-
Decorrenza con requisiti al 31 dicembre 2007
-
Decorrenza con requisiti dal 1° gennaio 2008
-
Decorrenza con requisiti dal 1° gennaio 2011
-
Decorrenza con requisiti dal 1° gennaio 2012
-
Requisiti anagrafici dal 1 gennaio 2012
-
Requisiti anagrafici sino al 31 dicembre 2011
-
Requisiti contributivi
-
Requisiti contributivi - Eccezioni - Autorizzati VV 31121992
-
Requisiti contributivi - Eccezioni - Lavoratori 25 anni anzianità assicurativa
-
Requisiti contributivi - Eccezioni - Lavoratori con 15 anni al 31121992
-
Requisiti contributivi - Eccezioni - Lavoratori con età al 31121992
-
Requisiti contributivi - Eccezioni - Requisito personalizzato
-
Vecchiaia retributiva nel FPLD
Messaggio 4904 del 14 ottobre 1986
Oggetto:
Termine per la presentazione della domanda di indennità per morte.
Si porta a conoscenza delle dipendenze periferiche che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 5213 del 4 novembre 1985, ha affermato che il termine per la presentazione della domanda intesa a conseguire la indennità spettante in caso di decesso di assicurato senza diritto a pensione da parte dei superstiti è tuttora, stabilito, a pena di decadenza, dall'ari. 129 2° comma, del R.D.L'. 4 ottobre 1935, n. 1827, in un anno dalla data della morte dell'assicurato medesimo.
Devono intendersi, pertanto modificate le istruzioni di cui alla ciré. n. 67404 OBG. del 28 giugno 1943, le quali, al fine di dare applicazione alla normativa da emanare ai sensi dell'ari. 42 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636 — peraltro mai entrata in vigore—autorizzavano le Sedi provinciali ad esaminare le domande di indennità presentate entro il termine di cinque anni dalla data del decesso dell'assicurato.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI