembre 2003. Le modalita' di riscossione, i termini di
riversamento agli enti delle somme incassate, nonche' il rimborso
degli oneri sostenuti dall'Agenzia, sono disciplinati da apposita
convenzione approvata con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze. Restano impregiudicate le attribuzioni degli enti
titolari dei crediti quanto alla facolta' di concedere rateazioni
e dilazioni ai sensi della normativa vigente, nonche', in caso di
mancato spontaneo pagamento del debitore, alla formazione dei
ruoli ai fini della riscossione coattiva.
3. Gli eventuali trasferimenti a favore degli enti di cui al comma
2 sono ridotti, per l'anno 2004, di 500 milioni di euro. Con il
decreto di cui al comma 2 e' quantificato, per ciascuno dei
predetti enti, l'ammontare della riduzione dei trasferimenti.
Tenuto conto dell'esaurimento del ciclo di efficacia delle
disposizioni in materia di definizioni tributarie agevolate, di
cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, in sede di definizione dell'atto di indirizzo
annuale, di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, valevole per l'anno 2004, si procede al nuovo
orientamento delle linee dell'azione accertatrice delle strutture
dell'Amministrazione finanziaria al fine di rafforzare
significativamente, a decorrere dallo stesso anno, i risultati
dell'attivita' di controllo tributario.
4. All'articolo 2, comma primo, della legge 13 luglio 1965, n. 825,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le richieste sono
corredate, in relazione ai volumi di vendita di ciascun prodotto,
da una scheda rappresentativa degli effetti economico-finanziari
conseguenti alla variazione proposta.". Tale disposizione trova
applicazione anche nei riguardi delle richieste formulate
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto
e per le quali, fino alla medesima data, non e' stato ancora
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il relativo provvedimento di
accoglimento; in relazione a tali richieste, il termine per la
conclusione del procedimento di valutazione, da parte
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, riprende a
decorrere per intero dalla data in cui perviene alla predetta
Amministrazione, per ciascuna richiesta, la scheda di cui al primo
periodo del presente comma. Nell'articolo 21, comma 8, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "30 aprile 2003" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003".
5. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2003, n.
289, le parole: "entro il 31 dicembre 2003" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il 31 ottobre 2004".
6. Al comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "la
durata di ciascuna partita" sono sostituite dalle seguenti: "la
durata della partita"; le parole: "non e' inferiore a dieci
secondi" sono sostituite dalle seguenti: "e' compresa tra sette e
tredici secondi"; le parole: "a venti volte il costo della singola
partita" sono sostituite dalle seguenti: "a 50 euro"; le parole:
"7.000 partite" sono sostituite dalle seguenti: "14.000 partite";
le parole: "90 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "75 per
cento".
7. Il termine del 1 gennaio 2004, di cui all'articolo 110, comma 7,
lettera b), terzo periodo, del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, e' prorogato al 30 aprile 2004
relativamente ai soli apparecchi e congegni di cui al predetto
comma 7, lettera b), per i quali, entro il 31 dicembre 2003, e'
stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640, e successive modificazioni, e sono state assolte le relative
imposte. A decorrere dal 1 gennaio 2004, nei casi in cui non e'
stato rilasciato entro il 31 dicembre 2003 il nulla osta di cui al
periodo precedente, e dal 1 maggio 2004, nei casi in cui e' stato
rilasciato il predetto nulla osta, gli apparecchi e congegni di
cui al periodo precedente non possono consentire il prolungamento
o la ripetizione della partita e, se non convertiti in uno degli
apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, ovvero comma 7,
lettere a) e c), del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931:
a) gli stessi sono rimossi e demoliti entro, rispettivamente, il
31 gennaio 2004 e il 31 maggio 2004, secondo le modalita'
stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e
delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) ferme restando le sanzioni previste dal comma 9 del predetto
articolo 110, i relativi nulla osta perdono efficacia;
c) all'autorita' amministrativa e' preclusa la possibilita' di
rilasciare al gestore, ai sensi dell'articolo 38, commi 2 e 5,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ulteriori nulla osta per un
periodo di cinque anni. (11)
7-bis. Nell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono
riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue
regole fondamentali. Per gli apparecchi a congegno di cui alla
lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre
2003 e' stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-bis,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640, e successive modificazioni, tale disposizione si
applica dal 1 maggio 2004".
8. Al comma 1 dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni e
integrazioni, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "A
decorrere dal 1 gennaio 2004, le disposizioni di cui al precedente
periodo si applicano, esclusivamente, agli apparecchi e congegni
per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 7, del citato
testo unico.".
9. Al comma 2 dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed
integrazioni, sono abrogate le parole: "e per ciascuno di quelli
successivi".
10. All'articolo 14-bis, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed
integrazioni, dopo le parole: "per l'anno 2001 e per ciascuno di
quelli successivi" sono aggiunte le seguenti: "fino all'anno
2003".
11. All'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed
integrazioni, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. Per
gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e
integrazioni, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti la misura
dell'imponibile medio forfetario annuo e', per l'anno 2004 e per
ciascuno di quelli successivi, prevista in:
a) 1.800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera a) del
predetto comma 7 dell'articolo 110;
b) 2.500 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera b) del
predetto comma 7 dell'articolo 110;
c) 1.800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera c) del
predetto comma 7 dell'articolo 110."
12. Il comma 4 dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente: "4.
Entro il 30 giugno 2004 sono individuati, con procedure ad
evidenza pubblica nel rispetto della normativa nazionale e
comunitaria, uno o piu' concessionari della rete o delle reti
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la
gestione telematica degli apparecchi di cui all'articolo 110,
comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni e integrazioni. Tale rete o reti consentono la
gestione telematica, anche mediante apparecchi videoterminali, del
gioco lecito previsto per gli apparecchi di cui al richiamato
comma 6. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed
integrazioni, sono dettate disposizioni per la attuazione del
presente comma.".
12-bis. Per la definizione delle posizioni dei concessionari
incaricati della raccolta di scommesse sportive ai sensi dei
regolamenti emanati in attuazione dell'articolo 3, comma 230,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si applicano le disposizioni
dell'articolo 8, commi, 5, 6, 7, 8 e 9, del decreto-legge 24
giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1
agosto 2003, n. 200, e del decreto dirigenziale emanato ai sensi
del comma 7 sopra indicato.
13. Agli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6,
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
collegati in rete, si applica un prelievo erariale unico fissato
in misura del 13,5 per cento delle somme giocate, dovuto dal
soggetto al quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
ha rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. A
decorrere dal 26 luglio 2004 il soggetto passivo d'imposta e'
identificato nell' ambito dei concessionari individuati ai sensi
dell'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni,
ove in possesso di tale nulla osta rilasciato dall'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato. I titolari di nulla osta
rilasciati antecedentemente al 26 luglio 2004 sono soggetti
passivi d'imposta fino alla data di rilascio dei nulla osta
sostitutivi a favore dei concessionari di rete o fino alla data
della revoca del nulla osta stesso. Per l'anno 2004, fino al
collegamento in rete, e' dovuto, a titolo di acconto:
a) per gli apparecchi per i quali e' richiesto, dal 1 gennaio al
31 maggio 2004, il nulla osta di' cui al comma 5 dell'articolo 38
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, un versamento di 4.200 euro,
da effettuarsi in due rate nella misura di:
1) 1.000 euro contestualmente alla richiesta del nulla osta
stesso;
2) 3.200 euro antecedentemente al collegamento obbligatorio di
cui al comma 1 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e successive modificazioni;
b) per gli apparecchi per i quali e' richiesto, dal 1 giugno al
31 ottobre 2004, il nulla osta di cui al citato comma 5, un
versamento di 2.700 euro, da effettuarsi in due rate nella misura
di:
1) 1.000 euro contestualmente alla richiesta del nulla osta
stesso;
2) 1.700 euro antecedentemente al richiamato collegamento
obbligatorio. (27)
13-bis. Il prelievo erariale unico e' assolto dai soggetti passivi
d'imposta, con riferimento a ciascun anno solare, mediante
versamenti periodici relativi ai singoli periodi contabili e
mediante un versamento annuale a saldo. Con provvedimenti del
Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, sono individuati:
a) i periodi contabili in cui e' suddiviso l'anno solare;
b) le modalita' di calcolo del prelievo erariale unico dovuto per
ciascun periodo contabile e per ciascun anno solare;
c) i termini e le modalita' con cui i soggetti passivi d'imposta
effettuano i versamenti periodici e il versamento annuale a saldo;
d) le modalita' per l'utilizzo in compensazione del credito
derivante dall'eventuale eccedenza dei versamenti periodici
rispetto al prelievo erariale unico dovuto per l'intero anno
solare;
e) i termini e le modalita' con cui i concessionari di rete,
individuati ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni, comunicano, tramite la rete telematica
prevista dallo stesso comma 4 dell' articolo 14-bis, i dati
relativi alle somme giocate nonche' gli altri dati relativi agli
apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6,
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, da
utilizzare per la determinazione del prelievo erariale unico
dovuto;
f) ((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2)).
13-ter. Ferme restando le attribuzioni del Ministero delle
attivita' produttive in materia di concorsi ed operazioni a
premio, le disposizioni in tema di attribuzione unitaria al
Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato delle funzioni statali in materia di
organizzazione e gestione dei giuochi, ed in particolare quelle
introdotte con gli articoli 12, comma 1, della legge 18 ottobre
2001, n. 383, 8, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003,
n. 27, 25, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 3
luglio 2003, n. 173, si intendono nel senso che tra le predette
funzioni rientrano quelle di controllo sulle attivita' che
costituiscono, per la mancanza di reali scopi promozionali,
elusione del monopolio statale dei giuochi.
13-quater. A1 fine di razionalizzare e semplificare i compiti
amministrativi diretti a contrastare comportamenti elusivi del
monopolio statale dei giuochi, senza aggravio degli adempimenti a
carico dei soggetti che intendono svolgere manifestazioni a
premio, il Ministero delle attivita' produttive trasmette al
Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, all'atto del loro ricevimento, copia delle
comunicazioni preventive di avvio dei concorsi a premio previste
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 2001, n. 430, nonche' dei relativi allegati. Entro
trenta giorni dal ricevimento della copia delle comunicazioni di
cui al periodo precedente, il Ministero dell'economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, qualora
individui coincidenza tra il concorso a premio e una attivita' di
giuoco riservato allo Stato, lo dichiara con provvedimento
espresso, assegnando il termine di cinque giorni per la cessazione
delle attivita'. Il provvedimento e' comunicato al soggetto
interessato e al Ministero delle attivita' produttive. Ferma
l'irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo
124, commi 1 e 4, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n.
1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n.
973, e successive modificazioni, e salvo che il fatto costituisca
piu' grave reato, la prosecuzione del concorso a premio, nelle
stesse forme enunciate con la comunicazione di cui al primo
periodo, e' punita con l'arresto fino ad un anno. Con decreto
interdirigenziale del Ministero delle attivita' produttive e del
Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato sono rideterminate le forme della
comunicazione preventiva di avvio dei concorsi a premio, anche per
consentire la loro trasmissione in via telematica. Il Ministero
delle attivita' produttive e il Ministero dell'economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa
fra loro, stabiliscono, anche in vista della completa
informatizzazione del processo comunicativo, adeguate modalita' di
trasmissione della copia delle comunicazioni di cui al primo
periodo del presente comma.
13-quinquies. A1 fine di evitare fenomeni di elusione del monopolio
statale dei giuochi, i soggetti che intendono svolgere le
attivita' richiamate dall'articolo 19, comma 4, lettera d), della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, inviano, prima di darvi corso, e
comunque prima della comunicazione prevista dal citato regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del 2001,
una autonoma comunicazione al Ministero dell'economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nelle
forme e con le modalita' stabilite con provvedimento dirigenziale
di tale Amministrazione. Decorsi trenta giorni dalla data di
ricezione della comunicazione, senza l'adozione di un
provvedimento espresso da parte del Ministero dell'economia e
delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si
intende comunque rilasciato nulla osta all'effettuazione delle
attivita' di cui al primo periodo; entro lo stesso termine, il
Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato puo' espressamente subordinare il nulla osta
all'ottemperanza di specifiche prescrizioni circa le modalita' di
svolgimento delle attivita' predette, affinche' le stesse non
risultino coincidenti con attivita' di giuoco riservato allo
Stato. Ferma l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al
citato regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, e salvo che
il fatto costituisca piu' grave reato, lo svolgimento delle
attivita' di cui al primo periodo, in caso di diniego di nulla
osta ovvero senza l'osservanza delle prescrizioni eventualmente
impartite, e' punito con l'arresto fino ad un anno.
13-sexies. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
13 marzo 2002, n. 69, si applicano anche alle bande musicali
amatoriali, ai cori ed alle compagnie teatrali amatoriali, per le
manifestazioni' organizzate dalle stesse.
14. Con uno o piu' decreti del Ministero dell'economia e delle
finanze, adottati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge
13 maggio 1999, n. 133, sono disciplinate le nuove scommesse a
totalizzatore nazionale su eventi diversi dalle corse dei cavalli,
secondo principi di armonizzazione con la disciplina organizzativa
dei concorsi pronostici su base sportiva, di razionalizzazione dei
costi di distribuzione, di semplificazione della disciplina delle
citate scommesse anche con riferimento al profilo impositivo, di
salvaguardia del prelievo a favore del CONI e dell'erario, nonche'
di tutela dello scommettitore, destinando a premio una quota non
inferiore al 40% delle somme raccolte. Il decreto o i decreti di
cui ai presente comma stabiliscono le date a decorrere dalle quali
sono abrogate le tipologie di scommesse a totalizzatore nazionale
disciplinate dai decreti del Ministro delle finanze 2 giugno 1998,
n. 174, e 2 agosto 1999, n. 278. Il Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in
attuazione delle disposizioni dei decreti di cui al presente
comma, definisce i requisiti tecnici delle nuove scommesse a
totalizzatore nazionale su eventi diversi dalle corse dei cavalli.
14-bis. Con effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso
alla data del 1 gennaio 2004, all'articolo 1, comma 5, ultimo
periodo, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e
successive modificazioni, dopo le parole: "sei viaggi
mensili,"sono inserite le seguenti: "o viaggi, ciascuno con
percorrenza superiore alle cento miglia marine".
14-bis.1. L'efficacia delle disposizioni del comma 14-bis e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato
istitutivo della Comunita' europea, alla preventiva approvazione
da parte della Commissione europea.
