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Decorrenza con requisiti al 31 dicembre 2007
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Decorrenza con requisiti dal 1° gennaio 2008
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Decorrenza con requisiti dal 1° gennaio 2011
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Decorrenza con requisiti dal 1° gennaio 2012
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Requisiti anagrafici dal 1 gennaio 2012
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Requisiti anagrafici sino al 31 dicembre 2011
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Requisiti contributivi
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Requisiti contributivi - Eccezioni - Autorizzati VV 31121992
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Requisiti contributivi - Eccezioni - Lavoratori 25 anni anzianità assicurativa
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Requisiti contributivi - Eccezioni - Lavoratori con 15 anni al 31121992
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Requisiti contributivi - Eccezioni - Lavoratori con età al 31121992
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Requisiti contributivi - Eccezioni - Requisito personalizzato
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Vecchiaia retributiva nel FPLD
Messaggio 11710 del 6 febbraio 1982
Oggetto:
Equiparazione del trattamento di integrazione salariale alla retribuzione ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo con la pensione
L'articolo 7 del decreto legge 22 dicembre 1981, n.791, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n.54, ha
stabilito che il trattamento di integrazione salariale a carico
della Cassa integrazione guadagni e' equiparato alla retribu-
zione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipen-
denze di terzi ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo
della pensione previsto dalle norme vigenti.
Con la norma suddetta viene ad essere normativamente sancito
quindi il criterio della incumulabilita' della pensione con le
somme corrisposte ai lavoratori, dai datori di lavoro, o diret-
tamente dall'Istituto, a titolo di integrazione salariale.
In conformita' pertanto al nuovo criterio enunciato nel predetto
articolo di legge, a modifica di quanto in precedenza stabilito
con circolare n.53582 A.G.O./164 del 28 luglio 1981, dovranno
essere effettuate per le integrazioni salariali riferite a
periodi successivi al 1 gennaio 1982 le trattenute ex articolo
20 e 22 della legge 30 aprile 1969, n.153, nei confronti dei
lavoratori titolari di pensione dell'assicurazione generale
obbligatoria.
Analogamente dovra' provvedersi per i pensionati di altri fondi,
casse o gestioni dell'Istituto, quando e' prevista l'incumula-
bilita' tra pensione e retribuzione, secondo le particolari
disposizioni vigenti nei regimi speciali.
Le Sedi provvederanno a comunicare ai datori di lavoro operanti
con la Cassa integrazione guadagni che le trattenute effettuate
a carico dei propri dipendenti titolari di pensione devono
continuare ad essere effettuate anche nel corso del periodo di
integrazione salariale.
Nel caso di pagamento diretto da parte delle Sedi, i datori di
lavoro comunicheranno l'importo giornaliero della trattenuta con
il modello allegato n.7 alla circolare n.52020 G.S. del 15
settembre 1979, cui dovra' essere aggiunta, a cura dei datori di
lavoro, in attesa della ristampa del modulo medesimo, un'appo-
sita finca.
Inoltre l'avvertenza in calce al modulo anzidetto dovra' essere
completata con la seguente frase: "Con la firma stessa il
lavoratore non assoggettato a trattenuta dichiara altresi' di
non percepire pensione".
IL DIRETTORE GENERALE
LUCIANO FASSARI