Home Pensioni Da contributi Pensione di Vecchiaia Iscritti al 31 dicembre 1995 Vecchiaia retributiva nel FPLD Norme Messaggi ME 2001 Messaggio 569 del 27 giugno 2001
-
Decorrenza con requisiti al 31 dicembre 2007
-
Decorrenza con requisiti dal 1° gennaio 2008
-
Decorrenza con requisiti dal 1° gennaio 2011
-
Decorrenza con requisiti dal 1° gennaio 2012
-
Requisiti anagrafici dal 1 gennaio 2012
-
Requisiti anagrafici sino al 31 dicembre 2011
-
Requisiti contributivi
-
Requisiti contributivi - Eccezioni - Autorizzati VV 31121992
-
Requisiti contributivi - Eccezioni - Lavoratori 25 anni anzianità assicurativa
-
Requisiti contributivi - Eccezioni - Lavoratori con 15 anni al 31121992
-
Requisiti contributivi - Eccezioni - Lavoratori con età al 31121992
-
Requisiti contributivi - Eccezioni - Requisito personalizzato
-
Vecchiaia retributiva nel FPLD
- Dettagli
- Visite: 25133
Messaggio 569 del 27 giugno 2001
Oggetto: Ulteriori periodi di congedo parentale in caso di parto gemellare o plurigemellare.
Il D. Lgs. N. 151 del 26.3.2001 contenente il T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela della maternità e della paternità (inviato a codeste Sedi, per una immediata conoscenza con il Msg. n. 485 del 1.6.2001), stabilisce, all’art. 32, che ciascun genitore ha diritto al congedo parentale per ogni bambino, nei suoi primi otto anni di vita.
Di conseguenza, in caso di parto gemellare o plurigemellare ciascun genitore ha diritto a fruire per ogni nato del numero di mesi di congedo parentale previsti dallo stesso art. 32 (in sintesi, per ciascun figlio, fino a 6 mesi per la madre, fino a 7 mesi per il padre, nel limite complessivo di 10 o 11 mesi fra entrambi i genitori).
Le modalità di fruizione dei periodi ed i criteri relativi al trattamento economico restano, quindi, quelli stabiliti in applicazione della legge 53/2000 e riportati nella circ. 109 del 6.6.2000.
Il genitore che intenda avvalersi di ulteriori periodi di congedo parentale per la presenza di due o più figli gemelli dovrà presentare separate domande sul nuovo Mod. AST. FAC. (v. circ. n. 103 del 11.5.2001), predisposto per l’acquisizione delle informazioni necessarie al completo esame delle domande.
Con l’occasione si precisa che per il parto plurimo non è previsto, invece, il diritto ad ulteriori periodi di congedo di maternità (astensione obbligatoria).
IL DIRETTORE CENTRALE
ZICCHEDDU