14-ter. Per effetto dell'articolo 31, comma 22, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, le ordinanze ingiunzione emesse, ai sensi
dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge n.
289 del 2002, ed opposte dagli enti locali o dagli amministratori
per garantire l'erogazione di servizi pubblici essenziali,
concernenti le violazioni degli articoli 11, 13, 18, 19 e 27,
comma 2, della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive
modificazioni, nonche' dell'articolo 8 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1988, si intendono
revocate ed inefficaci, con l'estinzione dei relativi giudizi.
Qualora questi siano stati gia' definiti cessano le procedure,
anche coattive, di riscossione delle sanzioni irrogate.
14-quater. Alle acque potabili trattate somministrate nelle
collettivita' ed in altri esercizi pubblici, ottenute mediante
trattamento attraverso apparecchiature con sistema a raggi
ultravioletti purche' specificamente approvate dal Ministero della
salute in conformita' al regolamento di cui al decreto del
Ministro della sanita' 21 dicembre 1990, n. 443, si applicano gli
stessi parametri chimici e batteriologici applicati alle acque
minerali. (4)
14-quinquies. All'articolo 7, comma 4, della legge 30 aprile 1999,
n. 136, dopo le parole: "che abbiano la proprieta'", sono inserite
le seguenti: "o che abbiano in corso le procedure di acquisto con
stipula di un contratto preliminare di acquisto registrato e
trascritto".
14-sexies. All'articolo 31, comma 1, del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni,
di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, le parole:
"sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi".
14-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge
27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 aprile 1982, n. 187, si applicano anche agli atti e
provvedimenti amministrativi adottati dai sindaci, anche in
qualita' di funzionari delegati dalla regione Friuli-Venezia
Giulia, non oltre la data del 31 dicembre 1991, diretti a
realizzare gli obiettivi debitamente accertati dal comune,
previsti dalla legge per la ricostruzione delle zone colpite dagli
eventi sismici del 1976.
14-octies. All'articolo 10 della legge 7 aprile 2003, n. 80, dopo
il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. I decreti legislativi di attuazione degli articoli 3 e 4
tengono conto della riforma del diritto societario attuata con il
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6".
14-nonies. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,
all'articolo 1, comma 1, lettera d), le parole: "non superiore a
tre"sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a cinque".
14-decies. E' istituita nell'ambito della Scuola superiore della
pubblica amministrazione, senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato, una apposita sezione, denominata Istituto
superiore per l'alta cultura comunitaria ed europea. Con i decreti
legislativi di riordino della Scuola superiore della pubblica
amministrazione, da emanare ai sensi dell'articolo 1 della legge 6
luglio 2002, n. 137, si individuano i compiti della predetta
sezione e si disciplina l'organizzazione della stessa, con
particolare riferimento alla nomina, in sede di prima
applicazione, del responsabile e dei docenti.
14-undecies. Nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24
dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 febbraio 2003, n. 27, le parole: "16 maggio 2003", ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "16 marzo 2004".
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47, ha disposto (con l'art. 15,
comma 1) che "L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al
comma 14-quater dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e' differita alla data del 1° luglio 2004
e, comunque, a non prima dell'approvazione delle disposizioni
stesse da parte dei competenti organi dell'Unione europea." La
suddetta modifica entra in vigore il 29/12/2003.
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AGGIORNAMENTO (11)
La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma
496) che "La disposizione di cui al secondo periodo del comma 7
dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, si intende nel senso che dalle date del 1 gennaio e 1 maggio
2004, previste in funzione del rilascio o meno del nulla osta, gli
apparecchi e congegni di cui alla medesima disposizione, se non
convertiti in apparecchi e congegni per il gioco lecito, sono
illeciti ancorche' non consentano il prolungamento o la
ripetizione della partita."
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AGGIORNAMENTO (27)
Il D.L. 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni
dalla L. 19 novembre 2008, n. 184, ha disposto (con l'art. 1-bis,
comma 7) che "A decorrere dal 1 gennaio 2009, la misura del
prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, e di cui all'articolo 1, comma 531, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, e' elevata al
12,70 per cento delle somme giocate."
Art. 39-bis
(Liquidazione del prelievo erariale unico e controllo dei versamenti)
1. Per gli apparecchi previsti all'articolo 110, comma 6, del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, avvalendosi di
procedure automatizzate, procede, entro il 31 dicembre del secondo
anno successivo a quello per il quale e' dovuto il prelievo
erariale unico, alla liquidazione dell'imposta dovuta per i
periodi contabili e per l'anno solare sulla base dei dati
correttamente trasmessi dai concessionari in applicazione
dell'articolo 39, comma 13-bis, lettera e), ed al controllo della
tempestivita' e della rispondenza rispetto al prelievo erariale
unico dovuto dei versamenti effettuati dai concessionari stessi.
2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i
versamenti dovuti, l'esito del controllo automatizzato e'
comunicato al concessionario di rete per evitare la reiterazione
di errori. Il concessionario di rete che rilevi eventuali dati o
elementi non considerati o valutati erroneamente nel controllo dei
versamenti, puo' fornire i chiarimenti necessari
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato entro i trenta
giorni successivi al ricevimento della comunicazione. 3. Con
decreti del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le
modalita' di effettuazione della liquidazione del prelievo
erariale unico e del controllo dei relativi versamenti, di cui al
comma 1. ((29))
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AGGIORNAMENTO (29)
Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 42,
comma 3) che "Per l'anno 2006, i termini di cui agli articoli
39-bis, comma 1, e 39-ter, comma 1, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, sono prorogati rispettivamente al 30 giugno
2009 ed al 30 giugno 2010."
Art. 39-ter
(Riscossione delle somme dovute a titolo di prelievo
erariale unico a seguito dei controlli automatici)
1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai
sensi del comma 1 dell'articolo 39-bis, risultano dovute a titolo
di prelievo erariale unico, nonche' di interessi e di sanzioni per
ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei
ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo nel termine di decadenza
fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello per il
quale e' dovuto il prelievo erariale unico. Per la determinazione
del contenuto del ruolo, delle procedure, delle modalita' della
sua formazione e dei tempi di consegna, si applica il regolamento
di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n.
321. ((29))
2. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 1 sono
notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto
anno successivo a quello per il quale e' dovuto il prelievo
erariale unico.
3. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o in parte, se il
concessionario di rete provvede a pagare, con le modalita'
indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, e successive modificazioni, le somme dovute entro trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 2
dell'articolo 39-bis ovvero della comunicazione definitiva
contenente la rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme
dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso
concessionario di rete. In questi casi, l'ammontare della sanzione
amministrativa per tardivo od omesso versamento e' ridotto ad un
sesto e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese
antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.
4. Qualora il concessionario di rete non provveda a pagare, entro i
termini di scadenza, i ruoli di cui al comma 1, l'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato procede alla riscossione delle
somme dovute anche tramite escussione delle garanzie presentate
dal concessionario di rete ai sensi della convenzione di
concessione. In tal caso l'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato comunica al concessionario della riscossione l'importo
del credito per imposta, sanzioni e interessi che e' stato estinto
tramite l'escussione delle garanzie e il concessionario della
riscossione procede alla riscossione coattiva dell'eventuale
credito residuo secondo le disposizioni di cui al titolo II del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
e successive modificazioni.
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AGGIORNAMENTO (29)
Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 42,
comma 3) che "Per l'anno 2006, i termini di cui agli articoli
39-bis, comma 1, e 39-ter, comma 1, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, sono prorogati rispettivamente al 30 giugno
2009 ed al 30 giugno 2010."
Art. 39-quater
(Accertamento e controlli in materia di prelievo erariale unico).
1. Gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
nell'adempimento dei loro compiti si avvalgono delle attribuzioni e
dei poteri indicati nell'articolo 51 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Per
l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano le
disposizioni dell'articolo 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
2. Il prelievo erariale unico e' dovuto anche sulle somme giocate
tramite apparecchi e congegni che erogano vincite in denaro o le cui
caratteristiche consentono il gioco d'azzardo, privi del nulla osta
di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e successive modificazioni, nonche' tramite apparecchi e
congegni muniti del nulla osta di cui al predetto articolo 38, comma
5, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o
amministrativo. Per gli apparecchi e congegni privi del nulla osta il
prelievo erariale unico, gli interessi e le sanzioni amministrative
sono dovuti dal soggetto che ha provveduto alla loro installazione o,
nel caso in cui non sia possibile la sua identificazione, dal
possessore o detentore a qualsiasi titolo dei medesimi apparecchi o
congegni. E' responsabile in solido per le somme dovute a titolo di
prelievo erariale unico, interessi e sanzioni amministrative
l'esercente a qualsiasi titolo i locali in cui sono installati gli
apparecchi e congegni privi del nulla osta. Per gli apparecchi e
congegni muniti del nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, il cui
esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o
amministrativo, il maggiore prelievo erariale unico accertato
rispetto a quello calcolato sulla base dei dati di funzionamento
trasmessi tramite la rete telematica prevista dal comma 4
dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, gli interessi e le
sanzioni amministrative sono dovuti dai soggetti che hanno commesso
l'illecito. Nel caso in cui non sia possibile l'identificazione dei
soggetti che hanno commesso l'illecito, sono responsabili in solido
per le somme dovute a titolo di prelievo erariale unico, interessi e
sanzioni amministrative relativi agli apparecchi e congegni di cui al
quarto periodo, il soggetto che ha provveduto alla loro
installazione, il possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dei
medesimi apparecchi e congegni, l'esercente a qualsiasi titolo i
locali in cui sono installati e il concessionario di rete titolare
del relativo nulla osta, qualora non siano gia' debitori di tali
somme a titolo principale.
3. Gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
procedono alIaccertamento della base imponibile e del prelievo
erariale unico dovuto per gli apparecchi e congegni di cui al comma 2
mediante la lettura dei dati relativi alle somme giocate memorizzati
dagli stessi apparecchi e congegni. In presenza di apparecchi e
congegni per i quali i dati relativi alle somme giocate non siano
memorizzati o leggibili, risultino memorizzati in modo non corretto o
siano stati alterati, gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato determinano induttivamente l'ammontare delle somme
giocate sulla base dell'importo forfetario giornaliero definito con
decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato. Il predetto importo forfetario o, se
maggiore, l'ammontare effettivo accertato ai fini della
determinazione del prelievo erariale unico e' posto a base delle
rettifiche e degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi,
dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive eventualmente applicabili al soggetto. A tale
scopo, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e il Corpo
della guardia di finanza comunicano all'Agenzia delle entrate le
violazioni rispettivamente accertate e constatate in sede di
controllo in materia di prelievo erariale unico. Per le violazioni
constatate dal Corpo della guardia di finanza, la rilevanza
dell'importo forfetario delle somme giocate determinato ai sensi del
presente comma, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul
valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
e' subordinata all'avvenuto accertamento da parte
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le modalita' e i
termini di comunicazione all'Agenzia delle entrate sono definiti con
provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, di concerto con il Direttore generale
dell'Agenzia delle entrate e con il Comandante generale del Corpo
della guardia di finanza. ((39))
4. Gli avvisi relativi agli accertamenti di cui ai commi 2 e 3 sono
notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui sono state giocate, tramite gli apparecchi
e congegni indicati negli stessi commi 2 e 3, le somme su cui e'
calcolato il prelievo erariale unico.
4-bis. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo'
affidare, per il tempo e alle condizioni di cui ad apposita
convenzione da approvare con proprio decreto, l'accertamento e i
controlli in materia di prelievo erariale unico alla Societa'
italiana degli autori ed editori. Nello svolgimento delle attivita'
di' accertamento e di controllo, affidate con la convenzione di cui
al periodo precedente, la Societa' italiana degli autori ed editori
si avvale delle attribuzioni e dei poteri di cui al comma 1.
-------------
AGGIORNAMENTO (39)
Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.
15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 24, comma 17) che
"L'importo forfetario di cui al secondo periodo dell'articolo
39-quater, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
come definito dai decreti direttoriali dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, e' aumentato del cento per cento".
Art. 39-quinquies
(Sanzioni in materia di prelievo erariale unico).
1. La sanzione prevista nell'articolo 11, comma 1, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, si
applica anche alle violazioni, indicate nello stesso comma 1,
relative al prelievo erariale unico.
2. Nelle ipotesi di apparecchi che erogano vincite in denaro o le
cui caratteristiche consentono il gioco d'azzardo, privi del nulla
osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e successive modificazioni, e nelle ipotesi di apparecchi e
congegni muniti del nulla osta di cui al predetto articolo 38, comma
5, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o
amministrativo, si applica la sanzione amministrativa ((dal 240 al
480 per cento dell'ammontare del prelievo erariale unico dovuto, con
un minimo di euro 5.000.))
3. Se sono omesse o sono effettuate con dati incompleti o non
veritieri le comunicazioni cui sono tenuti i concessionari di rete ai
sensi del comma 13-bis, lettera e), dell'articolo 39 del presente
decreto, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro
8.000.
Art. 39-sexies
(( (Responsabilita' solidale dei terzi incaricati della raccolta
Delle somme giocate).
((1. I terzi incaricati della raccolta di cui all'articolo 1, comma
533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono solidalmente
responsabili con i concessionari di rete per il versamento del
prelievo erariale unico dovuto con riferimento alle somme giocate
che i suddetti terzi hanno raccolto, nonche' per i relativi
interessi e sanzioni.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le
modalita' di accertamento e di contestazione della responsabilita'
solidale di cui al comma 1.))
Art. 39-septies
(( (Disposizioni transitorie). ))
((1. Per le somme che, a seguito dei controlli automatici
effettuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 39-bis, risultano
dovute per gli anni 2004 e 2005 a titolo di prelievo erariale
unico, nonche' di interessi e di sanzioni, i termini di cui ai
commi 1 e 2 dell'articolo 39-ter, previsti a pena di decadenza per
rendere esecutivi i ruoli e per la notifica delle relative
cartelle di pagamento, sono rispettivamente fissati al 31 dicembre
2009 e al 31 dicembre 2010.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definiti i
dati relativi alle annualita' di cui al comma 1 che i
concessionari di rete devono comunicare all'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, nonche' i relativi termini e
modalita' di trasmissione.))
Art. 40
Disposizioni antielusive in materia di crediti di imposta
1. Alle distribuzioni di utili accantonati a riserva ((, ivi
intendendosi incluse le distribuzioni sotto qualsiasi forma di
utili e di riserve formate con utili,)) deliberate successivamente
al 30 settembre 2003 e sino alla data di chiusura dell'esercizio
in corso al 31 dicembre 2003, il credito d'imposta di cui
all'articolo 14, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, compete unicamente secondo le disposizioni
degli articoli 11, comma 3-bis, e 94, comma 1-bis, del predetto
testo unico e nel limite del 51,51 per cento. Agli acconti sui
dividendi deliberati ai sensi dell'articolo 2433 bis del codice
civile compete lo stesso regime fiscale dell'utile distribuito o
che sarebbe stato distribuito dall'assemblea che approva il
bilancio del relativo esercizio.
((2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle
distribuzioni di utili relativi al periodo d'imposta chiuso
antecedentemente al 31 dicembre 2003, ad esclusione di quelle
deliberate prima del 30 settembre 2003 nel caso in cui dopo il 1°
settembre 2003 sia stata deliberata la chiusura anticipata
dell'esercizio sociale.))
Art. 41
Modifica del regime tributario dei titoli obbligazionari
1. Al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 6, comma 1, sono soppresse le parole: "e che non
siano residenti negli Stati o territori di cui all'art. 76, comma
7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
come individuati dai decreti di cui al medesimo comma 7-bis";
b) nell'articolo 9, comma 2, alinea, le parole: "una banca o una
societa' di intermediazione mobiliare, residente nel territorio
dello Stato, ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche
o di societa' di intermediazione mobiliare estere non residenti"
sono sostituite dalle seguenti: "una banca o una societa' di
intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato,
una stabile organizzazione in Italia di banche o di societa' di
intermediazione mobiliare estere non residenti ovvero una societa'
di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai
sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58".
2. Per le banche centrali ed organismi che gestiscono anche le
riserve ufficiali dello Stato la disciplina di cui al comma 1,
lettera a), si applica anche con riferimento al periodo dal 19
febbraio 2002 al 24 aprile 2002.
3. Nell'articolo 27-ter, comma 8, primo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole:
"una banca o una societa' di intermediazione mobiliare, residente
nel territorio dello Stato, ovvero una stabile organizzazione in
Italia di banche o di imprese di investimento non residenti" sono
sostituite dalle seguenti: "una banca o una societa' di
intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato,
una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di
investimento non residenti, ovvero una societa' di gestione
accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi
dell'((articolo)) 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58".
4. E' abrogato l'articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461. Tale disposizione ha effetto per i redditi di
capitale percepiti a decorrere dal 1 gennaio 2004.
5. Fino a tutto il 31 dicembre 2003 resta in vigore e continua ad
applicarsi il coefficiente di rettifica di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, come determinato dal
decreto del Ministro delle finanze in data 30 giugno 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 1998.
6. Per i titoli senza cedola ottenuti attraverso la separazione
delle cedole e del mantello di obbligazioni emesse dallo Stato, a
tasso fisso non rimborsabili anticipatamente, di cui al decreto
del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica in data 15 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 167 del 20 luglio 1998, restano in vigore e
continuano ad applicarsi, sino a tutto il 31 dicembre 2003, le
disposizioni del decreto del Ministro delle finanze in data 30
luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5
agosto 1998.
7. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto dovuto
a titolo di imposta sostitutiva.
8. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 3 hanno effetto a
decorrere dal 1 gennaio 2004.
Art. 41-bis
(( (Altre disposizioni in materia tributaria) ))
((1. All'articolo 26-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il comma 3 e' sostituito dal
seguente:
"3. Sui redditi di capitale indicati nei commi 1 e 2, dovuti da
soggetti non residenti e percepiti da soggetti residenti nel
territorio dello Stato e' dovuta un'imposta sostitutiva
dell'imposta sui redditi con aliquota del 12,50 per cento.
L'imposta sostitutiva puo' essere applicata direttamente dalle
imprese di assicurazioni estere operanti nel territorio dello
Stato in regime di liberta' di prestazione di servizi ovvero da un
rappresentante fiscale, scelto tra i soggetti indicati
nell'articolo 23, che risponde in solido con l'impresa estera per
gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e
provvede alla dichiarazione annuale delle somme. Il percipiente e'
tenuto a comunicare, ove necessario, i dati e le informazioni
utili per la determinazione dei redditi consegnando, anche in
copia, la relativa documentazione o, in mancanza, una
dichiarazione sostitutiva nella quale attesti i predetti dati ed
informazioni. Nel caso in cui i redditi siano percepiti
direttamente all'estero si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per i redditi
percepiti dal 1° gennaio 2004.
3. All'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.
265, dopo il comma 2-quater, e' aggiunto il seguente:
"2-quinquies. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al l°
gennaio 2004, le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-ter si
applicano anche alle imprese di' assicurazione operanti nel
territorio dello Stato in regime di liberta' di prestazione di
servizi. L'imposta di cui al comma 2 e' commisurata al solo
ammontare delle riserve matematiche ivi specificate relativo ai
contrattai di assicurazione stipulati da soggetti residenti in
Italia. A tale fine essi adempiono direttamente agli obblighi
indicati nei commi 2 e 2-ter ovvero possono nominare un
rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato che
risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di
determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla
dichiarazione annuale delle somme dovute".
4. All'articolo 4 del decreto del Ministro delle finanze 24 ottobre
2000, n. 366, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), dopo le parole: "ai rivenditori
autorizzati e"sono inserite le seguenti: "il corrispondente
identificativo unitario o codice seriale di ciascun mezzo tecnico,
nonche' il";
b) al comma 7, dopo le parole: "decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;"sono inserite le seguenti: "i
documenti di acquisto loro rilasciati da parte dei soggetti di cui
al comma 1, conseguentemente agli adempimenti in capo ai medesimi
ai sensi del comma 2, sono integrati con l'elencazione
dell'identificativo unitario o codice seriale assegnato a ciascun
mezzo tecnico oggetto della cessione;".
5. L'articolo 1, nota II-bis), comma 4, secondo periodo, della
parte prima della tariffa allegata al testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e'
sostituito dal seguente: "Se si tratta di cessioni soggette
all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio dell'Agenzia delle
entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve
recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra
l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di
agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota
agevolata, nonche' irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30
per cento della differenza medesima".
6. Sono riconosciuti appartenenti al patrimonio dello Stato e
alienati anche con le modalita' e alle condizioni di cui
all'articolo 29 i beni immobili non strumentali di proprieta'
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato individuati
dall'Agenzia del demanio con uno o piu' decreti dirigenziali,
sulla base di elenchi predisposti dall'Amministrazione dei
monopoli medesima, da emanare ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410.
7. Nell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
"2-bis. Con il regolamento previsto dal comma 1, sono altresi'
individuate le materie sulle quali i partecipanti dei fondi chiusi
si riuniscono in assemblea per adottare deliberazioni vincolanti
per la societa' di gestione del risparmio. L'assemblea delibera in
ogni caso sulla sostituzione della societa' di gestione del
risparmio, sulla richiesta di ammissione a quotazione ove non
prevista e sulle modifiche delle politiche di gestione.
L'assemblea e' convocata dal consiglio di amministrazione della
societa' di gestione del risparmio anche su richiesta dei
partecipanti che rappresentino almeno il 5 per cento del valore
delle quote in circolazione e le deliberazioni sono approvate con
il voto favorevole dei partecipanti che rappresentano almeno il 30
per cento delle quote emesse. Le deliberazioni dell'assemblea sono
trasmesse alla Banca d'Italia per l'approvazione. Esse si
intendono approvate quando il diniego non sia stato adottato entro
quattro mesi dalla trasmissione. All'assemblea dei partecipanti si
applica, per quanto non disciplinato dalla presente disposizione e
dal regolamento previsto dal comma 1, l'articolo 46, commi 2 e 3".
8. Nell'articolo 6 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
410, i commi 2 e 3 sono abrogati.
9. L'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
410, e' sostituito dal seguente:
"ART. 7. - (Regime tributario dei partecipanti). - 1. Sui proventi di
cui all'articolo 41, comma 1, lettera g), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla
partecipazione a fondi comuni d'investimento immobiliare di cui
all'articolo 6, comma 1, la societa' di gestione del risparmio
opera una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta si applica
sull'ammontare dei proventi riferibili a ciascuna quota risultanti
dai rendiconti periodici redatti ai sensi dell'articolo 6, comma
1, lettera c), numero 3), del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, distribuiti in costanza di
partecipazione nonche' sulla differenza tra il valore di riscatto
o di liquidazione delle quote ed il costo di sottoscrizione o
acquisto. Il costo di sottoscrizione o acquisto e' documentato dal
partecipante. In mancanza della documentazione il costo e'
documentato con una dichiarazione sostitutiva.
2. La ritenuta di cui al comma 1 e' applicata a titolo d'acconto nei
confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni
sono relative all'impresa commerciale; b) societa' in nome
collettivo, in accomandita semplice ed equiparate; societa' ed
enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e degli
enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. Nei confronti
di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi da
imposta sul reddito delle societa', la ritenuta e' applicata a
titolo d'imposta. La ritenuta non e' operata sui proventi
percepiti dalle forme di previdenza complementare di cui al
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e dagli organismi
d'investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e
disciplinati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58.
3. Non sono assoggettati ad imposizione i proventi di cui al comma
1 percepiti dai soggetti non residenti come indicati nell'articolo
6 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239".
10. Le disposizioni del comma 8 hanno effetto a decorrere dal 1°
gennaio 2004.
11. Le disposizioni del comma 9 hanno effetto per i proventi
percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2004 sempre che riferiti a
periodi di attivita' dei fondi che hanno inizio successivamente al
31 dicembre 2003.
12. Per i proventi di ogni tipo percepiti o iscritti in bilancio e
riferiti a periodi di attivita' dei fondi chiusi fino al 31
dicembre 2003 continuano ad applicarsi le disposizioni
dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
410, nel testo in vigore alla predetta data. 13. All'onere
derivante dal presente articolo, pari ad euro 15.000.000 per gli
anni 2004, 2005 e 2006, si provvede con quota parte delle maggiori
entrate derivanti dal presente articolo.))
CAPO III
DISPOSIZIONI ANTIELUSIVE E DI CONTROLLO IN
MATERIA
ASSISTENZIALE E
PREVIDENZIALE
Art. 42
Disposizioni in materia di invalidita' civile
1. Gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali
concernenti l'invalidita' civile, la cecita' civile, il
sordomutismo, l'handicap e la disabilita' ai fini del collocamento
obbligatorio al lavoro, devono essere notificati anche al
Ministero dell'Economia e delle Finanze. La notifica va effettuata
sia presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi
dell'articolo 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sia
presso le competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del
Ministero. Nei predetti giudizi il Ministero dell'Economia e delle
Finanze e' litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 102 del
codice di procedura civile e puo' essere difeso, oltre che
dall'Avvocatura dello Stato, da propri funzionari ovvero, in base
ad apposite convenzioni stipulate con l'INPS e con l'INAIL, senza
oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, da avvocati
dipendenti da questi enti. Nei casi in cui il giudice nomina un
consulente tecnico, alle indagini assiste un componente delle
Commissioni mediche di verifica indicato dal Direttore della
Direzione Provinciale su richiesta, formulata a pena di nullita',
del consulente nominato dal giudice. Al predetto componente
competono le facolta' indicate nel secondo comma dell'articolo 194
del codice di procedura civile.
2. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze d'intesa con la
Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze ai fini della
rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione di cui al
comma 1, organizza, nei limiti degli ordinari stanziamenti di
bilancio, appositi corsi di formazione del personale.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso
amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle
procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui al
presente articolo. La domanda giudiziale e' proposta, a pena di
decadenza, avanti alla competente autorita' giudiziaria entro e
non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del
provvedimento emanato in sede amministrativa. ((4))
4. In sede di verifica della sussistenza dei requisiti
medico-legali effettuata dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze - Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del
Tesoro - nei confronti dei titolari delle provvidenze economiche
di invalidita' civile, cecita' e sordomutismo, sono valutate le
patologie riscontrate all'atto della verifica con riferimento alle
tabelle indicative delle percentuali di invalidita' esistenti. Nel
caso in cui il giudizio sullo stato di invalidita' non comporti la
conferma del beneficio in godimento e' disposta la sospensione dei
pagamenti ed il conseguente provvedimento di revoca opera con
decorrenza dalla data della verifica. Con decreto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze vengono definiti annualmente,
tenendo anche conto delle risorse disponibili, il numero delle
verifiche straordinarie che le Commissioni mediche di verifica
dovranno effettuare nei corso dell' anno, nonche' i criteri che,
anche sulla base degli andamenti a livello territoriale dei
riconoscimenti di invalidita', dovranno essere presi in
considerazione nella individuazione delle verifiche da eseguire.
5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto l'INPS, il Ministero dell'Economia e delle Finanze -
Direzione Centrale degli Uffici locali e dei Servizi del Tesoro e
l'Agenzia delle entrate, con determinazione interdirigenziale,
stabiliscono le modalita' tecniche per effettuare, in via
telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari
delle provvidenze economiche di cui al comma 1, nonche' per
procedere alla sospensione dei pagamenti non dovuti ed al recupero
degli indebiti. Non si procede alla ripetizione delle somme
indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del
presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali.
6. Le Commissioni mediche di verifica, al fine del controllo dei
verbali relativi alla valutazione dell'handicap e della
disabilita', sono integrate da un operatore sociale e da un
esperto nei casi da esaminare ai sensi della legge 5 febbraio
1992, n. 104.
7. Il comma 2 dell'articolo 97 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e' sostituito dal seguente: "2. I soggetti portatori di gravi
menomazioni fisiche permanenti, di gravi anomalie cromosomiche
nonche' i disabili mentali gravi con effetti permanenti sono
esonerati da ogni visita medica, anche a campione, finalizzata
all'accertamento della permanenza della disabilita'. Con decreto
del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il
Ministro della Salute, sono individuate le patologie rispetto alle
quali sono esclusi gli accertamenti di controllo ed e' indicata la
documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle
Commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non
acquisita agli atti, idonea a comprovare l'invalidita'".
8. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'Economia e delle Finanze sono rimodulate la composizione ed i
criteri di funzionamento della Commissione medica superiore e
delle Commissioni mediche di verifica. Con il predetto decreto si
prevede che il Presidente della Commissione medica superiore, gia'
Commissione medica superiore e di invalidita' civile, e' nominato
tra i componenti della Commissione stessa.
9. La Direzione Centrale degli Uffici locali e dei Servizi del
Tesoro subentra nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato
in materia di invalidita' civile, gia' di competenza del Ministero
dell'interno.
10. Per le finalita' del presente articolo, ai fini del
potenziamento dell'attivita' delle Commissioni mediche di
verifica, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno
2003 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello Stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
11. L'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice
di procedura civile e disposizioni transitorie e' sostituito dal
seguente: "Art. 152. (Esenzione dal pagamento di spese, competenze
e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali) Nei giudizi
promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la
parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'articolo
96, primo comma, del codice di procedura civile, non puo' essere
condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando
risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia,
di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima
dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito
stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. L'interessato che, con
riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del
giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo
formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle
conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino
a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei
limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. Si applicano
i commi 2 e 3 dell'articolo 79 e l'articolo 88 del citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del
2002".
---------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47, ha disposto (con l'art. 23,
comma 2) che "L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo
42, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, e' differita al 31 dicembre 2004. A tal fine e' autorizzata
la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2004."
Art. 43
Istituzione della gestione previdenziale
in favore degli associati in partecipazione
1. A decorrere dal 1 gennaio 2004, i soggetti che, nell'ambito
dell'associazione in partecipazione di cui agli articoli 2549,
2550, 2551, 2552, 2553, 2554 del Codice Civile, conferiscono
prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come
redditi da lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 49, comma 2,
lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni,
sono tenuti, con esclusione degli iscritti agli albi
professionali, all'iscrizione in ((alla gestione separata di cui
all'art. 2, comma 26, della 8 agosto 1995, n. 335)) previdenziale
istituita presso l'INPS, finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti.
2. Il contributo alla gestione di cui al comma 1 e' pari al
contributo pensionistico corrisposto ((. . .)), dai soggetti non
iscritti ad altre forme di previdenza. Il 55 per cento del
predetto contributo e' posto a carico dell'associante ed il 45 per
cento e' posto a carico dell'associato. Il contributo e' applicato
sul reddito delle attivita' determinato con gli stessi criteri
stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e
dagli accertamenti definitivi.
3. Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili,
relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento, i
soggetti che abbiano corrisposto un contributo non inferiore a
quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo
1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive
modificazioni e integrazioni.
4. In caso di contribuzione annua inferiore all'importo di cui al
comma 3, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in
proporzione alla somma versata. I contributi come sopra
determinati sono attribuiti temporalmente all'inizio dell'anno
solare fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno.
5. Per il versamento del contributo di cui al comma 2, si applicano
le modalita' ed i termini previsti per i collaboratori coordinati
e continuativi iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni
ed integrazioni.
6. Il versamento e' effettuato sugli importi erogati all'associato
anche a titolo di acconto sul risultato della partecipazione,
salvo conguaglio in sede di determinazione annuale dei redditi.
7. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano esclusivamente le
disposizioni in materia di requisiti di accesso e calcolo del
trattamento pensionistico previsti dalla legge 8 agosto 1995, n.
335, per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di
previdenza successivamente al 31 dicembre 1995.
8. I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal comma 1 comunicano
all'INPS entro il 31 marzo 2004, ovvero dalla data di inizio
dell'attivita' lavorativa, se posteriore, la tipologia
dell'attivita' medesima, i propri dati anagrafici, il numero di
codice fiscale e il proprio domicilio.
9. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2004, N. 311)).
Art. 44
Disposizioni varie in materia previdenziale
1. L'articolo 9, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e
successive modificazioni e integrazioni, si interpreta nel senso
che le agevolazioni di cui al comma 5 del medesimo articolo 9,
cosi' come sostituito dall'articolo 11 della legge 24 dicembre
1993 n. 537, non sono cumulabili con i benefici di cui al comma 1
dell'articolo 14 della legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive
modificazioni, e al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 30
dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 febbraio 1988, n. 48, e successive modificazioni e
integrazioni.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2004, ai fini della tutela
previdenziale, i produttori di 3° e 4° gruppo di cui agli articoli
5 e 6 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra
agenti e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939 sono
iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attivita' commerciali.
Nei confronti dei predetti soggetti non trova applicazione il
livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei
contributi previdenziali dall'articolo 1, comma 3, della legge 2
agosto 1990, n. 233, e si applica, indipendentemente
dall'anzianita' contributiva posseduta, il sistema di calcolo
contributivo di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n.
335. Gli stessi possono chiedere, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, di regolarizzare, al
momento dell'iscrizione all'INPS, i contributi relativi a periodi
durante i quali abbiano svolto l'attivita' di produttori di terzo
e quarto gruppo, risultanti da atti aventi data certa, nel limite
dei cinque anni precedenti il 1 gennaio 2004. L'importo dei
predetti contributi e' maggiorato di un interesse annuo in misura
pari al tasso ufficiale di riferimento. Il pagamento puo' essere
effettuato, a richiesta degli interessati, in rate mensili, non
superiori a trentasei, con l'applicazione del tasso ufficiale di
riferimento maggiorato di due punti. I contributi comunque versati
da tali soggetti alla gestione commercianti rimangono acquisiti
alla gestione stessa. A decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti
esercenti attivita' di lavoro autonomo occasionale e gli
incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla
gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da
dette attivita' sia superiore ad euro 5.000. Per il versamento del
contributo da parte dei soggetti esercenti attivita' di lavoro
autonomo occasionale si applicano le modalita' ed i termini
previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti
alla predetta gestione separata.
3. All'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996 n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n.
30, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
"Prima di tale termine il creditore non puo' procedere ad
esecuzione forzata ne' alla notifica di atto di precetto";
b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: "1-bis Gli atti
introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto
nonche' gli atti di pignoramento e sequestro devono essere
notificati a pena di nullita' presso la struttura territoriale
dell'Ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti
privati interessati e contenere i dati anagrafici
dell'interessato, il codice fiscale ed il domicilio. Il
pignoramento di crediti di cui all'articolo 543 del codice di
procedura civile promosso nei confronti di Enti ed Istituti
esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie
organizzati su base territoriale deve essere instaurato, a pena di
improcedibilita' rilevabile d'ufficio, esclusivamente innanzi al
giudice dell'esecuzione della sede principale del Tribunale nella
cui circoscrizione ha sede l'ufficio giudiziario che ha emesso il
provvedimento in forza del quale la procedura esecutiva e'
promossa. Il pignoramento perde efficacia quando dal suo
compimento e' trascorso un anno senza che sia stata disposta
l'assegnazione. L'ordinanza che dispone ai sensi dell'articolo 553
del codice di procedura civile l'assegnazione dei crediti in
pagamento perde efficacia se il creditore procedente, entro il
termine di un anno dalla data in cui e' stata emessa, non provvede
all'esazione delle somme assegnate".
4. L'azione giudiziaria relativa al pagamento degli accessori del
credito in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, di
cui al primo comma dell'articolo 442 del codice di procedura
civile, puo' essere proposta solo dopo che siano decorsi 120
giorni da quello in cui l'attore ne abbia richiesto il pagamento
alla sede tenuta all'adempimento a mezzo di lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, contenente i dati anagrafici, residenza
e il codice fiscale del creditore, nonche' i dati necessari per
l'identificazione del credito.
5. Al fine di contrastare il lavoro sommerso e l'evasione
contributiva, le aziende, istituti, enti e societa' che stipulano
contratti di somministrazione di energia elettrica o di forniture
di servizi telefonici, nonche' le societa' ad esse collegate, sono
tenute a rendere disponibili agli Enti pubblici gestori di forme
di previdenza e assistenza obbligatorie i dati relativi alle
utenze contenuti nei rispettivi archivi. Le modalita' di fornitura
dei dati, anche mediante collegamenti telematici, sono definite
con apposite convenzioni da stipularsi entro 60 giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto. Le stesse convenzioni
prevederanno il rimborso dei soli costi diretti sostenuti per la
fornitura dei dati. Gli Enti previdenziali in possesso dei dati
personali e identificativi acquisiti per effetto delle predette
convenzioni, in qualita' di titolari del trattamento, ne sono
responsabili ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196.
6. L'articolo unico, secondo comma, della legge 13 agosto 1980, n.
427, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che, nel
corso di un anno solare, il trattamento di integrazione salariale
compete, nei limiti dei massimali ivi previsti, per un massimo di
dodici mensilita', comprensive dei ratei di mensilita' aggiuntive.
7. A decorrere dal 30 aprile 2004, la denuncia aziendale di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e
successive modificazioni, e' presentata su apposito modello
predisposto dall'INPS. Qualora, a seguito della stima tecnica di
cui all'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 375
del 1993, sia verificato il mancato svolgimento, in tutto o in
parte, della prestazione lavorativa, l'I.N.P.S. disconosce la
stessa prestazione ai fini della tutela previdenziale.
((8. A decorrere dal 1° gennaio 2006 le domande di iscrizione e
annotazione nel registro delle imprese e nel REA presentate alle
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dalle
imprese artigiane, nonche' da quelle esercenti attivita'
commerciali di cui all'articolo 1, commi 202 e seguenti, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, hanno effetto, sussistendo i
presupposti di legge, anche ai fini dell'iscrizione agli enti
previdenziali e del pagamento dei contributi agli stessi dovuti.
8-bis. Per le finalita' di cui al comma 8, il Ministero delle
attivita' produttive integra la modulistica in uso con gli
elementi indispensabili per l'attivazione automatica
dell'iscrizione agli enti previdenziali, secondo le indicazioni da
essi fornite. Le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, attraverso il loro sistema informatico, trasmettono
agli enti previdenziali le risultanze delle nuove iscrizioni,
nonche' le cancellazioni e le variazioni relative ai soggetti
tenuti all'obbligo contributivo, secondo modalita' di trasmissione
dei dati concordate dalle parti. Entro trenta giorni dalla data
della trasmissione, gli enti previdenziali notificano agli
interessati l'avvenuta iscrizione e richiedono il pagamento dei
contributi dovuti ovvero notificano agli interessati le
cancellazioni e le variazioni intervenute. Entro il 30 giugno 2006
le procedure per tali iscrizioni ed annotazioni sono rese
disponibili per il tramite della infrastruttura tecnologica del
portale www.impresa.gov.it.
8-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2006 i soggetti interessati dalle
disposizioni del presente articolo, comunque obbligati al
pagamento dei contributi, sono esonerati dall'obbligo di
presentare apposita richiesta di iscrizione agli enti
previdenziali. Entro l'anno 2007 gli enti previdenziali allineano
i propri archivi alle risultanze del registro delle imprese anche
in riferimento alle domande di iscrizione, cancellazione e
variazione prodotte anteriormente al 1° gennaio 2006.
8-quater. Le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis e 8-ter non
comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.))
9. A partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese
di gennaio 2005, i sostituti d'imposta tenuti al rilascio della
certificazione di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, trasmettono
mensilmente in via telematica, direttamente o tramite gli
incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del
Presidente della repubblica 27 luglio 1998, n. 322, all'Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) i dati retributivi e le
informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per
l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per
l'erogazione delle prestazioni, entro l'ultimo giorno del mese
successivo a quello di riferimento. Tale disposizione si applica
anche nei confronti dell'Istituto Nazionale di Previdenza per i
Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP) con riferimento
ai sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione di
cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
e successive modificazioni, il cui personale e' iscritto al
medesimo Istituto. Entro il 30 giugno 2004 gli enti previdenziali
provvederanno ad emanare le istruzioni tecniche e procedurali
necessarie per la trasmissione dei flussi informativi ed
attiveranno una sperimentazione operativa con un campione
significativo di aziende, enti o amministrazioni, distinto per
settori di attivita' o comparti, che dovra' concludersi entro il
30 settembre 2004. A decorrere dal 1 gennaio 2004, al fine di
garantire il monitoraggio dei flussi finanziari relativi alle
prestazioni sociali erogate, i datori di lavoro soggetti alla
disciplina prevista dal decreto ministeriale 5 febbraio 1969,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 13 marzo 1969, e
successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti a
trasmettere per via telematica le dichiarazioni di pertinenza
dell'INPS, secondo le modalita' stabilite dallo stesso Istituto.
9-bis. Il comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e' sostituito dal seguente:
"7. Per gli anni 2004-2007 le disposizioni di cui all'articolo 1,
commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172,
si applicano anche ai lavoratori licenziati da enti non
commerciali operanti nelle aree individuate ai sensi degli
obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/ 1999 del Consiglio,
del 21 giugno 1999, con un organico superiore alle 2.000 unita'
lavorative, nel settore della sanita' privata ed in situazione di
crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e
ristrutturazione aziendale, nel limite massimo di 350 unita'. Il
trattamento economico, comprensivo della contribuzione figurativa
e, ove spettanti, degli assegni per il nucleo familiare, e'
corrisposto in misura pari al massimo dell'indennita' di mobilita'
prevista dalle leggi vigenti e per la durata di 48 mesi. Ai
lavoratori di cui al presente comma si applicano, ai fini del
trattamento pensionistico, le disposizioni di cui all'articolo 11
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e relativa tabella A,
nonche' le disposizioni di cui all'articolo 59, commi 6, 7,
lettere a) e b), e 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449".
9-ter. Al comma 8 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, sono soppresse le parole: "di 6.667.000 euro per l'anno
2003". Al medesimo comma le parole: "di 10.467.000 euro per l'anno
2004 e di 3.800.000 euro per l'anno 2005"sono sostituite dalle
seguenti: "di 6.400.000 euro per gli anni 2004, 2005, 2006 e
2007".
9-quater. Le dotazioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono
incrementate nella misura di 2.600.000 euro per l'anno 2005 e di
6.400.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. All'onere per
gli anni 2005, 2006 e 2007 si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dell'anno 2005 dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale"Fondo
speciale"dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo dicastero.
9-quinquies. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni,
che non hanno presentato la domanda di accredito della
contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1° gennaio
2003, secondo le modalita' previste dal medesimo articolo 3 del
citato decreto legislativo, possono esercitare tale facolta' entro
il 31 marzo 2005.
Art. 44-bis
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013, N. 69, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 98))
Art. 45
Aliquota contributiva dei lavoratori iscritti alla
gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della ((legge 8 agosto 1995, n. 335))
1. Con effetto dal 1 gennaio 2004 l'aliquota contributiva
((pensionistica)) per gli iscritti alla gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che
non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, e'
stabilita in misura identica a quella prevista per la gestione
pensionistica dei commercianti. Per gli anni successivi, ad essa
si applicano gli incrementi previsti dall'articolo 59, comma 15,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fino al raggiungimento
dell'aliquota di 19 punti percentuali.
Art. 46
Sanzioni per rendere effettivo l'obbligo per i comuni
di comunicare all'INPS gli elenchi dei defunti
1. Al responsabile dell'Ufficio Anagrafe del Comune, nel caso di
violazione dell'obbligo di comunicazione dei decessi previsto
dall'articolo 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e
dall'articolo 31, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
si applica la sanzione pecuniaria da 100 euro a 300 euro.
Art. 47
Benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto
1. A decorrere dal 1 ottobre 2003, il coefficiente stabilito
dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e'
ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto
coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della
determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non
della maturazione del diritto di accesso alle medesime.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai
lavoratori a cui sono state rilasciate dall'INAIL le
certificazioni relative all'esposizione all'amianto sulla base
degli atti d'indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
3. Con la stessa decorrenza prevista al comma 1, i benefici di cui
((al comma 1)), sono concessi esclusivamente ai lavoratori ((. .
.)) che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati
esposti all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a
100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno. I
predetti limiti non si applicano ai lavoratori per i quali sia
stata accertata una malattia professionale a causa
dell'esposizione all'amianto, ai sensi del testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali, ((di cui al decreto del
Presidente della Repubblica)) 30 giugno 1965, n. 1124.
4. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui
al comma 3 sono accertate e certificate dall'INAIL.
5. I lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei
benefici di cui ((al comma 1)), compresi quelli a cui e' stata
rilasciata certificazione dall'INAIL prima del 1 ottobre 2003,
devono presentare domanda alla Sede INAIL di residenza entro 180
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza
del diritto agli stessi benefici.
6. Le modalita' di attuazione del presente articolo sono stabilite
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
((6-bis. Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i
lavoratori che abbiano gia' maturato, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, il diritto al trattamento
pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui
all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257,
nonche' coloro che alla data di entrata in vigore del presente
decreto, fruiscano dei trattamenti di mobilita', ovvero che
abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in
relazione alla domanda di pensionamento.
6-ter. I soggetti cui sono stati estesi, sulla base del presente
articolo, i benefici previdenziali di cui alla legge 27 marzo
1992, n. 257, come rideterminati sulla base del presente articolo,
qualora siano destinatari di benefici previdenziali che
comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza,
l'anticipazione dell'accesso al pensionamento, ovvero l'aumento
dell'anzianita' contributiva, hanno facolta' di optare tra i
predetti benefici e quelli previsti dal presente articolo. Ai
medesimi soggetti non si applicano i benefici di cui al presente
articolo, qualora abbiano gia' usufruito dei predetti aumenti o
anticipazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6-quater. All'onere relativo all'applicazione dei commi 6-bis e
6-ter, valutato in 75 milioni di euro annui, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
6-quinquies. In caso di indebito pensionistico derivante da
sentenze con le quali sia stato riconosciuto agli interessati il
beneficio pensionistico previsto dalla legge 27 marzo 1992, n.
257, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore
dell'ente previdenziale, non si da' luogo al recupero degli
importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.))
CAPO IV
ACCORDO STATO REGIONI IN MATERIA SANITARIA
Art. 48
Tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica
1. A decorrere dall'anno 2004, fermo restando quanto gia' previsto
dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n.
347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001,
n. 405, in materia di assistenza farmaceutica territoriale,
l'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica
complessiva, compresa quella relativa al trattamento dei pazienti
in regime di ricovero ospedaliero, e' fissata, in sede di prima
applicazione, al 16 per cento come valore di riferimento, a
livello nazionale ed in ogni singola regione. Tale percentuale
puo' essere rideterminata con decreto del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome, tenuto conto di uno specifico
flusso informativo sull'assistenza farmaceutica relativa ai
farmaci a distribuzione diretta, a quelli impiegati nelle varie
forme di assistenza distrettuale e residenziale nonche' a quelli
utilizzati nel corso di ricoveri ospedalieri, attivato a decorrere
dal 1 gennaio 2004 sulla base di Accordo definito in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome. Il decreto, da emanarsi entro il 30 giugno
2004, tiene conto dei risultati derivanti dal flusso informativo
dei dati.
2. Fermo restando che il farmaco rappresenta uno strumento di
tutela della salute e che i medicinali sono erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale in quanto inclusi nei livelli essenziali di
assistenza, al fine di garantire l'unitarieta' delle attivita' in
materia di farmaceutica e di favorire in Italia gli investimenti
in ricerca e sviluppo, e' istituita, con effetto dal 1 gennaio
2004, l'Agenzia Italiana del Farmaco, di seguito denominata
Agenzia, sottoposta alle funzioni di indirizzo del Ministero della
salute e alla vigilanza del Ministero della salute e del Ministero
dell'economia e delle finanze.
3. L'Agenzia e' dotata di personalita' giuridica di diritto
pubblico e di autonomia organizzativa, patrimoniale, finanziaria e
gestionale. Alla stessa spettano, oltre che i compiti di cui al
comma 5, compiti e funzioni di alta consulenza tecnica al Governo
ed alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome, in materia di politiche per il
farmaco con riferimento alla ricerca, agli investimenti delle
aziende in ricerca e sviluppo, alla produzione, alla
distribuzione, alla informazione scientifica, alla regolazione
della promozione, alla prescrizione, al monitoraggio del consumo,
alla sorveglianza sugli effetti avversi, alla rimborsabilita' e ai
prezzi.
4. Sono organi dell'Agenzia da nominarsi con decreto del Ministro
della salute:
a) il direttore generale, nominato sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome;
b) il consiglio di amministrazione costituito da un Presidente
designato dal Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome, e da quattro componenti di cui due designati dal
Ministro della salute e due dalla predetta Conferenza permanente;
c) il collegio dei revisori dei conti costituito da tre
componenti, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e
delle finanze, con funzioni di presidente, uno dal Ministro della
salute e uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome.
5. L'Agenzia svolge i compiti e le funzioni della attuale Direzione
Generale dei Farmaci e dei Dispositivi Medici, con esclusione
delle funzioni di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del comma
3, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129. In particolare
all'Agenzia, nel rispetto degli accordi tra Stato e Regioni
relativi al tetto programmato di spesa farmaceutica ed alla
relativa variazione annua percentuale, e' affidato il compito di:
a) promuovere la definizione di liste omogenee per l'erogazione e
di linee guida per la terapia farmacologica anche per i farmaci a
distribuzione diretta, per quelli impiegati nelle varie forme di
assistenza distrettuale e residenziale nonche' per quelli
utilizzati nel corso di ricoveri ospedalieri;
b) monitorare, avvalendosi dell'Osservatorio sull'impiego dei
medicinali (OSMED), coordinato congiuntamente dal Direttore
generale dell'Agenzia o suo delegato e da un rappresentate
designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome, e, in collaborazione con le
Regioni e le Province autonome, il consumo e la spesa farmaceutica
territoriale ed ospedaliera a carico del SSN e i consumi e la
spesa farmaceutica a carico del cittadino. I dati del monitoraggio
sono comunicati mensilmente al Ministero dell'economia e delle
finanze;
c) provvedere entro il 30 settembre di ogni anno, o
semestralmente nel caso di sfondamenti del tetto di spesa di cui
al comma 1, a redigere l'elenco dei farmaci rimborsabili dal
Servizio Sanitario Nazionale, sulla base dei criteri di costo e di
efficacia in modo da assicurare, su base annua, il rispetto dei
livelli di spesa programmata nei vigenti documenti contabili di
finanza pubblica, nonche', in particolare, il rispetto dei livelli
di spesa definiti nell'Accordo tra Governo, Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano in data 8 agosto 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001;
d) prevedere, nel caso di immissione di nuovi farmaci
comportanti, a parere della struttura tecnico scientifica
individuata dai decreti di cui al comma 13, vantaggio terapeutico
aggiuntivo, in sede di revisione ordinaria del prontuario, una
specifica valutazione di costo-efficacia, assumendo come termini
di confronto il prezzo di riferimento per la relativa categoria
terapeutica omogenea e il costo giornaliero comparativo
nell'ambito di farmaci con le stesse indicazioni terapeutiche,
prevedendo un premio di prezzo sulla base dei criteri previsti per
la normativa vigente, nonche' per i farmaci orfani;
e) provvedere alla immissione di nuovi farmaci non comportanti, a
parere della predetta struttura tecnico scientifica individuata
dai decreti di cui al comma 13, vantaggio terapeutico, in sede di
revisione ordinaria del prontuario, solo se il prezzo del medesimo
medicinale e' inferiore o uguale al prezzo piu' basso dei
medicinali per la relativa categoria terapeutica omogenea;
f) procedere in caso di superamento del tetto di spesa di cui al
comma 1, in concorso con le misure di cui alle lettere b), c), d),
e) del presente comma, a ridefinire, anche temporaneamente, nella
misura del 60 per cento del superamento, la quota di spettanza al
produttore prevista dall'articolo 1, comma 40, della legge 23
dicembre 1996, n. 662. La quota di spettanza dovuta al farmacista
per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale viene
rideterminata includendo la riduzione della quota di spettanza al
produttore, che il farmacista riversa al Servizio come
maggiorazione dello sconto. Il rimanente 40 per cento del
superamento viene ripianato dalle Regioni attraverso l'adozione di
specifiche misure in materia farmaceutica, di cui all'articolo 4,
comma 3 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e
costituisce adempimento ai fini dell'accesso all'adeguamento del
finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ai sensi
dell'articolo 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112,
e successive modificazioni;
f-bis) procedere, in caso di superamento del tetto di spesa di
cui al comma 1, ad integrazione o in alternativa alle misure di
cui alla lettera f), ad una temporanea riduzione del prezzo dei
farmaci comunque dispensati o impiegati dal Servizio sanitario
nazionale, nella misura del 60 per cento del superamento;
g) proporre nuove modalita', iniziative e interventi, anche di
cofinanziamento pubblicoprivato, per promuovere la ricerca
scientifica di carattere pubblico sui settori strategici del
farmaco e per favorire gli investimenti da parte delle aziende in
ricerca e sviluppo;
h) predisporre, entro il 30 novembre di ogni anno, il programma
annuale di attivita' ed interventi, da inviare, per il tramite del
Ministro della salute, alla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, che esprime
parere entro il 31 gennaio successivo;
i) predisporre periodici rapporti informativi da inviare alle
competenti Commissioni parlamentari;
l) provvedere, su proposta della struttura tecnico scientifica
individuata dai decreti di cui al comma 13, entro il 30 giugno
2004 alla definitiva individuazione delle confezioni ottimali per
l'inizio e il mantenimento delle terapie contro le patologie
croniche con farmaci a carico del SSN, provvedendo altresi' alla
definizione dei relativi criteri del prezzo. A decorrere dal
settimo mese successivo alla data di assunzione del provvedimento
da parte dell'Agenzia, il prezzo dei medicinali presenti nel
Prontuario Farmaceutico Nazionale, per cui non si sia proceduto
all'adeguamento delle confezioni ottimali deliberate dall'Agenzia,
e' ridotto del 30%.
6. Le misure di cui al comma 5, lettere c), d), e), f) sono
adottate con delibere del consiglio d'amministrazione, su proposta
del direttore generale. Ai fini della verifica del rispetto dei
livelli di spesa di cui al comma 1, alla proposta e' allegata una
nota tecnica avente ad oggetto gli effetti finanziari sul SSN.
7. Dal 1 gennaio 2004, con decreto del Ministro della salute sono
trasferite all'Agenzia le unita' di personale gia' assegnate agli
uffici della Direzione Generale dei Farmaci e Dispositivi Medici
del Ministero della salute, le cui competenze transitano alla
medesima Agenzia. Il personale trasferito non potra' superare il
60 per cento del personale in servizio alla data del 30 settembre
2003 presso La stessa Direzione Generale. Detto personale conserva
il trattamento giuridico ed economico in godimento. A seguito del
trasferimento del personale sono ridotte in maniera corrispondente
le dotazioni organiche del Ministero della salute e le relative
risorse sono trasferite all'Agenzia. In ogni caso le suddette
dotazioni organiche non possono essere reintegrate. Resta
confermata la collocazione nel comparto di contrattazione
collettiva attualmente previsto per il personale trasferito ai
sensi del presente comma. L'Agenzia puo' assumere, in relazione a
particolari e motivate esigenze, cui non puo' far fronte con
personale in servizio, e nei limiti delle proprie disponibilita'
finanziarie, personale tecnico o altamente qualificato, con
contratti a tempo determinato di diritto privato. L'Agenzia puo'
altresi' avvalersi, nei medesimi limiti di disponibilita'
finanziaria, e comunque per un numero non superiore a 40 unita',
ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, di personale in posizione di comando dal Ministero della
salute, dall'Istituto Superiore di sanita', nonche' da altre
Amministrazioni dello Stato, dalle Regioni, dalle Aziende
sanitarie e dagli Enti pubblici di ricerca.
8. Agli oneri relativi al personale, alle spese di funzionamento
dell'Agenzia e dell' Osservatorio sull'impiego dei medicinali
(OSMED) di cui al comma 5, lettera b), punto 2, nonche' per
l'attuazione del programma di farmacovigilanza attiva di cui al
comma 19, lettera b), si fa fronte:
a) mediante le risorse finanziarie trasferite dai capitoli 3001,
3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3130, 3430 e 3431 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della salute;
b) mediante le entrate derivanti dalla maggiorazione del 20 per
cento delle tariffe di cui all'articolo 5, comma 12, della legge
29 dicembre 1990, n. 407 e successive modificazioni;
c) mediante eventuali introiti derivanti da contratti stipulati
con l'Agenzia europea per la Valutazione dei Medicinali (EMEA) e
con altri organismi nazionali ed internazionali per prestazioni di
consulenza, collaborazione, assistenza e ricerca.
((c-bis) mediante eventuali introiti derivanti da contratti
stipulati con soggetti privati per prestazioni di consulenza,
collaborazione, assistenza, ricerca, aggiornamento, formazione
agli operatori sanitari e attivita' editoriali, destinati a
contribuire alle iniziative e agli interventi di cofinanziamento
pubblico e privato finalizzati alla ricerca di carattere pubblico
sui settori strategici del farmaco di cui alla lettera g) del
comma 5, ferma restando la natura di ente pubblico non economico
dell'Agenzia.))
9. Le risorse di cui al comma 8, lettera a), confluiscono nel fondo
stanziato in apposita unita' previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero della salute e suddiviso in tre capitoli,
distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati tenendo
conto dei vincoli di servizio, alle spese di investimento, alla
quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi
gestionali.
10. Le risorse di cui al comma 8, lettere b) e c), affluiscono
direttamente al bilancio dell'Agenzia.
10-bis. Le entrate di cui all'articolo 12, commi 7 e 8, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, spettano per il 60 per cento
all'Agenzia ed affluiscono direttamente al bilancio della stessa.
10-ter. Le somme a carico delle officine farmaceutiche di cui
all'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto legislativo 29 maggio
1991, n. 178, e successive modificazioni, spettano all'Agenzia ed
affluiscono direttamente al bilancio della stessa.
11. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 9 e' autorizzata
l'apertura di apposita contabilita' speciale.
11-bis. Con effetto dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro
della salute sono trasferiti in proprieta' all'Agenzia i beni
mobili del Ministero della salute in uso all'Agenzia medesima alla
data 31 dicembre 2004.
12. A decorrere dall'anno 2005, al finanziamento dell'Agenzia si
provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d) della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
13. Con uno o piu' decreti del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
adottate le necessarie norme regolamentari per l'organizzazione e
il funzionamento dell'Agenzia, prevedendo che l'Agenzia per
l'esplicazione delle proprie funzioni si organizza in strutture
amministrative e tecnico scientifiche, compresa quella che assume
le funzioni tecnico scientifiche gia' svolte dalla Commissione
unica del farmaco e disciplinando i casi di decadenza degli organi
anche in relazione al mantenimento dell'equilibrio economico
finanziario del settore dell'assistenza farmaceutica.
14. La Commissione unica del farmaco cessa di operare a decorrere
dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 13 che
regolamenta l'assolvimento di tutte le funzioni gia' svolte dalla
medesima Commissione da parte degli organi e delle strutture
dell'Agenzia.
15. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
17. Le Aziende farmaceutiche, entro il 30 aprile di ogni anno,
producono all'Agenzia autocertificazione dell'ammontare
complessivo della spesa sostenuta nell'anno precedente per le
attivita' di promozione rivolte ai medici, agli operatori sanitari
e ai farmacisti e della sua ripartizione nelle singole voci di
costo, sulla base di uno schema approvato con decreto del Ministro
della salute.
18. Entro la medesima data di cui al comma 17, le Aziende
farmaceutiche versano, su apposito fondo istituito presso
l'Agenzia, un contributo pari al 5 per cento delle spese
autocertificate decurtate delle spese per il personale addetto.
19. Le risorse confluite nel fondo di cui al comma 18 sono
destinate dall'Agenzia:
a) per il 50 per cento, alla costituzione di un fondo nazionale
per l'impiego, a carico del SSN, di farmaci orfani per malattie
rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in
attesa della commercializzazione, per particolari e gravi
patologie;
b) per il rimanente 50 per cento:
1) all'istituzione, nell'ambito delle proprie strutture, di un
Centro di informazione indipendente sul farmaco;
2) alla realizzazione, di concerto con le Regioni, di un
programma di farmacovigilanza attiva tramite strutture individuate
dalle Regioni, con finalita' di consulenza e formazione continua
dei Medici di Medicina generale e dei Pediatri di libera scelta,
in collaborazione con le organizzazioni di categorie e le Societa'
scientifiche pertinenti e le Universita';
3) alla realizzazione di ricerche sull'uso dei farmaci ed in
particolare di sperimentazioni cliniche comparative tra farmaci,
tese a dimostrare il valore terapeutico aggiunto, nonche' sui
farmaci orfani e salvavita, anche attraverso bandi rivolti agli
IRCCS, alle Universita' ed alle Regioni;
4) ad altre attivita' di informazione sui farmaci, di
farmacovigilanza, di ricerca, di formazione e di aggiornamento dei
personale.
20. Al fine di garantire una migliore informazione al paziente, a
partire dal 1 gennaio 2005, le confezioni dei medicinali devono
contenere un foglietto illustrativo ben leggibile e comprensibile,
con forma e contenuto autorizzati dall'Agenzia.
21. Fermo restando, quanto disposto dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5,
6, 9, 11, 12, 14, 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
541, le Regioni provvedono, con provvedimento anche
amministrativo, a disciplinare:
a) pubblicita' presso i medici, gli operatori sanitari e i
farmacisti;
b) consegna di campioni gratuiti;
c) concessione di prodotti promozionali di valore trascurabile;
d) definizione delle modalita' con cui gli operatori del Servizio
Sanitario Nazionale comunicano alle Regioni la partecipazione a
iniziative promosse o finanziate da aziende farmaceutiche e da
aziende fornitrici di dispositivi medici per il Servizio Sanitario
Nazionale.
22. Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 12 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e' soppresso. E' consentita
ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta la
partecipazione a convegni e congressi con accreditamento ECM di
tipo educazionale su temi pertinenti, previa segnalazione alla
struttura sanitaria di competenza. Presso tale struttura e'
depositato un registro con i dati relativi alle partecipazioni
alle manifestazioni in questione e tali dati devono essere
accessibili alle Regioni e all'Agenzia dei Farmaci di cui al comma
2.
23. Nel comma 6 dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n.
541 del 1992, le parole: "non comunica la propria motivata
opposizione" sono sostituite dalle seguenti "comunica il proprio
parere favorevole, sentita la Regione dove ha sede l'evento". Nel
medesimo comma sono altresi' soppresse le parole: "o, nell'ipotesi
disciplinata dal comma 2, non oltre 5 giorni prima dalla data
della riunione".
24. Nel comma 3 dell'articolo 6, lettera b), del citato decreto
legislativo n. 541 del 1992, le parole da: "otto membri a" fino a:
"di sanita'" sono sostituite dalle seguenti: "un membro
appartenente al Ministero della salute, un membro appartenente
all'istituto Superiore di Sanita', due membri designati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome".
25. La procedura di attribuzione dei crediti ECM deve prevedere la
dichiarazione dell'eventuale conflitto di interessi da parte dei
relatori e degli organizzatori degli eventi formativi.
26. Il rapporto di dipendenza o di convenzione con le strutture
pubbliche del Servizio sanitario nazionale e con le strutture
private accreditate e' incompatibile, con attivita' professionali
presso le organizzazioni private di cui all'articolo 20, comma 3,
del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211.
27. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno
2003, n. 211, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel primo capoverso le parole: "all'autorita' competente" sono
sostituite dalle seguenti: "all'Agenzia italiana del farmaco, alla
Regione sede della sperimentazione";
b) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: "e) la
dichiarazione di inizio, di eventuale interruzione e di cessazione
della sperimentazione, con i dati relativi ai risultati conseguiti
e le motivazioni dell'eventuale interruzione".
28. Con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono
definiti gli ambiti nazionale e regionali dell'accordo collettivo
per la disciplina dei rapporti con le farmacie, in coerenza con
quanto previsto dal presente articolo.
29. Salvo diversa disciplina regionale, a partire dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova
istituzione ha luogo mediante l'utilizzazione di una graduatoria
regionale dei farmacisti risultati idonei, risultante da un
concorso unico regionale, per titoli ed esami, bandito ed
espletato dalla Regione ogni quattro anni.
30. A decorrere dalla data di insediamento degli organi
dell'Agenzia, di cui al comma 4, sono abrogate le disposizioni di
cui all'articolo 3, comma 9-ter, del decreto-legge 15 aprile 2002,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002,
n. 112. A decorrere dalla medesima data sono abrogate le norme
previste dall'articolo 9, commi 2 e 3, del decreto-legge 8 luglio
2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178.
31. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
all'articolo 7 comma 1 del decreto-legge 18 settembre 2001, n.
347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001,
n. 405, sono soppresse le parole: "tale disposizione non si
applica ai medicinali coperti da brevetto sul principio attivo".
32. Dal 1 gennaio 2005, lo sconto dovuto dai farmacisti al SSN in
base all'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, come modificato dall'articolo 52, comma 6, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, si applica a tutti i farmaci erogati in
regime di SSN, fatta eccezione per l'ossigeno terapeutico e per i
farmaci, siano essi specialita' o generici, che abbiano un prezzo
corrispondente a quello di rimborso cosi' come definito
dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n.
347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001,
n. 405.
33. Dal 1 gennaio 2004 i prezzi dei prodotti rimborsati dal
Servizio Sanitario Nazionale sono determinati mediante
contrattazione tra Agenzia e Produttori secondo le modalita' e i
criteri indicati nella Delibera Cipe 1 febbraio 2001, n. 3,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2001.
34. Fino all'insediamento degli Organi dell'Agenzia, le funzioni e
i compiti ad essa affidati, sono assicurati dal Ministero della
salute e i relativi provvedimenti sono assunti con decreto del
Ministro della salute.
35. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
13, la Commissione unica del farmaco continua ad operare nella sua
attuale composizione e con le sue attuali funzioni.
Art. 49
Esternalizzazioni di servizi da parte delle
aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere
1. Al fine di agevolare l'esternalizzazione dei servizi ausiliari
da parte delle aziende ospedaliere e delle aziende sanitarie
locali, ((degli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico pubblici e privati e degli ospedali classificati,)) le
maggiori entrate corrispondenti all'IVA gravante sui servizi,
originariamente prodotti all'interno delle predette aziende, e da
esse affidati, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, a soggetti esterni all'amministrazione
affluiscono ad un fondo istituito presso il Ministero
dell'economia e delle finanze. Sono, comunque, preliminarmente
detratte le quote dell'imposta spettanti all'Unione europea,
nonche' quelle attribuite alle Regioni, a decorrere, per le
Regioni a statuto ordinario, dalla definitiva determinazione
dell'aliquota di compartecipazione regionale all'imposta sul
valore aggiunto di cui all'articolo 2 dei decreto legislativo 18
febbraio 2000, n. 56, ed alle Province autonome di Trento e
Bolzano. Le procedure e le modalita' per l'attuazione del presente
comma nonche' per la ripartizione del fondo sono stabilite con
decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano.
2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 3 milioni
di euro per l'anno 2003, 12 milioni di euro per l'anno 2004, 24
milioni di euro per l'anno 2005 e 36 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2006, si provvede con quota parte delle maggiori entrate
recate dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 50
(Disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore
sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie)
1. Per potenziare il monitoraggio della spesa pubblica nel settore
sanitario e delle iniziative per la realizzazione di misure di
appropriatezza delle prescrizioni, nonche' per l'attribuzione e la
verifica del budget di distretto, di farmacovigilanza e
sorveglianza epidemiologica, il Ministero dell'economia e delle
finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministero della
salute e con la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento
per l'innovazione e le tecnologie, definisce i parametri della
Tessera sanitaria (TS) ; il Ministero dell'economia e delle
finanze cura la generazione e la progressiva consegna della TS, a
partire dal 1 gennaio 2004, a tutti i soggetti gia' titolari di
codice fiscale nonche' ai soggetti che fanno richiesta di
attribuzione del codice fiscale ovvero ai quali lo stesso e'
attribuito d'ufficio. La TS reca in ogni caso il codice fiscale
del titolare, anche in codice a barre nonche' in banda magnetica,
quale unico requisito necessario per l'accesso alle prestazioni a
carico del Servizio sanitario nazionale (SSN).
1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura la
generazione e la consegna della tessera sanitaria a tutti i
soggetti destinatari, indicati al comma 1, entro il ((31 marzo
2006.))
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero della salute, entro il 15 dicembre 2003 approva i
modelli di ricettari medici standardizzati e di ricetta medica a
lettura ottica, ne cura la successiva stampa e distribuzione alle
aziende sanitarie locali, alle aziende ospedaliere e, ove
autorizzati dalle regioni, agli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico ed ai policlinici universitari, che
provvedono ad effettuarne la consegna individuale a tutti i medici
del SSN abilitati dalia regione ad effettuare prescrizioni, da
tale momento responsabili della relativa custodia. I modelli
equivalgono a stampati per il fabbisogno delle amministrazioni
dello Stato.
3. Il modello di ricetta e' stampato su carta filigranata ai sensi
del decreto del Ministro della sanita' 11 luglio 1988, n. 350, e,
sulla base di quanto stabilito dal medesimo decreto, riproduce le
nomenclature e i campi per l'inserimento dei dati prescritti dalle
vigenti disposizioni in materia. Il vigente codice a barre e'
sostituito da un analogo codice che esprime il numero progressivo
regionale di ciascuna ricetta; il codice a barre e' stampato sulla
ricetta in modo che la sua lettura ottica non comporti la
procedura di separazione del tagliando di cui all'articolo 87 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Sul modello di ricetta
figura in ogni caso un campo nel quale, all'atto della
compilazione, e' riportato sempre il numero complessivo dei
farmaci ovvero degli accertamenti specialistici prescritti
((ovvero dei dispositivi di assistenza protesica e di assistenza
integrativa.)) Nella compilazione della ricetta e' sempre
riportato il solo codice fiscale dell'assistito, in luogo del
codice sanitario.
4. Le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e, ove
autorizzati dalle regioni, gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico ed i policlinici universitari consegnano i
ricettari ai medici del SSN di cui al comma 2, in numero definito,
secondo le loro necessita', e comunicano immediatamente al
Ministero dell'economia e delle finanze, in via telematica, il
nome, il cognome, il codice fiscale dei medici ai quali e'
effettuata la consegna, l'indirizzo dello studio, del laboratorio
ovvero l'identificativo della struttura sanitaria nei quali gli
stessi operano, nonche' la data della consegna e i numeri
progressivi regionali delle ricette consegnate. Con provvedimento
dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze sono
stabilite le modalita' della trasmissione telematica.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura il collegamento,
mediante la propria rete telematica, delle aziende sanitarie
locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico e dei policlinici universitari di cui
al comma 4, delle farmacie, pubbliche e private, dei presidi di
specialistica ambulatoriale ((, delle strutture per l'erogazione
delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza
integrativa)) e degli altri presidi e strutture accreditati per
l'erogazione dei servizi sanitari, di seguito denominati, ai fini
del presente articolo,"strutture di erogazione di servizi
sanitari". Con provvedimento dirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, sono stabiliti i parametri tecnici per la realizzazione
del software certificato che deve essere installato dalle
strutture di erogazione di servizi sanitari, in aggiunta ai
programmi informatici dagli stessi ordinariamente utilizzati, per
la trasmissione dei dati di cui ai commi 6 e 7; tra i parametri
tecnici rientra quello della frequenza temporale di trasmissione
dei dati predetti.
((5-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, a partire dal 1°
luglio 2007, il Ministero dell'economia e delle finanze rende
disponibile il collegamento in rete dei medici del SSN di cui al
comma 2, in conformita' alle regole tecniche concernenti il
Sistema pubblico di connettivita' ed avvalendosi, ove possibile,
delle infrastrutture regionali esistenti, per la trasmissione
telematica dei dati delle ricette al Ministero dell' economia e
delle finanze e delle certificazioni di malattia all'INPS, secondo
quanto previsto all'articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre
2004, n. 311. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro delegato per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione, da emanare, entro il 30 aprile
2007, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri della salute e del lavoro e
della previdenza sociale, previo parere del Garante per la
protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra Io Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono definite le regole tecniche concernenti
i dati di cui al presente comma e le modalita' di trasmissione. Ai
fini predetti, il parere del Centro nazionale per l'informatica
nella pubblica amministrazione e' reso entro il 31 marzo 2007; in
mancanza, il predetto decreto puo' essere comunione emanato. Con
uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della salute, sono emanate le ulteriori
disposizioni attuatine del presente comma.
5-ter. Per la trasmissione telematica dei dati delle ricette di cui
al comma 5-bis, con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero della salute, e' definito un
contributo da riconoscere ai medici convenzionati con il SSN, per
l'anno 2008, nei limiti di 10 milioni di euro. Al relativo onere
si provvede utilizzando le risorse di cui al comma 12.))
6. Le strutture di erogazione di servizi sanitari effettuano la
rilevazione ottica e la trasmissione dei dati di cui al comma 7,
secondo quanto stabilito nel predetto comma e in quelli
successivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro della salute, stabilisce, con decreto pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, le regioni e le date a partire dalle
quali le disposizioni del presente comma e di quelli successivi
hanno progressivamente applicazione. Per l'acquisto e
l'installazione del software di cui al comma 5, secondo periodo,
alle farmacie private di cui al primo periodo del medesimo comma
e' riconosciuto un contributo pari ad euro 250, sotto forma di
credito d'imposta fruibile anche in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
successivamente alla data nella quale il Ministero dell'economia e
delle finanze comunica, in via telematica alle farmacie medesime
avviso di corretta installazione e funzionamento del predetto
software. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del
reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, nonche' del
valore della produzione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo
63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A1
relativo onere, valutato in 4 milioni di euro per l'anno 2004, si
provvede nell'ambito delle risorse di cui al comma 12.
7. All'atto della utilizzazione di una ricetta medica recante la
prescrizione di farmaci, sono rilevati otticamente i codici a
barre relativi al numero progressivo regionale della ricetta, ai
dati delle singole confezioni dei farmaci acquistati nonche' il
codice a barre della TS; sono comunque rilevati i' dati relativi
alla esenzione. All'atto della utilizzazione di una ricetta medica
recante la prescrizione di prestazioni specialistiche ((ovvero dei
dispositivi di assistenza protesica e di assistenza
integrativa")), sono rilevati otticamente i codici a barre
relativi al numero progressivo regionale della ricetta nonche' il
codice a barre della TS; sono comunque rilevati i dati relativi
alla esenzione nonche' inseriti i codici del nomenclatore delle
prestazioni specialistiche ((ovvero i codici del nomenclatore
delle prestazioni di assistenza protesica ovvero i codici del
repertorio dei prodotti erogati nell' ambito dell'assistenza
integrativa.)) In ogni caso, e' previamente verificata la
corrispondenza del codice fiscale del titolare della TS con quello
dell'assistito riportato sulla ricetta; in caso di assenza del
codice fiscale sulla ricetta, quest'ultima non puo' essere
utilizzata, salvo che il costo della prestazione venga pagato per
intero. In caso di utilizzazione di una ricetta medica senza la
contestuale esibizione della TS, il codice fiscale dell'assistito
e' rilevato dalla ricetta. Per la rilevazione dalla ricetta dei
dati di cui al decreto attuativo del comma 5 del presente
articolo, e' riconosciuto per gli anni 2006 e 2007 un contributo,
nei limiti di 10 milioni di euro, da definire con apposita
convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il
Ministero della salute e le associazioni di categoria interessate.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita'
erogative. Al relativo onere si provvede utilizzando le risorse di
cui al comma 12. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo'
prevedere periodi transitori, durante i quali, in caso di
riscontro della mancata corrispondenza del codice fiscale del
titolare della tessera sanitaria con quello dell'assistito
riportato sulla ricetta, tale difformita' non costituisce
impedimento per l'erogazione della prestazione e l'utilizzazione
della relativa ricetta medica ma costituisce anomalia da segnalare
tra i dati di cui al comma 8.
8. I dati rilevati ai sensi del comma 7 sono trasmessi
telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze , entro
il giorno 10 del mese successivo a quello di utilizzazione della
ricetta medica, anche per il tramite delle associazioni di
categoria e di soggetti terzi a tal fine individuati dalle
strutture di erogazione dei servizi sanitari; il software di cui
al comma 5 assicura che gli stessi dati vengano rilasciati ai
programmi informatici ordinariamente utilizzati dalle strutture di
erogazione di servizi sanitari, fatta eccezione, relativamente al
codice fiscale dell'assistito, per le farmacie, pubbliche e
private ((e per le strutture di erogazione dei servizi sanitari
non autorizzate al trattamento del codice fiscale
dell'assistito.)) Il predetto software assicura altresi' che in
nessun caso il codice fiscale dell'assistito possa essere raccolto
o conservato in ambiente residente, presso le farmacie, pubbliche
e private, dopo la conferma della sua ricezione telematica da
parte del Ministero dell'economia e delle finanze.
8-bis. La mancata o tardiva trasmissione dei dati nel termine di
cui al comma 8 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
di 2 euro per ogni ricetta per la quale la violazione si e'
verificata.
8-ter. Per le ricette trasmesse nei termini di cui al comma 8, la
mancanza di uno o piu' elementi della ricetta di cui al decreto
attuativo del comma 5 del presente articolo e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta per
la quale la violazione si e' verificata;
8-quater. L'accertamento della violazione di cui ai commi 8-bis e
8-ter e' effettuato dal Corpo della Guardia di finanza, che
trasmette il relativo rapporto, ai sensi dell'articolo 17, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla direzione
provinciale dei servizi vari competente per territorio, per i
conseguenti adempimenti. Dell'avvenuta apertura del procedimento e
della sua conclusione viene data notizia, a cura della direzione
provinciale dei servizi vari, alla competente ragioneria
provinciale dello Stato.
8-quinquies. Con riferimento alle ricette per le quali non risulta
associato il codice fiscale dell'assistito, rilevato secondo
quanto previsto dal presente articolo, l'azienda sanitaria locale
competente non procede alla relativa liquidazione, fermo restando
che, in caso di ricette redatte manualmente dal medico, il
farmacista non e' responsabile della mancata rispondenza del
codice fiscale rilevato rispetto a quello indicato sulla ricetta
che fara' comunque fede a tutti gli effetti.
9. Al momento della ricezione dei dati trasmessi telematicamente ai
sensi ((del comma 5-bis e)) del comma 8, il Ministero
dell'economia e delle finanze, con modalita' esclusivamente
automatiche, li inserisce in archivi distinti e non interconnessi,
uno per ogni regione, in modo che sia assolutamente separato,
rispetto a tutti gli altri, quello relativo al codice fiscale
dell'assistito. Con provvedimento dirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della
salute, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
stabiliti i dati che le regioni, nonche' i Ministeri e gli altri
enti pubblici di rilevanza nazionale che li detengono, trasmettono
al Ministero dell'economia e delle finanze, con modalita'
telematica, nei trenta giorni successivi alla data di emanazione
del predetto provvedimento, per realizzare e diffondere in rete,
alle regioni e alle strutture di erogazione di servizi sanitari,
l'allineamento dell'archivio dei codici fiscali con quello degli
assistiti e per disporre le codifiche relative al prontuario
farmaceutico nazionale e al nomenclatore ambulatoriale ((nonche'
al nomenclatore delle prestazioni di assistenza protesica e al
repertorio dei prodotti erogati nell'ambito dell'assistenza
integrativa.))
10. Al Ministero dell'economia e delle finanze non e' consentito
trattare i dati rilevati dalla TS degli assistiti; allo stesso e'
consentito trattare gli altri dati di cui al comma 7 per fornire
periodicamente alle regioni gli schemi di liquidazione provvisoria
dei rimborsi dovuti alle strutture di erogazione di servizi
sanitari. Gli archivi di cui al comma 9 sono resi disponibili
all'accesso esclusivo, anche attraverso interconnessione, alle
aziende sanitarie locali di ciascuna regione per la verifica ed il
riscontro dei dati occorrenti alla periodica liquidazione
definitiva delle somme spettanti, ai sensi delle disposizioni
vigenti, alle strutture di erogazione di servizi sanitari. ((Con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministero della salute, da emanare entro il 31 marzo 2007,
sono definiti i dati, relativi alla liquidazione periodica dei
rimborsi erogati alle strutture di erogazione di servizi sanitari,
che le aziende sanitarie locali di ogni regione trasmettono al
Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' le modalita' di
trasmissione.)) Con protocollo approvato dal Ministero
dell'economia e delle finanze, dal Ministero della salute d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dalle
regioni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,
sono stabiliti i dati contenuti negli archivi di cui al comma 9
che possono essere trasmessi al Ministero della salute e alle
regioni, nonche' le modalita' di tale trasmissione.
((10-bis. Fuori dai casi previsti dal presente articolo, i dati
delle ricette resi disponibili ai sensi del comma 10 rilevano a
fini di responsabilita', anche amministrativa o penale, solo
previo riscontro del documento cartaceo dal quale gli stessi sono
tratti.))
11. L'adempimento regionale, di cui all'articolo 52, comma 4,
lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai fini
dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del SSN per gli
anni 2003, 2004 e 2005, si considera rispettato dall'applicazione
delle disposizioni del presente articolo. Tale adempimento
s'intende rispettato anche nel caso in cui le regioni e le
province autonome dimostrino di avere realizzato direttamente nel
proprio territorio sistemi di monitoraggio delle prescrizioni
mediche nonche' di trasmissione telematica al Ministero
dell'economia e delle finanze di copia dei dati dalle stesse
acquisiti, i cui standard tecnologici e di efficienza ed
effettivita', verificati d'intesa con il Ministero dell'economia e
delle finanze, risultino non inferiori a quelli realizzati in
attuazione del presente articolo. Con effetto dal 1 gennaio 2004,
tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni, ai fini
dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del SSN relativo
agli anni 2004 e 2005, e' ricompresa anche l'adozione di tutti i
provvedimenti che garantiscono la trasmissione al Ministero
dell'economia e delle finanze, da parte delle singole aziende
sanitarie locali e aziende ospedaliere, dei dati di cui al comma
4.
12. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la
spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale"Fondo speciale"dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero. II Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
13. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con
il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, sono stabilite le modalita' per il successivo e
progressivo assorbimento, senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato, della TS nella carta di identita'
elettronica o nella carta nazionale dei servizi di cui
all'articolo 52, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
13-bis. Il contributo di cui al comma 6 e' riconosciuto anche alle
farmacie pubbliche con le modalita' indicate dallo stesso comma.
Al relativo onere, valutato in euro 400.000,00 per l'anno 2005, si
provvede utilizzando le risorse di cui al comma 12.
Art. 51
Interventi per le aree sottoutilizzate
1. Una quota del fondo per le aree sottoutilizzate di cui
all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per un
importo pari a 350 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro per
l'anno 2004, 10 milioni di euro per l'anno 2005, (( e 330 milioni
)) di euro per l'anno 2006, e' accantonata quale riserva premiale,
da destinare alle aree sottoutilizzate delle Regioni che
conseguono obiettivi di riequilibrio del disavanzo economico
finanziario del settore sanitario. Il Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CEPE), sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, determina l'entita' della riserva
premiale di ciascuna Regione in base alla dimensione del
rispettivo fabbisogno sanitario, nonche' i criteri di assegnazione
in relazione allo stato di attuazione della riduzione del deficit
sanitario e tenendo conto dei piani di rientro formulati dalle
singole Regioni interessate, All'eventuale assegnazione il CIPE
provvede con le procedure previste dalla legge 30 giugno 1998, n.
208.
((1-bis. Alla regione Sicilia, per la definizione dei rapporti
finanziari pregressi fino al 31 dicembre 2001 con lo Stato, e'
riconosciuto, in applicazione dell'articolo 5 del protocollo
d'intesa sottoscritto in data 10 maggio 2003 tra la Presidenza del
Consiglio dei ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze
e la regione Sicilia, un limite di impegno quindicennale
dell'importo di 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2004.
1-ter. All'onere recato dal comma 1-bis, pari a 65 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede, per ciascuno degli
anni 2004 e 2005, mediante corrispondente utilizzo delle
proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di conto capitale"Fondo speciale"dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2003, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
1-quater. All'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento,
entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento,
a completamento della relazione previsionale e programmatica,
un'unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle
aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, con particolare
riguardo alla ricaduta occupazionale, alla coesione sociale e alla
sostenibilita' ambientale, nonche' alla ripartizione territoriale
degli interventi".
1-quinquies. Il comma 2 dell'articolo 20 della legge 17 maggio
1999, n. 144, e' abrogato.))
Art. 52
Norma finale
1. Le maggiori entrate nette derivanti dal presente decreto sono
integralmente destinate al conseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica indicate nelle risoluzioni parlamentari di
approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria
per gli anni 2004 - 2007 e relative note di aggiornamento.
Art. 52-bis
(( (Modifica all'articolo 5 del decreto-legge
22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441) ))
((1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge - 22 ottobre 2001,
n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre
2001, n. 441, e successive modificazioni, le parole: "e' prorogato
di due anni"sono sostituite dalle seguenti: "e' prorogato di tre
anni".
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a 38.734 euro per l'anno 2003 ed a 232.406 euro per l'anno 2004,
si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni
di spesa di cui al decreto legislativo 18 marmo 2001, n. 228.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.))
Art. 53
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Dato a Bruxelles, Ambasciata d'Italia, addi' 30 settembre 2003
CIAMPI
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
TREMONTI, Ministro dell'economia e
delle finanze
MORATTI, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
LUNARDI, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
PISANU, Ministro dell'interno
ALEMANNO, Ministro delle politiche
agricole e forestali
MARONI, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
MARZANO, Ministro delle attivita'
produttive
URBANI, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
MATTEOLI, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio
SIRCHIA, Ministro della salute
LA LOGGIA, Ministro per gli affari
regionali
Visto, il Guardasigilli: CASTELLI
Regolarizzazione delle opere eseguite su aree
di proprieta' dello Stato
TABELLA A
Valori unitari degli indennizzi
====================================================================
Classi dimensionali Zone Territoriali Omogenee
Comuni ---------------------------------------------
A B C D E F
====================================================================
1 < 10.000 15,00 10,00 7,50 10,00
--------------------------------------------------------------------
2 10.001 ÷ 100.000 30,00 20,00 15,00 20,00 5,00 7,50
--------------------------------------------------------------------
3 100.001 ÷ 300.000 60,00 40,00 30,00 40,00
--------------------------------------------------------------------
4 > 300.001 90,00 60,00 45,00 60,00
--------------------------------------------------------------------
I valori sono espressi in euro/mq/anno
TABELLA B
====================================================================
Valori unitari delle aree
====================================================================
Classi dimensionali Zone Territoriali Omogenee
Comuni ---------------------------------------------
A B C D E F
====================================================================
1 < 10.000 45,00 30,00 22,50 30,00
--------------------------------------------------------------------
2 10.001 ÷ 100.000 90,00 60,00 45,00 60,00 15,00 22,50
--------------------------------------------------------------------
3 100.001 ÷ 300.000 180,00 120,00 90,00 120,00
--------------------------------------------------------------------
4 > 300.001 270,00 180,00 135,00 180,00
ALLEGATO 1
Tipologia di opere abusive suscettibili di sanatoria
alle condizioni di cui all'articolo 32
Tipologia 1. Opere realizzate in assenza o in difformita' del
titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e
alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;
Tipologia 2. Opere realizzate in assenza o in difformita' del
titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche e
alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in
vigore del presente provvedimento;
Tipologia 3. Opere di ristrutturazione edilizia come definite
dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
realizzate in assenza o in difformita' dal titolo abilitativo
edilizio;
Tipologia 4. Opere di restauro e risanamento conservativo come
definito dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. 6 giugno
2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformita' dal titolo
abilitativo edilizio, nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del
decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
Tipologia 5. Opere di restauro e risanamento conservativo come
definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. 6 giugno
2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformita' dal titolo
abilitativo edilizio;
Tipologia 6. Opere di manutenzione straordinaria, come definite
all'articolo 3, comma 1, lettera b) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380,
realizzate in assenza o in difformita' dal titolo abilitativo
edilizio; opere o modalita' di esecuzione non valutabili in termini
di superficie o di volume.
Procedura per la sanatoria edilizia
La domanda di definizione degli illeciti edilizi da presentare al
comune entro il 31 marzo 2004 deve essere compilata utilizzando il
modello di domanda allegato.
Alla domanda deve essere allegato:
a) l'attestazione del versamento del 30 per cento dell'oblazione,
calcolata utilizzando la tabella 1 del modello allegato e in base
a quanto indicato nella tabella C. Nel caso di oblazione di
importo fisso o comunque inferiore a tali importi, l'oblazione va
versata per intero. Il versamento deve comunque essere effettuato
nella misura minima di euro 1.700,00, qualora l'importo
complessivo sia superiore a tale cifra, ovvero per intero qualora
l'importo dell'oblazione sia inferiore a tale cifra;
b) l'attestazione del versamento del 30 per cento dell'anticipazione
degli oneri concessori, calcolata utilizzando le tabelle 3 e 4 del
modello allegato e in base a quanto indicato nella tabella
D. Il versamento deve comunque essere effettuato nella misura
minima di euro 500,00, qualora l'importo complessivo sia superiore
a tale cifra, ovvero per intero qualora l'importo
dell'anticipazione degli oneri concessori sia inferiore a tale
cifra;
L'importo restante dell'oblazione deve essere versato per importi
uguali, entro:
- seconda rata ((31 maggio 2005))
- terza rata ((30 settembre 2005))
L'importo restante dell'anticipazione degli oneri di concessione
deve essere versato per importi uguali, entro:
- seconda rata ((31 maggio 2005))
- terza rata ((30 settembre 2005))
L'importo definitivo degli oneri concessori dovuti deve essere
versato entro il 31 dicembre 2006, secondo le indicazioni fornite
dall'amministrazione comunale con apposita deliberazione. La domanda
di definizione degli illeciti edilizi deve essere accompagnata dalla
seguente documentazione:
a) dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'art 4 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, corredata dalla documentazione
fotografica, nella quale risulti la descrizione delle opere per le
quali si chiede il titolo abilitativo edilizio in sanatoria e lo
stato dei lavori relativo;
b) quando l'opera abusiva supera i 450 metri cubi una perizia
giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una
certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della
professione attestante l'idoneita' statica delle opere eseguite.
Qualora l'opera per la quale viene presentata istanza di sanatoria
Sia stata in precedenza collaudata, tale certificazione non e'
necessaria se non e' oggetto di richiesta motivata da parte del
sindaco;
c) ulteriore documentazione eventualmente prescritta con norma
regionale.
La domanda di definizione degli illeciti edilizi deve essere
integrata entro il (( 31 ottobre 2005 )) dalla:
a) denuncia in catasto dell'immobile oggetto di illecito edilizio e
della documentazione relativa all'attribuzione della rendita
catastale e del relativo frazionamento;
b) denuncia ai fini dell'imposta comunale degli immobili di cui al
D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
c) ove dovuto, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico.
(7)
Definizione degli illeciti edilizi - misura dell'oblazione e
dell'anticipazione degli oneri concessori.
Tabella C - Misura dell'oblazione
====================================================================
Tipologia dell'abuso Misura Misura
dell'oblazione dell'oblazione
euro/mq euro/mq
Immobili non Immobili
residenziali residenziali
===================================================================
1. Opere realizzate in
assenza o in difformita'
del titolo abilitativo
edilizio e non conformi alle 150,00 100,00
norme urbanistiche e alle
prescrizioni degli
strumenti urbanistici
--------------------------------------------------------------------
2. Opere realizzate in
assenza o in difformita'
del titolo abilitativo
edilizio, ma conformi alle 100,00 80,00
norme urbanistiche e alle
prescrizioni degli strumenti
urbanistici alla data di
entrata in vigore del
presente provvedimento.
--------------------------------------------------------------------
3. Opere di ristrutturazione
edilizia come definite
dall'articolo 3, comma 1,
lettera d) del d.P.R.
6 giugno 2001 n. 380
realizzate in assenza o in 80,00 60,00
difformita' del titolo
abilitativo edilizio
--------------------------------------------------------------------
====================================================================
Tipologia dell'abuso Misura dell'oblazione
Forfait
====================================================================
4. Opere di restauro e risanamento
conservativo come definite
dall'articolo 3, comma 1, lettera c)
del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, 3.500,00
realizzate in assenza o in
difformita' del titolo abilitativo
edilizio, nelle zone omogenee A
di cui all'articolo 2 del decreto
ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444
--------------------------------------------------------------------
5. Opere di restauro e risanamento
conservativo come definite
dall'articolo 3, comma 1, lettera c) 1.700,00
del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380,
realizzate in assenza o in
difformita' del titolo abilitativo
edilizio.
--------------------------------------------------------------------
6. Opere di manutenzione
straordinaria, come definite
all'articolo 3, comma 1, lettera b) 516,00
del d.P.R 6 giugno 2001, n. 380 e
dalla normativa regionale, realizzate
in assenza o in difformita' del
titolo abilitativo edilizio;
opere o modalita' di esecuzione
non valutabili in termini di
superficie o di volume.
--------------------------------------------------------------------
Tabella D - Misura dell'anticipazione degli oneri di concessione
====================================================================
1. Numero abitanti 2. Nuove costruzioni e 3. Ristrutturazioni e
ampliamenti (euro/mq) modifiche della
destinazione d'uso
euro/mq)
====================================================================
Fino a 10.000 38,00 18,00
--------------------------------------------------------------------
Da 10.001 a 100.000 55,00 27,00
--------------------------------------------------------------------
Da 100.00 1 a 300.000 71,00 36,00
--------------------------------------------------------------------
Oltre 300.001 89,00 45,00
--------------------------------------------------------------------
Domanda relativa alla definizione degli illeciti edilizi.
Numero progressivo 0000000000
(il numero progressivo va indicato nei versamenti relativi
all'oblazione e all'anticipazione, degli oneri concessori)
====================================================================
RISERVATO AL COMUNE
====================================================================
Denominazione Codice ISTAT
--------------------------------------------------------------------
Regione
--------------------------------------------------------------------
Provincia
--------------------------------------------------------------------
Comune
--------------------------------------------------------------------
N. Protocollo
--------------------------------------------------------------------
Dati relativi al richiedente
Cognome o denominazione ............................................
Nome................................................................
Codice Fiscale......................................................
Residenza anagrafica................................................
Comune..............................................................
Via e numero civico.................................................
Dati relativi all'illecito edilizio
Localizzazione
Comune..............................................................
Via e numero civico.................................................
(in mancanza)
Catasto terreni foglio di mappa..... numeri mappa................
Catasto fabbricati foglio di mappa..... numeri mappa......sub.......
Immobile soggetto a vincoli di tutela Si. No. Area demaniale Si. No.
Descrizione sintetica dell'illecito edilizio
....................................................................
....................................................................
....................................................................
Destinazione d'uso
(barrare la dizione che interessa)
Residenziale ...
Non residenziale ... Destinazione............................
Data di ultimazione../../....
Tipologia di abuso..
Stato dei lavori alla data del../../.... ultimato Si. No. Parziale..
Calcolo dell'oblazione
Tabella 1.a - tipologie di abuso con misure dell'oblazione espresse
in valori al mq.
Immobili residenziali
====================================================================
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Superficie Superficie Superficie Tipologia Misura Importo
utile non complessiva dell'abuso oblazione totale
residenziale residenziale (mq) (euro/mq) della
(mq) (mq) oblazione
(euro)
====================================================================
......,.. ......,.. ......,.. 1 ...,.. ......,..
--------------------------------------------------------------------
......,.. ......,.. ......,.. 2 ...,.. ......,..
--------------------------------------------------------------------
......,.. ......,.. ......,.. 3 ...,.. ......,..
--------------------------------------------------------------------
Totale ......,..
--------------------------------------------------------------------
La superficie non residenziale (n. 2) deve essere moltiplicata per
il coefficiente 0,60
La superficie complessiva (n. 3) e' data dalla somma della superficie
utile abitabile (n. 1) e dalla Superficie non residenziale (n. 2)
Tabella 1.b. - tipologie di abuso con misure dell'oblazione espresse
in valori al mq.
Immobili non residenziali
====================================================================
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Superficie Superficie Superficie Tipologia Misura Importo
utile pertinenze complessiva dell'abuso oblazione totale
(mq) (mq) (mq) (euro/mq) della
oblazione
(euro)
====================================================================
......,.. ......,.. ......,.. 1 ...,.. ......,..
--------------------------------------------------------------------
......,.. ......,.. ......,.. 2 ...,.. ......,..
--------------------------------------------------------------------
......,.. ......,.. ......,.. 3 ...,.. ......,..
--------------------------------------------------------------------
Totale ......,..
--------------------------------------------------------------------
Tabella 2 - Tipologie di abusi con valore fisso dell'oblazione.
====================================================================
1. Tipologia 2. Importo
dell'abuso dell'oblazione
====================================================================
4 .....,..
--------------------------------------------------------------------
5 .....,..
--------------------------------------------------------------------
6 .....,..
--------------------------------------------------------------------
Totale .....,..
--------------------------------------------------------------------
Calcolo dell' anticipazione degli oneri concessori
Tabella 3 Nuove costruzioni, ampliamenti
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1. Numero 2. Misura della 3. Superficie 4. Importo
abitanti anticipazione complessiva totale della
(euro/mq) (mq) anticipazione
(euro)
====================================================================
Fino a 10.000 ..,.. .......,.. ..........,..
--------------------------------------------------------------------
Da 10.001 a ..,.. .......,.. ..........,..
100.000
--------------------------------------------------------------------
Da 100.001 ..,.. .......,.. ..........,..
a 300.000
--------------------------------------------------------------------
Oltre 300.000 ..,.. .......,.. ..........,..
--------------------------------------------------------------------
Totale ..........,..
--------------------------------------------------------------------
Tabella 4 - Ristrutturazioni, modifiche e ampliamenti
====================================================================
1. Numero 2. Misura della 3. Superficie 4. Importo
abitanti anticipazione complessiva totale della
(euro/mq) (mq) anticipazione
(euro)
====================================================================
Fino a 10.000 ..,.. .......,.. ..........,..
--------------------------------------------------------------------
Da 10.001 a ..,.. .......,.. ..........,..
100.000
--------------------------------------------------------------------
Da 100.001 ..,.. .......,.. ..........,..
a 300.000
--------------------------------------------------------------------
Oltre 300.000 ..,.. .......,.. ..........,..
--------------------------------------------------------------------
Totale ..........,..
--------------------------------------------------------------------
Dati relativi al versamento
Oblazione
Tabella 1.a/b Totale da versare ...........,.. x0,30= ...........,..
Totale versato ...........,..
Resta da versare ...........,../2
Importo rate ...........,..seconda rata
...........,..terza rata
Tabella 2 Totale da versare ...........,..
Totale versato ...........,..
Oneri concessori
Tabella 3 Totale da versare ...........,.. x0,30= ...........,..
Totale versato ...........,..
Resta da versare ...........,../2
Importo rate ...........,..seconda rata
...........,..terza rata
Tabella 4 Totale da versare ...........,.. x0,30= ...........,..
Totale versato ...........,..
Resta da versare ...........,../2
Importo rate ...........,..seconda rata
...........,..terza rata
Allegati:
1. Attestazione del versamento dell'oblazione ...
2. Attestazione dell'anticipazione degli oneri concessori ...
3. Dichiarazione ai sensi dell'art. 4 ...
della legge 4 gennaio 1968, n. 15
4. Documentazione fotografica ...
5. Perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere ...
6. Altro (specificare)
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
Data ../../....
Firma del richiedente ..........................
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AGGIORNAMENTO (7)
La Corte costituzionale, con sentenza 24-28 giugno 2004, n. 196 (in
G.U. 1a s.s. 7/7/2004, n. 26) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'allegato 1 del decreto-legge n. 269 del 2003,
nel testo originario e in quello risultante dalla legge di
conversione n. 326 del 2003, nella parte in cui determina la
misura dell'anticipazione degli oneri concessori e le relative
modalita' di versamento".